Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2005, n. 29248
CASS
Sentenza 15 giugno 2005

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In tema di alimenti, la comunicazione del risultato delle analisi, prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge 30 aprile 1962 n. 283, non richiede specifiche forme, atteso che la stessa ha il solo scopo di mettere l'interessato nella condizione di esercitare il proprio diritto di richiedere la revisione delle analisi. Conseguentemente la stessa può avvenire anche con l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., dal cui ricevimento decorrerà il termine di giorni quindici previsto, ex art. 1, comma quarto, legge 283 del 1962, per avanzare la richiesta di revisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2005, n. 29248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29248
    Data del deposito : 15 giugno 2005

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