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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12362/2019 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA MELA MARISA, giusta procura in C.F._1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTARERO GIUSEPPE MASSIMO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in data 19.11.2024, senza che sia pervenuta alcuna sua opposizione.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/11/2024, sulle conclusioni ivi precisate dai procuratori delle parti,
con assegnazione di un termine ridotto a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 02/08/2019, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con ad DR Controparte_1
(CT) il 12/12/1996, dalla cui unione è nata, a Biancavilla, il 29/11/1996, la figlia oggi Per_1
maggiorenne.
Ha esposto il ricorrente che il matrimonio si era rivelato infelice per le continue incomprensioni dovute all'incompatibilità caratteriale dei coniugi, i quali si erano separati consensualmente, giusta decreto di omologa reso dal Tribunale di Catania in data 19/04/2018, senza essersi da allora mai riconciliati.
Il ricorrente ha poi chiesto, a conferma di quanto concordato in sede di separazione, di assegnare la casa coniugale, completa degli arredi e di ogni altro accessorio, alla moglie perché quest'ultima possa continuare ad abitarvi unitamente alla figlia e al di lei figlio, revocando, invece - Per_1
in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche ed anche per le patologie da cui lo stesso è affetto - il contributo posto a proprio carico per il mantenimento della con CP_1
conseguente declaratoria di cessazione del relativo obbligo di versamento.
All'udienza presidenziale del 27/01/2021, non essendosi potuto esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente - in quella fase non ancora costituitasi - la causa è
transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
Con memoria difensiva depositata telematicamente il 22/06/2021 la signora si è costituita CP_1
ed ha chiesto a conferma delle condizioni omologate in sede di separazione, di assegnarle la casa familiare, peraltro in pessime condizioni, per continuare ad abitarvi insieme a figlia e nipote, con onere a carico del marito di corrisponderle un contributo al mantenimento dell'importo di euro
250,00 mensili. Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia del citato decreto di omologa reso dal Tribunale di Catania, mentre l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori domande, va innanzitutto chiarito che nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, difettandone i presupposti.
Al riguardo, pur dandosi atto della concorde richiesta delle parti sul punto, non sembra ultroneo precisare che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “La norma eccezionale
di cui all'art. 6 della legge n. 898 del 1980, modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74,
che consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare dei diritti reali o personali
sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, mediante l'assegnazione di questa, in sede di
divorzio, all'altro coniuge alla condizione della sua convivenza con figli minori, o maggiorenni
non autonomi economicamente, non può trovare applicazione quando il nucleo familiare formato
dal coniuge assegnatario e dai figli abbia perso la propria identità originaria, come nel caso di
formazione di un aggregato familiare da parte del figlio convivente con il coniuge assegnatario,
comportante l'ingresso di persone estranee e il prevalente interesse di sopravvivenza del nuovo
nucleo rispetto a quello originario” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6559 del 17/07/1997).
L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale deve ritenersi infatti strettamente collegato al concetto di "nucleo familiare", formato dall'assegnatario e dai suoi figli, siano essi minorenni ovvero maggiorenni non economicamente indipendenti, ed appare finalizzato eminentemente al mantenimento del loro habitat domestico, non rilevando la formazione di un nuovo aggregato familiare, consistente, nel caso di specie, nella famiglia formata a sua volta dalla figlia Per_1
che comporta di per sé l'evoluzione e la trasformazione dell'originario nucleo.
A ciò si aggiunga che nulla è stato dedotto e/o allegato in ordine alla titolarità dell'immobile adibito a casa coniugale, sicché per tutte le ragioni esposte non vi sono i presupposti per statuire in ordine all'assegnazione della casa coniugale né per tenerne conto ai fini della regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
E passando all'esame di tale ultimo profilo, va subito chiarito che non può riconoscersi in favore della ricorrente alcun assegno divorzile (impropriamente definito dalla resistente “assegno di mantenimento” nella relativa memoria difensiva e nei successivi scritti difensivi).
Con sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche
introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in
particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in
relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel celebre intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970,
al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale.
Segnatamente, secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di
un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare
una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del
diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata
la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la
condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio
economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali
e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente
all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio
comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita
familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente
di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il
principio di solidarietà posto a base del diritto”.
In buona sostanza, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia.
L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Ciò detto, dalle deduzioni delle parti - non reciprocamente contestate - e dalle produzioni documentali versate in atti, è emerso che mentre il ricorrente è affetto da una serie di patologie
(lombalgia acuta, modesta scoliosi, artrosi, discopatia e impotenza degli arti inferiori) che non gli consentirebbero più di svolgere l'attività di operaio nell'agricoltura, la resistente si sarebbe fatta carico di figlia e nipote, ospitandoli in quella che era la casa coniugale, oggi praticamente diroccata.
E tuttavia, sulla base di tali generiche allegazioni, pur dovendosi dare atto della lunga durata del matrimonio, non vi è prova della sussistenza di un significativo divario economico tra le parti e tale da poterne inferire i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, siccome descritti dalle Sezioni Unite (attinenti, come detto, alle ragioni che avrebbero determinato tale ipotetico divario - e che, peraltro, nella fattispecie sarebbe di trascurabile entità) non essendo stata data prova che la signora abbia sacrificato, in costanza di matrimonio, le proprie aspettative CP_1
professionali per dedicarsi alla famiglia ma, soprattutto, che ciò abbia fatto in base ad un comune progetto familiare (anziché per propria personale e libera scelta).
Né in questa sede può rilevare la circostanza che il ricorrente non abbia assolto all'obbligo di mantenimento nei confronti della moglie concordato in sede di omologa della separazione o che la si sia (volontariamente ed encomiabilmente) fatta carico di sopperire alle esigenze di CP_1 figlia e nipote, non emergendo in ogni caso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la componente c.d. assistenziale dell'assegno in questione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque rigettata la domanda svolta dalla resistente.
In considerazione della natura della causa e delle ragioni poste a base del rigetto della domanda di assegno divorzile (che postulano sul punto un rigoroso onere di allegazione, sia assertorio che probatorio, specie a seguito pronunciamento del supremo consesso di legittimità), si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12362/2019 R.G.:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
ad DR (CT) il 12/12/1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello CP_1
Stato Civile del Comune di DR (CT) al n. 34, parte I ^, anno 1996;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco