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Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2023, n. 15012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15012 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9947/2019 R.G. proposto da: IA IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato D'IPPOLITO LA rappresentato e difeso dall'avvocato PADULA GIUSEPPE -ricorrente- contro ASSOCIAZIONE ON IL GABBIANO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato GH ED rappresentato e difeso dagli avvocati TROSO ALESSANDRO, GALLUCCI VITTORIO -controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 15012 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione: 29/05/2023 2 di 8 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 918/2018 depositata il 21/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Rilevato che LU OI, in proprio e quale erede di DA D’Arrigo, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 918 del 2018 della Corte di appello di Lecce, esponendo che: - il figlio DA era deceduto precipitando nel vuoto da un terrazzo dell’edificio dell’Associazione ON Il AN, dove si trovava per un programma di disintossicazione e recupero dalla dipendenza di eroina;
- aveva convenuto l’associazione deducendo che la caduta era avvenuta accedendo da una porta priva della vetrata che avrebbe dovuto avere e lasciata quindi aperta, senza vigilanza;
- non era risultato formato neppure il rapporto giornaliero sulle condizioni di salute anche psichica del paziente;
- erano stati dunque violati obblighi sia contrattuali che extracontrattuali di adempimento della prestazione di assistenza e di sorveglianza;
- il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - a) al tema da decidere era estraneo sia quello della responsabilità ex art. 2051, cod. civ., che quello della violazione delle norme antinfortunistiche, poiché nella citazione davanti al giudice di primo grado era stato allegato che il suicidio si era concretizzato per la carente 3 di 8 vigilanza del paziente, rispetto alla quale l’accesso al terrazzo lasciato aperto e sprovvisto di misure di sicurezza era stato prospettato solo come fatto sintomatico di quella;
- b) in capo all’associazione sussisteva un obbligo di sorveglianza in quanto soggetto gestore di una casa di accoglienza con regole di condotta e uno specifico programma correlato alla qualità dell’ospite, soggetto debole vincolato a regole di permanenza;
- c) d’altra parte, le risultanze processuali avevano dimostrato la predisposizione di misure organizzative idonee alla suddetta funzione di sorveglianza, e le condizioni della vittima non avevano invece palesato indici che potessero far prevedere un gesto repentino come quello posto in essere;
- d) il danno biologico genericamente prospettato era comunque rimasto indimostrato e la sollecitata perizia giudiziale era inammissibile perché meramente esplorativa in assenza di documentazione a supporto, anche medica;
resiste con controricorso l’Associazione ON Il AN che ha depositato altresì memoria;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2051, cod. civ., e delle regole di riparto degli oneri probatori a carico del custode, posto che: - la custodia sulle cose, ovvero del terrazzo, era stata oggetto di trattazione sia in primo che secondo grado, spettando poi al giudice la qualificazione giuridica dei fatti;
- l’omessa predisposizione di misure antinfortunistiche era stata argomentata in appello;
4 di 8 - avrebbe dovuto essere l’associazione a provare l’imprevedibilità del gesto nei termini di caso fortuito, come non avvenuto;
- la Corte territoriale aveva omesso di apprezzare gli episodi denunciati dalla ricorrente, come il «camminare sul cornicione, farsi la doccia vestito, avere lo sguardo assente nel vuoto», indicati in appello, circostanze non contestate ed emergenti dalla prova testimoniale assunta, univoci indici della violazione dell’obbligo di protezione assunto dalla convenuta;
con il secondo motivo si prospetta la motivazione meramente apparente e la violazione “in iudicando”, poiché la Corte di appello avrebbe errato: - affermando l’esistenza di un rapporto giornaliero sullo stato di salute della vittima, di cui si era allegata la mancanza, senza contestazioni, come evidenziato in comparsa conclusionale in secondo grado e come confermato dalla deposizione del teste Aprile;
- mancando di specificare quali fossero le idonee misure organizzative approntate dall’associazione; - omettendo di valutare i sopra ricordati episodi, in uno a quelli di altri tentativi di suicidio e suicidi, e dunque mal valutando le prove assunte;
- omettendo di considerare che la violazione dell’obbligo di custodia del terrazzo era stata tanto più incidente tenuto conto delle condizioni dei soggetti come la vittima, tossicodipendenti psicolabili, che escludevano si potesse ipotizzare il caso fortuito imprevedibile per un evento come quello accaduto, con conseguente violazione degli artt. 1218 e 2051, cod. civ.; con il terzo motivo si prospetta l’omessa pronuncia sull’allegazione della violazione degli obblighi derivanti dal contratto 5 di 8 con effetti protettivi quale quello che vincolava la struttura e l’assistito; Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
deve premettersi che la sentenza gravata esclude la fondatezza della domanda per le ragioni da a) a c) riassunte in parte narrativa (pag. 10, primo capoverso, della decisione), rilevando, in fine, la mancanza di supporto istruttorio per la quantificazione del danno biologico, in termini, non oggetto di specifica censura, aggiuntivi, a fronte del carattere assorbente dei prima estesi rilievi;
in ogni caso, la Corte territoriale ha interpretato la domanda escludendo fosse stata formulata nei termini della responsabilità custodiale ex art. 2051, cod. civ.; in specie ha affermato, come sopra ricordato, che l’accesso al terrazzo lasciato aperto e sprovvisto, oltre che di vetrata di chiusura, d’idonee misure di sicurezza, era stato prospettato solo come fatto sintomatico della carenza di sorveglianza personale effettivamente posta a base della pretesa (pag. 6 della sentenza); parte ricorrente afferma solo genericamente che il tema della custodia di cose, ovvero del terrazzo, era stata «oggetto di trattazione sia in primo che secondo grado» (pag. 14 del ricorso), aggiungendo che l’ulteriore tema del difetto di misure antinfortunistiche era stato allegato in appello (stessa pagina, in fine); ora, premesso che le deduzioni in appello sono prive di significato concludente proprio perché la Corte di seconde cure ha rilevato la novità del tema rispetto a quello di primo grado, va sottolineato che quanto riportato della citazione (stessa pagina del 6 di 8 ricorso, secondo capoverso), è plausibilmente interpretabile come motivato dal Collegio di merito;
dev’essere ribadito che, escluse violazioni processuali e in specie quella dell’omessa pronuncia ovvero l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è insindacabile se idoneamente motivata (Cass., 10/06/2020, n. 11103, pag. 14, Cass., 09/05/2022, n. 14669); nel caso, non vi è alcuna omessa pronuncia posto che la Corte di merito – previa qualificazione dei fatti (danno in conseguenza di morte) ai sensi dell’art. 2047, cod. civ. – ha scrutinato la domanda risarcitoria per omessa sorveglianza ovvero protezione cui l’associazione era tenuta in forza del contratto che la obbligava a erogare il servizio di “recupero dalla tossicodipendenza”; e ha motivatamente ricostruito la pretesa formulata con riferimento oggettivo del correlato obbligo di sorveglianza, piuttosto che custodiale, alla persona (vittima) e non alla cosa (terrazzo incustodito), ciò che costituisce il discrimine con l’ipotesi dell’art. 2051, cod. civ.; ciò posto, la Corte territoriale: - ha imputato all’associazione l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il danno;
- ha ritenuto in fatto evaso l’onere in parola osservando che, secondo le risultanze, gli ospiti della struttura accettavano regole di permanenza stringenti, come perquisizioni, limitazioni dell’uso del denaro, del telefono, delle visite, delle uscite al contempo accompagnate da un operatore, così individuando le misure di sicurezza e disciplinari approntate e dunque implicitamente quanto presuntivamente applicate (pagg. 7, penultimo capoverso, 9, penultimo capoverso, della sentenza); 7 di 8 - ha indicato inoltre che sia l’assistente sociale che il medico e altri ragazzi presenti in struttura, avevano descritto il comportamento della vittima al tempo dei fatti come del tutto privo di indizi riferibili a condotte autolesionistiche o che potessero essere fonte di preoccupazione specifica;
- ha di conseguenza rimarcato che la condotta suicida della vittima doveva ritenersi essere stata imprevedibile quanto repentina;
a fronte di questo, parte ricorrente afferma ma non dimostra specificatamente, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di aver allegato per tempo, negli atti assertivi, gli episodi dedotti nelle censure (pag. 19, richiamando la comparsa conclusionale, meramente illustrativa;
pag. 26, richiamando complessivamente e genericamente l’atto di appello, e poi la memoria, anch’essa illustrativa, di replica: cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), peraltro indicati come risultanti da una prova testimoniale non specificata (pag. 22, terzo capoverso, in fine) e comunque posti a base di una complessiva richiesta di rilettura istruttoria, estranea alla presente sede di legittimità; deve aggiungersi che il ricorso, con una continua mescolanza di deduzioni contraddittorie (art. 1218, cod. civ., responsabilità contrattuale, art. 2051, cod. civ., responsabilità aquiliana, con la vista estraneità alla ricostruita domanda giudiziale avanzata), fa ulteriore riferimento a non meglio specificati episodi di tentativi di suicidio e suicidi che non si spiega quando allegati e come emersi;
è del tutto evidente che, parimenti, in questo quadro, la questione del rapporto giornaliero non possa in alcun modo “ex se” risultare potenzialmente decisiva, ferma restando, più in generale, la preclusione del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., derivante dalla c.d. doppia conforme di merito;
tornando, infine, sull’evocato caso fortuito, è evidente che la condotta della vittima, ricostruita come del tutto imprevedibile e 8 di 8 repentina, integri equivalente causa assorbente di elisione del nesso eziologico astrattamente correlabile alla condotta del responsabile ex art. 2047, cod. civ. (Cass., 19/06/1997, n. 5485; arg. ex Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943); spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.200,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023
- aveva convenuto l’associazione deducendo che la caduta era avvenuta accedendo da una porta priva della vetrata che avrebbe dovuto avere e lasciata quindi aperta, senza vigilanza;
- non era risultato formato neppure il rapporto giornaliero sulle condizioni di salute anche psichica del paziente;
- erano stati dunque violati obblighi sia contrattuali che extracontrattuali di adempimento della prestazione di assistenza e di sorveglianza;
- il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - a) al tema da decidere era estraneo sia quello della responsabilità ex art. 2051, cod. civ., che quello della violazione delle norme antinfortunistiche, poiché nella citazione davanti al giudice di primo grado era stato allegato che il suicidio si era concretizzato per la carente 3 di 8 vigilanza del paziente, rispetto alla quale l’accesso al terrazzo lasciato aperto e sprovvisto di misure di sicurezza era stato prospettato solo come fatto sintomatico di quella;
- b) in capo all’associazione sussisteva un obbligo di sorveglianza in quanto soggetto gestore di una casa di accoglienza con regole di condotta e uno specifico programma correlato alla qualità dell’ospite, soggetto debole vincolato a regole di permanenza;
- c) d’altra parte, le risultanze processuali avevano dimostrato la predisposizione di misure organizzative idonee alla suddetta funzione di sorveglianza, e le condizioni della vittima non avevano invece palesato indici che potessero far prevedere un gesto repentino come quello posto in essere;
- d) il danno biologico genericamente prospettato era comunque rimasto indimostrato e la sollecitata perizia giudiziale era inammissibile perché meramente esplorativa in assenza di documentazione a supporto, anche medica;
resiste con controricorso l’Associazione ON Il AN che ha depositato altresì memoria;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2051, cod. civ., e delle regole di riparto degli oneri probatori a carico del custode, posto che: - la custodia sulle cose, ovvero del terrazzo, era stata oggetto di trattazione sia in primo che secondo grado, spettando poi al giudice la qualificazione giuridica dei fatti;
- l’omessa predisposizione di misure antinfortunistiche era stata argomentata in appello;
4 di 8 - avrebbe dovuto essere l’associazione a provare l’imprevedibilità del gesto nei termini di caso fortuito, come non avvenuto;
- la Corte territoriale aveva omesso di apprezzare gli episodi denunciati dalla ricorrente, come il «camminare sul cornicione, farsi la doccia vestito, avere lo sguardo assente nel vuoto», indicati in appello, circostanze non contestate ed emergenti dalla prova testimoniale assunta, univoci indici della violazione dell’obbligo di protezione assunto dalla convenuta;
con il secondo motivo si prospetta la motivazione meramente apparente e la violazione “in iudicando”, poiché la Corte di appello avrebbe errato: - affermando l’esistenza di un rapporto giornaliero sullo stato di salute della vittima, di cui si era allegata la mancanza, senza contestazioni, come evidenziato in comparsa conclusionale in secondo grado e come confermato dalla deposizione del teste Aprile;
- mancando di specificare quali fossero le idonee misure organizzative approntate dall’associazione; - omettendo di valutare i sopra ricordati episodi, in uno a quelli di altri tentativi di suicidio e suicidi, e dunque mal valutando le prove assunte;
- omettendo di considerare che la violazione dell’obbligo di custodia del terrazzo era stata tanto più incidente tenuto conto delle condizioni dei soggetti come la vittima, tossicodipendenti psicolabili, che escludevano si potesse ipotizzare il caso fortuito imprevedibile per un evento come quello accaduto, con conseguente violazione degli artt. 1218 e 2051, cod. civ.; con il terzo motivo si prospetta l’omessa pronuncia sull’allegazione della violazione degli obblighi derivanti dal contratto 5 di 8 con effetti protettivi quale quello che vincolava la struttura e l’assistito; Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
deve premettersi che la sentenza gravata esclude la fondatezza della domanda per le ragioni da a) a c) riassunte in parte narrativa (pag. 10, primo capoverso, della decisione), rilevando, in fine, la mancanza di supporto istruttorio per la quantificazione del danno biologico, in termini, non oggetto di specifica censura, aggiuntivi, a fronte del carattere assorbente dei prima estesi rilievi;
in ogni caso, la Corte territoriale ha interpretato la domanda escludendo fosse stata formulata nei termini della responsabilità custodiale ex art. 2051, cod. civ.; in specie ha affermato, come sopra ricordato, che l’accesso al terrazzo lasciato aperto e sprovvisto, oltre che di vetrata di chiusura, d’idonee misure di sicurezza, era stato prospettato solo come fatto sintomatico della carenza di sorveglianza personale effettivamente posta a base della pretesa (pag. 6 della sentenza); parte ricorrente afferma solo genericamente che il tema della custodia di cose, ovvero del terrazzo, era stata «oggetto di trattazione sia in primo che secondo grado» (pag. 14 del ricorso), aggiungendo che l’ulteriore tema del difetto di misure antinfortunistiche era stato allegato in appello (stessa pagina, in fine); ora, premesso che le deduzioni in appello sono prive di significato concludente proprio perché la Corte di seconde cure ha rilevato la novità del tema rispetto a quello di primo grado, va sottolineato che quanto riportato della citazione (stessa pagina del 6 di 8 ricorso, secondo capoverso), è plausibilmente interpretabile come motivato dal Collegio di merito;
dev’essere ribadito che, escluse violazioni processuali e in specie quella dell’omessa pronuncia ovvero l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è insindacabile se idoneamente motivata (Cass., 10/06/2020, n. 11103, pag. 14, Cass., 09/05/2022, n. 14669); nel caso, non vi è alcuna omessa pronuncia posto che la Corte di merito – previa qualificazione dei fatti (danno in conseguenza di morte) ai sensi dell’art. 2047, cod. civ. – ha scrutinato la domanda risarcitoria per omessa sorveglianza ovvero protezione cui l’associazione era tenuta in forza del contratto che la obbligava a erogare il servizio di “recupero dalla tossicodipendenza”; e ha motivatamente ricostruito la pretesa formulata con riferimento oggettivo del correlato obbligo di sorveglianza, piuttosto che custodiale, alla persona (vittima) e non alla cosa (terrazzo incustodito), ciò che costituisce il discrimine con l’ipotesi dell’art. 2051, cod. civ.; ciò posto, la Corte territoriale: - ha imputato all’associazione l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il danno;
- ha ritenuto in fatto evaso l’onere in parola osservando che, secondo le risultanze, gli ospiti della struttura accettavano regole di permanenza stringenti, come perquisizioni, limitazioni dell’uso del denaro, del telefono, delle visite, delle uscite al contempo accompagnate da un operatore, così individuando le misure di sicurezza e disciplinari approntate e dunque implicitamente quanto presuntivamente applicate (pagg. 7, penultimo capoverso, 9, penultimo capoverso, della sentenza); 7 di 8 - ha indicato inoltre che sia l’assistente sociale che il medico e altri ragazzi presenti in struttura, avevano descritto il comportamento della vittima al tempo dei fatti come del tutto privo di indizi riferibili a condotte autolesionistiche o che potessero essere fonte di preoccupazione specifica;
- ha di conseguenza rimarcato che la condotta suicida della vittima doveva ritenersi essere stata imprevedibile quanto repentina;
a fronte di questo, parte ricorrente afferma ma non dimostra specificatamente, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di aver allegato per tempo, negli atti assertivi, gli episodi dedotti nelle censure (pag. 19, richiamando la comparsa conclusionale, meramente illustrativa;
pag. 26, richiamando complessivamente e genericamente l’atto di appello, e poi la memoria, anch’essa illustrativa, di replica: cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), peraltro indicati come risultanti da una prova testimoniale non specificata (pag. 22, terzo capoverso, in fine) e comunque posti a base di una complessiva richiesta di rilettura istruttoria, estranea alla presente sede di legittimità; deve aggiungersi che il ricorso, con una continua mescolanza di deduzioni contraddittorie (art. 1218, cod. civ., responsabilità contrattuale, art. 2051, cod. civ., responsabilità aquiliana, con la vista estraneità alla ricostruita domanda giudiziale avanzata), fa ulteriore riferimento a non meglio specificati episodi di tentativi di suicidio e suicidi che non si spiega quando allegati e come emersi;
è del tutto evidente che, parimenti, in questo quadro, la questione del rapporto giornaliero non possa in alcun modo “ex se” risultare potenzialmente decisiva, ferma restando, più in generale, la preclusione del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., derivante dalla c.d. doppia conforme di merito;
tornando, infine, sull’evocato caso fortuito, è evidente che la condotta della vittima, ricostruita come del tutto imprevedibile e 8 di 8 repentina, integri equivalente causa assorbente di elisione del nesso eziologico astrattamente correlabile alla condotta del responsabile ex art. 2047, cod. civ. (Cass., 19/06/1997, n. 5485; arg. ex Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943); spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.200,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023