Articolo 18 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 17Articolo 19
Versione
26 aprile 1972
Art. 18.
I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972
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