Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
E N O I 0 3886 /03 Z 68033 A R e T S I g C G n E i REPUBBLICA R u q A 4 5 D 3 1 IN NOME DE POPOL 1 E t T u CASSAZIONE N o CORT 4 A E 8 7 S 5 E / SEZIONE QUINTA CIVILE 6 2 . 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente OGGETTO: Zone Dott. Massimo ODDO Consigliere terremotate Dott. Eugenio AMARI Consigliere R.G.N.39914/00 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere 8924 Consigliere Cron. Dott. Francesco Ant. GENOVESE Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 02/07/02SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in del Ministro in carica, elettivamentepersona domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N contro 62033 DE MENNA ALBERTO - intimato Commissione Tributaria avversO la sentenza della Campobasso n. 430 dep.:.12 gennaio 1999. Regionale di Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. Melillo per l'Avv. Gen. dello Stato, che si è rimesso alla Corte%;B Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 3061 Generale Dott. Carlo rigetto del ricorso. DESTRO, che ha concluso per il 2 Svolgimento del processo residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi DI MENNA Alberto, sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria h Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2- bis, del Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con il quale prevede che le modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - delle imposte dirette, sospese in virtù somme relative а pagamenti dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione 3 dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di rideterminazione agevolazione, consistente nellaun'ulteriore dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei nn. 4945 del 2000, 8659 del versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2002 L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Dancer a.frances эт8. Juom Il Presidente A Dr. Francesco CRISTARELLA ORESTANO C ittrell. Ores - Привет семь DEPOSITATO IN CANCELLERIA CANCELLIERE C1 Oggi 17 MAR. 2003. maido Casano CANCELLIERE E N s O I Z A g R n T i S u 9 I 5 q G E 3 .1 R 1 t A 4 u D 8 o 1 E 4 n T / u N 4 s E 6 S 2 e E Q