Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di revisione, la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2018, n. 7217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7217 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
07217-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3354 STEFANO PALLA PV (CC ANDREA FIDANZIA 11/12/2018 ALESSANDRINA TUDINO - Relatore - R.G.N. 871/2018 IRENE SCORDAMAGLIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11 luglio 2017 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina TUDINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Alessandro Ricci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata dell'11 luglio 2017, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza della Corte d'assise d'appello di Cagliari del 3 luglio 2013, irrevocabile il 13 gennaio 2015, proposta da AU LI, con la quale il medesimo era stato ritenuto responsabile, quale esecutore materiale, dei reati di strage, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, danneggiamento plurimo aggravato e furto, in concorso con GI GG.
1.1. I fatti riguardano l'esplosione di un ordigno, fatto brillare alle ore 1.25 circa del 7 ottobre 2007 in Suni, presso l'abitazione di RA e LA GG, che aveva determinato, pur risparmiando gli abitanti, la devastazione dell'edificio e delle zone limitrofe, esponendo a pericolo la pubblica incolumità. L'affermazione di responsabilità, statuita dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari all'esito dell'annullamento con rinvio della precedente condanna di secondo grado, emessa dopo l'assoluzione dell'imputato LI in primo grado, era stata fondata sulla testimonianza di NT AS, che aveva riferito di aver visto AU LI transitare sotto l'abitazione, poi devastata, unitamente a GI GG, che gli aveva indicato l'immobile bersaglio, poche ore prima dell'esplosione, ed alla stregua del come fallimento e dell'accertata falsità di plurime prove d'alibi.
1.2. Con l'istanza di revisione, AU LI aveva articolato nuove prove, assunte in investigazioni difensive mediante esame dei testi DR LI, IO CA e CO OL, volte a contrastare, i primi due, la ricostruzione resa dalla teste AS, ed il terzo ad introdurre l'incompatibilità della presenza del predetto in Suni nell'ora in cui era stato ivi avvistato, oltre ad una consulenza tecnica diretta al medesimo fine. All'esito dell'esame dei testi addotti, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di revisione ritenendo che il compendio delle nuove prove orali introdotte e la consulenza tecnica non avessero dispiegato efficacia demolitoria degli elementi acquisiti nel giudizio.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso AU LI per mezzo del difensore, avv. Alessandro Ricci, articolando, con due motivi, plurime censure.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della regola di giudizio di cui all'art. 627, comma III cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione in riferimento al rapporto tra prova nuova dichiarativa e prova pregressa. La corte territoriale ha esplicitamente delimitato il sindacato devoluto dall'istanza di revisione al solo materiale probatorio nuovo con la medesima istanza introdotto, omettendo la complessiva rivalutazione del compendio dimostrativo disponibile, in violazione della regola di giudizio declinata dall'art. 627, comma III, cod. proc. pen. ed omettendo di rivisitare criticamente la trama indiziaria e la conseguente inferenza logica tra elementi e risultati di prova su cui la sentenza irrevocabile è stata fondata. In tal senso, la Corte: ha conferito una sorta di fede probatoria privilegiata alla testimonianza della Masera, pretendendo che il nuovo materiale fosse dotato ex se di efficacia dimostrativa autosufficiente e non potesse, invece, comportare la globale riconsiderazione degli indizi, adombrando una finalizzazione difensiva alla dimostrazione della falsità della testimonianza invece estranea al thema di prova;
- ha travisato dati storici asseverati nella sentenza irrevocabile, collocando alle ore 19.30 e non già alle 18.00 l'avvistamento della AS, ritenendo in conseguenza non decisive le dichiarazioni dei testi CO OL e IO AC, che hanno asseverato la presenza del LI alle 18.00 in altra località, corroborando altre dichiarazioni (testi IO NU e NO AS, escussi in primo grado); -ha omesso di valutare gli elementi di riscontro alle dichiarazioni rese da DR LI, acquisite nel giudizio di merito (testi LO NG e LU FA e dichiarazioni del coimputato GI GG), dimostrative della presenza del medesimo con il GG la sera dei fatti, ingiustificatamente ritenendo tardivamente resa la predetta ricostruzione, essendo stata la iniziale reticenza invece imposta da esigenze difensive del fratello AU.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al nuovo apporto probatorio di contenuto tecnico, 2 per averne la Corte travisato la portata in quanto inteso a dimostrare i tempi di percorrenza tra le diverse località evocate nella prova d'alibi e non costituendo, pertanto, prova scientifica, secondo il cui parametro valutativo nel giudizio di revisione ne è stata erroneamente depotenziata la valenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Le articolate censure sviluppate nel primo motivo di ricorso non sono conducenti.
2.1. Nell'affrontare le questioni proposte, vanno individuate le coordinate ermeneutiche che definiscono l'ambito della cognizione del giudice della revisione e le regole del giudizio probatorio introdotto dall'ammissibilità della relativa istanza, alla luce dell'autorevole insegnamento di legittimità espresso dalla sentenza S. U. Pisano (n.624 del 26/09/2001 - dep. 2002, PG e PC in proc. Pisano, Rv. 220441, 220442, 220443), che costituisce ancora la fase più avanzata di ricognizione sistematica e l'insuperato approdo nomofilattico sul thema, in cui si inscrivono in linea di continuità gli orientamenti successivi.
2.2. Va, al riguardo, premesso come l'istituto della revisione non si configuri quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto nel processo, definitivamente concluso, non sia stato rilevato o dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Da siffatta impostazione consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo. 3 2.3. Nella delineata prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (S. U. cit., ibidem, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778) L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio;
affinchè il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414, S.U. N. 6019 del 1993 Rv. 193421).
2.4. In riferimento alla regola di giudizio ed al protocollo valutativo rimesso al giudice della revisione, quando la richiesta sia stata accolta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte. I criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, devono penetrare in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale che postula, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico. 4 Nei termini enunciati, la comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Di guisa che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione può essere più precisamente espresso in termini di riconsiderazione, valorizzandosi la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum, superando un concetto di comparazione che rischia di evocare un confronto statico tra diversi fronti probatori.
2.5. Siffatta natura globale del giudizio di revisione si pone in linea di coerente sviluppo rispetto ai parametri che governano la preliminare delibazione di ammissibilità dell'istanza, che segna la prima fase di una progressione processuale eventuale ma, essenzialmente, omogenea, pur essendo i due momenti, anche se convergenti verso un medesimo risultato, distinguibili tanto su un piano logico tanto sotto il profilo diacronico La preliminare valutazione di resistenza del giudicato, rimessa alla fase c.d. rescindente (Sez. 3, n.15402 del 20/01/2016, Di Pressa, Rv. 266810), si sostanzia in un giudizio prognostico di affidabilità del novum e di resistenza del compendio già acquisito. Il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare ove eventualmente accertati che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (Sez. 5, n.15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563N. 595 del 1994,, N. 1932 del 2000 Rv. 216893, N. 16293 del 2003 Rv. 224622). 5 Seppure nei limiti della valutazione prognostica ex ante, il novum introdotto deve essere rapportato al complessivo atteggiarsi della prova "giudicata", così come, nella successiva fase del giudizio revisionale, le prove nuove confluiscono, in concreto, in una unitaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi al fine di falsificare o meno l'affermazione di responsabilità. In tal senso, il rapporto tra i diversi fronti probatori si declina in termini di complementarietà. Invero, "se il giudizio conclusivo sulla richiesta di revisione ritenuta ammissibile dovesse essere effettuato "esclusivamente" sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di cognizione, si realizzerebbe un eccesso rispetto al fine tipico che contrassegna il giudizio di revisione ed i suoi rapporti con la cosa giudicata... una volta ritenuto legittimo il passaggio alla fase del merito, la valutazione della prova da parte del giudice della revisione non subisce limitazioni di sorta, sempre sul presupposto che ogni nuova valutazione non potrà mai prescindere, nell'esame di ciascuna sequenza probatoria, dalla prova nuova;
fino a ricostruire, secondo gli ordinari criteri inferenziali il fatto per cui è intervenuta condanna" (S.U. cit., ibidem) 2.6. Siffatta valutazione unitaria, che procede dall'apprezzamento individuale dell'affidabilità della prova nuova e, in caso di esito positivo, per successione logica e consequenziale, alla riconsiderazione di quelle già acquisite nel rinnovato contesto dimostrativo, si riverbera sulla definizione dello standard giustificativo del provvedimento che conclude il giudizio di revisione, imponendo al giudice di dare conto dei risultati raggiunti e dei criteri adottati, della resistenza o della soccombenza dell'originario materiale, scrutinato con nuovo giudizio valutativo che comprende la tenuta d'insieme della nuova piattaforma probatoria, come ridefinita dalle prove nuove ammesse ed esperite. In altri termini, l'esito positivo del giudizio di revisione si traduce nell'accertamento in termini di ragionevole sicurezza di un fatto la cui - - dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato 6 oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n.24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067, N. 24682 del 2014 Rv. 260005). Di guisa che, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen., comma III, il giudice della revisione deve fornire adeguata giustificazione logica con cui dimostri di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione e deve doverosamente indicare i motivi per i quali le prove nuove dedotte, alla luce di quelle già valutate nel giudizio di cognizione, sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio su cui si è basata la sentenza di condanna, con la precisazione che qualora l'acquisizione del novum non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma lo abbia anzi confermato, è ammissibile la motivazione "per relationem" alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n.38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786, N. 24291 del 2005 Rv. 231734, N. 14591 del 2007 Rv. 236153).
3. Nel quadro così delineato, le censure rivolte all'opzione di metodo formulata dalla corte territoriale non colgono nel segno.
3.1. Se l'enunciazione dei criteri valutativi della prova ha inteso rimarcare, nella sentenza impugnata, la funzione demolitoria del novum e l'inammissibilità di un azzeramento dell'accertamento probatorio svolto nel procedimento revisionato, ciò nondimeno la corte territoriale ha proceduto alla لها comparazione dinamica delle prove e dunque alla loro complessiva - riconsiderazione secondo i rapporti di reciproca inferenza, movendosi secondo i principi ed i canoni valutativi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e le coordinate proprie che circoscrivono la latitudine del giudizio di revisione.
3.2. In riferimento al tema di prova inerente il riconoscimento di AU LI effettuato dalla teste AS tema frontalmente aggredito - in sede di revisione mediante l'adduzione del teste DR LI e, indirettamente, dei testi CO IO AC e CO PO a la corte territoriale ha conferma dell'alibi coltivato nel giudizio di merito - proceduto alla riconsiderazione globale degli elementi dimostrativi, negativa del novum confermando - all'esito della valutazione resistenzal'apprezzamento di attendibilità della teste e, dunque, la dell'accertamento giudicato. 7 Dal testo della sentenza impugnata risulta, difatti, un rinnovato scrutinio di attendibilità della teste AS sia sotto il profilo della credibilità soggettiva che dell'attendibilità estrinseca, avendo il giudice della revisione - oltre che ribadito profili non contrastati dalla difesa, quali l'assenza di ragioni ispiratrici di dichiarazioni calunniose, la univoca sequenza delle precise indicazioni rese nell'immediatezza e la sottoposizione della medesima ad attività di intimidazione da parte dei GG - evidenziato come alcun elemento critico sia stato sollevato in riferimento alla ricostruzione dell'episodio dalla medesima riferito che deve ritenersi, nelle sue coordinate fattuali, accertato alla stregua delle prove già acquisite e non incrinato dalla testimonianza di DR LI.
3.3. Risulta dalla sentenza impugnata che la teste AS aveva dichiarato di aver visto, alle 19.30 del 6 ottobre 2007, GI GG - condannato con sentenza irrevocabile come mandante dei fatti per cui si procede che, a bordo della propria auto Alfa di colore scuro, sulla quale - viaggiavano altre due persone, indicava l'abitazione delle zie dove, alle ore 1.25 circa della notte, sarebbe esploso l'ordigno, a AU LI che gli sedeva accanto. In riferimento alla collocazione temporale dell'episodio, l'indicazione delle ore 19.30 del 6 ottobre 2007, effettuata dal giudice della revisione (f. 4 sentenza impugnata) riprende le sommarie informazioni rese dalla teste alla PG in data 11 ottobre 2007, a precisazione del riferimento già reso al PM, riportate nella sentenza della Corte d'assise di Cagliari oggetto di revisione. In siffatto contesto, la Corte d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni rese da DR LI non solo evidenziassero profili di intrinseca inattendibilità, a ragione del tempo decorso e delle circostanze della tardiva propalazione, ma introducessero, per la prima volta, una ricostruzione fattuale del tutto diversa e non sovrapponibile a quella riferita dalla AS e - pertanto inidonea a contrastarne lo specifico punto del riconoscimento di AU LI bensì ad accreditarne l'assoluta falsità che non ha trovato - elementi di conforto nel complesso delle prove già acquisite nel procedimento. Ha precisato sul punto la corte che mentre il tema della prova del procedimento di merito, nelle articolate fasi della sua progressione, aveva riguardato l'attendibilità dell'identificazione di AU LI quale 8 passeggero a bordo dell'Alfa del GG, in un incontestato accertamento del transito dell'auto finalizzato al sopralluogo, le dichiarazioni di DR LI avessero, invece, inteso spostare il baricentro del ragionevole dubbio su una sequenza fattuale del tutto diversa, avendo il medesimo DR LI negato di essere passato sotto l'abitazione teatro dell'attentato programmato e di aver trascorso tutto il pomeriggio e la serata del 6 ottobre 2007, a bordo della propria auto BMW, con GI GG e LU FA, girovagando in zona ed intrattenendosi presso alcuni locali. E tale ricostruzione ad avviso della Corte avrebbe non già contrastato il riconoscimento di AU LI operato dalla AS, bensì attinto di radicale falsità l'intero assunto dichiarativo della medesima, invece presidiato da una serie di elementi di conferma, tutti analiticamente rassegnati nella sentenza impugnata. Di guisa che il giudice della revisione ha concluso, con argomentazione logica ed incensurabile nelle cadenze giustificative, per l'inattendibilità del teste DR LI, confermando la resistenza della prova dichiarativa originariamente assunta, rimasta indenne all'esito della complessiva e comparativa riconsiderazione.
3.4. E ad analoga conclusione la corte è razionalmente pervenuta nella valutazione della testimonianza di CO IO AC e CO OL, non solo per le serie ipoteche che gravano i profili della spontaneità del primo e l'affidabilità mnemonica del secondo, ma anche per la ritenuta irrilevanza di riferimenti temporali che, comunque, non si confrontano con la collocazione oraria dell'identificazione di AU LI, restando non dimostrata l'impossibilità del medesimo di trovarsi, alle 19.30 del giorno precedente l'attentato, nel contesto descritto dalla AS.
4. Al percorso giustificativo della corte, che evidenzia il completo scrutinio degli elementi probatori, vecchi e nuovi, nelle loro reciproche implicazioni dimostrative, il ricorso contrappone un travisamento dei dati ed un errore di valutazione che s'appalesa insussistente.
4.1. Le censure articolate dal ricorrente al ragionamento esplicitato così come la direzione dimostrativanella sentenza impugnata fondano - sulla collocazione del contestato introdotta dall'istanza di revisione 9 .. rinascimento di AU LI alle ore 18.00 del 6 ottobre 2007 rivendicando, per quell'ora, la positiva dimostrazione della prova d'alibi (presenza del ricorrente presso l'officina di IO NU a Tresnuraghes) ed evidenziando, mediante allegazione del foglio 39 della sentenza della Corte d'assise d'appello di Cagliari irrevocabile, un travisamento dei dati fattuali in cui sarebbe incorso il giudice della revisione;
deduzione che non solo si intende asseverare mediante uno stralcio frammentario ed isolato della sentenza irrevocabile, ma che non si confronta anche solo per rivendicare -sul punto l'inaffidabilità della teste con l'argomentata eAS circostanziata diversa collocazione oraria del riconoscimento, rispetto al quale la verifica della prova d'alibi è stata, nella decisione impugnata, razionalmente e correttamente, impostata.
4.2. La resistenza della collocazione oraria del riconoscimento rende, consequenzialmente, parimenti infondate le censure articolate in riferimento alla valutazione delle ulteriori nuove testimonianze assunte, di cui è stata, peraltro, rimarcata l'irrilevanza, piuttosto che la inattendibilità tout court. L'esame dei testi è stato orientato al presidio della ricostruzione alternativa proposta da DR LI (CO IO AC, che ha dichiarato di aver visto alle 18, presso il Music bar di Flussio dove lavorava, DR LI in compagnia di GI GG, IO e LU FA) ed al sostegno degli alibi di AU LI, ritenuti falsi o falliti nel giudizio di responsabilità (CO OL ha confermato la presenza di questi presso l'officina del NU), mentre la corte ha ricostruito, intorno al riferimento orario delle 19.30 del sopralluogo, l'inutilità (del primo teste) e la non decisività (del secondo teste), con valutazioni ineccepibili sul piano logico e diversamente - da quanto dedotto con il ricorso in considerazione delle ulteriori prove - escusse nel giudizio revisionato, la cui valenza le nuove non hanno mutato. Anche su tali aspetti, il ricorso riproduce una argomentazione critica non allineata alla trama motivazionale della sentenza impugnata, che ha invece puntualmente giustificato, con analitico scrutinio che si allinea allo standard richiesto nel giudizio di revisione, come il novum non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici ma lo abbia, invece, confermato. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 10 è infondato, al limite 5. Il secondo motivo di ricorso dell'inammissibilità.
5.1. Nonostante l'impegno dialettico della difesa nel qualificarne i contorni, la nuova prova dedotta mediante acquisizione della consulenza tecnica altro non è che un esperimento sui tempi di percorrenza della distanza tra le diverse località di interesse, attualizzato per stessa ammissione del - ricorrente alla luce dei dati acquisiti nel giudizio revisionato e rinnovato nell'affidabilità, con conseguente correttezza dei parametri valutativi enunciati nella sentenza impugnata.
5.2. Le censure articolate nel ricorso, peraltro, non specificano con il necessario giudizio controfattuale quale diversa valenza dimostrativa decisiva, capace di disarticolare la complessiva ricostruzione dei fatti, l'accertamento difensivo avrebbe introdotto e la corte, invece, sottovalutato, ponendo la doglianza nell'alveo della genericità.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Stefano Palla Alessandrina Tudino Shifan paraПрий lei SITATA 15 FEB 2019 #Func N Gludiziario Dina 11