Art. 18.
I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.
I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.