Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
Non si ha nullità della sentenza se il giudice decide sulla base di una prova, nel caso di specie peritale, da lui stesso assunta ma disposta nell'ambito dello stesso procedimento da un giudice in diversa composizione fisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2011, n. 18516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18516 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/04/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 722
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 31915/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Jannarelli Carlo, difensore di fiducia di S.P. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 8.1.2010 della Corte di Appello di Bari, con la quale, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Lucera in data 10.1.2007, venne condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 81 cpv., 609 quater, u.c., in relazione all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), art. 609 bis c.p.; b) a) di cui agli art. 81 cpv., 609 quater, u.c.,
in relazione all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), art. 609 bis c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'avv. De Rossi Guido, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Carlo Jannarelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.P. in ordine al reato di abusi sessuali, unificati dal vincolo della continuazione, commessi in danno delle nipoti, Z.M.T. e Z.F.
, limitatamente ai fatti commessi successivamente al (omesso) , mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati previsti dalla normativa previgente all'entrata in vigore della L. n. 66 del 1996. Secondo quanto esposto in punto di fatto nella sentenza gli abusi sessuali ai quali l'imputato aveva sottoposto le nipoti, rispettivamente nate nel 1984 e nel 1982, erano iniziati nel 1989 e si erano protratti nei confronti della Z.M.T. fino
(omesso) e nei confronti della Z.F. sino al XXXX.
Gli abusi sessuali avevano avuto inizio con toccamenti vari allorché le bambine erano più piccole fino a concludersi con rapporti sessuali completi.
Le persone offese si erano indotte a riferire i fatti alla madre ed a sporgere successivamente denunzia a seguito della notizia della instaurazione di altro procedimento penale a carico dell'imputato per avere commesso analoghi abusi sessuali ai danni di un'altra nipote;
processo conclusosi con pronuncia di condanna.
La Corte territoriale, previa disposizione di una perizia psichiatrica nei confronti del S. , ha rigettato i motivi di gravame dell'appellante, con i quali era stata dedotta la incapacità dell'imputato di stare in giudizio, nonché di intendere e di volere all'epoca dei fatti.
La Corte ha inoltre respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, rilevando che l'imputato, dopo un'iniziale richiesta di giudizio abbreviato condizionato, ha scelto di essere giudicato mediante giudizio abbreviato non condizionato.
La sentenza ha affermato la perseguibilità di ufficio di tutti i reati ascritti all'imputato, ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4), anche in relazione all'art. 542 c.p., comma 3, n. 2),
per ragioni di connessione con quelli relativi agli abusi sessuali commessi dopo l'entrata in vigore della citata L. n. 66 del 1996, allorché la persona offesa Z.M.T. non aveva ancora compiuto quattordici anni, abusi perseguibili di ufficio ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1). La sentenza ha inoltre ritenuto infondate le deduzioni difensive con le quali l'appellante aveva messo in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.
In applicazione dell'art. 157 c.p., nella formulazione attualmente vigente, più favorevole per l'imputato, la sentenza ha rilevato che i fatti commessi prima del febbraio 1996, puniti ai sensi degli artt.519 e 521 c.p., erano estinti per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del S. , che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. Con vari mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:
1) violazione dell'art. 548 c.p.p., comma 3. Si deduce che all'imputato contumace non è stato notificato l'estratto della sentenza della Corte territoriale, con la conseguenza che questa Corte dovrà rimettere gli atti alla predetta Corte territoriale perché provveda a tale adempimento al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione.
2) Violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 2. Si deduce che la sentenza è stata decisa da un collegio giudicante diverso da quello che aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello finalizzata all'espletamento di una perizia psichiatrica sull'imputato. Si rileva in particolare che la composizione della Corte territoriale è mutata dopo che è stata emessa l'ordinanza che ha disposto la perizia psichiatrica e nominato il perito, sicché il nuovo collegio giudicante avrebbe dovuto rinnovare il provvedimento che aveva disposto l'atto istruttorio e non limitarsi a recepirlo passivamente.
3) violazione dell'art. 603 in ordine alla perizia disposta in dibattimento.
Con il motivo di gravame si reiterano le censure in ordine alla omessa valutazione da parte della Corte territoriale, nella sua diversa composizione, della necessità della indagine peritale, nonché alla omessa formulazione, da parte del nuovo collegio giudicante, di nuovi quesiti ovvero la disposizione di più approfondite indagini sul fenomeno della pedofilia e delle sue interferenze con la capacità di intendere e volere dell'imputato o con la capacità processuale.
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 609 bis in relazione all'art. 2 c.p.. In sintesi si osserva che il reato continuato è una fictio iuris introdotta dal legislatore solo ai fini della determinazione della pena, mentre i fatti legati dal vincolo della continuazione devono essere valutati separatamente ad ogni altro effetto compresa l'esistenza delle condizioni di procedibilità. Inoltre le disposizioni in ordine alla perseguibilità di ufficio dei reati sessuali, tra cui l'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1), non sono applicabili retroattivamente, ai sensi dell'art. 2 c.p., venendo ad incidere direttamente sulla punibilità del fatto.
Si deduce, quindi, che la Corte territoriale ha erroneamente richiamato, al fine di ritenere punibili i reati commessi anteriormente al febbraio 1996, il previgente art. 542 c.p., comma 3, n. 2), in quanto all'epoca non vi era alcun reato perseguibile di ufficio che consentisse l'applicazione della disposizione citata. Con riferimento ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 66 del 1996 si deduce che neppure risulta applicabile il disposto dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1), poiché la persona offesa Z.F. aveva compiuto i quattordici anni alla data di entrata in vigore della nuova legge.
5) violazione dell'art. 609 septies c.p., in relazione all'art. 542 c.p.. Si reitera la precedente censura in ordine alla improcedibilità dei reati commessi nella vigenza della normativa anteriore alla legge di riforma per mancanza di un reato perseguibile di ufficio legato da vincolo di connessione con quelli di cui agli art. 519 e 521 c.p.. 6) violazione degli art. 603 e 438 c.p.p.. Si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare nel corso del dibattimento le ragioni per le quali veniva rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione in appello e non rinviarne l'esposizione alla motivazione della sentenza.
7) Difetto e contraddittorietà della motivazione.
Si deduce che, in applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. n. 66 del 1996, sarebbero perseguibili di ufficio solo gli abusi sessuali commessi nei confronti di Z.M.T. dalla data di entrata in vigore della legge stessa all'agosto 1996, mentre gli abusi in danno della Z.F. risultano, in ogni caso,
perseguibili a querela di parte.
Viene indicato, poi a sospetto il silenzio mantenuto dalle persone offese sugli abusi sessuali subiti per circa ventuno anni, nonché la sovrapponibilità delle dichiarazioni delle due ragazze in ordine agli episodi riferiti in relazione alle varie età in cui si sarebbero verificati. Si osserva che alcuni episodi di abuso sessuale appaiono scarsamente credibili in relazione alle circostanze di tempo di luogo e di presenza di altre persone in cui si sarebbero verificati. Si deduce che la Corte ha travisato le risultanze probatorie nella individuazione dell'epoca in cui la Z.M.T. ha riferito che erano cessati gli abusi sessuali nei suoi confronti e, cioè, quando la stessa aveva undici anni. Si denuncia conclusivamente una valutazione non adeguatamente critica delle dichiarazioni delle persone offese.
8) violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 671 c.p.p. Si deduce che l'appellante aveva chiesto affermarsi che i reati di cui al presente procedimento sono legati dal vincolo della continuazione con quelli commessi ai danni di altra persona offesa, per i quali si era già proceduto ed era stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile. La Corte territoriale ha, però, totalmente omesso di esaminare tale richiesta e di pronunciarsi sul punto. Con successiva memoria la difesa del ricorrente, nel riportarsi ai motivi esposti, ha ribadito in particolare le argomentazioni relative alla omessa pronuncia sulla richiesta di valutazione della esistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto di precedente condanna, nonché relative alla improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È esclusivamente fondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia sul punto della richiesta di valutazione del vincolo della continuazione.
Preliminarmente si rileva dall'esame degli atti che l'estratto della sentenza è stato notificato all'imputato contumace l'1.4.2010, senza che quest'ultimo abbia proposto un'ulteriore impugnazione, sicché non occorre procedere ad alcun adempimento sul punto. Osserva la Corte, con riferimento ai successivi due motivi di impugnazione, che il disposto dell'art. 525 c.p.p., comma 1, è diretto ad assicurare che vi sia identità tra i giudici che hanno assistito alla assunzione delle prove e alla discussione della causa e quelli che la hanno decisa, in quanto la ratio della norma è finalizzata a garantire il rispetto del principio della oralità del dibattimento penale e della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.
Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per estendere la nullità prevista dal comma 2 dell'art. citato ai provvedimenti di natura ordinatoria aventi a oggetto le prove ammesse.
Peraltro, tale interpretazione trova un puntuale riferimento nello stesso art. 525 c.p.p., comma 2 ai sensi del cui disposto, sia pure con riferimento all'ipotesi dell'intervento nella deliberazione dei giudici supplenti, "i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati".
L'enunciato principio di diritto, inoltre, è stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, sia con riferimento, in genere, alla ammissione di mezzi di prova da parte di un collegio giudicante ed alla loro successiva assunzione da parte di un collegio in diversa composizione, che poi abbia deciso il processo (sez. 6^, 21.10.2009 n. 2928 del 2010, P.G. in proc. Picozzi, RV 245768; sez. 6^, 3.10.2008 n. 39904, Nascimbeni ed altro, RV 241653), sia con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, che, successivamente alla ammissione di una perizia ed alla designazione dei periti, sia intervenuta una modifica nella composizione del collegio giudicante, davanti al quale poi l'incombente venga espletato, senza che le parti formulino richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale ovvero la formulazione di nuovi o ulteriori quesiti.
In tale ipotesi l'utilizzazione, ai fini del decidere, delle risultanze di detta perizia non può dar luogo alla nullità prevista dall'art. 525 c.p.p., comma 2, per il caso di non corrispondenza tra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento, (sez. 1^, 28.6.1999 n. 9151, Capitani, RV 213921).
È, pertanto, infondata l'eccezione di nullità riferita dal ricorrente al solo provvedimento ordinatorio che ha disposto la perizia, mentre era onere delle parti chiedere una nuova decisione sul punto da parte del collegio in diversa composizione, che ha fatto evidentemente proprio il provvedimento già emesso. Sono altresì infondate le argomentazioni, contenute nel quarto e quinto motivo di gravame, nonché nella memoria difensiva, con le quali il ricorrente ha sostenuto l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
È esatto in punto di diritto quanto osservato in ricorso in ordine alla non applicabilità con efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nell'art. 609 septies c.p., trattandosi di un istituto di natura mista processuale e sostanziale (sez. 3^, 8.7.1997 n. 2733, P.M. in proc. Frualdo, RV 209188; sez. 3^, 1.7.2002 n. 32157, Copia, RV 223107).
È stato, però, anche correttamente osservato sul punto nella sentenza impugnata che il previgente art. 542 c.p. conteneva una disposizione analoga a quella dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4) in ordine alla perseguibilità di ufficio del reato, nel caso di connessione dei fatti di violenza sessuale con altro reato perseguibile di ufficio.
Tale connessione, come si preciserà subito dopo, può avere anche natura meramente investigativa, mentre a nulla rileva che i fatti perseguibili di ufficio siano stati commessi nel vigore della nuova legge.
Peraltro, i rilievi in punto di diritto che precedono si riferiscono ovviamente ai fatti verificatisi anteriormente al febbraio 2996, sicché ogni ulteriore approfondimento della questione nelle sue correlazioni fattuali è superata dalla declaratoria di prescrizione dei reati e dalla carenza di interesse del ricorrente sul punto. Con riferimento ai fatti successivi all'entrata in vigore della L. 15 febbraio 1996, n. 66 osserva la Corte che, sul piano interpretativo,
il concetto di connessione tra fatti di violenza sessuale e reato perseguibile di ufficio, sia nella vigenza dell'abrogato art. 542 c.p. che ai sensi dell'attuale art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4),
è stato sempre configurato in termini più ampi di quelli inerenti al concetto di connessione in senso processuale, dovendo estendersi ad ogni ipotesi di connessione investigativa, per cui le indagini relative al reato perseguibile di ufficio, coinvolgendo necessariamente i fatti di violenza sessuale, facciano venir meno le esigenze di riservatezza che l'istituto della perseguibilità a querela di parte mira ad assicurare.
È stato, perciò, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che vi è connessione, ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio coinvolga il reato perseguibile a querela ovvero sussista uno dei collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p., comma 2 (sez. 3^, 21.12.2006 il 2876 del 2007, P.G. in proc. Crudele, RV 236098; sez. 3^, 30.11.2005 n. 47247, P.G. in proc. Petrone, RV 233016; sez. 3^, 8.7.2005 n. 32971, Marino, RV 232185; sez. 3^, 8.3.2001 n. 16060, P.M. in proc. Rogante, RV 219507; sez. 4^, 25.10.2000 n. 2371 del 2001, Lauceri, RV 218475; sez. 3^, 5.5.1998 n. 7138, De Filippis ed altro, RV 211211). Orbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato nella impugnata sentenza, i fatti di abuso sessuale commessi in danno di Z.M.T. , di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), risultano perseguibili di ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1), nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate alla norma dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, dalla data di entrata in vigore della L. n. 66 del 1996 e fino alla cessazione degli abusi, non avendo la persona offesa compiuto i quattordici anni all'epoca dei fatti.
La perseguibilità di ufficio si estende, per ragioni di connessione investigativa, evidenziate anche dai giudici di merito, sia ai fatti anteriormente commessi in danno della predetta Z.M.T. , peraltro coperti da prescrizione, sia a quelli commessi in danno della Z.F. . Il sesto ed il settimo motivo di gravame sono manifestamente infondati.
In ordine al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruzione in appello l'ordinanza dibattimentale è in ogni caso assorbita dalla sentenza, sicché la motivazione di quest'ultima integra quella dell'ordinanza. Motivazione che nella specie costituisce corretta e puntuale applicazione dei principi di diritto in materia di giudizio abbreviato e del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1. Le censure di cui al settimo motivo di ricorso sono generiche e di natura esclusivamente fattuale.
Il ricorrente sostanzialmente chiede una nuova valutazione del materiale probatorio alla luce di rilievi formulati nel ricorso che non riguardano la motivazione della sentenza impugnata. Peraltro, tali censure sono state adeguatamente esaminate dal giudice di appello che ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità delle persone offese con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e giuridicamente corretta. È invece, fondato l'ultimo motivo di gravame.
Secondo il prevalente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, pur potendo trovare applicazione l'istituto della continuazione in sede esecutiva, sussiste l'interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia sul punto da parte del giudice di merito, sicché nel caso di omessa pronuncia, la sentenza è ricorribile per cassazione (sez. 6^, 30.9.2010 n. 38648, Casentino ed altri, RV 2485829; sez. 4^, 28.9.2006 n. 1023 del 2007, D'Andrea, RV 236008; sez. 6^, 23.1.2001 n. 6843, Rubino, RV 218606; 200011974, RV 216238; 199711641, RV 209708).
È stato osservato, infatti, che il diritto ad una pronuncia sulla richiesta che venga ritenuta la continuazione con altri fatti già oggetto di condanna non può essere vanificato dalla valutazione del giudice di merito circa l'opportunità di esaminare o meno l'istanza. Peraltro, la pronuncia da parte del giudice di merito risponde anche a ragioni di economia processuale ed assicura una cognizione in certa misura più completa o comunque più immediata di quella del giudice dell'esecuzione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente all'omessa pronuncia sul punto della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli già oggetto di giudicato con rinvio alla Corte territoriale.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Per la soccombenza, stante il rigetto dei motivi di ricorso afferenti all'affermazione di colpevolezza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia in punto di continuazione con i fatti di cui al precedente giudicato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 6 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011