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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M.Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 639/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che Parte_3
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
COro
(C.F. COroparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Bonanno del Foro di Torino, che la CP_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 14.10.2025.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 423/22 emessa dal Tribunale di Verbania e pubblicata il 3 novembre 2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Verbania RG 690/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' e Parte_2 COroparte_1 non notificata,
In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell' Parte_1 COroparte_1
:
[...]
€ 3.685,02 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e di seguito richiamate, di cui: Part
- € 757,56 relativi alle fatture cedute a da XT S.p.A., già al netto delle note di credito parimenti ivi indicate Part
- € 500,10 relativi alle fatture cedute a da Bristol Myers Squibb S.r.l. Part
- € 867,44 relativi alle fatture cedute a da Horiba ABX S.a.s. Part
- € 1.160 relativi alle fatture cedute a da Interfarmaci Italia S.r.l. Part
- € 381,24 relativi alle fatture cedute a da International Factors Italia S.p.A. Part
- € 18,68 relativi alle fatture cedute a da Zimmer Biomet Italia S.r.l.
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più CO dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata CO con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione pagina 2 di 15 • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata con la citazione e CO non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2
• € 27.082,49 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati ai precedenti punti – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle Note Debito, prodotte sub doc. 4 nel giudizio di primo grado e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 48.600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito condannare l' al relativo pagamento in COroparte_1 Part favore di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' Parte_1 [...] Part
a restituire a le somme da essa eventualmente COroparte_1 pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
In via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, COroparte_1 condannare l' a pagare a la COroparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare e pregiudiziale: Part a) dichiarare l'inammissibilità del motivo d'appello avente ad oggetto “La domanda di di pagamento anche degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. CO 231/02 in relazione alla sorte capitale pagata dall' - L'omessa pronuncia del Tribunale” e del Part motivo d'appello relativo “alla condanna di al pagamento delle spese di lite”; b) dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda subordinata;
c) dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori e delle somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture Zimmer n. 1616732620 del 24.6.2014, XT n. 43507574 del 24.1.2013 e n.
43504640 del 16.1.2013, International Factors Italia ( ) n. 601635 del COroparte_3
26.5.2014 e n. 7010099487 del 12.7.2013; CP_4
- nel merito: a) respingere l'appello perché infondato;
b) in subordine, nella denegata ipotesi che l'appellata fosse condannata a versare una qualche somma a compensare per le quantità corrispondenti il debito dell'appellata con il credito dalla Parte_1 stessa vantato, pari quest'ultimo ad € 5.632,25 oltre interessi.
pagina 3 di 15 - Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA, IVA e le successive spese occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione (oggi , premettendo di essere Parte_2 Parte_1
cessionaria in forza di contratti di cessione pro-soluto con società fornitrici di prodotti e servizi nei confronti di , conveniva quest'ultima davanti al Tribunale di Verbania chiedendone la CP_1
condanna al pagamento:
-della somma di € 162.499,92 per sorte capitale portata dalle fatture elencate nel doc. 3; oltre interessi moratori maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 D.lgs. 231/2002; interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.; e il danno ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per l'importo di € 2.040,00, pari a € 40,00 per ciascuna delle
51 fatture costituenti la sorte capitale;
-della somma di € 27.082,49 per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oggetto delle Note di Debito Interessi doc. 4, riepilogate nell'elenco doc. 5; oltre interessi anatocistici e danni ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per l'importo di
€ 48.600,00, pari a € 40,00 per ciascuna delle 1215 fatture il cui tardivo pagamento generava gli interessi di mora.
La , costituendosi, eccepiva in via preliminare la prescrizione decennale per la fattura XT CP_1
s.p.a. n. 82001GAM del 16.1.2009 e la prescrizione degli interessi di mora e del risarcimento del danno sulle fatture scadute anteriormente al 3.6.2015; eccepiva l'inammissibilità delle domande relative alla fattura Pfizer n. 7010006445 del 18.1.20908 e accessori, già oggetto del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 24668/2012; nel merito rilevava l'infondatezza delle pretese attoree, esponendo le specifiche ragioni relative a ciascuna fattura, concernenti l'avvenuto pagamento o la mancata fornitura o errori nella fatturazione;
eccepiva l'assenza di titolarità in capo all'attrice, essendo l'esistenza delle cessioni presupposto indispensabile della titolarità dei crediti pretesi, e avendo l'attrice prodotto con il doc. 6 solo alcune delle cessioni relative alle fatture elencate nel doc. 3, risultando la carenza di titolarità per le fatture Zimmer n. 1616732620/2014, XT n. 16139162/2016, n.
16118935/2016, n. 29403GAMB/2015, n. 82001GAMB/2009, n. 43507574/2013 e n. 43504640/2013,
Icu Medical n. 620813293/2016, Cantel Medica n. 1865/2013 e Beckman Coulter n. 2015031455/2015; contestava la domanda degli interessi su fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale, eccependo l'assenza di titolarità del diritto azionato dall'attrice, l'assenza di prova dell'an e del pagina 4 di 15 quantum essendo stati prodotti solo prospetti di formazione unilaterale privi di efficacia probatoria;
in subordine opponeva in compensazione la somma di € 5.632,25 oltre interessi.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 423/2022 pubblicata il 3.11.2022, rigettava le domande di parte attrice, rilevando che:
Part
-con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. aveva contenuto la domanda “per sorte capitale”
(dagli originari € 162.499,92) a € 22.842,76 di cui alle fatture elencate nel doc. 10;
-esaminando i crediti indicati nel doc. 10, non era stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito, da valutarsi sotto il profilo della prova del contratto di cessione, dell'adempimento del rapporto di fornitura di beni o prestazione di servizi e dell'assenza di cause estintive;
infatti:
--relativamente al credito di dell'importo di € 314,61 per IVA a fronte di un credito COroparte_5 di € 3.460,71, era stata documentata la cessione (doc. 11 parte 2 pag. 5), la fattura indicata era stata stornata con nota di credito n. 1035003706/2015, in cui era specificato “Reso di prodotto per errata evasione fattura 1035053493 del 07.11.14” e l'emissione della nota di credito escludeva la debenza dell'IVA;
--relativamente al credito di non era stata fornita la prova della cessione (la COroparte_6
cessione 27.6.2017, doc. 6 parte 2 pag. 7, non contemplava le fatture per cui era stato chiesto il pagamento) e, in ogni caso, il credito era stato oggetto dell'ordinativo di pagamento n. 6490 dell'1.8.2017 (doc. 4 conv.);
--relativamente al credito di Zimmer Biomet Italia s.r.l., la fattura era oggetto della cessione prodotta ma il credito non era stato provato, non essendo stato specificato il motivo del riferito residuo dovuto
(€ 18,68), e la convenuta aveva fornito la prova di avere pagato il prodotto correttamente fatturato
(doc.49);
--relativamente al credito di non era stata provata la cessione e parte COroparte_7 convenuta aveva documentato l'emissione dell'ordinativo di pagamento n. 4445 del 03.07.2015 e l'esito (doc. 6 “pagamento completo”);
--relativamente al credito di XT s.p.a., la cessione dei crediti documentata era quella datata
27.02.2018, che afferiva alle fatture emesse nei 24 mesi successive dalla sottoscrizione della stessa e,
l'unica fattura del 2018 indicata nel doc. 10 era una nota di credito di -€ 220; era quindi assorbita l'eccezione di prescrizione della fattura n. 82001GAM del 16.1.2009, con scadenza il 14.1.2020, che in ogni caso sarebbe stata fondata;
--relativamente al credito di la cessione della fattura n. 7010006445/2008 non era COroparte_8 presente nell'elenco delle cessioni prodotte e in ogni caso la stessa era oggetto del decreto ingiuntivo n.
24668/2012 del Tribunale di Milano;
quanto alle fatture per le quali era documenta la cessione:
pagina 5 di 15 --per la fattura n. 7010012306/2016 era stata richiesta l'emissione di nota di credito per € 43,89 IVA compresa per “errata applicazione presso Ledoforlin”; era stato effettuato il pagamento dell'importo di
€ 158,40 mediante l'ordine di pagamento n. 2479 del 16.3.2017; il residuo di € 39,90 non era dovuto essendo indimostrato il maggior credito preteso;
--la fattura n. 7010050526/2014 di € 168,31 ineriva l'IVA di cui alla medesima fattura di € 1.682,68; per essa aveva emesso nota di credito datata 16.11.2015, precedentemente alla cessione, CP_4 indicante, “aliquota IVA 0%”; pertanto l'IVA, calcolata sull'importo della fattura oggetto di nota di credito, non era dovuta;
--la fattura n. 7010050430/2014 era stata oggetto di nota di credito datata 16.11.2015 di € 1273,92;
l'importo di € 127,41, quindi, afferendo alla differenza tra quanto reso (€ 1273,92) e quanto avrebbe dovuto essere reso (€ 1401,33), non rappresentava una valida ragione di credito;
il contenuto della richiesta nota di credito 12.6.2014 “non è stato applicato il prezzo esatto su Torvast 20 mg 30 cpr” non era stato scalfito dalla documentazione contrattuale afferente il farmaco;
--la fattura n. 7010099541/2013 era stata oggetto di nota di credito di il 16.1.2015, in data CP_4
antecedente alla cessione del 2017;
--la fattura n. 7010099487 di € 1.879,45 era stata oggetto di nota di credito datata 16.11.2015, in data antecedente alla cessione;
--la fattura n. 7010095210 indicante il residuo di € 14,74, era stata emessa per € 393,36, pagata con ordine di pagamento n. 1450/2014 di € 378,62; la differenza tra quanto preteso (€ 393,36), e quanto pagato (€ 378,62) non era stata provata, essendo documentata la richiesta 12.8.2013 di mancata applicazione del prezzo della gara;
--relativamente al credito il Horiba Abx, non era stata prodotta la fattura, né il contratto dal quale questa era dipesa, e la convenuta aveva eccepito l'inesistenza della stessa;
non era quindi stata fornita prova del credito;
--relativamente al credito di Cantel Medica non era stata documentata la cessione;
--relativamente al credito di International Factors non era stata documentata la cessione e la convenuta aveva fornito la prova del pagamento;
--relativamente al credito di non era stata documentata la cessione e la Parte_4
convenuta aveva prodotto gli ordinativi di pagamento;
-andava quindi escluso il diritto al pagamento “per sorte capitale”; ne conseguiva la mancata debenza degli interessi di mora, di quelli anatocistici e del danno ex art. 6 D.lgs. 231/2002;
-relativamente alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 27.082,49 per interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 su altre fatture pagate in ritardo, vi era assoluta carenza di pagina 6 di 15 allegazione e prova del fatto costitutivo del diritto, che si traduceva nella mancata applicabilità dell'invocato principio di non contestazione.
Il Tribunale, quindi, rigettava le domande proposte da parte attrice, condannando la medesima al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Con atto di citazione in appello (nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, e formulava le conclusioni sopra riportate, limitando a € 3.685,02 il credito per sorte capitale per le fatture di cui all'elenco prodotto come doc. 1.
La , costituendosi, eccepiva l'inammissibilità o l'infondatezza nel merito dei motivi di CP_1
appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in quattro motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo – “Nullità–erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla titolarità dei crediti Part in capo a e, in ogni caso, per l'inesistenza dei crediti” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della sorte capitale (che viene ridotta in appello a €
3.685,02 per le fatture di cui all'elenco prodotto come doc. 1), allegando che:
a)-relativamente ai crediti per le fatture XT, il Tribunale ha errato, in violazione del art. 115 c.p.c., a ritenere che controparte avesse contestato l'esistenza della cessione;
controparte non aveva espressamente contestato l'esistenza della cessione, ma solo la sua omessa produzione in giudizio;
il CO fatto storico rappresentato dalla avvenuta cessione e dalla avvenuta notifica alla non era stato contestato e doveva dunque ritenersi provato;
b)-con riferimento ai crediti per le fatture Bristol Myers Squibb s.r.l., il Tribunale si è pronunciato ultra
Part petitum sul tema del difetto di legittimazione di in assenza di eccezione di controparte, con CO violazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso la non aveva contestato il fatto storico rappresentato dall'avvenuta cessione e dall'avvenuta notifica e la sentenza è errata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; il Tribunale ha errato anche nel ritenere le fatture integralmente pagate, in violazione degli artt. 115-116
c.p.c. e 2697 c.c., perché i documenti prodotti da controparte non dimostrano il pagamento dell'intero
CO importo delle fatture e l'onere di provare il pagamento integrale era della c)-quanto ai crediti per le fatture Interfarmaci Italia s.r.l., il Tribunale si è pronunciato ultra petitum sul
Part tema del difetto di legittimazione di in assenza di eccezione di controparte, con violazione CO dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso la non aveva contestato il fatto storico rappresentato dall'avvenuta pagina 7 di 15 cessione e dall'avvenuta notifica e la sentenza è errata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; il Tribunale Part ha altresì errato per aver ritenuto provato il pagamento delle fatture, perché non ha ricevuto il
CO pagamento e la non ha fornito tale prova;
la sola emissione del mandato di pagamento non prova che la fattura sia stata effettivamente pagata e accreditata;
d)-relativamente ai crediti per fatture Horiba Abx s.a.s., controparte aveva ricevuto la notifica della cessione dei crediti e non aveva avanzato richiesta di chiarimenti;
non ha mai contestato l'esecuzione delle forniture, da ritenersi fatto pacifico;
il Tribunale ha quindi errato per non aver ritenuto il credito dovuto in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c.;
e)-in ordine ai crediti per fatture International Factors Italia s.p.a., il Tribunale si è pronunciato ultra
Part petitum sul tema del difetto di legittimazione di in assenza di eccezione di controparte, con
CO violazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso la non aveva contestato il fatto storico rappresentato dall'avvenuta cessione e dall'avvenuta notifica e la sentenza è errata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; Part il Tribunale ha altresì errato per aver ritenuto provato il pagamento delle fatture, perché non ha
CO ricevuto il pagamento e la non ha fornito tale prova;
la sola emissione del mandato di pagamento non prova che la fattura sia stata effettivamente pagata e accreditata;
f)-quanto ai crediti per la fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l., la fattura è stata emessa per € 3.236,48 e l'importo richiesto è di € 18,68 in quanto ne costituisce il residuo;
controparte non ha contestato la corretta esecuzione delle forniture e la correttezza dell'importo fatturato;
i documenti prodotti da controparte non dimostrano il pagamento dell'intero importo della fattura e quindi anche dell'importo residuo domandato;
il Tribunale ha errato nel ritenere la fattura integralmente pagata e nell'addebitare
Part l'onere di provare l'esecuzione in capo a in violazione di quanto previsto dagli artt. 115-116 c.p.c.
e 2697 c.c..
Chiede quindi la riforma della sentenza con condanna di controparte al pagamento della sorte capitale di € 3.685,02, oltre agli interessi di mora, anatocistici e somme ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
L'appellata eccepisce, con riferimento ai punti a), b), c), e), che correttamente il Tribunale ha rilevato Part anche d'ufficio la carenza di titolarità di per mancanza di documentazione della cessione dei crediti per cui afferma di agire;
nel merito ha evidenziato, con riferimento a tutti i punti oggetto del motivo di appello, l'infondatezza delle allegazioni dell'appellante, richiamando le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure in accoglimento delle proprie tesi difensive.
Il motivo è manifestamente infondato.
Con riferimento ai punti a), b), c), e), si rileva che:
pagina 8 di 15 -l'appellante non contesta di non avere documentato le cessioni dei crediti relativi alle fatture ancora oggetto di domanda di pagamento, come accertato nella sentenza di primo grado;
Part
-l'esistenza delle cessioni è presupposto indispensabile della titolarità dei crediti pretesi, agendo
CO quale cessionaria dei crediti degli originari fornitori della ai sensi del codice degli appalti pubblici
(art. 117 D.Lgs. n. 163/2006 e poi l'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016), applicabile ai contratti di fornitura con CO la come nel caso di specie, ai fini dell'efficacia e dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
Part privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione; la stessa nel giudizio di primo grado ha allegato di essere cessionaria dei crediti a seguito di contratti di cessione redatti in forma di
CO scrittura privata autenticata da notaio e notificati alla
-la Suprema Corte con la pronuncia Sez. Unite 2951/2018 (correttamente richiamata dall'appellata) ha statuito che: “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”; la stessa “può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”; “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio”;
“Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”; Part
-correttamente il Tribunale ha rilevato, anche d'ufficio, la carenza di titolarità dei crediti in capo a per mancata documentazione della cessione;
non può essere invocato l'art. 115 c.p.c., in quanto per poter ritenere provata la titolarità occorre non la semplice “non contestazione” del convenuto, ma che questo “riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la
CO negazione della titolarità” e nulla in tal senso è rinvenibile nella posizione assunta dalla in primo grado;
né, per le ragioni esposte, può essere invocata la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Part Non essendo titolare dei crediti, l'appello viene rigettato senza esame delle questioni di merito trattate dalle parti.
Part In ordine al punto d), avente ad oggetto il credito preteso da per la fattura Horiba Abx s.a.s., si osserva che:
pagina 9 di 15 Part
-il Tribunale accerta che (pur essendo documentata la cessione della fattura) non ha prodotto la CO fattura di cui chiede il pagamento e che la ha eccepito che tale fattura non esiste nella propria
Part contabilità, né le è mai pervenuta;
e ritiene che non avendo prodotto il documento fiscale né allegato il contratto da cui è dipesa, non abbia fornito la prova del credito;
-l'appellante non contesta che la fattura non sia stata prodotta, che la stessa non sia stata trasmessa alla CO CO
che non sia stato prodotto il contratto tra il fornitore e la in virtù del quale sarebbe stata emessa la fattura;
CO
-non si ravvisa alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto la non avendo ricevuto la fattura, non poteva sapere quale ne fosse l'oggetto (nemmeno specificato da Part
e non poteva quindi contestare l'esecuzione della fornitura;
e, come correttamente evidenziato CO dall'appellata, non sussisteva in capo alla un onere di eccepire il mancato ricevimento della fattura al momento della notifica della cessione, prima e al di fuori del processo.
Part non ha pertanto provato il proprio credito e l'appello deve essere rigettato.
Quanto al punto f), avente ad oggetto il credito preteso per la fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l., si rileva che:
-il Tribunale evidenzia che per tale fattura (di cui è documentata la cessione), dell'importo iniziale di
€ 3.236,48, è stato chiesto il pagamento di € 18,68; che il credito non risulta provato perché non è stato specificato il motivo del riferito residuo dovuto;
e che la convenuta ha fornito la prova di avere pagato il prodotto correttamente fatturato (doc. 49);
CO
-contrariamente a quanto allegato dall'appellante, la ha contestato la corretta esecuzione della fornitura e la correttezza dell'importo fatturato;
ha infatti dedotto che era stato erroneamente fatturato il prodotto avente il codice 01.00013.510 (Durasul Alpha inserto con bordo 33/JJ) di € 392 oltre IVA;
che tale prodotto è poi stato fatturato correttamente con la fattura n. 1616747115 del 25.9.2014 (doc. 5), regolarmente pagata con l'ordinativo di pagamento n. 1647 del 26.02.2015 (doc. 49); che con l'atto di Part citazione ha chiesto la somma € 410,68 compresa IVA, poi in sede di precisazione delle conclusioni ha ridotto la pretesa a € 18,68 senza tuttavia mai specificare quali siano le ragioni di tale riduzione;
CO
-dai documenti prodotti dalla risulta la nuova fatturazione emessa per lo stesso prodotto, identificato con gli stessi estremi di quello inserito nella fattura per cui è causa (doc. 5), e la prova del pagamento di tale seconda fattura (doc. 49), del resto non oggetto di richiesta di pagamento in giudizio;
nel motivo di appello non specifica quali sono le ragioni della sua pretesa e della riduzione Pt_1
(rispetto a quanto chiesto in atto di citazione di primo grado), limitandosi ad affermare in modo del tutto generico che l'importo richiesto è di € 18,68 in quanto costituisce il residuo dell'importo per cui pagina 10 di 15 era stata emessa la fattura;
non si confronta pertanto con la sentenza, emessa in accoglimento delle tesi CO della e non fornisce alcun elemento concreto per una ricostruzione diversa della vicenda rispetto a quanto dedotto e documentato dall'appellata. Part non prova pertanto il suo credito e l'appello viene rigettato.
Part Con il secondo motivo – “La domanda di di pagamento anche degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale pagata CO dall' – l'omessa pronuncia del Tribunale”- l'appellante lamenta che il Tribunale non si è CO pronunciato sulla richiesta di condannare la al pagamento degli interessi di mora, anatocistici e delle somme ex art. 6 D.Lgs. 231/02, in relazione alla sorte capitale azionata con l'atto di citazione e
CO non più dovuta in quanto pagata in ritardo dalla allega che il Tribunale è incorso in violazione
Part degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per non essersi pronunciato e avere omesso di considerare che ha indicato, per ogni fattura per sorte capitale, la data di scadenza del termine di pagamento e la data di
CO CO pagamento da parte della che tali date non sono state contestate da controparte, che la non ha dimostrato di aver pagato le fatture nel rispetto del termine di scadenza pur essendo il soggetto onerato della relativa prova.
Chiede pertanto di riformare la sentenza condannando la controparte al pagamento degli interessi di mora, anatocistici e delle somme ex art. 6 D.Lgs. 231/02, in relazione alla sorte capitale azionata in giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Part Come eccepito dall'appellata, nel giudizio di primo grado ha ridotto la domanda per la sorte capitale da € 162.499,92 (oggetto dell'atto di citazione) a € 22.842,76 (nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.), senza indicare le ragioni di tale riduzione e senza specificare perché ha continuato ad insistere sulla domanda di interessi moratori (che presuppongono l'esistenza del credito per sorte capitale e un ritardo nel pagamento di quanto dovuto).
Occorre rilevare che la , costituendosi, aveva puntualmente eccepito che nulla era dovuto, CP_1
svolgendo tanto eccezioni di carenza di titolarità, quanto eccezioni di merito relative a ciascuna delle
Part fatture indicate da esponendo e documentando per ognuna di esse le ragioni dell'infondatezza della pretesa avversaria (concernenti l'avvenuto pagamento o la mancata fornitura o errori nella fatturazione o la mancata ricezione di fatture).
E il Tribunale ha ritenuto fondate le eccezioni della convenuta con riferimento alla sorte capitale ancora oggetto di domanda, che è stata rigettata.
pagina 11 di 15 In appello la sorte capitale richiesta è stata ulteriormente ridotta a € 3.685,02 e non sono state specificamente censurate le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine al rigetto della domanda per la sorte capitale (di € 22.842,76) ulteriore rispetto a quella di € 3.685,02 per cui è appello;
l'accertamento svolto dal Tribunale sul punto è quindi divenuto definitivo. Part Nel motivo, afferma che il pagamento delle fatture è avvenuto tardivamente rispetto alle date di scadenza del termine di pagamento.
La deduzione è generica perché, a fronte delle puntuali allegazioni e produzioni documentali della
CO
non svolge alcuna specifica contestazione, afferma un generico e indifferenziato ritardo nel pagamento di tutte le fatture senza fornire elementi concreti con riferimento al credito preteso per interessi per ciascuna fattura;
e rinvia genericamente ad un prospetto in ordine ai pagamenti e alle scadenze, prodotto per la prima volta in appello (doc.2).
Part In ogni caso, come eccepito dall'appellata, non ha prodotto i contratti stipulati da fornitori cedenti CO con la documenti necessari per provare la fonte del diritto preteso, le date in cui il pagamento doveva avvenire secondo le pattuizioni contrattuali e il tasso di interesse applicabile al ritardo.
Con il terzo motivo – “Sui crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alla Nota Debito maturati per il tardivo pagamento, da parte di controparte, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata ed insoluta di cui al precedente paragrafo: interessi pari a complessivi € 27.082,49” –
l'appellante censura la sentenza per avere rigettato la domanda di pagamento di interessi di mora relativi a fatture diverse, riportati nelle Note di Debito doc. 4 riepilogate nel doc. 5; allega che il
Tribunale ha errato, incorrendo nella violazione degli artt. 115-116 c.p.c., per avere omesso di considerare che: il dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi, quali la data di scadenza del pagamento delle fatture e la data in
CO cui è stato effettuato il tardivo pagamento;
la non ha contestato gli elementi di calcolo utilizzati da
Part nelle Note Debito e le date indicate;
l'assenza di specifiche contestazioni determina che i dati di calcolo utilizzati costituiscano fatti pacifici;
sono stati prodotti gli atti di cessione delle fatture emesse dalle società fornitrici e le fatture.
Chiede di condannare la controparte al pagamento degli interessi di mora indicati, oltre agli interessi anatocistici e alla somma ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
Il motivo è manifestamente infondato.
pagina 12 di 15 Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle oggetto della originaria domanda sulla sorte capitale, sulla base di note di debito e di prospetti di sua provenienza unilaterale.
Le note di debito nonché i relativi prospetti allegati, ancora richiamati in appello, sono privi di
Part qualsivoglia efficacia probatoria siccome predisposti dalla stessa come rilevato dall'appellata e dal Tribunale.
CO La ha specificamente contestato, fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la
Parte mancanza di titolarità del credito in capo a e la carenza di prova nell'an e nel quantum della Part pretesa;
ha contestato di essere debitrice per le ragioni addotte da la decorrenza degli interessi dalla stessa indicata, il tasso richiesto, l'importo quantificato;
ha eccepito la mancata produzione di documenti - quali i contratti da cui è sorto il diritto e le fatture - necessari per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali;
nonché la mancata produzione delle cessioni dei crediti.
Non vi è stata alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro, a fronte della CO mancata produzione di documentazione necessaria, la non è stata messa in condizione di svolgere adeguatamente il suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c..
L'allegazione dell'appellante di avere prodotto le fatture alla base delle note di debito e gli atti di cessione delle stesse, è inammissibile per la sua genericità.
Part Il Tribunale, premesso che ha affermato di produrre i contratti di cessione come doc. 9, ha correttamente rilevato che <il doc. 9 non attiene alle cessioni, trattandosi della fattura n. 90001722 di
€ 2454,14 emessa dall'attrice nei riguardi della convenuta>> e che <con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., è stato prodotto il doc. 15 indicato come “fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ND (doc. 15)”. Il doc.
4 -qualificato come note di debito- rimanda ad una serie di ulteriori innumerevoli files denominati “dettaglio note di debito” che non sono altro che elenchi, operati dall'attrice, contenenti per ciascuna asserita cedente, gli interessi maturati sulle fatture, senza, tuttavia, alcuna allegazione puntuale in ordine agli ulteriori files, che dovrebbero essere rinvenibili nel doc. 15. Quest'ultimo documento è, in realtà, contrassegnato da 15 distinti documenti informatici a loro volta suddivisi in innumerevoli cartelle zip e documenti. L'affastellata produzione attorea, contrassegnata da documenti e riferite integrazioni, senza la puntuale allegazione delle fatture, delle date di scadenza e senza il minimo riferimento al necessario riscontro documentale inerente il riferito ritardo nel pagamento, mina in radice la prodromica allegazione e la indispensabile successiva prova dei fatti costitutivi del credito>>.
pagina 13 di 15 A fronte di tali corretti rilievi in ordine alle inammissibili produzioni documentali, l'appellante non ha svolto una specifica e argomentata censura e si è limitato ad affermazioni generiche.
CO Si rileva comunque che non sono stati prodotti i contratti stipulati dai fornitori cedenti con la e che non è quindi stata fornita la prova dell'esistenza del credito per la sorte capitale (che si assume pagato tardivamente), delle date in cui il pagamento doveva avvenire secondo le pattuizioni contrattuali e il tasso di interesse applicabile al ritardo;
né sono state provate le date in cui i pagamenti sarebbero avvenuti.
Part Con il quarto motivo – relativo “alla condanna di al pagamento delle spese di lite” – l'appellante afferma che per tutte le ragioni esposte nei precedenti motivi, la sentenza deve essere riformata anche
Part con riferimento al capo con il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati o inammissibili, CO costringendo l'ente pubblico a subire un giudizio inutile, implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a € 9.991,00.
pagina 14 di 15 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 423/2022 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 3.11.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 9.991,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M.Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 639/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano, che Parte_3
la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
COro
(C.F. COroparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Bonanno del Foro di Torino, che la CP_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 14.10.2025.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 423/22 emessa dal Tribunale di Verbania e pubblicata il 3 novembre 2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Verbania RG 690/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' e Parte_2 COroparte_1 non notificata,
In via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell' Parte_1 COroparte_1
:
[...]
€ 3.685,02 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e di seguito richiamate, di cui: Part
- € 757,56 relativi alle fatture cedute a da XT S.p.A., già al netto delle note di credito parimenti ivi indicate Part
- € 500,10 relativi alle fatture cedute a da Bristol Myers Squibb S.r.l. Part
- € 867,44 relativi alle fatture cedute a da Horiba ABX S.a.s. Part
- € 1.160 relativi alle fatture cedute a da Interfarmaci Italia S.r.l. Part
- € 381,24 relativi alle fatture cedute a da International Factors Italia S.p.A. Part
- € 18,68 relativi alle fatture cedute a da Zimmer Biomet Italia S.r.l.
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più CO dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata CO con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione pagina 2 di 15 • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata con la citazione e CO non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' indicata nell'elenco che si produce sub doc. 2
• € 27.082,49 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati ai precedenti punti – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalle Note Debito, prodotte sub doc. 4 nel giudizio di primo grado e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
• nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 48.600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito condannare l' al relativo pagamento in COroparte_1 Part favore di oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' Parte_1 [...] Part
a restituire a le somme da essa eventualmente COroparte_1 pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
In via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, COroparte_1 condannare l' a pagare a la COroparte_1 Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare e pregiudiziale: Part a) dichiarare l'inammissibilità del motivo d'appello avente ad oggetto “La domanda di di pagamento anche degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. CO 231/02 in relazione alla sorte capitale pagata dall' - L'omessa pronuncia del Tribunale” e del Part motivo d'appello relativo “alla condanna di al pagamento delle spese di lite”; b) dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda subordinata;
c) dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori e delle somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture Zimmer n. 1616732620 del 24.6.2014, XT n. 43507574 del 24.1.2013 e n.
43504640 del 16.1.2013, International Factors Italia ( ) n. 601635 del COroparte_3
26.5.2014 e n. 7010099487 del 12.7.2013; CP_4
- nel merito: a) respingere l'appello perché infondato;
b) in subordine, nella denegata ipotesi che l'appellata fosse condannata a versare una qualche somma a compensare per le quantità corrispondenti il debito dell'appellata con il credito dalla Parte_1 stessa vantato, pari quest'ultimo ad € 5.632,25 oltre interessi.
pagina 3 di 15 - Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA, IVA e le successive spese occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione (oggi , premettendo di essere Parte_2 Parte_1
cessionaria in forza di contratti di cessione pro-soluto con società fornitrici di prodotti e servizi nei confronti di , conveniva quest'ultima davanti al Tribunale di Verbania chiedendone la CP_1
condanna al pagamento:
-della somma di € 162.499,92 per sorte capitale portata dalle fatture elencate nel doc. 3; oltre interessi moratori maturati e maturandi, determinati ex artt. 2 e 5 D.lgs. 231/2002; interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.; e il danno ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per l'importo di € 2.040,00, pari a € 40,00 per ciascuna delle
51 fatture costituenti la sorte capitale;
-della somma di € 27.082,49 per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oggetto delle Note di Debito Interessi doc. 4, riepilogate nell'elenco doc. 5; oltre interessi anatocistici e danni ex art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2002 per l'importo di
€ 48.600,00, pari a € 40,00 per ciascuna delle 1215 fatture il cui tardivo pagamento generava gli interessi di mora.
La , costituendosi, eccepiva in via preliminare la prescrizione decennale per la fattura XT CP_1
s.p.a. n. 82001GAM del 16.1.2009 e la prescrizione degli interessi di mora e del risarcimento del danno sulle fatture scadute anteriormente al 3.6.2015; eccepiva l'inammissibilità delle domande relative alla fattura Pfizer n. 7010006445 del 18.1.20908 e accessori, già oggetto del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 24668/2012; nel merito rilevava l'infondatezza delle pretese attoree, esponendo le specifiche ragioni relative a ciascuna fattura, concernenti l'avvenuto pagamento o la mancata fornitura o errori nella fatturazione;
eccepiva l'assenza di titolarità in capo all'attrice, essendo l'esistenza delle cessioni presupposto indispensabile della titolarità dei crediti pretesi, e avendo l'attrice prodotto con il doc. 6 solo alcune delle cessioni relative alle fatture elencate nel doc. 3, risultando la carenza di titolarità per le fatture Zimmer n. 1616732620/2014, XT n. 16139162/2016, n.
16118935/2016, n. 29403GAMB/2015, n. 82001GAMB/2009, n. 43507574/2013 e n. 43504640/2013,
Icu Medical n. 620813293/2016, Cantel Medica n. 1865/2013 e Beckman Coulter n. 2015031455/2015; contestava la domanda degli interessi su fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale, eccependo l'assenza di titolarità del diritto azionato dall'attrice, l'assenza di prova dell'an e del pagina 4 di 15 quantum essendo stati prodotti solo prospetti di formazione unilaterale privi di efficacia probatoria;
in subordine opponeva in compensazione la somma di € 5.632,25 oltre interessi.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 423/2022 pubblicata il 3.11.2022, rigettava le domande di parte attrice, rilevando che:
Part
-con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. aveva contenuto la domanda “per sorte capitale”
(dagli originari € 162.499,92) a € 22.842,76 di cui alle fatture elencate nel doc. 10;
-esaminando i crediti indicati nel doc. 10, non era stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito, da valutarsi sotto il profilo della prova del contratto di cessione, dell'adempimento del rapporto di fornitura di beni o prestazione di servizi e dell'assenza di cause estintive;
infatti:
--relativamente al credito di dell'importo di € 314,61 per IVA a fronte di un credito COroparte_5 di € 3.460,71, era stata documentata la cessione (doc. 11 parte 2 pag. 5), la fattura indicata era stata stornata con nota di credito n. 1035003706/2015, in cui era specificato “Reso di prodotto per errata evasione fattura 1035053493 del 07.11.14” e l'emissione della nota di credito escludeva la debenza dell'IVA;
--relativamente al credito di non era stata fornita la prova della cessione (la COroparte_6
cessione 27.6.2017, doc. 6 parte 2 pag. 7, non contemplava le fatture per cui era stato chiesto il pagamento) e, in ogni caso, il credito era stato oggetto dell'ordinativo di pagamento n. 6490 dell'1.8.2017 (doc. 4 conv.);
--relativamente al credito di Zimmer Biomet Italia s.r.l., la fattura era oggetto della cessione prodotta ma il credito non era stato provato, non essendo stato specificato il motivo del riferito residuo dovuto
(€ 18,68), e la convenuta aveva fornito la prova di avere pagato il prodotto correttamente fatturato
(doc.49);
--relativamente al credito di non era stata provata la cessione e parte COroparte_7 convenuta aveva documentato l'emissione dell'ordinativo di pagamento n. 4445 del 03.07.2015 e l'esito (doc. 6 “pagamento completo”);
--relativamente al credito di XT s.p.a., la cessione dei crediti documentata era quella datata
27.02.2018, che afferiva alle fatture emesse nei 24 mesi successive dalla sottoscrizione della stessa e,
l'unica fattura del 2018 indicata nel doc. 10 era una nota di credito di -€ 220; era quindi assorbita l'eccezione di prescrizione della fattura n. 82001GAM del 16.1.2009, con scadenza il 14.1.2020, che in ogni caso sarebbe stata fondata;
--relativamente al credito di la cessione della fattura n. 7010006445/2008 non era COroparte_8 presente nell'elenco delle cessioni prodotte e in ogni caso la stessa era oggetto del decreto ingiuntivo n.
24668/2012 del Tribunale di Milano;
quanto alle fatture per le quali era documenta la cessione:
pagina 5 di 15 --per la fattura n. 7010012306/2016 era stata richiesta l'emissione di nota di credito per € 43,89 IVA compresa per “errata applicazione presso Ledoforlin”; era stato effettuato il pagamento dell'importo di
€ 158,40 mediante l'ordine di pagamento n. 2479 del 16.3.2017; il residuo di € 39,90 non era dovuto essendo indimostrato il maggior credito preteso;
--la fattura n. 7010050526/2014 di € 168,31 ineriva l'IVA di cui alla medesima fattura di € 1.682,68; per essa aveva emesso nota di credito datata 16.11.2015, precedentemente alla cessione, CP_4 indicante, “aliquota IVA 0%”; pertanto l'IVA, calcolata sull'importo della fattura oggetto di nota di credito, non era dovuta;
--la fattura n. 7010050430/2014 era stata oggetto di nota di credito datata 16.11.2015 di € 1273,92;
l'importo di € 127,41, quindi, afferendo alla differenza tra quanto reso (€ 1273,92) e quanto avrebbe dovuto essere reso (€ 1401,33), non rappresentava una valida ragione di credito;
il contenuto della richiesta nota di credito 12.6.2014 “non è stato applicato il prezzo esatto su Torvast 20 mg 30 cpr” non era stato scalfito dalla documentazione contrattuale afferente il farmaco;
--la fattura n. 7010099541/2013 era stata oggetto di nota di credito di il 16.1.2015, in data CP_4
antecedente alla cessione del 2017;
--la fattura n. 7010099487 di € 1.879,45 era stata oggetto di nota di credito datata 16.11.2015, in data antecedente alla cessione;
--la fattura n. 7010095210 indicante il residuo di € 14,74, era stata emessa per € 393,36, pagata con ordine di pagamento n. 1450/2014 di € 378,62; la differenza tra quanto preteso (€ 393,36), e quanto pagato (€ 378,62) non era stata provata, essendo documentata la richiesta 12.8.2013 di mancata applicazione del prezzo della gara;
--relativamente al credito il Horiba Abx, non era stata prodotta la fattura, né il contratto dal quale questa era dipesa, e la convenuta aveva eccepito l'inesistenza della stessa;
non era quindi stata fornita prova del credito;
--relativamente al credito di Cantel Medica non era stata documentata la cessione;
--relativamente al credito di International Factors non era stata documentata la cessione e la convenuta aveva fornito la prova del pagamento;
--relativamente al credito di non era stata documentata la cessione e la Parte_4
convenuta aveva prodotto gli ordinativi di pagamento;
-andava quindi escluso il diritto al pagamento “per sorte capitale”; ne conseguiva la mancata debenza degli interessi di mora, di quelli anatocistici e del danno ex art. 6 D.lgs. 231/2002;
-relativamente alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 27.082,49 per interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 su altre fatture pagate in ritardo, vi era assoluta carenza di pagina 6 di 15 allegazione e prova del fatto costitutivo del diritto, che si traduceva nella mancata applicabilità dell'invocato principio di non contestazione.
Il Tribunale, quindi, rigettava le domande proposte da parte attrice, condannando la medesima al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Con atto di citazione in appello (nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, e formulava le conclusioni sopra riportate, limitando a € 3.685,02 il credito per sorte capitale per le fatture di cui all'elenco prodotto come doc. 1.
La , costituendosi, eccepiva l'inammissibilità o l'infondatezza nel merito dei motivi di CP_1
appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello proposto da è articolato in quattro motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo – “Nullità–erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di
Part sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla titolarità dei crediti Part in capo a e, in ogni caso, per l'inesistenza dei crediti” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento della sorte capitale (che viene ridotta in appello a €
3.685,02 per le fatture di cui all'elenco prodotto come doc. 1), allegando che:
a)-relativamente ai crediti per le fatture XT, il Tribunale ha errato, in violazione del art. 115 c.p.c., a ritenere che controparte avesse contestato l'esistenza della cessione;
controparte non aveva espressamente contestato l'esistenza della cessione, ma solo la sua omessa produzione in giudizio;
il CO fatto storico rappresentato dalla avvenuta cessione e dalla avvenuta notifica alla non era stato contestato e doveva dunque ritenersi provato;
b)-con riferimento ai crediti per le fatture Bristol Myers Squibb s.r.l., il Tribunale si è pronunciato ultra
Part petitum sul tema del difetto di legittimazione di in assenza di eccezione di controparte, con CO violazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso la non aveva contestato il fatto storico rappresentato dall'avvenuta cessione e dall'avvenuta notifica e la sentenza è errata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; il Tribunale ha errato anche nel ritenere le fatture integralmente pagate, in violazione degli artt. 115-116
c.p.c. e 2697 c.c., perché i documenti prodotti da controparte non dimostrano il pagamento dell'intero
CO importo delle fatture e l'onere di provare il pagamento integrale era della c)-quanto ai crediti per le fatture Interfarmaci Italia s.r.l., il Tribunale si è pronunciato ultra petitum sul
Part tema del difetto di legittimazione di in assenza di eccezione di controparte, con violazione CO dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso la non aveva contestato il fatto storico rappresentato dall'avvenuta pagina 7 di 15 cessione e dall'avvenuta notifica e la sentenza è errata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; il Tribunale Part ha altresì errato per aver ritenuto provato il pagamento delle fatture, perché non ha ricevuto il
CO pagamento e la non ha fornito tale prova;
la sola emissione del mandato di pagamento non prova che la fattura sia stata effettivamente pagata e accreditata;
d)-relativamente ai crediti per fatture Horiba Abx s.a.s., controparte aveva ricevuto la notifica della cessione dei crediti e non aveva avanzato richiesta di chiarimenti;
non ha mai contestato l'esecuzione delle forniture, da ritenersi fatto pacifico;
il Tribunale ha quindi errato per non aver ritenuto il credito dovuto in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c.;
e)-in ordine ai crediti per fatture International Factors Italia s.p.a., il Tribunale si è pronunciato ultra
Part petitum sul tema del difetto di legittimazione di in assenza di eccezione di controparte, con
CO violazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso la non aveva contestato il fatto storico rappresentato dall'avvenuta cessione e dall'avvenuta notifica e la sentenza è errata per violazione dell'art. 115 c.p.c.; Part il Tribunale ha altresì errato per aver ritenuto provato il pagamento delle fatture, perché non ha
CO ricevuto il pagamento e la non ha fornito tale prova;
la sola emissione del mandato di pagamento non prova che la fattura sia stata effettivamente pagata e accreditata;
f)-quanto ai crediti per la fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l., la fattura è stata emessa per € 3.236,48 e l'importo richiesto è di € 18,68 in quanto ne costituisce il residuo;
controparte non ha contestato la corretta esecuzione delle forniture e la correttezza dell'importo fatturato;
i documenti prodotti da controparte non dimostrano il pagamento dell'intero importo della fattura e quindi anche dell'importo residuo domandato;
il Tribunale ha errato nel ritenere la fattura integralmente pagata e nell'addebitare
Part l'onere di provare l'esecuzione in capo a in violazione di quanto previsto dagli artt. 115-116 c.p.c.
e 2697 c.c..
Chiede quindi la riforma della sentenza con condanna di controparte al pagamento della sorte capitale di € 3.685,02, oltre agli interessi di mora, anatocistici e somme ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
L'appellata eccepisce, con riferimento ai punti a), b), c), e), che correttamente il Tribunale ha rilevato Part anche d'ufficio la carenza di titolarità di per mancanza di documentazione della cessione dei crediti per cui afferma di agire;
nel merito ha evidenziato, con riferimento a tutti i punti oggetto del motivo di appello, l'infondatezza delle allegazioni dell'appellante, richiamando le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure in accoglimento delle proprie tesi difensive.
Il motivo è manifestamente infondato.
Con riferimento ai punti a), b), c), e), si rileva che:
pagina 8 di 15 -l'appellante non contesta di non avere documentato le cessioni dei crediti relativi alle fatture ancora oggetto di domanda di pagamento, come accertato nella sentenza di primo grado;
Part
-l'esistenza delle cessioni è presupposto indispensabile della titolarità dei crediti pretesi, agendo
CO quale cessionaria dei crediti degli originari fornitori della ai sensi del codice degli appalti pubblici
(art. 117 D.Lgs. n. 163/2006 e poi l'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016), applicabile ai contratti di fornitura con CO la come nel caso di specie, ai fini dell'efficacia e dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
Part privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione; la stessa nel giudizio di primo grado ha allegato di essere cessionaria dei crediti a seguito di contratti di cessione redatti in forma di
CO scrittura privata autenticata da notaio e notificati alla
-la Suprema Corte con la pronuncia Sez. Unite 2951/2018 (correttamente richiamata dall'appellata) ha statuito che: “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”; la stessa “può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”; “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio”;
“Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”; Part
-correttamente il Tribunale ha rilevato, anche d'ufficio, la carenza di titolarità dei crediti in capo a per mancata documentazione della cessione;
non può essere invocato l'art. 115 c.p.c., in quanto per poter ritenere provata la titolarità occorre non la semplice “non contestazione” del convenuto, ma che questo “riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la
CO negazione della titolarità” e nulla in tal senso è rinvenibile nella posizione assunta dalla in primo grado;
né, per le ragioni esposte, può essere invocata la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Part Non essendo titolare dei crediti, l'appello viene rigettato senza esame delle questioni di merito trattate dalle parti.
Part In ordine al punto d), avente ad oggetto il credito preteso da per la fattura Horiba Abx s.a.s., si osserva che:
pagina 9 di 15 Part
-il Tribunale accerta che (pur essendo documentata la cessione della fattura) non ha prodotto la CO fattura di cui chiede il pagamento e che la ha eccepito che tale fattura non esiste nella propria
Part contabilità, né le è mai pervenuta;
e ritiene che non avendo prodotto il documento fiscale né allegato il contratto da cui è dipesa, non abbia fornito la prova del credito;
-l'appellante non contesta che la fattura non sia stata prodotta, che la stessa non sia stata trasmessa alla CO CO
che non sia stato prodotto il contratto tra il fornitore e la in virtù del quale sarebbe stata emessa la fattura;
CO
-non si ravvisa alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto la non avendo ricevuto la fattura, non poteva sapere quale ne fosse l'oggetto (nemmeno specificato da Part
e non poteva quindi contestare l'esecuzione della fornitura;
e, come correttamente evidenziato CO dall'appellata, non sussisteva in capo alla un onere di eccepire il mancato ricevimento della fattura al momento della notifica della cessione, prima e al di fuori del processo.
Part non ha pertanto provato il proprio credito e l'appello deve essere rigettato.
Quanto al punto f), avente ad oggetto il credito preteso per la fattura Zimmer Biomet Italia s.r.l., si rileva che:
-il Tribunale evidenzia che per tale fattura (di cui è documentata la cessione), dell'importo iniziale di
€ 3.236,48, è stato chiesto il pagamento di € 18,68; che il credito non risulta provato perché non è stato specificato il motivo del riferito residuo dovuto;
e che la convenuta ha fornito la prova di avere pagato il prodotto correttamente fatturato (doc. 49);
CO
-contrariamente a quanto allegato dall'appellante, la ha contestato la corretta esecuzione della fornitura e la correttezza dell'importo fatturato;
ha infatti dedotto che era stato erroneamente fatturato il prodotto avente il codice 01.00013.510 (Durasul Alpha inserto con bordo 33/JJ) di € 392 oltre IVA;
che tale prodotto è poi stato fatturato correttamente con la fattura n. 1616747115 del 25.9.2014 (doc. 5), regolarmente pagata con l'ordinativo di pagamento n. 1647 del 26.02.2015 (doc. 49); che con l'atto di Part citazione ha chiesto la somma € 410,68 compresa IVA, poi in sede di precisazione delle conclusioni ha ridotto la pretesa a € 18,68 senza tuttavia mai specificare quali siano le ragioni di tale riduzione;
CO
-dai documenti prodotti dalla risulta la nuova fatturazione emessa per lo stesso prodotto, identificato con gli stessi estremi di quello inserito nella fattura per cui è causa (doc. 5), e la prova del pagamento di tale seconda fattura (doc. 49), del resto non oggetto di richiesta di pagamento in giudizio;
nel motivo di appello non specifica quali sono le ragioni della sua pretesa e della riduzione Pt_1
(rispetto a quanto chiesto in atto di citazione di primo grado), limitandosi ad affermare in modo del tutto generico che l'importo richiesto è di € 18,68 in quanto costituisce il residuo dell'importo per cui pagina 10 di 15 era stata emessa la fattura;
non si confronta pertanto con la sentenza, emessa in accoglimento delle tesi CO della e non fornisce alcun elemento concreto per una ricostruzione diversa della vicenda rispetto a quanto dedotto e documentato dall'appellata. Part non prova pertanto il suo credito e l'appello viene rigettato.
Part Con il secondo motivo – “La domanda di di pagamento anche degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale pagata CO dall' – l'omessa pronuncia del Tribunale”- l'appellante lamenta che il Tribunale non si è CO pronunciato sulla richiesta di condannare la al pagamento degli interessi di mora, anatocistici e delle somme ex art. 6 D.Lgs. 231/02, in relazione alla sorte capitale azionata con l'atto di citazione e
CO non più dovuta in quanto pagata in ritardo dalla allega che il Tribunale è incorso in violazione
Part degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per non essersi pronunciato e avere omesso di considerare che ha indicato, per ogni fattura per sorte capitale, la data di scadenza del termine di pagamento e la data di
CO CO pagamento da parte della che tali date non sono state contestate da controparte, che la non ha dimostrato di aver pagato le fatture nel rispetto del termine di scadenza pur essendo il soggetto onerato della relativa prova.
Chiede pertanto di riformare la sentenza condannando la controparte al pagamento degli interessi di mora, anatocistici e delle somme ex art. 6 D.Lgs. 231/02, in relazione alla sorte capitale azionata in giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Part Come eccepito dall'appellata, nel giudizio di primo grado ha ridotto la domanda per la sorte capitale da € 162.499,92 (oggetto dell'atto di citazione) a € 22.842,76 (nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.), senza indicare le ragioni di tale riduzione e senza specificare perché ha continuato ad insistere sulla domanda di interessi moratori (che presuppongono l'esistenza del credito per sorte capitale e un ritardo nel pagamento di quanto dovuto).
Occorre rilevare che la , costituendosi, aveva puntualmente eccepito che nulla era dovuto, CP_1
svolgendo tanto eccezioni di carenza di titolarità, quanto eccezioni di merito relative a ciascuna delle
Part fatture indicate da esponendo e documentando per ognuna di esse le ragioni dell'infondatezza della pretesa avversaria (concernenti l'avvenuto pagamento o la mancata fornitura o errori nella fatturazione o la mancata ricezione di fatture).
E il Tribunale ha ritenuto fondate le eccezioni della convenuta con riferimento alla sorte capitale ancora oggetto di domanda, che è stata rigettata.
pagina 11 di 15 In appello la sorte capitale richiesta è stata ulteriormente ridotta a € 3.685,02 e non sono state specificamente censurate le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine al rigetto della domanda per la sorte capitale (di € 22.842,76) ulteriore rispetto a quella di € 3.685,02 per cui è appello;
l'accertamento svolto dal Tribunale sul punto è quindi divenuto definitivo. Part Nel motivo, afferma che il pagamento delle fatture è avvenuto tardivamente rispetto alle date di scadenza del termine di pagamento.
La deduzione è generica perché, a fronte delle puntuali allegazioni e produzioni documentali della
CO
non svolge alcuna specifica contestazione, afferma un generico e indifferenziato ritardo nel pagamento di tutte le fatture senza fornire elementi concreti con riferimento al credito preteso per interessi per ciascuna fattura;
e rinvia genericamente ad un prospetto in ordine ai pagamenti e alle scadenze, prodotto per la prima volta in appello (doc.2).
Part In ogni caso, come eccepito dall'appellata, non ha prodotto i contratti stipulati da fornitori cedenti CO con la documenti necessari per provare la fonte del diritto preteso, le date in cui il pagamento doveva avvenire secondo le pattuizioni contrattuali e il tasso di interesse applicabile al ritardo.
Con il terzo motivo – “Sui crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alla Nota Debito maturati per il tardivo pagamento, da parte di controparte, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata ed insoluta di cui al precedente paragrafo: interessi pari a complessivi € 27.082,49” –
l'appellante censura la sentenza per avere rigettato la domanda di pagamento di interessi di mora relativi a fatture diverse, riportati nelle Note di Debito doc. 4 riepilogate nel doc. 5; allega che il
Tribunale ha errato, incorrendo nella violazione degli artt. 115-116 c.p.c., per avere omesso di considerare che: il dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi, quali la data di scadenza del pagamento delle fatture e la data in
CO cui è stato effettuato il tardivo pagamento;
la non ha contestato gli elementi di calcolo utilizzati da
Part nelle Note Debito e le date indicate;
l'assenza di specifiche contestazioni determina che i dati di calcolo utilizzati costituiscano fatti pacifici;
sono stati prodotti gli atti di cessione delle fatture emesse dalle società fornitrici e le fatture.
Chiede di condannare la controparte al pagamento degli interessi di mora indicati, oltre agli interessi anatocistici e alla somma ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
Il motivo è manifestamente infondato.
pagina 12 di 15 Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle oggetto della originaria domanda sulla sorte capitale, sulla base di note di debito e di prospetti di sua provenienza unilaterale.
Le note di debito nonché i relativi prospetti allegati, ancora richiamati in appello, sono privi di
Part qualsivoglia efficacia probatoria siccome predisposti dalla stessa come rilevato dall'appellata e dal Tribunale.
CO La ha specificamente contestato, fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la
Parte mancanza di titolarità del credito in capo a e la carenza di prova nell'an e nel quantum della Part pretesa;
ha contestato di essere debitrice per le ragioni addotte da la decorrenza degli interessi dalla stessa indicata, il tasso richiesto, l'importo quantificato;
ha eccepito la mancata produzione di documenti - quali i contratti da cui è sorto il diritto e le fatture - necessari per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali;
nonché la mancata produzione delle cessioni dei crediti.
Non vi è stata alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; peraltro, a fronte della CO mancata produzione di documentazione necessaria, la non è stata messa in condizione di svolgere adeguatamente il suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c..
L'allegazione dell'appellante di avere prodotto le fatture alla base delle note di debito e gli atti di cessione delle stesse, è inammissibile per la sua genericità.
Part Il Tribunale, premesso che ha affermato di produrre i contratti di cessione come doc. 9, ha correttamente rilevato che <il doc. 9 non attiene alle cessioni, trattandosi della fattura n. 90001722 di
€ 2454,14 emessa dall'attrice nei riguardi della convenuta>> e che <con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., è stato prodotto il doc. 15 indicato come “fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ND (doc. 15)”. Il doc.
4 -qualificato come note di debito- rimanda ad una serie di ulteriori innumerevoli files denominati “dettaglio note di debito” che non sono altro che elenchi, operati dall'attrice, contenenti per ciascuna asserita cedente, gli interessi maturati sulle fatture, senza, tuttavia, alcuna allegazione puntuale in ordine agli ulteriori files, che dovrebbero essere rinvenibili nel doc. 15. Quest'ultimo documento è, in realtà, contrassegnato da 15 distinti documenti informatici a loro volta suddivisi in innumerevoli cartelle zip e documenti. L'affastellata produzione attorea, contrassegnata da documenti e riferite integrazioni, senza la puntuale allegazione delle fatture, delle date di scadenza e senza il minimo riferimento al necessario riscontro documentale inerente il riferito ritardo nel pagamento, mina in radice la prodromica allegazione e la indispensabile successiva prova dei fatti costitutivi del credito>>.
pagina 13 di 15 A fronte di tali corretti rilievi in ordine alle inammissibili produzioni documentali, l'appellante non ha svolto una specifica e argomentata censura e si è limitato ad affermazioni generiche.
CO Si rileva comunque che non sono stati prodotti i contratti stipulati dai fornitori cedenti con la e che non è quindi stata fornita la prova dell'esistenza del credito per la sorte capitale (che si assume pagato tardivamente), delle date in cui il pagamento doveva avvenire secondo le pattuizioni contrattuali e il tasso di interesse applicabile al ritardo;
né sono state provate le date in cui i pagamenti sarebbero avvenuti.
Part Con il quarto motivo – relativo “alla condanna di al pagamento delle spese di lite” – l'appellante afferma che per tutte le ragioni esposte nei precedenti motivi, la sentenza deve essere riformata anche
Part con riferimento al capo con il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati o inammissibili, CO costringendo l'ente pubblico a subire un giudizio inutile, implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a € 9.991,00.
pagina 14 di 15 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 423/2022 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 3.11.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 9.991,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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