Articolo 7 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 marzo 1965
Art. 7.
L'assegnazione a favore dell'istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , per l'anno finanziario 1965 e' autorizzata in lire 4.800.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965