Sentenza 30 dicembre 1964
Massime • 4
E ammissibile l'istanza per regolamento di Competenza avverso la sentenza che abbia declinato la Competenza per territorio del giudice adito,ove si sostenga l'avvenuta rinunzia nel corso del giudizio alla eccezione d'incompetenza territoriale tempestivamente proposta.*
La sentenza del giudice d'appello, che dichiara inammissibile la impugnazione, per essere contro la sentenza di primo grado esperibile, esclusivamente il regolamento di Competenza, risolve unicamente una questione di Competenza funzionale o per grado, perche sostanzialmente decide che competente a conoscere dell'impugnazione contro la sentenza di primo grado non e il giudice d'appello in Sede di gravame ordinario ma la Corte di Cassazione in Sede di regolamento necessario di competenzà tale sentenza e, quindi, impugnabile soltanto con il regolamento necessario di Competenza e non con il ricorso ordinario per Cassazione.*
Non costituisce pronuncia esclusiva sulla Competenza la sentenza che dichiari l'incompetenza per territorio del giudice adito in ordine ad una delle domande proposte, a norma dell'art 33 cod proc civ, contro piu convenuti, dinanzi al foro del luogo di residenza o di domicilio di uno di essi, in base alla previa pronunzia di rigetto nel merito delle altre domande.*
La facolta o l'obbligatorieta dell'istanza di regolamento di Competenza non e determinata dal contenuto dell'impugnazione ma da quello della sentenza.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/1964, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 1964 |
Testo completo
La sentenza del giudice d'appello, che dichiara inammissibile la impugnazione, per essere contro la sentenza di primo grado esperibile, esclusivamente il regolamento di Competenza, risolve unicamente una questione di Competenza funzionale o per grado, perche sostanzialmente decide che competente a conoscere dell'impugnazione contro la sentenza di primo grado non e il giudice d'appello in Sede di gravame ordinario ma la Corte di Cassazione in Sede di regolamento necessario di competenzà tale sentenza e, quindi, impugnabile soltanto con il regolamento necessario di Competenza e non con il ricorso ordinario per Cassazione.*