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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 559 /2025 contenzioso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI Sezione Civile Il Tribunale, nella persona dei magistrati Dott.ssa Stefania Deiana Presidente Dott.ssa Susanna Zanda Giudice Rel. Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 559 /2025 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. FADDA PATRIZIA presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1 con l'assistenza dell'avv.to Manunza E Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
conclusioni congiunte precisate all'udienza del 8 10.25 FATTO E DIRITTO La ricorrente aveva attivato il presente procedimento di tipo contenzioso chiedendo la separazione giudiziale e deducendo in particolare un contributo del coniuge di euro 250,00 per il mantenimento di una delle due figlie, di anni 16, studentessa. In particolare ha esposto di aver contratto matrimonio il 31.07.1999 a Fiorano Modenese (MO) con il signor , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
(Atto N. 20 parte 2 sere C – anno 1999). C.F._1
2) Dal matrimonio sono nati due figlie, in data 11.02.1999, economicamente Per_1 indipendente, e in data 27.04.2009, studentessa. Persona_2
3) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti. 4) negli anni è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza Ha concluso chiedendo pronunziarsi la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) La casa coniugale, attualmente materialmente suddivisa dai coniugi su comune accordo, sarà assegnata ad entrambi nel rispetto degli spazi concordemente individuati.
3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, pertanto, gli stessi mantengono pari responsabilità nei suoi confronti: il diritto/dovere di mantenere economicamente la stessa, di istruzione e di educazione morale e spirituale, precisando che le decisioni di carattere straordinario saranno assunte di comune accordo.
4) La residenza di sarà stabilità presso l'abitazione materna e la stessa, attesa Per_2
l'età avrà la facoltà di frequentare il padre liberamente senza alcuna indicazione dei tempi e dalle modalità.
a) Il signor corrisponderà mensilmente per il mantenimento ordinario della CP_1 figlia la somma di €. 250,00, indicizzata annualmente su base ISTAT, come per legge. Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, da concordarsi preventivamente;
gli assegni famigliari saranno corrisposti dall'INPS direttamente alla signora Pt_1
b) i coniugi si sono dati reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
Il non si è costituito mediante difensore con procura ma è comparso con CP_1
l'assistenza dell'avvocato Manunza, dando atto di essere in attesa del riconoscimento di una pensione di invalidità in quanto affetto da grave patologia e inabile al lavoro. Ha dato anche atto che la casa coniugale è di proprietà di suo fratello che lo sta aiutando economicamente. Si è reso disponibile a versare un piccolo assegno alla figlia non più di 100,00 euro visto che non ha alcun reddito e lo aiuta il fratello. Dunque, i coniugi all'udienza dell'8.10.25, hanno raggiunto un accordo confermando di volersi separare per intollerabilità della convivenza dando atto di vivere già separati in parti diverse dello stesso edificio, suddiviso di comune accordo e di volere l'affido condiviso della figlia sedicenne che potrà frequentare ciascun genitore liberamente senza fissazione di specifiche modalità e ogni genitore conserva la responsabilità sulla minore. La ricorrente ha dato atto di percepire il reddito di inclusione di euro 600,00 oltre l'assegno INPS per il mantenimento della minore.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda sullo status essendo pacifica la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio. Quanto alle condizioni economiche della separazione e l'affido della figlia sedicenne, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza dell'8 ott. 2025 limitatamente all'affido condiviso della figlia minorenne e della domiciliazione presso la porzione dell'edificio che i coniugi si sono accordati di attribuire alla e con libertà per la minorenne, di anni 16, di frequentare il padre, Pt_1 cui è stata consensualmente attribuita l'altra porzione di edificio, senza particolari prescrizioni. Tuttavia, quanto all'assegno di mantenimento della minore a carico del , CP_1 giustificato dal fatto che le parti hanno previsto la domiciliazione della figlia presso la madre, non si ritiene di poter accogliere la conciliazione delle parti raggiunta all'udienza dell'8 ottobre 2025 che fissa in euro 100,00 il contributo in denaro del per la figlia, trattandosi di somma esigua in relazione alle esigenze della CP_1 minore rapportate alla sua età. Pertanto, si ritiene di fissare il contributo paterno per le esigenze della minore in euro 200,00 da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie per i bisogni della minore, e lasciando fermo l'assegno familiare INPS alla madre collocataria. Quanto alle spese si ritiene sussistano le condizioni di legge per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Visto l'Art. 473 bis n. 21 c.p.c. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._2
Sassari alla via De Martini n° 227 A e nato a [...] il [...], C.F. CP_1
C.F._1
2) Conferma le seguenti conclusioni congiunte di cui al verbale 8.10.25:
• assegnazione di parte di porzioni separate della casa coniugale a ciascun coniuge;
• affido condiviso della minore sedicenne studentessa nella stessa casa familiare senza prescrizioni e limiti di frequentazione di ambedue i genitori;
• Assegno familiare Inps alla madre.
3) Pone a carico del un assegno di mantenimento per la figlia minore di CP_1 euro 200,00, da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie. 4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese (MO) le trascrizioni di legge sul registro di stato civile ( matrimonio del 31.07.1999 Atto N. 20 parte 2 sere C – anno 1999.
5) Spese compensate.
Così deciso in Sassari il 14 ott. 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale. IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Deiana IL GIUDICE EST. Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI Sezione Civile Il Tribunale, nella persona dei magistrati Dott.ssa Stefania Deiana Presidente Dott.ssa Susanna Zanda Giudice Rel. Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 559 /2025 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. FADDA PATRIZIA presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1 con l'assistenza dell'avv.to Manunza E Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
conclusioni congiunte precisate all'udienza del 8 10.25 FATTO E DIRITTO La ricorrente aveva attivato il presente procedimento di tipo contenzioso chiedendo la separazione giudiziale e deducendo in particolare un contributo del coniuge di euro 250,00 per il mantenimento di una delle due figlie, di anni 16, studentessa. In particolare ha esposto di aver contratto matrimonio il 31.07.1999 a Fiorano Modenese (MO) con il signor , nato a [...] il [...], C.F. CP_1
(Atto N. 20 parte 2 sere C – anno 1999). C.F._1
2) Dal matrimonio sono nati due figlie, in data 11.02.1999, economicamente Per_1 indipendente, e in data 27.04.2009, studentessa. Persona_2
3) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti. 4) negli anni è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza Ha concluso chiedendo pronunziarsi la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) La casa coniugale, attualmente materialmente suddivisa dai coniugi su comune accordo, sarà assegnata ad entrambi nel rispetto degli spazi concordemente individuati.
3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, pertanto, gli stessi mantengono pari responsabilità nei suoi confronti: il diritto/dovere di mantenere economicamente la stessa, di istruzione e di educazione morale e spirituale, precisando che le decisioni di carattere straordinario saranno assunte di comune accordo.
4) La residenza di sarà stabilità presso l'abitazione materna e la stessa, attesa Per_2
l'età avrà la facoltà di frequentare il padre liberamente senza alcuna indicazione dei tempi e dalle modalità.
a) Il signor corrisponderà mensilmente per il mantenimento ordinario della CP_1 figlia la somma di €. 250,00, indicizzata annualmente su base ISTAT, come per legge. Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, da concordarsi preventivamente;
gli assegni famigliari saranno corrisposti dall'INPS direttamente alla signora Pt_1
b) i coniugi si sono dati reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento.
Il non si è costituito mediante difensore con procura ma è comparso con CP_1
l'assistenza dell'avvocato Manunza, dando atto di essere in attesa del riconoscimento di una pensione di invalidità in quanto affetto da grave patologia e inabile al lavoro. Ha dato anche atto che la casa coniugale è di proprietà di suo fratello che lo sta aiutando economicamente. Si è reso disponibile a versare un piccolo assegno alla figlia non più di 100,00 euro visto che non ha alcun reddito e lo aiuta il fratello. Dunque, i coniugi all'udienza dell'8.10.25, hanno raggiunto un accordo confermando di volersi separare per intollerabilità della convivenza dando atto di vivere già separati in parti diverse dello stesso edificio, suddiviso di comune accordo e di volere l'affido condiviso della figlia sedicenne che potrà frequentare ciascun genitore liberamente senza fissazione di specifiche modalità e ogni genitore conserva la responsabilità sulla minore. La ricorrente ha dato atto di percepire il reddito di inclusione di euro 600,00 oltre l'assegno INPS per il mantenimento della minore.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda sullo status essendo pacifica la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio. Quanto alle condizioni economiche della separazione e l'affido della figlia sedicenne, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza dell'8 ott. 2025 limitatamente all'affido condiviso della figlia minorenne e della domiciliazione presso la porzione dell'edificio che i coniugi si sono accordati di attribuire alla e con libertà per la minorenne, di anni 16, di frequentare il padre, Pt_1 cui è stata consensualmente attribuita l'altra porzione di edificio, senza particolari prescrizioni. Tuttavia, quanto all'assegno di mantenimento della minore a carico del , CP_1 giustificato dal fatto che le parti hanno previsto la domiciliazione della figlia presso la madre, non si ritiene di poter accogliere la conciliazione delle parti raggiunta all'udienza dell'8 ottobre 2025 che fissa in euro 100,00 il contributo in denaro del per la figlia, trattandosi di somma esigua in relazione alle esigenze della CP_1 minore rapportate alla sua età. Pertanto, si ritiene di fissare il contributo paterno per le esigenze della minore in euro 200,00 da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie per i bisogni della minore, e lasciando fermo l'assegno familiare INPS alla madre collocataria. Quanto alle spese si ritiene sussistano le condizioni di legge per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Visto l'Art. 473 bis n. 21 c.p.c. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._2
Sassari alla via De Martini n° 227 A e nato a [...] il [...], C.F. CP_1
C.F._1
2) Conferma le seguenti conclusioni congiunte di cui al verbale 8.10.25:
• assegnazione di parte di porzioni separate della casa coniugale a ciascun coniuge;
• affido condiviso della minore sedicenne studentessa nella stessa casa familiare senza prescrizioni e limiti di frequentazione di ambedue i genitori;
• Assegno familiare Inps alla madre.
3) Pone a carico del un assegno di mantenimento per la figlia minore di CP_1 euro 200,00, da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie. 4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese (MO) le trascrizioni di legge sul registro di stato civile ( matrimonio del 31.07.1999 Atto N. 20 parte 2 sere C – anno 1999.
5) Spese compensate.
Così deciso in Sassari il 14 ott. 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale. IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Deiana IL GIUDICE EST. Susanna Zanda