Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
Non costituisce atto abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale trasmette gli atti al pubblico ministero a seguito di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio non preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento rientrante nell'ipotesi disciplinata dall'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2003, n. 47691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47691 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Pietro Antonio Sirena Presidente
1. Dott. Diana Laudati Consigliere
2. Dott. Nicola Bottalico Consigliere
3. Dott. Franco Fiandanese Consigliere
4. Dott. Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata il 16 dicembre 2002 nel procedimento a carico di PU NO ed altri. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico. FATTO E DIRITTO
In accoglimento della eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per essere stato emesso in mancanza delle notifiche ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. per tutti gli imputati, il Tribunale di Roma con ordinanza in data 16 dicembre 2002 disponeva la restituzione degli atti al P.M. "atteso che in relazione al reato di riciclaggio così originariamente contestato è intervenuta sentenza G.U.P. 24/7/99 con la quale è stata dichiarata incompetenza per materia in ordine al reato di ricettazione, così diversamente qualificato il reato contestato, e disposta la trasmissione degli atti al P.M. dell'allora ex Pretura circ.le".
Avverso la indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per abnormità del provvedimento.
Assumeva il ricorrente che il provvedimento impugnato violava un principio basilare del processo penale, consistente nel divieto di ritrattare o respingere l'azione penale validamente esercitata, atteso che la riqualificazione del fatto da parte del G.U.P. non aveva determinato una regressione del procedimento poiché il fatto contestato era rimasto identico e pertanto l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. non era dovuto, atteso che le indagini preliminari si erano concluse prima del provvedimento dichiarativo di incompetenza per materia pronunciato dal G.U.P.
Con requisitoria scritta in data 17 luglio 2003 il P.G. presso questa Corte osservava: "Il giudice di merito non ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, sicché non è a parlarsi di irretrattabilità o meno dell'azione penale, ma ha imposto al P.M. di notificare agli imputati l'avviso sovracitato, notifica non necessaria allorquando venne emesso l'originario decreto di citazione a quanto sostenuto dall'attuale ricorrente. È da ritenere, pertanto, abnorme il provvedimento impugnato sia perché con lo stesso non viene rilevata ne' dichiarata alcuna invalidità dell'esercizio dell'azione penale e sia perché non sussisterebbe il presupposto di fatto per l'adozione del provvedimento" e pertanto chiedeva di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
Invero il 2° comma dell'art. 552 c.p.p. prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio se non preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415 bis stesso codice. Pertanto alla dichiarazione di nullità di detto decreto, in base al 3° comma dell'art. 185 c.p.p. - secondo cui la dichiarazione di nullità
comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo - consegue la regressione del procedimento al P.M. che ha emesso il decreto nullo.
Ne discende che l'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Roma ha trasmesso gli atti al P.M. per nullità del decreto di citazione a giudizio non preceduto dall'avviso previsto dall'art.415 bis c.p.p., non può essere definito atto abnorme, trattandosi di provvedimento previsto dall'ordinamento processuale penale e non soggetto ad impugnazione per il principio di tassatività stabilito dall'art. 568, 1° comma, c.p.p. Pertanto, trattandosi di provvedimento impugnabile, il ricorso va dichiarato inammissibile a norma dell'art. 591, 1° comma, lett. b) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2003.