Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2017, n. 44925
CASS
Sentenza 26 giugno 2017

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È inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato.

Commentari3

  • 1Art. 530 - Sentenza di assoluzione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Sentenza di assoluzione (art. 530) Principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) e del ragionevole dubbio (sentenze di assoluzione) I principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e presunzione di innocenza concorrono alla definizione delle regole probatorie e di giudizio e dei metodi di accertamento del fatto, imponendo standard probatori (quello dell'art. 533 comma 1 corrisponde per la sentenza di condanna a quanto l'art. 530 comma 2 stabilisce per la sentenza di assoluzione) e protocolli logici di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive del fatto fondati sulla tendenziale recessività dell'ipotesi …

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  • 2Art. 634 - Declaratoria d’inammissibilità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Declaratoria d'inammissibilità (art. 634) In tema di revisione, sussiste distinzione logica - funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, da parte del "novum" dedotto (art. 634) - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali …

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  • 3Progressi scientifici e prova nuova nel giudizio di revisione (Cass. 28801/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2019

    L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2017, n. 44925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44925
Data del deposito : 26 giugno 2017

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