Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 16060
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Massime1

Ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione richiesta dall'art. 542 cod. pen., ed ora dall'art. 609 septies, comma terzo, cod. pen., fra due o più fatti costituenti reato si produce in ogni caso in cui l'indagine concernente il reato perseguito di ufficio comporti la pubblicità di quello perseguibile a querela e, quindi, sia nel caso della connessione teleologica o materiale, sia in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea a determinare comunque il venire meno dell'esigenza di riservatezza che è alla base dell'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa.

Commentario1

  • 1Creditore ammesso come ipotecario nonostante manchi l’immobile all’attivo fallimentare
    https://www.dirittobancario.it/ · 2 settembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 16060
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16060
Data del deposito : 8 marzo 2001

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