Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, la quale aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova certa di un fatto - l'incompatibilità dell'altezza del rapinatore effigiato in un fotogramma con quella dell'imputato - che, se fosse stato pienamente dimostrato, avrebbe potuto implicare, all'esito di una valutazione comparativa con le altre prove, un dubbio sulla colpevolezza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2014, n. 24682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24682 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/05/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1468
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 11996/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NO, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 8/10/2012 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per l'imputato gli avv.ti Murgo Mario e Giovanni Aricò, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 ottobre 2012 la Corte d'appello di Trieste, nella qualità di giudice di rinvio a seguito del precedente annullamento dell'ordinanza con cui la Corte d'appello di Trento l'aveva dichiarata inammissibile, rigettava l'istanza di revisione proposta da RO NO, condannato con sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia alla pena dell'ergastolo in relazione ad una serie di reati, fra i quali i delitti di rapina e di omicidio commessi in Olmo di Creazzo nell'aprile del 1993.
A seguito di quanto stabilito in punto di diritto dalla Prima Sezione di questa Corte in occasione dell'annullamento con rinvio, la prova nuova oggetto della valutazione rimessa ai giudici della revisione consisteva nell'accertamento tecnico antropometrico svolto dal consulente della difesa - ricorrendo a metodologie e tecniche asseritamente non ancora acquisite all'epoca della condanna del RO - su alcuni fotogrammi estrapolati dalla trasposizione digitale dell'originale supporto VHS contenente le riprese filmate della menzionata rapina commessa in Olmo di Creazzo. Consulenza il cui esito era quello di escludere la compatibilità tra l'altezza del rapinatore ritratto nel filmato e quella del condannato e dunque l'identità del secondo con il primo, il quale aveva agito a volto coperto.
2. Avverso la sentenza ricorre il RO a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce la violazione degli artt. 631 e 637 c.p.p. e art. 533 c.p.p., comma 1, evidenziando che la Corte distrettuale, nel valutare le risultanze della nuova prova assunta nel giudizio di revisione e la sua incidenza sul compendio acquisito in precedenza, avrebbe sostanzialmente pretermesso il canone del "ragionevole dubbio".
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece vizi motivazionali della sentenza impugnata, denunciando in tal senso il travisamento o l'ingiustificata mancata considerazione di alcune delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico della difesa in ordine alla tenuta scientifica delle metodologie applicate nel corso della sua indagine, nonché l'immotivata svalutazione delle argomentazioni e delle conclusioni rassegnate da quest'ultimo, confutate dai giudici d'appello in difetto di conoscenze tecnico- scientifiche idonee a consentirlo.
3. Con memoria depositata il 27 gennaio 2014 la difesa del RO ha poi eccepito la fissazione del ricorso in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p. per l'udienza del 13 febbraio 2014, nonostante il provvedimento impugnato fosse una sentenza emessa ai sensi dell'art. 637 c.p.p. all'esito della fase di merito del giudizio di revisione,
confutando per il resto le argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore Generale ed insistendo nei motivi del proprio ricorso.
4. Ritenendo fondata l'eccezione sul rito sollevata con la menzionata memoria la Corte, all'udienza del 13 febbraio 2014, disponeva quindi il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per procedere in pubblica udienza.
5. Infine con memoria depositata il 9 maggio 2014 i difensori degli imputati hanno ulteriormente evidenziato come la Corte distrettuale, nel respingere le conclusioni del consulente della difesa, abbia omesso di considerare le caratteristiche del sistema operativo utilizzato dal medesimo per calcolare l'altezza del rapinatore, nonché la validità scientifica del metodo impiegato da tale sistema per effettuare tale misurazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Invero manifestamente infondato si rivela il primo motivo, con il quale si lamenta la distorta applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio.
2.1 Premesso che, come evidenziato da questa Corte, la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (ex multis Sez. 2, n. 7035/13 del 9 novembre 2012, De Bartolomei e altro, Rv. 254025), va rilevato come i giudici del merito non abbiano negato il "ragionevole dubbio" quale canone di valutazione del novum, ma si siano, invece, limitati ad applicare il principio per cui il dato probatorio introdotto nel giudizio di revisione, per poter innescare il ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove originariamente poste a fondamento della condanna dell'imputato, deve innanzi tutto potersi ritenere affidabile e cioè idoneo a riscontrare in termini di ragionevole certezza un fatto. In altri termini, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve portare all'effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. L'esito della valutazione comparativa è dunque effetto dell'acquisizione di un dato probatorio certo.
2.2 Nel caso di specie la Corte distrettuale non ha quindi mai dubitato del fatto che, se effettivamente fosse stato dimostrato che al rapinatore effigiato nel fotogramma estrapolato dal filmato della rapina dovesse attribuirsi una altezza incompatibile con quella del RO, sarebbe stato necessario valutare tale evidenza in ogni sua implicazione, anche nell'ottica della sopravvenuta prospettabilità di un dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell'imputato. Più semplicemente la stessa ha ritenuto - sulla base di una valutazione sulla cui congruità si ritornerà successivamente - che la consulenza del NA non sia stata in grado di accertare il dato della realtà su cui la prova avrebbe dovuto poggiare il suo significato. La decisione della Corte distrettuale, in definitiva, ha riguardato l'attendibilità della prova e non i suoi effetti ed in tal senso non ha in alcun modo distorto la regola di giudizio contenuta nell'art. 533 c.p.p., comma 1 come invece sostenuto dal ricorrente.
3. Venendo al secondo motivo di ricorso ed alla memoria del 9 maggio 2014, devono invece ritenersi infondate le censure mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata.
3.1 Innanzi tutto non corrisponde al vero che la Corte distrettuale abbia messo in discussione la validità scientifica o l'affidabilità del mezzo tecnico impiegato dal consulente per giungere alle conclusioni rassegnate dal medesimo e cioè della capacità del sistema Amped Five di compiere accertamenti antropometrici elaborando misure tridimensionali partendo da una immagine bidimensionale o anche solo la corretta utilizzazione dello stesso da parte del consulente. La sentenza (a p. 7) riconosce infatti la validità dei metodi dispiegati e semmai, sul punto, il rilievo che avrebbe potuto muoversi ai giudici del merito - e che ovviamente il ricorrente non aveva alcun interesse a muovere - è che tale riconoscimento sia stato effettuato in maniera fin troppo sbrigativa e acritica attesa la affermata innovatività del mezzo tecnico dispiegato.
3.2 Come già accennato, invece, la critica dei giudici territoriali si è appuntata sull'affidabilità dei dati ricavati dal fotogramma preso in considerazione e la cui successiva elaborazione è alla base delle conclusioni del consulente. Ed in tal senso la Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione esauriente, logica e coerente - come tale incensurabile in questa sede - le ragioni per cui ha ritenuto tali dati inidonei a produrre attraverso la loro elaborazione un risultato certo e cioè la prova dell'esatta altezza del soggetto raffigurato nell'immagine utilizzata.
3.3 In particolare la sentenza ha evidenziato come le variabili astrattamente ipotizzabili sull'effettiva postura del rapinatore e dell'ostaggio e ritenute non escludigli in ragione dello scarso grado di definizione del fotogramma, compromettano l'attendibilità delle conclusioni dell'indagine tecnica, tenuto conto altresì del margine di errore del metodo seguito (e dichiarato dallo stesso consulente), nonché dell'incidenza sulla determinazione dell'altezza delle persone effigiate del tipo di calzature indossate dalle medesime e dell'impossibilità di stabilirlo con la dovuta certezza. Non solo, la Corte territoriale (v. p. 4) ha altresì rilevato come il consulente abbia assunto come riferimento per le successive elaborazioni e comparazioni l'altezza dell'ostaggio dichiarata dal medesimo e cioè un dato cui ha ritenuto non possa attribuirsi certezza in assenza di misurazioni oggettive (ovviamente effettuate all'epoca dei fatti). Ed in tal senso i giudici triestini hanno dunque inteso evidenziare un ulteriore profilo di inattendibilità degli esiti della consulenza, osservando implicitamente come i medesimi possano ritenersi validi esclusivamente qualora effettivamente l'altezza del direttore della banca rapinata corrisponda a quella da lui riferita, circostanza questa che però non è stata accertata dal tecnico e non è invero più accettabile con la dovuta certezza.
3.4 La tenuta logica di tale percorso argomentativo è fuori discussione, sol che si pensi a come, una volta passate in rassegna tutte le variabili considerate, la presunta differenza di altezza tra il RO e il rapinatore immortalato nel fotogramma è in grado di dissolversi. Nè in senso contrario risultano fondate le censure mosse dal ricorrente alla Corte distrettuale in merito all'eventualità che la stessa avrebbe fatto riferimento, ai fini della propria valutazione, a parametri invero irrilevanti per il metodo impiegato dal consulente, atteso che tali parametri (come ad esempio l'inclinazione della telecamera che ha ripreso la scena cui si riferisce il fotogramma "incriminato") sono stati presi in considerazione esclusivamente per sottoporre a vaglio critico le risultanze della prima consulenza espletata dal dr. NA e cioè quella eseguita secondo il metodo di indagine, per così dire, tradizionale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014