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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 7722 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7722 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. PINTO FR presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PINTO
FR presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2025 e Parte_1 CP_1 premesso:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/04/2001;
1 - che dalla loro unione sono nati (22.11.2003) maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, (12.11.98) maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente e (22.10.2010); Per_3
- esponevano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del
17.01.2021 alle seguenti condizioni: a) La casa coniugale sita in Napoli – Barra al
Corso Sirena n. 382, condotta in locazione rimarrà assegnata al sig.
[...]
unitamente agli arredi, che resterà ad abitare con i figli e la sig.ra Pt_1 CP_1
si impegna ad effettuare il cambio di residenza, obbligandosi a comunicarlo
[...] al sig. ; b) L'affido dei figli minori sarà condiviso tra i genitori secondo le Pt_1 modalità della L. 54/06, con residenza privilegiata presso il padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo le seguenti modalità: 1.
La madre, che vive fuori città essendosi già allontanata dalla casa coniugale, non avendo la possibilità di ospitarli, terrà con sé la figlia minore i per un pomeriggio a settimana dalle ore 18.00 alle 20.00 da concordarsi tra i coniugi secondo gli impegni propri e dei figli;
2. La madre terrà con sè i figli minori nel week end a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 12.00 fino alla domenica alle ore
18.00. 3. Le festività civili e religiose seguono il criterio dell'alternanza;
4. La sig.ra si obbliga a versare anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese CP_1 un bonifico di € euro 200,00 (cento,00) mensili, a titolo di mantenimento dei figli minori. L'importo stabilito a titolo di mantenimento così come determinato sarà incrementato automaticamente e senza necessità di richieste alcune, alla stregua delle variazioni che saranno registrate dall'indice ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo.
5. Le spese extra graveranno in parti uguali a carico di entrambi i coniugi, i quali dovranno preventivamente concordarle salvo i casi d'urgenza. Per spese extra si intendono
“quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” , e pertanto dovranno intendersi: le tasse universitarie ed i libri universitari, rette e spese alloggiative per l'ipotesi di iscrizioni ad università pubbliche o private fuori sede, lezioni private per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e/o università (ma non anche uscite didattiche organizzate dalla scuola e/o università in ambito
2 giornaliero) corsi di lingua, informatica e attività artistiche, viaggi di istruzione e vacanze senza genitori, spese per attività sportiva spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche (ma non anche medicinali da banco) non coperte dal SSN e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, visite specialistiche.
6. Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare all'altro le utenze sulle quali si impegnano ad essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti i minori;
7. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
8. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.”
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio contratto con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
3 “A. l'affido della figlia minore sarà condiviso tra i genitori secondo le modalità della L. 54/06, con residenza privilegiata presso il padre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, con diritto-dovere della madre di incontrarla quanto riterrà più opportuno, compatibilmente con impegni scolastici, culturali e ricreativi della minore oltre che lavorativi del padre e della madre, previo accordo con il padre e/o in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità:
1. La madre, che vive fuori città, terrà con sé la figlia minore per un pomeriggio a settimana dalle ore 16.00 alle 20.00 da concordarsi tra i coniugi secondo gli impegni propri e della figlia, da indentificarsi in caso di disaccordo nella giornata del mercoledì.
2. La madre terrà con sè la figlia minore nel week end a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 18.00.
3. Durante le vacanze di Natale, ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31.12 con un a genitore ed il primo con l'altro; ad anni alterni anche la Befana.
4. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
5. Per le vacanze estive di ogni anno la minore potrà trattenersi con la madre per un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive. Il periodo verrà tempestivamente concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, tenendosi nel dovuto conto le esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Ad entrambi i genitori, durante i periodi di vacanza, saranno garantite comunicazioni con la figlia.
B. La sig.ra si obbliga a versare anticipatamente entro il giorno dieci di CP_1 ogni mese un bonifico di €200,00 (duecento,00) mensili, a titolo di mantenimento della figlia minore. L'importo stabilito a titolo di mantenimento così come determinato sarà incrementato automaticamente e senza necessità di richieste alcune, alla stregua delle variazioni che saranno registrate dall'indice ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo.
C. Le spese extra graveranno in parti uguali a carico di entrambi i coniugi, i quali dovranno preventivamente concordarle salvo i casi d'urgenza. Per spese extra si
4 intendono “quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” , e pertanto dovranno intendersi: le tasse universitarie ed i libri universitari, rette e spese alloggiative per l'ipotesi di iscrizioni ad università pubbliche o private fuori sede, lezioni private per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e/o università (ma non an- che uscite didattiche organizzate dalla scuola e/o università in ambito giornaliero) corsi di lingua, informatica e attività artistiche, viaggi di istruzione e vacanze senza genitori, spese per attività sportiva spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche (ma non anche medicinali da banco) non coperte dal SSN e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, visite specialistiche.
D. Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare all'altro le utenze sulle quali si impegnano ad essere sempre reperibili per comunicazioni riguardanti la minore;
E. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rin-novo del passaporto.
F. I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti rinunziando reciprocamente all'assegno divorzile e di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo, derivante dal rapporto di coniugio.
G. Spese compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come
5 indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da Parte_1
e a Napoli il 05/04/2001 (atto n. 17, parte I, S. sez.
[...] CP_1
T, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est
Dott. Immacolata Cozzolino
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