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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 645/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
- con il difensore avv. OLIVO VALENTINA;
Parte_1
ricorrente contro
- con il difensore avv. DIANA LUCA;
CP_1
resistente
con l'intervento del P.M. in sede; terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente e resistente concordemente:
- 1 -
- Per_1 fissarsi in euro 200,00 mensili l'assegno che il padre verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento di , ferma la ripartizione al 50% delle spese Per_2
straordinarie; - A.u.u. alla madre;
- Compensarsi integralmente le spese di lite tra le parti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla relazione tra le parti, oramai cessata, sono nati il 23.6.2006 Per_1
e il 30.4.2010. Per_2
Con decreto del 7.9.2017 il Tribunale di Udine aveva disposto l'affido condiviso dei figli, entrambi all'epoca minorenni, con collocazione prevalente presso la madre;
aveva disciplinato il diritto/dovere di visita paterno e posto a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, un assegno mensile di euro 200,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite;
in particolare ha riferito che , quasi Per_1
maggiorenne, da tempo non frequentava volentieri la casa paterna e ha chiesto un aumento del concorso paterno nel mantenimento di entrambi i figli.
Il resistente si è inizialmente opposto alla domanda.
Con i provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice istruttore ha, anzitutto, evidenziato che era divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e Per_1
aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato (con decorrenza
15.10.2024 e termine 31.12.2024 e con retribuzione lorda di euro 1.496,00 per 14 mensilità). Ha, pertanto, sospeso l'obbligo per il padre di concorrere nel relativo mantenimento. Nel contempo, con riferimento alla domanda materna di aumento del contributo paterno nel mantenimento di , aveva evidenziato il Per_2
significativo lasso temporale intercorso dalla pubblicazione del decreto di cui si chiedeva la modifica e sottolineato come da allora non potevano che essere
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aumentate le esigenze del minore . Ha, pertanto, rideterminato in euro Per_2
200,00 l'assegno per il predetto minore.
All'udienza del 12.2.2024 le parti hanno dato atto della persistente occupazione lavorativa di e hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 Per_1
c.p.c. rassegnando le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte, peraltro allineate ai provvedimenti provvisori.
Invero, le parti hanno dato atto dell'autosufficienza economica ormai raggiunta dal figlio , oramai maggiorenne, e l'assegno di mantenimento Per_1
in favore dello stesso è già stato sospeso con la pronuncia dei provvedimenti provvisori.
Quanto, invece, all'aumento dell'assegno previsto a carico del padre per il mantenimento di , va ribadito che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che Per_2
«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
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Nella fattispecie è indubbio che le accresciute esigenze del minore, da parametrarsi anche in base alla sua età, giustificano un aumento ad euro 200,00 del contributo paterno nel relativo mantenimento.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate da e Parte_1 CP_1
, e per l'effetto, a modifica parziale del decreto del Tribunale di Udine
[...]
del 7.9.2017, fermo il resto:
- revoca l'obbligo per il padre di concorrere nel mantenimento di , Per_1
economicamente autosufficiente;
- fissa in euro 200,00 mensili l'assegno che il padre verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento di , ferma la ripartizione al 50% delle spese Per_2
straordinarie;
- A.u.u. alla madre;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 12.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott. Annamaria Antonini
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