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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16507/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16507/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PANERO CRISTIANA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 20/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 392 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/06/2013 e il 01/08/2014. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11/02/2020.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati mantenendo le rispettive attuali abitazioni, site entrambe in via Torino 91 in Druento, sino a quando perdurerà il contratto di comodato stipulato a suo tempo dal sig. che riveste altresì il ruolo di manutentore e giardiniere presso l'abitazione principale e il cortile;
Pt_2
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, ma la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le ragioni di maggiore interesse saranno assunte di comune accordo;
DISPONE che il sig. possa tenere con sé i bambini secondo le modalità di volta in volta Pt_2 concordate tra i coniugi in relazione alle necessità dei bambini di stabilità e continuità degli impegni scolastici e sociali, o in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità:
- Due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino a sera;
- Nel fine settimana il sabato o la domenica consentendo ai bambini di dormire a casa con la madre salvo diverso accordo tra i coniugi;
- Durante le festività di Natale, ad anni alterni il giorno di Natale e Santo Stefano o il giorno di
Capodanno;
- Durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo;
- Due settimane durante le vacanze estive nel periodo da concordarsi tra i coniugi;
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. concorra al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla moglie, Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 350 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative;
DA' ATTO che i coniugi prestano il loro consenso l'uno all'altra per il rilascio del passaporto dei figli e/o al rilascio di un documento valido per l'espatrio;
DA' ATTO che le parti dichiarano che ogni eventuale spostamento coinvolgente i figli, di durata superiore a un giorno dovrà essere preventivamente segnalato all'altro coniuge con specificazione del luogo esatto e la durata del soggiorno.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16507/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PANERO CRISTIANA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 20/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 392 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/06/2013 e il 01/08/2014. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11/02/2020.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati mantenendo le rispettive attuali abitazioni, site entrambe in via Torino 91 in Druento, sino a quando perdurerà il contratto di comodato stipulato a suo tempo dal sig. che riveste altresì il ruolo di manutentore e giardiniere presso l'abitazione principale e il cortile;
Pt_2
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, ma la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le ragioni di maggiore interesse saranno assunte di comune accordo;
DISPONE che il sig. possa tenere con sé i bambini secondo le modalità di volta in volta Pt_2 concordate tra i coniugi in relazione alle necessità dei bambini di stabilità e continuità degli impegni scolastici e sociali, o in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità:
- Due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino a sera;
- Nel fine settimana il sabato o la domenica consentendo ai bambini di dormire a casa con la madre salvo diverso accordo tra i coniugi;
- Durante le festività di Natale, ad anni alterni il giorno di Natale e Santo Stefano o il giorno di
Capodanno;
- Durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo;
- Due settimane durante le vacanze estive nel periodo da concordarsi tra i coniugi;
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. concorra al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla moglie, Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 350 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative;
DA' ATTO che i coniugi prestano il loro consenso l'uno all'altra per il rilascio del passaporto dei figli e/o al rilascio di un documento valido per l'espatrio;
DA' ATTO che le parti dichiarano che ogni eventuale spostamento coinvolgente i figli, di durata superiore a un giorno dovrà essere preventivamente segnalato all'altro coniuge con specificazione del luogo esatto e la durata del soggiorno.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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