Sentenza 23 ottobre 2020
Massime • 1
Il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2020, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2020 |
Testo completo
0215 1-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1298-2020 GEPPINO RAGO - Presidente - CC 23/10/2020 SERGIO DI PAOLA Relatore R.G.N. 3317/2020 ANNA AR DE SA IT IE EP SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4/11/2019 della Corte d'appello di Venezia sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia con ordinanza in data 4 novembre 2019 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Brescia il 28 settembre 2017, divenuta irrevocabile quanto all'accertamento di responsabilità il 5 luglio 2018, con la quale TO AN era stato condannato per il reato di tentata induzione indebita. In particolare, all' imputato era stato contestato di aver, "abusando della sua qualità di magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, rappresentando a HE NG la sua disponibilità a favorirlo, usando ripetutamente toni insistenti e perentori al fine di ottenere la sottoscrizione, da parte della "Double s.r.l.", del contratto di affitto avente ad oggetto l'appartamento attico sito in Milano, via Santa Maria Segreta n.6 di proprietà dell' immobiliare MAIGA s.r.l. per un canone annuo di euro 32.000 ed in particolare: dicendo al HE NG, cui era riconducibile la società Double s.r.l. impegnata nella produzione e commercializzazione di un integratore alimentare che, nell'esercizio della propria attività professionale, avrebbe potuto trovarsi a trattare procedimenti penali aventi ad oggetto proprio detto prodotto e finanche, procedere al sequestro, e più in genere, che all'interno della Procura "può capitare di tutto alle aziende con l'inchiesta sbagliata", laddove, effettivamente, l'TO compone il VI dipartimento della Procura della Repubblica di Milano, nella cui competenza rientrano, fra l'altro, i reati in materia alimentare e farmaceutica;
richiedendo sempre al NG la sottoscrizione del contratto d'affitto sopra indicato ed il pagamento dei canoni anche a titolo di corresponsione di non meglio precisati "crediti" e comunque spettanze in dipendenza dell'attività svolta a suo favore, di creazione di opportunità di lavoro attraverso la sua presentazione, anche nella sua qualità di magistrato, a professionisti ed imprenditori operanti nel milanese;
dicendo, in modo perentorio, a TI SS, amministratore unico della Double s.r.l., ben consapevole della sua qualifica di magistrato, che doveva firmare il contratto d'affitto di cui sopra, dicendole "devi farlo per me" laddove tra i due non esisteva alcun rapporto di carattere amicale e che "se si fosse messa di traverso" avrebbe potuto perdere la carica societaria sopraindicata;
poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre HE NG e TI SS a dare e promettere indebitamente la predetta utilità non verificandosi l'evento per fatti indipendenti dalla sua volontà ovvero l'opposizione manifestata da NG e dalla SS. In Milano fino al 3 dicembre 2013".
2. La richiesta era stata formulata dalla difesa del condannato sulla scorta di "fatti nuovi", ritenuti "rilevanti ai fini della decisione", così individuati: 1) la pronuncia della sentenza della Corte di cassazione in data 22 marzo 2019 con cui, decidendo sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. (proposto nell'interesse dell'TO avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 5 luglio 2018, n. 45462, che aveva rigettato il ricorso dell'imputato, quanto al capo della sentenza su riportato e in relazione al quale l'imputato era stato condannato), era stata evidenziata l'insussistenza di censure penali a carico del Dott. TO in relazione alla parte dell'imputazione concernente le ipotizzate condotte induttive messe in atto nei confronti di SS TI (per l'assenza della spendita, da parte dell'TO, delle funzioni di magistrato e per l'impossibilità di ricondurre alle funzioni e alle prerogative del magistrato quella di far rimuovere la SS dalla carica di amministratrice della società); ciò 2 comportava l'elisione di una parte della condotta contestata e, in particolare, dell'unica parte determinante per ritenere ipotizzabile il tentativo di induzione indebita, poiché solo la SS avrebbe potuto sottoscrivere il contratto di locazione, che costituiva il provento dell'induzione indebita ipotizzata a carico dell'TO; conseguentemente, l'unico "segmento della condotta" che sorreggeva l'imputazione, e la sentenza di condanna, riguardava le minacce rivolte al NG, circostanza di fatto che era stata affermata solo sulla scorta delle dichiarazioni del denunciante NG;
inoltre, la sentenza della Corte di cassazione aveva rilevato l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello del profilo della credibilità intrinseca del NG (senza che la Corte di cassazione, adita con il ricorso avverso la sentenza d'appello, avesse esaminato il relativo motivo), ciò che implicava la necessità di un rinnovato giudizio sul punto;
aveva rilevato l'omesso esame da parte della Corte d'appello della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato in grado di appello (concernente una lunga serie di denunce ed esposti in danno dell'TO, tutti infondati, presentati dal NG) per contestare il giudizio di attendibilità del NG, senza che la Corte di Cassazione avesse esaminato anche questo profilo oggetto di motivo di ricorso;
aveva, infine, attestato l'inesistenza di riscontri esterni "diretti" alle dichiarazioni di NG HE, con particolare riguardo alle dichiarazioni relative al contenuto delle minacce ricevute dall'imputato; 2) la condanna della parte offesa NG HE pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 2 novembre 2018, relativa alla falsificazione di un testamento;
il fatto nuovo rilevava per le dichiarazioni rese nel corso del processo dall'imputato, che si era dichiarato oggetto di un complotto ordito dal P.M. presso il Tribunale di Piacenza, d'intesa con il collega TO, a conferma di un delirio persecutorio che era già stato documentato con la produzione di un considerevole numero di esposti e denunce del NG nei confronti del ricorrente;
3) l'arresto di NG HE, avvenuto in data 2 aprile 2019, per la subornazione di due testimoni nel corso di un procedimento giudiziario, circostanza storica che confermava la "spregiudicata tendenza a inquinare le prove e a mistificare la realtà".
3. La Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rilevato l'inammissibilità dell' istanza, ai sensi dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.. La Corte Territoriale, dopo aver preliminarmente considerato che l'attendibilità del denunciante NG e delle sue dichiarazioni aveva formato oggetto delle valutazioni sia della Corte di Appello di Brescia (con la sentenza del 28/9/2017), sia della Corte di Cassazione (con le citate sentenze del 5/7/2018 e del 22/3/2019), ha ritenuto che la richiesta di revisione non fosse assistita dai necessari presupposti in punto di diritto in quanto come più volte affermato - il giudizio sull' attendibilità delle fonti di dalla giurisprudenza di legittimità- 3 accusa, già compiuto in sede di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove ci si limiti a invocare la rinnovazione del giudizio senza contestare l'esistenza di specifici fatti storici, utilizzati come riscontro alle dichiarazioni contestate o costituenti oggetto delle stesse dichiarazioni rese e tacciate di inattendibilità.
4. Ha proposto ricorso la difesa dell' TO deducendo, con unico articolato motivo, la violazione della legge penale, in relazione all'articolo 634 cod. proc. pen., la violazione del principio del contraddittorio nonché l'omessa considerazione, in sede di valutazione del presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, di tutti gli elementi indicati e dedotti nella richiesta stessa. Ritiene il ricorrente che la Corte d'appello, in sede di esame preliminare dell' istanza di revisione, non si sia limitata all'astratta valutazione dell' attitudine delle nuove prove indicate a mettere in discussione la sentenza irrevocabile di condanna, ma abbia erroneamente proceduto all'esame nel merito delle nuove prove, così contraddicendo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. Inoltre, la decisione impugnata ha frainteso e interpretato in modo erroneo le statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata in sede di ricorso straordinario, svilendo la portata probatoria della decisione (oltre che delle ulteriori prove, neppure considerate) e, così, impedendo la valutazione, nel contraddittorio delle parti, dell'idoneità delle prove indicate nel dimostrare d'un lato le carenze del giudizio di attendibilità del denunciante (giudizio espresso dalla Corte d'appello di Brescia in sede di merito e che non aveva formato oggetto di esame da parte della sentenza della Corte di Cassazione del 5 luglio 2018, come confermato dalla sentenza pronunciata sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.) e la sicura inattendibilità del NG, alla luce delle più recenti vicende giudiziarie dedotte a sostegno dell'istanza.
5. Con memoria depositata il 15 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., la difesa del ricorrente ha replicato alle richieste formulate per iscritto dal Procuratore generale, ribadendo il contenuto degli argomenti a sostegno del proprio ricorso, con particolare riguardo alla violazione della norma che disciplina l'esame dell'istanza di revisione e le condizioni per procedere alla declaratoria di inammissibilità, anche sulla scorta dell'errata valutazione del contenuto delle prove indicate a sostegno dell'istanza di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 4 2. Il giudizio di revisione, attesa la natura straordinaria di mezzo di annullamento di una decisione passata in giudicato, non costituisce strumento di impugnazione diretto a rimediare agli errori contenuti nelle sentenze passate in giudicato, sia che riguardino l'applicazione delle regole giuridiche, sia che attengano alla valutazione dei fatti accertati, ma rappresenta il mezzo che consente di rimuovere il contrasto tra la verità processuale affermata dalla pronuncia di condanna e i dati desunti da situazioni nuove, in quanto non conosciute e non valutate dalla sentenza, che si pongono in contrasto con le statuizioni della decisione. Infatti, è stato icasticamente affermato che la revisione sconsacra il mito della cosa giudicata per esigenze di verità e di giustizia reale e, tuttavia, la revisione non è un mezzo di riparazione della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto, perché tutto ciò è definitivamente coperto dalla verità formale del giudicato - e non è ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto se non attraverso le impugnazioni ordinarie - ma è un mezzo con il quale si risolve la contraddizione tra questa verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non valutate nella sentenza e che ne denunciano l'ingiustizia, smentiscono cioè in modo evidente la presunzione di verità che l'assiste» (Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200730). In siffatta prospettiva, risulta evidente che non è l'erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato;
bensì esclusivamente «il fatto nuovo» (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione» (Corte cost., n. 129 del 30 aprile 2008).
2.1. Tra le ipotesi contemplate dall'art. 630 cod. proc. pen. («rimedio contro il difettoso apprezzamento da parte del giudice del fatto storico- naturalistico: difetto che può emergere per contrasto con i fatti stabiliti da decisioni distinte da quella oggetto di denuncia (lett. a) e b) dell'art. 630 c.p.p.); per insufficiente conoscenza degli elementi probatori al momento della decisione (lett. c), o per effetto di dimostrata condotta criminosa (lett. d)>>: Corte cost. n. 113 del 7 aprile 2011) rileva nel caso in esame quella della sopravvenienza o scoperta di "nuove prove". Non è superfluo ricordare, quanto all'oggetto delle "nuove prove", che esso non può essere confuso con la «diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile» (Sez. 6, n. 18338 del 10/03/2003, Cesarano, Rv. 227242), poiché «la regola enunciata dall'art. 637, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale il giudice della revisione "non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio" - ha una ratio solidissima, nella sua 5 ovvietà. Se fosse possibile rimettere in discussione sine die gli apprezzamenti del materiale probatorio (già esistente) posti a base delle pronunce di condanna, i giudizi penali non avrebbero mai fine e rimarrebbe svuotato il concetto stesso di giudicato, il quale mira ad assicurare una tutela certa e stabile delle situazioni giuridiche, escludendo, con ciò, una condizione di perenne sindacabilità delle decisioni» (Corte cost. n. 90 del 10 aprile 2014).
2.2. Caratteristica essenziale delle prove nuove da porre a sostegno della richiesta di revisione, ai fini della sua ammissibilità ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen., è quella della loro astratta idoneità, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a sovvertire l'esito del giudizio di cognizione, pur se arrestandosi all'enunciazione del ragionevole dubbio sulla Rv. colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, 276437; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067), attraverso l'accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005). Coniugando i principi ora ricordati, si è chiaramente affermato che deve essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta di revisione che risulti fondata non su nuovi elementi fattuali, ma solo su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, al pari di quella proposta sulla base di prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071).
2.3. Come risulta dall'articolata esposizione sia dell'istanza di revisione avanzata dall'TO, sia dell'odierno ricorso e della memoria depositata, le "nuove prove" che sorreggono l'istanza sono rappresentate dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2019, dalle dichiarazioni rese dal NG nel corso del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Piacenza del 2 novembre 2018, dall'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Piacenza in data 26 marzo 2019 con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari (sostituita con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione in sede di riesame) in relazione a episodi di favoreggiamento personale, realizzati assumendo informazioni in sede di indagini difensive rivelatesi false. Attraverso l'analisi delle statuizioni della sentenza della Corte di legittimità, pronunciata sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., il ricorrente a) metteva in luce il ridimensionamento dell'originaria imputazione, che finiva per riguardare esclusivamente l'addebito di induzione nei confronti del 6 NG, riscontrato nel giudizio di merito sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa;
b) considerava che essendo rimasto, quale unico dato storico idoneo a configurare il contestato tentativo di induzione indebita, quello relativo alle pressioni esercitate sul NG, doveva essere rivalutata la motivazione della sentenza di condanna concernente tale singolo episodio;
c) aggiungeva che, rispetto alle valutazioni in punto di attendibilità delle dichiarazioni del NG, la sentenza della Corte di cassazione in sede di ricorso straordinario aveva rilevato omissioni nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione, che aveva confermato il giudizio di responsabilità dell'TO non sulla base di una compiuta valutazione di attendibilità, ma unicamente su un giudizio di maggiore verosimiglianza delle dichiarazioni del NG rispetto alla tesi difensiva prospettata dall'imputato; da queste premesse discendeva, in via logica, la rilevanza delle prove nuove rappresentate dalle dichiarazioni rese dal NG, riportate nella sentenza di condanna del Tribunale di Piacenza, perché espressive di un vero e proprio delirio persecutorio ascritto dal NG all'TO e, come tali, direttamente incidenti nel giudizio di attendibilità del teste, al pari dell'emissione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari, in quanto rappresentativa della propensione del NG a "inquinare le prove e mistificare la realtà".
3. Le sentenze e il provvedimento indicati dal ricorrente, pur potendo in astratto costituire prove documentali, ai sensi degli artt. 236 e 238 bis cod. proc. pen., assumono rilevanza nel giudizio di revisione esclusivamente per gli accertamenti sui fatti in esse contenuti, nella misura in cui tali fatti siano rilevanti nel senso su ricordato quanto alla capacità di sovvertire il giudizio di responsabilità pronunciato con la sentenza di condanna. -pur se resa nel giudizio diretto La sentenza della Corte di Cassazione all'accertamento di errori di fatto contenuti nella decisione della Corte di legittimità che ha definito il giudizio di merito -ha escluso rilevanza a taluni degli ipotizzati errori di fatto, in quanto sono stati apprezzati esclusivamente come errori valutativi;
difatti quelli che il ricorrente ha messo in rilievo erano errori che non hanno riguardato l'accertamento di fatti storici, bensì l'errata percezione di elementi di prova (i riscontri esterni alle dichiarazioni del NG, trattandosi invece di riscontri "indiretti"), l'omessa valutazione di alcuni motivi di ricorso (circostanza che rappresenta un fatto processuale, e non un fatto storico), la valutazione di elementi di prova in contrasto con i canoni legislativi (come per la statuizione di responsabilità fondata non sulla valutazione d'attendibilità della persona offesa, ma sulla comparazione tra quelle dichiarazioni e la versione difensiva dell'imputato). 7 Dunque, la sentenza considerata non costituisce prova nuova, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità che si è richiamata in precedenza.
3.1. Ma, anche ove si volesse considerare la possibilità di desumere "elementi di prova" dalle valutazioni operate in quella sentenza, con riguardo al giudizio di attendibilità sul contenuto delle dichiarazioni del NG, le "prove nuove" indicate nell'istanza (il delirio persecutorio da cui sarebbe affetto il NG;
la sua tendenza a mistificare la realtà) non sono dotate, neppur in astratto, della ricordata idoneità a contrastare la pronuncia di condanna.
3.2. Il contenuto del giudizio relativo alle caratteristiche che devono presentare le nuove prove, affinché la loro indicazione renda ammissibile la richiesta di revisione, impone di verificare preliminarmente la sicura ed effettiva affidabilità di tali prove, per poi «saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove» (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannata', Rv. 277072); comparazione che non si deve limitare al solo confronto di ogni singola nuova prova considerata rispetto a quelle già assunte in modo isolato, ma necessita di una valutazione unitaria e globale dell'attitudine dimostrativa delle nuove prove, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619); per tali ragioni la valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nel contesto già acquisito in sede di cognizione articolandosi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029).
3.3. Ora, con specifico riguardo alla possibilità che la richiesta di revisione si fondi su elementi in grado di sovvertire il giudizio sull'attendibilità e credibilità di un testimone, ovvero di un chiamante in reità o correità, è pacifico che oggetto della nuova prova debba essere sempre e comunque uno specifico "fatto” che risulti in evidente contrasto con il contenuto delle dichiarazioni rese, e non possa invece essere rappresentato da elementi storici e eventi che possano incidere, in astratto, sul giudizio di attendibilità e credibilità del dichiarante. Si è affermato, in proposito, che il giudizio di attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione «a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle 8 dichiarazioni del medesimo soggetto» (Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015, dep. 2016, Pullara', Rv. 266260; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, Caridi, Rv. 243919; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018, T, Rv. 274185, relativa ad una fattispecie in cui il chiamante aveva ammesso di aver ucciso, in concorso con l'istante, un minore mediante colpi di bastone e di roncola, e successivamente di aver fatto a pezzi e bruciato il cadavere, circostanze in realtà non compatibili con il successivo ritrovamento, a distanza di anni, del corpo integro della vittima, che non presentava lesioni scheletriche tipiche di chi ha subito bastonate e fendenti). Con specifico riguardo alla valutazione di inattendibilità del testimone, si è chiarito che il relativo giudizio, quand'anche sia stato espresso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta, per fatti analoghi, una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione (Sez. 3, n. 49959 del 28/10/2009, Coticoni, Rv. 245861); e questo perché «ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità» (Sez. 3, n. 1554 del 28/04/1999, TO Amendola, Rv. 214002; nello stesso senso Sez. 1, n. 1534 del 13/01/1992, Di Giovine, Rv. 191113).
3.4. Comparando le prove indicate dal ricorrente con le caratteristiche della prova testimoniale resa dal NG nel corso del giudizio, appare evidente che gli elementi di novità non attengono ad alcuno dei fatti riferiti dal NG, né a fatti che i giudici di merito abbiano utilizzato come riscontro (pur se indiretto) a quelle dichiarazioni;
si tratta, infatti, di circostanze fattuali che il ricorrente evoca come indicatori di sicura inattendibilità del teste, ma in via generalizzata e non già, come richiesto dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione ai fatti storici che sono stati accertati nel giudizio di condanna dell'TO.
4. Considerato in tal modo l'effettivo contenuto delle prove nuove indicate dal ricorrente, correttamente la Corte d'appello di Venezia ha rilevato l'inammissibilità della richiesta di revisione, poiché quelle indicate dall'istante non possedevano, già in astratto (e, dunque, senza che la Corte d'appello abbia proceduto ad alcuna valutazione dettagliata della concludenza delle prove indicate), alcuna capacità di delineare un esito assolutorio dell'imputato, o perché si trattava di prove che non apportavano alcun accertamento in fatto, oppure perché miravano a fondare esclusivamente un giudizio alternativo di 9 attendibilità, basato su valutazioni prive di diretto riscontro relativamente ai fatti accertati nel giudizio di merito. Rispetto a tale valutazione il ricorrente ha reiterato i medesimi argomenti già illustrati con l'istanza di revisione, adeguatamente vagliati dal provvedimento impugnato, deducendo la violazione della norma processuale dell'art. 634 cod. proc. pen. e lamentando l'omessa ed erronea valutazione delle prove nuove, sulla scorta della prospettiva nominalistica dell'esistenza di accertamenti in fatto, desunti dal contenuto della sentenza della Corte di cassazione e dalle dichiarazioni del NG, ma senza farsi carico di specificare e indicare la pertinenza di quei fatti nel contrastare ed elidere l'accertamento dei fatti storici posti a base della sentenza di condanna.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Di Paola Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA '19 GEN. 2021 IL "CANCELETERE Claudia Pianel 2809 10