Sentenza 26 giugno 2017
Massime • 1
È inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato.
Commentari • 3
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Rassegna giurisprudenziale Sentenza di assoluzione (art. 530) Principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) e del ragionevole dubbio (sentenze di assoluzione) I principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e presunzione di innocenza concorrono alla definizione delle regole probatorie e di giudizio e dei metodi di accertamento del fatto, imponendo standard probatori (quello dell'art. 533 comma 1 corrisponde per la sentenza di condanna a quanto l'art. 530 comma 2 stabilisce per la sentenza di assoluzione) e protocolli logici di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive del fatto fondati sulla tendenziale recessività dell'ipotesi …
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Rassegna giurisprudenziale Declaratoria d'inammissibilità (art. 634) In tema di revisione, sussiste distinzione logica - funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, da parte del "novum" dedotto (art. 634) - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali …
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L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2017, n. 44925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44925 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2017 |
Testo completo
449 25-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/06/2017 -Presidente - CARLO ZAZA Sent. n. sez. 916/2017 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.42288/2016 ANDREA FIDANZIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ST TO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27.5.2016 la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna nei confronti di Di EF NI alla pena di un anno di reclusione per il reato di lesioni ex artt. 582 e 583 c.p. nei confronti di CI IO, pronunciata dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, il 5 dicembre 2012, confermata dalla Corte di Appello di Milano e divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2015. 1.1. Ha rilevato, tra l'altro, la Corte territoriale che le nuove prove addotte, secondo il criterio probabilistico, non potrebbero ritenersi idonee ad escludere che l'autore del reato sia stato proprio Di EF NI e a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, né ad introdurre un ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza del condannato, e comunque a determinare il proscioglimento dell'imputato ai sensi degli artt. 529 e segg. c.p.p. con conseguente, dunque, manifesta infondatezza ed inammissibilità dell'istanza di revisione, ex art. 634 c.p.p.. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Di EF, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), d) ed e) c.p.p., atteso che, a fronte delle nuove prove addotte ( due consulenze tecniche e dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p.) le valutazioni effettuate dalla Corte territoriale si pongono in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di revisione, in quanto eludono il compito proprio dei giudici, non potendo consistere la manifesta infondatezza in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, come avvenuto nella fattispecie in esame;
l'impugnata ordinanza si basa, dunque, su una valutazione che riflette l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle nuove prove addotte e, dunque, il merito della vicenda, mentre ciò che solo doveva competere alla Corte d'Appello di Brescia era vagliare l'astratta idoneità delle nuove prove a giustificare un giudizio di revisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.Il ricorrente lamenta in sostanza che la Corte territoriale abbia travalicato i limiti connessi al giudizio di manifesta infondatezza ex art. 634 c.p., della proposta richiesta di revisione basata su nuove prove. In proposito, va innanzitutto evidenziato che si nutrono forti perplessità in merito alla portata di "prove nuove" delle due consulenze tecniche poste a fondamento della richiesta di revisione, alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., una perizia (o consulenza) può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche, idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati ( Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013), laddove nel caso di specie non pare che le consulenze prodotte, miranti a descrivere il campo della ferita riportata dalla p.o., ovvero la visuale del teste Marcassa, si fondino su nuove acquisizioni, finalizzate ad una diversa e più adeguata lettura di esse, risolvendosi, piuttosto, in un mero apprezzamento critico di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio.
2. In ogni caso, la Corte territoriale, nel ritenere manifestamente infondata la richiesta di revisione in esame, risulta aver fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la - fondano a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013). In particolare, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che sono, però, riscontrabili "ictu oculi" (Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013).
3. La Corte territoriale, considerando nella sostanza siffatti principi, ha correttamente effettuato il confronto tra le nuove prove addotte e quelle già acquisite, mettendo in risalto, con motivazione logica, immune da censure, che le dichiarazioni dell'imputato ed il certo riconoscimento effettuato dal Marcossa non potessero essere con evidenza in alcun modo scalfiti, o messi in dubbio, dagli elementi "nuovi" addotti dall'imputato, fondandosi essi su presupposti di cui non vi è prova certa. Infatti: quanto alla visuale del Marcossa, alcuna prova vi è in merito alla sosta di autovetture ostruenti la visuale del garage, quanto alla conversazione intrattenuta con il RC, essa è stata effettuata al cellulare, sicchè l'imputato poteva trovarsi anche fuori dalla sua abitazione, mentre per quanto concerne il referto del Pronto Soccorso circa le lesioni riportate dalla p.o., le risultanze indubbie di esso non possono ritenersi inficiate dal fatto che il LI non abbia ricordi di quanto accaduto cinque anni prima, laddove la consulenza dell'ing. IE non si presenta idonea ad incidere sull'an; infine, quanto alla deposizione del LI essendo stata l'azione fulminea la frequentazione intensa o meno della strada non si presenta rilevante.
4. Tali valutazioni in fatto, siccome non illogiche, non appaiono censurabili in questa sede e si presentano pienamente idonee a dar conto della manifesta infondatezza della richiesta di revisione.
7. Al la declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
2 R Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26.6.2017 Note Pesuall Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzullo Carlo Zaza Led boz 360) 29 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ми 3