Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2001, n. 7789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7789 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R / A . T ep 5742 I 4 N S / I R 6 G 2 A E . T . R R . L U P L . B A A D I D . UBBLICA ITALIANA L R B E E T A D T T I OPO ITA 1 NO7789 0 1 N S 1 E N IN 3 A S E 1 I S E R . I E N A CORTES PR MA S'S T Oggetto TRIBUTI CONTENZIOSO SEZIONE TRIBUTARIA DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10468/97 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere - Dott. Mario CICALA Consigliere -17894 Cron. Dott. Eugenio AMARI - Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 07/02/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
BORGOSESIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato GHIA GIORGIO, che la difende unitamente all'avvocato C N CASSAZIONE 2001 BERNARDINI CLAUDIO, giusta procura in calce;
CAMPIONE CIVILE 229 controricorrente N. 57497 avverso la sentenza n. 55/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 16/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'inammissibilità del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro la Borgosesia spa, rappresentata e difesa come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe.
1.2. Resiste la società, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perché tardivo. Ecce- zione ribadita con memoria presentata ai sensi dell' art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Ritiene il Collegio che l'eccezione di inam- missibilità, prospettata dalla resistente, sia fondata. Infatti, la sentenza impugnata risulta notificata alla Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte, sede di Torino, corso Vinsaglio 8, in data 27 maggio 1997. 2 Conseguentemente, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 51 d.legs. 546/1992, scadeva il 26 luglio 1997. Il ricorso del Ministero, invece, è stato notificato il 28 luglio 1997, a termine ampiamente scaduto e, quindi è inammis- sibile. E' noto che l'art. 21, comma 1, della legge 13 mag- gio 1999, n. 133, ha stabilito che le sentenze pronun- ciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, ai fini del decorso del c.d. termine breve per proporre impu- gnazione, devono essere notificate “all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Sta- to competente ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche". Tale norma, pe- rò, non può essere applicata retroattivamente, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 525 del 22 novembre 2000 e, quindi, non opera nella specie. In definitiva, ai fini del decorso del termine per proporre impugnazione, la notifica appare effettuata ritualmente all'Ufficio finanziario, costituito in giu- dizio senza assistenza della Avvocatura dello Stato, prima della entrata in vigore della citata legge 133/1999 (v. ex plurimis Cass. 4276/1999, 10752/1998, 10420/1998, 9846/1998). Peraltro, eventuali nullità 3 i della notificazione avrebbero dovuto essere fatte vale- re con il primo atto della parte interessata, nella specie con lo stesso ricorso.
2.3. Stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compen- sa le spese. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr Giovanni Olla) (dr. Antonio Melzone) де DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 8 GIU. 2001 Oggi Osvaldo Ascanio THENEWS IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio WL O N