Articolo 22 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
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22 maggio 1976
Art. 22. Base pensionabile per il personale ferroviario

L' articolo 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato dall' articolo 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22 , e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57 ;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge".
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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