Sentenza 13 novembre 2015
Massime • 1
Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2015, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
Testo completo
6 48 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3373 - Presidente - Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA UP 13/11/2015 - - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 22347/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PU IO, n. a San Giuseppe Jato (PA), il 13/04/1946 avverso la sentenza del 9/05/2014 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO of -1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania – quale giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del 7/03/2013, dell'ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione rigettava la richiesta di revisione della sentenza della Corte di Assise di Palermo del 3/02/1992, irrevocabile il 5/12/1996, proposta dal PU IO, condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio in danno di DO ED, commesso in Palermo il 5/11/1983. 2.Con ricorso presentato personalmente dal PU IO presso l'Istituto Penitenziario di Sulmona il 30/10/2014, il predetto ricorre per:
2.1.Vizio di motivazione ex art. 606 lett. e), c.p.p. in relazione alla carenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MA AN concernenti il ruolo svolto dal AN medesimo nell'omicidio del DO. In particolare risulterebbe carente la motivazione della sentenza sui punti concernenti i tempi e le modalità di partecipazione all'omicidio DO da parte del citato collaboratore, la distanza di sparo accertata dalla perizia rispetto a quella dichiarata dal AN;
la partecipazione del SC all'omicidio con riferimento alla vettura Fiat 500 bianca ed alla direzione di marcia della stessa. Quanto al primo punto si contesta la motivazione della sentenza in ordine al fatto che la mancata comunicazione al AN dell'omicidio dello NE non sia considerata rilevante, atteso che la stessa Corte, subito dopo, ha affermato che non sussisterebbe alcuna contraddizione con la condotta del AN, che, appreso il fatto, si era recato a Palermo per informarsi di quanto verificatosi;
ciò in quanto la ripartizione dei ruoli e l'opportunità di evitare contatti con il latitante costituiscono mere ipotesi, dapprima utilizzate per giustificare la mancata comunicazione al AN della notizia dell'omicidio dello NE, e poi per avvalorare la circostanza del coinvolgimento del collaboratore nella fase preparatoria dell'omicidio DO. Lo stesso AN, inoltre, aveva dichiarato di non essere stato riconosciuto quando si era recato a far visita ai familiari dello NE, con ciò dimostrando come nel pieno delle indagini il latitante fosse riuscito a mettersi in contatto con gli affiliati. La Corte territoriale non avrebbe, poi, motivato sulle circostanze di tempo e di luogo in cui il AN, appreso dell'omicidio dello NE, si fosse messo in contatto con il gruppo che decise l'omicidio del DO, ciò alla luce delle contraddittorie dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore alle udienze del 15/12/1994 in cui egli aveva dichiarato di essersi recato a Palermo la mattina dopo aver appreso dell'omicidio, giungendovi tra le ore 13,00 e le ore 14,00 - e del 9/10/2003 in cui aveva affermato di essersi recato a Palermo lo stesso giorno in cui aveva appreso la notizia, nel tardo pomeriggio -; nel corso della stessa udienza del 9/10/2003, inoltre, il collaboratore aveva affermato circostanze da cui si evincevano contatti e riunioni con affiliati, 2 f finalizzate al'omicidio del DO, durate alcuni giorni, laddove egli stesso aveva dichiarato di essere giunto a Palermo nel tardo pomeriggio del 14 novembre, ossia poche ore prima dell'omicidio, verificatosi alle 8,00 del mattino del 15 novembre. Né la Corte aveva spiegato per quale ragione il IN, persona di RC ZO di GO che si occupava di reperire i viveri ed il giornale per il AN, avrebbe dovuto procurarsi un giornale proveniente dall'area palermitana, ossia il Giornale di Sicilia, e non La Sicilia. In relazione alla distanza di sparo si fa rilevare che la perizia a firma del dott. Luzi non era stata oggetto di alcuna valutazione nel'ambito del processo Di Salvo, per cui essa costituirebbe un elemento di novità rispetto alle dichiarazioni del AN, che aveva affermato di aver sparato ad una distanza di pochi metri, due o tre al massimo, essendosi egli avvicinato alla vittima di molto. Ne sarebbe dovuta derivare una sequenza di colpi sparati da una distanza sempre più riavvicinata, laddove la prima ipotesi peritale aveva invece affermato che i primi tre colpi erano stati sparati da una distanza più ravvicinata e gli altri due da una distanza maggiore. Quanto al terzo profilo si osserva che non si comprende come il AN, nel corso dell'interrogatorio del 5/12/1991, avesse potuto dichiarare che era stato facile avvistare il DO che si avvicinava e quindi avvertire l'ER ed il SC che, a bordo di una A112, dapprima superarono il DO e quindi, dopo aver fatto inversione di marcia, lo incrociarono e gli spararono, ciò in aperto contrasto con quanto dichiarato all'udienza del 5/12/1994 – in cui aveva ricordato che la vettura del SC, una Fiat 500, seguiva come copertura e che egli stesso aveva sparato – ed all'udienza del 26/10/1996 in cui aveva affermato di essere sceso dall'auto per sparare - - nonché con quanto dichiarato all'udienza del 9/10/2003 del processo Di Salvo, in cui aveva riferito che il SC era stato inviato alla ricerca del DO e quindi che il SC era alla guida della A112 che procedeva in senso contrario rispetto al DO. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. La motivazione fornita dalla Corte territoriale appare ineccepibile in relazione alla valutazione delle doglianze formulate dal ricorrente. Questi è stato condannato alla pena dell'ergastolo quale mandante dell'omicidio commesso in danno di DO ED il 15/11/1983, oltre che dei connessi delitti di porto e detenzione illegale di arma da sparo;
all'affermazione di penale 3 fo responsabilità si era pervenuti, tra l'altro, sulla scorta delle dichiarazioni in reità dapprima e poi in correità del MA AN CO. L'omicidio del DO ED, come riferito dal predetto collaboratore di giustizia, era stato determinato dal fatto che la vittima inserita in un nucleo - familiare dedito al traffico di stupefacenti per la famiglia di Santa Maria del Gesù, nel cui ambito era in corso di svolgimento una guerra di mafia aveva favorito i sicari di NE TO fornendo loro le chiavi del cancello della villa dall'interno della quale i sicari avevano sparato lo NE, inserito nel gruppo mafioso dei "vincenti"; a seguito di ciò il PU, reggente della famiglia di Santa Maria del Gesù, aveva deciso l'uccisione del DO ED Dopo aver descritto la vicenda giudiziaria, la Corte territoriale ha analizzato le doglianze poste a fondamento dell'istanza di revisione, osservando come il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che non si contesti la reale esistenza di un fatto storico costituente riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore. Inoltre il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, secondo la giurisprudenza di legittimità, si esaurisce in un giudizio soggettivo e non costituisce prova nuova, bensì elemento che vorrebbe indurre una ulteriore valutazione da sovrapporre a quella posta a base della sentenza irrevocabile;
un eventuale errore del giudizio ordinario in punto di attendibilità del dichiarante, si tradurrebbe in un error in iudicando coperto dal giudicato. Si osserva infine come in presenza di un giudicato che rinviene il riscontro esterno in un'argomentazione di tipo logico non è possibile ammettere in revisione elementi che tendano a dimostrare il difetto di logicità del riscontro, in quanto ciò esulerebbe in modo macroscopico dal concetto codici stico di revisione, perché tenderebbe a sovrapporre una mera valutazione a quella già coperta dal giudicato. Fatta questa premessa la Corte ha osservato come le censure sollevate con la richiesta di revisione, relative all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore di giustizia MA AN CO, si risolvono in una critica dei precedenti accertamenti giudiziari, dei criteri valutativi ivi utilizzati, della asserita carenza dei necessari riscontri esterni tutti elementi che, al contrario, risultano accuratamente essere stati vagliati nei diversi gradi di giudizio, costituendo le doglianze poste a fondamento dell'istanza di revisione mere riproposizioni di censure già oggetto di autonomo apprezzamento con pronunce definitive, inammissibili in sede di revisione laddove non sia avallata da fatti nuovi attraverso i quali si annulli la sussistenza del riscontro. Tanto premesso appare evidente come la motivazione della sentenza impugnata appaia assolutamente coerente ed in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di giudizio di revisione. Non solo va ricordato, infatti, come il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sezione I, sentenza n. 11261 del 4/02/2009, Rv. 243919), ma anche che il concetto di prova nuova debba essere inquadrato in relazione al materiale oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice che aveva pronunziato la sentenza (Sezione VI, sentenza n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 2598778). In tal senso e nella misura in cui le doglianze poste a base del ricorso si traducono in una individuazione di aspetti della vicenda che hanno già costituito oggetto di esame nel corso dei gradi di giudizio di merito, appare evidente come il richiamo all'istituto della revisione sia del tutto improprio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Maurizio Fumo туелиёт Route Carey DEPOSITATA IN CANCILLEN add 17 FEB 2016 IL FUNZIONARIO QJUDIZIARIO Carmela Lanzuise