Sentenza 5 luglio 2000
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, al di fuori del caso di revoca (che impone al tribunale di sorveglianza di determinare la pena residua da espiare, tenendo conto delle limitazioni sofferte dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento), la valutazione circa gli esiti dell'esperimento può essere effettuata unicamente al termine dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2000, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 5/7/2000
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 4832
3. Dott. GIORDANO UM " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 05800/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM UM n. il 07.04.1972
avverso ordinanza del 16.12.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Zenzo (concl. conf.) La Corte
- vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato proposta di revoca della misura dell'affidamento in prova (terapeutico) al s.s. formulata nei confronti di Gambari Umberto, ritenendo episodio isolato e non pregiudizievole del trattamento in corso la segnalata violazione delle prescrizioni circa gli orari impostigli, ed ha, tuttavia, dichiarato "non scontata" la pena relativa al periodo di affidamento;
- visto il ricorso dell'interessato, che denuncia violazione di legge in relazione a tale ultima statuizione, asseritamente inibita e priva di presupposto logico-giuridico ove non si proceda a revoca della misura, e segnala la manifesta contraddittorietà del provvedimento che, dopo aver dato atto dell'episodicità della violazione e della sua inidoneità a "pregiudicare il trattamento in corso", ha concluso nel senso dianzi indicato;
- ritenuta la fondatezza del ricorso per l'assorbente ragione che, al di fuori del caso di revoca (per cui a seguito della sentenza n. 343/1987 della Corte cost. il T.S. deve determinare la residua pena da espiare tenendo conto delle limitazioni sofferte dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento), la valutazione circa gli esiti dell'esperimento può essere effettuata unicamente al termine dello stesso, ex art. 47, co. 12, ord. penit. (v. anche l'art.91, ult. comma, D.P.R. n. 431/1976, secondo cui il tribunale deve unicamente provvedere all'accoglimento od al rigetto della proposta di revoca formulata dal magistrato di sorveglianza).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo che dichiara non scontata la pena espiata nel periodo di affidamento. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000