Sentenza 21 gennaio 2016
Massime • 3
La circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen., relativa all'ipotesi in cui la corruzione abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, ricorre quando la P.A. è direttamente parte del contratto ovvero quando vi è un suo interesse per un contratto che, pur stipulato da terzi, attiene alla tutela di beni cui l'amministrazione è preposta, sempre che il fatto corruttivo incida sulla scelta di concludere il negozio, sul tipo di contratto perfezionato, sul contenuto delle pattuizioni, sulla scelta del contraente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato l'aggravante in relazione ad un fatto corruttivo che aveva prodotto un assetto contrattuale, cui l'amministrazione era interessata, con riguardo al rinnovo di un contratto di appalto e alla stipula di un nuovo subappalto).
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promesso ma non materialmente percepito.
Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte, sicchè deve escludersi la esistenza di una gara allorchè, a prescindere dalla legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione.
Commentari • 5
- 1. Turbativa della libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraenteClaudia Ercolini · https://www.iusinitinere.it/
Le manifestazioni del reato di corruzione “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro”. Così si apre il dettato normativo dell'art. 353 c.p., norma che incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che si siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti. L'art. 353 c.p. disciplina un reato di natura plurioffensiva, in quanto …
Leggi di più… - 2. Art. 353 - Turbata libertà degli incantihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La turbativa illecita di cui all'art. 353 può essere realizzata anche nella complessa procedura che precede la indizione della gara, purché essa abbia idoneità ad alternarne il risultato finale, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. Le condotte alternativamente indicate dalla norma incriminatrice, attraverso le quali si può impedire o turbare la gara, non devono, infatti, necessariamente essere perpetrate nel momento preciso in cui la gara si svolge, ben potendo realizzarsi in qualunque momento dell'iter procedimentale che …
Leggi di più… - 3. Abuso d'ufficio: si configura in caso di violazione del dovere di astensione anche dopo la riformaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
La massima Il reato di abuso di ufficio, anche a seguito della recente modifica legislativa. è sempre configurabile nel caso di violazione del dovere di astensione laddove tale dovere derivi da una fonte subprimaria e, comunque, si basi su norme caratterizzate da un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'esistenza o meno di un obbligo di astensione. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 10/05/2023, (ud. 10/05/2023, dep. 16/06/2023), n.26225 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 21 ottobre 2022 (motivazione depositata il 7 novembre 2022), in parziale riforma di quella di primo grado emessa …
Leggi di più… - 4. Massimo Galli è indagato per aver alterato il normale svolgimento di un concorso universitarioLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 7 settembre 2021
Lo scienziato Massimo Galli, uno dei più ascoltati infettivologi e presenza ormai familiare a milioni di italiani per quanti giornali e tv lo consultano di frequente da quando è iniziata la pandemia Covid, è fra i numerosi professori che - da quanto si è appreso - sono indagati per turbativa d'asta e falso ideologico dalla Procura di Milano in una inchiesta su concorsi universitari di Medicina ritenuti truccati all'Università degli Studi di Milano nel 2020, con coinvolgimento di alcuni docenti di altri atenei nelle commissioni giudicatrici. Norma contestata l'articolo 353 codice penale 1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, …
Leggi di più… - 5. La turbata libertà degli incanti e l’emergenza epidemiologica da COVID-19Accesso limitatoSimone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2016, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2016 |
Testo completo
fres Conti 448 044/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/01/2016 Composta dai Sig.ri MAistrati - Presidente - SENT. 55 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere Dott. STEFANO MOGINI Consigliere R.G.N. 39140/2015 Dott. MASSIMO RICCIARELLI Rel. - ConsigliereDott. ORLANDO VILLONI Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: CEREDA LORIS, N. il 28/02/1962 TRIMBOLI ANTONIO LORETO, N. il 02/03/1960 CARMINATI GIOVANNI, N. il 06/10/1949 SAGARIA GIOVANNI, N. il 09/07/1954 Inoltre: CEREDA LORIS, N. il 28/02/1962 Avverso la sentenza n. 2281/2014 CORTE DI APPELLO DI MILANO del 09/02/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, Udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AN Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto ai capi 7) e 8), per l'annullamento con rinvio quanto alla confisca, con rigetto nel resto del ricorso del ER Uditi i difensori Avv. Vincenzo Santoro, anche in sostituzione Avv. Foti, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G., riportandosi al proprio ricorso e chiedendone l'accoglimento, Avv. Elia Marcello, Avv. Rossi Galante Franco e Avv. Davide Scaramozzino, che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. riportandosi alle memorie depositate. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/10/2013 il Tribunale di Milano ha riconosciuto ER IS, Sindaco del Comune di Buccinasco, colpevole di reati di corruzione ex artt. 319, 319-bis cod. pen. contestati ai capi 1) e 3), lo stesso ER, RI IO LO, quale consigliere comunale, e IA AN, quale segretario e direttore generale di detto Comune, del delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen. limitatamente alla delibera di Giunta n. 41 del 3/3/2010, così riqualificato il fatto contestato al capo 7), infine il ER, il RI, il IA e MI AN del delitto di cui agli artt. 110, 81, 353, comma primo e secondo, cod. pen., di cui al capo 8). Il Tribunale, ravvisato il vincolo della continuazione tra i fatti come rispettivamente ascritti, tutti risalenti al 2010/2011, ha condannato il ER alla pena di anni 4 mesi 3 di reclusione, RI e IA alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione e MI, esclusa la contestata aggravante e concessegli le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa. Ha applicato a ER e IA le pene accessorie di legge e concesso a tutti gli imputati, escluso il ER, i doppi benefici. Ha disposto inoltre nei confronti di ER la confisca per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 37.000,00. Infine ha condannato gli imputati a risarcire il danno cagionato alla parte civile Comune di Buccinasco, assegnando una provvisionale di euro 45.000,00 a carico del ER e di euro 15.000,00 a carico di tutti gli altri in solido.
2. Con sentenza del 9/2/2015 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella appellata, ha assolto il ER, il RI, il IA e il MI dai reati loro ascritti ai capi 7) e 8), perché il fatto non sussiste, ridotto la pena nei confronti del ER per i reati sub 1) e 3) ad anni 3 mesi 6 di reclusione, revocato le statuizioni civili a carico di RI, IA e MI, riducendo la provvisionale a carico di ER ad euro 20.000,00. 2 3. Ha proposto ricorso l'imputato ER tramite i propri difensori.
3.1. Con il primo motivo, riguardante il capo 1), denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. e agli artt. 319, 319-bis, cod. pen., segnalando contraddittorietà della motivazione. Relativamente al capo 1), la Corte territoriale, disattendendo le prove raccolte, aveva collegato la dazione di denaro a due delibere di Giunta, peraltro da un lato rilevando che le stesse erano funzionali alla realizzazione dell'assetto voluto dalle parti e dall'altro affermando che la convenzione non rispondeva agli interessi di AU-CO, in quanto era previsto un parcheggio pubblico e non ad esclusivo uso dell'erigendo centro commerciale, fermo restando che il ER non aveva la possibilità di influire sulle determinazioni dell'ufficio tecnico. In ogni caso le prove raccolte avevano dimostrato che l'accordo e la determinazione del compenso avevano avuto ad oggetto la mera attività di intermediazione e che l'imputato aveva posto in essere atti rivolti ad un interesse opposto a quello delle parti, ma idonei a realizzare quello del Comune.
3.2. Con il secondo motivo, riguardante il capo 3), il ricorrente parimenti denuncia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen. e agli artt. 319, 319-bis, cod. pen., segnalando contraddittorietà della motivazione. In ordine all'affermazione per cui sarebbe stata sufficiente la segnalazione all'Ufficio Tecnico di procedere alla sostituzione della subappaltante, rispetto all'appalto rinnovato alla ditta ME, la Corte aveva trascurato il fatto che la scelta della subappaltante (rectius: subappaltatrice) competeva all'appaltante (rectius: subappaltante) e che il Sindaco non commetteva alcun illecito indirizzando gli utenti all'ufficio competente, non risultando che avesse esercitato pressioni. Peraltro i responsabili della ditta ME avevano affermato che la scelta della MA come subappaltante (rectius: subappaltatrice) era stata operata autonomamente e che il nominativo non era stato suggerito dal ER. Ciò era emerso anche dalla deposizione del LE. Non era comunque ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen., in quanto la corruzione non aveva riguardato la stipula di contratti nei quali era interessata la pubblica amministrazione, fermo restando che il contratto tra il Comune e la ditta ME era regolare e che la scelta di MA era anteriore. Viene inoltre rinnovata l'eccezione riguardante l'inutilizzabilità del video depositato da LE, estrapolato da strumenti informatici già sottoposti a sequestro, dai quali il consulente non aveva ricavato nulla. 3 In ogni caso era impossibile conferire alle riprese data certa e quindi contestualizzare lo scambio di buste. La Corte non aveva tenuto conto delle criticità emerse in ordine alla deposizione di LE circa l'epoca della richiesta di denaro da parte dell'imputato e circa il calcolo della somma. Si sottolinea altresì che la Corte e il Tribunale nulla avevano detto in ordine alla delibera n. 763 del 12/7/2010. 3.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 322-ter cod. pen. Era stata disposta la confisca per equivalente del profitto, calcolato in euro 37.000,00, ma per il capo 1) risultava che la somma percepita da ER e ST era stata di euro 7.000,00, a fronte di euro 12.000,00 promessi. Inoltre indebitamente non si era tenuto conto della somma pari ad euro 10.000,00 che ST, originario coimputato, aveva già versato per il medesimo titolo, a fronte dell'unitarietà del profitto oggetto di confisca.
3.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 62 n. 4, 62-bis cod. pen. La Corte territoriale ai fini della pena aveva utilizzato i criteri del primo Giudice, eliminando la sanzione imputabile ai reati per cui era stato pronunciato proscioglimento. Ma non era stato valutato il minimo danno cagionato con la convenzione e il fatto che il rapporto tra il Comune e la ditta ME era rimasto inalterato, essendo previsto solo il rinnovo. Si trattava di elementi valutabili ai fini dell'art. 133 cod. pen. fermo restando che le generiche erano state negate per la reiterazione delle condotte, sebbene da due reati l'imputato fosse stato assolto.
4. Ha proposto ricorso anche il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati di cui ai capi 7) e 8) per i quali era stata pronunciata assoluzione.
4.1. Denuncia in via generale il vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Segnala alcuni passi della sentenza impugnata, riferiti al capo 7) e al capo 8), sottolineando che gli stessi contenevano vistosi errori di diritto. Procede poi allo sviluppo dell'impugnazione, prendendo le mosse dal capo 8), nel presupposto che il reato di falso di cui al capo 7) si sarebbe dovuto intendere come strumentale. Contesta l'affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui con riguardo alla procedura di nomina di un coprogettista nella redazione del P.G.T. del Comune di Buccinasco non si sarebbe potuta ravvisare una gara, integrante il necessario presupposto del delitto di cui all'art. 353 cod. pen, in quanto si sarebbe svolta una trattativa privata svincolata da ogni schema concorsuale. Sottolinea come fossero state impropriamente invocate a supporto talune pronunce della Suprema Corte. Esamina la normativa di riferimento rilevando che nel caso di specie, valorizzando l'art. 7 del T.U. 165 del 2001 e il d.lgs. 163 del 2006 in relazione al punto 12 dell'all. II A, si sarebbe dovuta seguire una procedura comparativa di evidenza pubblica, non potendosi fare luogo ad incarichi su base fiduciaria. Osserva ancora che la delibera di Giunta del 16/12/2009 aveva previsto una procedura di evidenza pubblica attivata dalla Direzione Generale, anche se poi il Direttore Generale aveva impresso al procedimento caratteristiche privatistico- fiduciarie. Segnala inoltre che l'avviso esplorativo pubblico, pur esprimendo la natura fiduciaria dell'incarico, indicava che la scelta sarebbe stata fatta mediante un giudizio di idoneità, adeguatezza e comparazione, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Di qui la concreta configurabilità di una gara, ravvisabile anche nelle procedure informali o di consultazione. Pertanto, se le norme e la delibera di Giunta imponevano il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, gli imputati avevano dato al procedimento caratteristiche diverse, cosicché una gara vi era stata ma il risultato era stato già deciso. Relativamente al MI il ricorrente rileva che lo stesso aveva un ruolo politico in Comune e aveva personalmente elaborato disciplinare di incarico riguardante il compendo per la nomina del coprogettista, risultando illogici i contrari argomenti della Corte territoriale.
4.2. Relativamente al capo 7), osserva il ricorrente che le valutazioni della Corte territoriale non superavano quelle del primo Giudice, avendo tratto spunto dal giudizio di legittimità della procedura e dalla sottovalutazione di numerose deposizioni, del contenuto dei documenti prodotti dal P.M., nonché della ricostruzione operata dal consulente Bracchi. Richiama all'uopo le conclusioni del Tribunale in ordine alle singole posizioni. 5 5. Nell'interesse di ER IS è stata depositata memoria difensiva alla quale sono stati allegati, a sostegno dei motivi di ricorso, stralci di deposizioni e le delibere oggetto delle imputazioni.
6. Una memoria è stata depositata nell'interesse dell'imputato RI. E' stata dedotta l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale in ordine al capo sub 7), circostanza dirimente per il RI, che era stato coinvolto in relazione al contributo che lo stesso avrebbe recato in ordine alla condotta di falso ideologico. In ogni caso viene condivisa e richiamata la motivazione della Corte territoriale anche in ordine al capo 8).
7. Una memoria difensiva è stata depositata anche nell'interesse dell'imputato IA. E' stata dedotta l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale, che deduceva il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non quello di cui alla lett. b), e che risultava acritico, non autosufficiente e contraddittorio. E' stato comunque contestato che l'avviso emesso dal IA avesse dato vita ad una gara, essendo la P.A. rimasta libera di scegliere, fermo restando che il funzionario responsabile del procedimento si era liberamente determinato secondo criteri di convenienza e opportunità propri della contrattazione tra privati senza reale competizione. Relativamente al reato di falso si sarebbe dovuto comunque escludere l'elemento soggettivo. Quanto contenuto nel ricorso si risolveva in asserzioni inveritiere con riferimenti non autosufficienti e inammissibili. Quanto all'elemento oggettivo si deduce che l'atto era esistente e che al più sarebbe stato affetto da irregolarità sanabile, fermo restando che al momento della pubblicazione era certamente giunta la sottoscrizione della R.U.P. AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve innanzi tutto esaminarsi il ricorso presentato dall'imputato ER in ordine alla condanna per i reati di cui ai capi 1) e 3).
2. Quanto al capo 1), i principali assunti difensivi, secondo cui la remunerazione del ER avrebbe tratto origine da un originario accordo incentrato sulla mera intermediazione operata e le delibere approvate avrebbero 6 assicurato l'interesse dello stesso Comune, non essendo invece idonee a realizzare gli interessi di Sedibelco/AU, hanno già formato oggetto di analisi nei primi due gradi di giudizio.
2.1. Le due sentenze, in presenza di una doppia conforme, si integrano e possono essere valutate congiuntamente. In tale prospettiva si rileva che ai temi sollevati con il ricorso è stata già fornita congrua e convincente risposta, per modo che il motivo di ricorso risulta infondato.
2.2. Ed invero è stato rilevato che AU, intenzionata ad utilizzare un capannone per finalità commerciali, con antistante spazio da adibire a parcheggio per la clientela che doveva recarsi a prelevare la merce, era stata messa in contatto, con ✓ l'intervento del Sindaco di Buccinasco, ER IS, ろ con la società CO. Era stato così individuato un capannone reputato idoneo allo scopo con antistante area, in parte privata e in parte pubblica, destinata a verde. Di seguito era stato previsto l'affitto del capannone e dell'area da parte di AU per 12 anni e nel contempo il Comune, su iniziativa del Sindaco, aveva nel giro di pochi giorni dapprima deliberato la destinazione dell'area pubblica a parcheggio e la concessione della stessa a CO, in modo che l'area potesse essere inclusa nell'affare programmato con AU, e di seguito revocato la prima delibera con altra che invece approvava una convenzione tra il Comune e CO, in base alla quale la durata era di 12 anni, corrispondenti a quelli previsti per il contratto di affitto tra CO e AU. Il Tribunale ha in particolare sottolineato che nella fase di approvazione delle delibere vi erano contatti telefonici tra il ER e NA, legale rappresentante di CO, nel corso dei quali il Sindaco mostrava all'interlocutore il proprio compiacimento per quanto deliberato (viene ricordato un sms, nel quale il Sindaco dopo la delibera del 18 maggio, scrive «fatto!»). In tale quadro i Giudici di merito hanno sottolineato la decisiva rilevanza del fatto che il pagamento da parte di NA al Sindaco ER e a tale ST, che aveva concorso a favorire l'intermediazione del Sindaco e il rapporto tra AU e CO, della somma di euro 7.000,00, in acconto su quella di euro 12.000,00, inizialmente pattuita, fosse avvenuto immediatamente a ridosso dell'approvazione delle delibere e mediante versamento sui conti correnti delle rispettive mogli.
2.3. Tale ricostruzione invero risulta fondata su una plausibile e logica lettura degli elementi probatori acquisiti e invocati a sostegno di essa (deposizioni, intercettazioni telefoniche, controlli bancari), a cominciare dalle 7 FR dichiarazioni di NA, che, come sottolineato dal Tribunale, aveva anche sostenuto di essere contento di quel rapporto privilegiato con il Sindaco e non con un semplice usciere.
2.4. Lo specifico impegno del Sindaco, attestato anche dalle conversazioni e dai messaggi intercettati, per l'approvazione di delibere, che nel miglior modo possibile potessero facilitare, secondo le intenzioni, il rapporto tra CO e AU tanto da essere sottolineate nel contatto con il NA, come un utile - obiettivo raggiunto e il dato cronologico, costituito dalla prossimità del versamento di una parte del compenso pattuito all'approvazione di quelle delibere, costituiscono invero elementi più che idonei a suffragare la correlazione illecita tra quel pagamento e lo svolgimento da parte del ER delle sue funzioni di Sindaco, ben al di là di un'occasionale intermediazione immobiliare. E' dunque lo sviluppo della vicenda con la concreta attivazione da parte del Sindaco della sua funzione, una volta compresa la necessità di un mirato intervento per la destinazione dell'area, a costituire la base dell'illecita intesa stabilitasi, in forza della quale il compenso previsto implicava comunque l'impegno del Sindaco nella sua qualità, tanto da essere stato erogato a ridosso del compimento degli atti amministrativi. In un mero tentativo di riproporre una ricostruzione alternativa, incentrata sulla pattuizione di una sorta di provvigione, si risolve dunque il nucleo centrale del motivo di ricorso, anche nella parte in cui richiama testimonianze che dovrebbero suffragare l'assunto, fermo restando che nulla viene in realtà addotto per contrastare la relazione tra l'attività amministrativa e l'avvenuto pagamento in stretta conseguenzialità.
2.5. Quanto poi al profilo dell'interesse del Comune e dell'insufficienza delle delibere a realizzare quello dei privati, va rimarcato come, secondo la valutazione fatta dai Giudici di merito, l'intesa fosse volta a creare condizioni di partenza per l'operatività del successivo progetto commerciale, posto che in assenza delle due delibere lo stesso sarebbe stato comunque irrealizzabile. La circostanza che fosse previsto un parcheggio pubblico, come tale non gradito ad AU, non significa che il Sindaco non avesse agito per realizzare gli interessi di CO, con il cui legale rappresentante correva del resto l'illecita intesa, tanto che, come detto, egli teneva a sottolineare di aver «fatto!»>, cioè di aver provveduto in modo da propiziare il progetto. Non può dunque assumere rilievo dirimente che nella fase attuativa fossero state incontrate difficoltà insormontabili, a fronte della necessità di realizzare un parcheggio pubblico. Appare invece logicamente corretto l'assunto della Corte, non dissimile da quello del Tribunale, secondo cui il Sindaco si era adoperato per la parte nella quale avrebbe potuto più direttamente influire, lasciando poi che i soggetti interessati se la vedessero con l'Ufficio Tecnico per la concreta attuazione. Non è dunque ravvisabile la contraddizione dedotta nel motivo di ricorso, dovendosi distinguere la finalizzazione dell'impegno del Sindaco alla creazione di condizioni iniziali, che potessero risultare propizie alla concreta realizzazione dell'interesse di CO ad affittare il capannone per l'attuazione del progetto commerciale di AU, dalla verifica di tutte le condizioni affinché il progetto, dopo il contratto di affitto, potesse realmente decollare, verifica che per quella parte non avrebbe più potuto direttamente investire il Sindaco.
2.6. La pattuizione illecita risulta inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen.. Al riguardo deve considerarsi che, di là dei profili di stretta legittimità, quelle delibere non rispondevano ad un obbligo per il Comune e d'altro canto non erano vincolate nel contenuto: si trattava invero di valutare discrezionalmente l'opportunità di modificare almeno parzialmente la destinazione dell'area e di consentirne l'utilizzo ai privati nella forma reputata più idonea. Ed in tale quadro appare dirimente che l'intero iter amministrativo, come esattamente rilevato dai giudici di merito, fosse stato direttamente e primariamente influenzato dall'intendimento del Sindaco di voler favorire CO, in modo che la società potesse disporre di quell'area e inserirla proficuamente nel contratto di affitto con AU. In tal senso possono richiamarsi le considerazioni del Tribunale e della Corte non solo in ordine ai contatti intercorsi tra il Sindaco e il NA ma anche in ordine al progressivo adattamento degli atti in modo che la durata della disponibilità in capo a CO coincidesse con quella programmata per l'affitto. Ciò significa dunque che la discrezionalità era stata orientata univocamente verso l'interesse del privato con evidente violazione del dovere di lealtà e imparzialità che grava sul pubblico ufficiale. A tale riguardo va rimarcato come integri il delitto di corruzione propria ex art. 319 cod. pen. «la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di AR corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge» (così Cass. Sez. 6, n. 23354 del 4/2/2014, Conte, rv. 260533; in senso analogo Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/9/2006, Moschetti, rv. 234992). In questo caso dunque si è registrato il preordinato perseguimento di una finalità, che ha determinato la scelta di adottare delle delibere e di dare alle stesse un determinato contenuto, perseguimento propiziato dalla pattuizione illecita, coronata dal parziale esborso avvenuto dopo l'adozione di quelle delibere. Il primo motivo di ricorso su tali basi deve reputarsi infondato.
3. Quanto al capo 3), il motivo di ricorso è principalmente volto a porre in luce che il ER non aveva influito sulla libera scelta della Aimeri Ambiente s.r.l. di sostituire la ditta subappaltatrice Ecol IC con la ditta MA Europe soc. coop. e che la Corte non aveva debitamente valutato l'incongruenza delle dichiarazioni rese da LE RE, cioè del legale rappresentante di MA Europe.
3.1. Anche in questo caso vengono riproposti argomenti dedotti nel precedente grado. D'altro canto si registra sul punto una «doppia conforme», per cui ai fini della valorizzazione del vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova, sarebbe stato necessario che anche per il tramite dell'indicazione di atti specifici fossero dedotti elementi probatori inequivocamente in grado di disarticolare il ragionamento probatorio della Corte e non elementi di cui sostanzialmente si deduca l'idoneità a suffragare alternativi percorsi ricostruttivi (Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, rv. 258774; Cass. Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, rv. 237207; con riguardo al rigoroso onere gravante sul ricorrente che deduca l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, Cass. Sez. 6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, rv. 249035).
3.2. Nel caso di specie deve rimarcarsi come secondo i Giudici di merito la prova della colpevolezza sia ricavabile dalla deposizione di LE RE, reputata attendibile, che ha trovato conferma in messaggi telefonici intercettati, nonché in altre deposizioni, tra cui quella di NN Rosario.
3.3. Il Tribunale ha in particolare sottolineato come secondo il racconto del LE costui fosse interessato a rilevare un subappalto dalla società Aimeri, titolare di appalto di cui il Comune avrebbe dovuto disporre il rinnovo. 10 Ed in effetti con delibera del 28 maggio 2010 il Comune aveva rinnovato l'appalto indicando in quella sede la MA Europe del LE come subappaltatrice. In quel lasso di tempo il LE aveva concesso in uso al Sindaco ER autovetture di lusso, in particolare delle Ferrari, e inoltre aveva preso a versare in varie tranches la somma complessiva di euro 25.000,00 fino ai primi mesi del 2011, allorché era stata consegnata una busta, consegna documentata da un video successivamente prodotto dal LE in giudizio. Ha ancora segnalato il Tribunale come secondo il LE la dazione fosse dipesa dall'accordo raggiunto a fronte dell'ottenimento dell'appalto di pulizia delle strade presso il Comune di Buccinasco. Nell'invocare messaggi intercettati e altre deposizioni, il Tribunale si è soffermato in particolare su quella del NN, che aveva parlato del pagamento di tangenti da parte del LE.
3.4. La Corte territoriale ha recepito tale impostazione, sottolineando la sostanziale attendibilità del LE e rilevando come anche sulla base di una mera segnalazione della MA Europe all'Ufficio Tecnico (secondo quanto dedotto dall'imputato) il Sindaco ER ben potesse realizzare l'obiettivo di assicurarsi che la società Aimeri scegliesse come subappaltatrice la MA Europe.
3.5. Il motivo di ricorso non contrasta specificamente il giudizio di attendibilità del LE formulato dai giudici di merito, limitandosi a riproporre l'argomento incentrato sulle pretese incertezze del predetto in ordine al criterio di determinazione della somma dovuta e sull'inattendibilità dell'assunto secondo cui il ER avrebbe formulato le sue richieste di una somma di denaro solo a partire dall'estate. In realtà non si tratta di profili dirimenti, giacché gli stessi non valgono a rappresentare smagliature tali da disvelare la radicale inaffidabilità dell'assunto accusatorio. L'allegazione di frammentari passi della deposizione del LE risulta a tal fine del tutto inidonea a suffragare il motivo di ricorso, una volta che i giudici di merito hanno spiegato che all'attendibilità del LE fanno riscontro altre deposizioni, come quella del NN, di cui il ricorrente non si occupa in alcun modo.
3.6. Quanto poi al rilievo che la società Aimeri aveva autonomamente scelto la MA Europe quale nuova subappaltatrice, deve rimarcarsi come i giudici di merito abbiano al contrario e con valutazioni immuni da vizi ritenuto che il ER avesse avuto una significativa influenza nell'individuazione della MA Europe, sia pur solo indicandone il nome all'Ufficio tecnico, nel presupposto che 11 la società Aimeri, il cui appalto avrebbe dovuto essere rinnovato, avrebbe di buon grado assecondato quell'indicazione. Sul punto sono invocati dal ricorrente frammenti di deposizioni (relativi a parti dell'esame condotto dalla difesa) che non valgono ad introdurre elementi probatori di inequivoco significato e tali da disarticolare il ragionamento dei giudici di merito, giacché non consentono di ricostruire l'effettivo contenuto della complessiva deposizione. Peraltro è il caso di sottolineare come secondo l'assunto difensivo perfino il LE avrebbe dichiarato che il ER non aveva fatto segnalazioni alla ditta Aimeri, quando proprio il passo del verbale allegato contiene la seguente dichiarazione del LE: Fummo indicati noi dal Sindaco ER» (pag. 35), anche se subito dopo vengono escluse particolari pressioni.
3.7. In tale quadro risulta correttamente ricostruita l'illecita intesa di tipo corruttivo, in forza della quale in cambio del diretto interessamento del ER perché la società Aimeri scegliesse la ditta MA Europe, al ER, beneficario dell'uso di macchine prestigiose, è stato poi corrisposto un congruo compenso di euro 25.000,00 in più tranches. Non vale dedurre in senso contrario che la scelta spettasse comunque alla società Aimeri e che il rapporto riguardasse solo la subappaltante e la subappaltatrice. E' invero agevole rilevare come il Sindaco non fosse estraneo all'operazione, giacché si trattava pur sempre di rinnovare l'appalto in favore della società Aimeri, fermo restando che nella delibera di rinnovo si dava atto della MA Europe, quale nuova subappaltatrice individuata dalla società Aimeri, per modo che tale elemento finiva per qualificare concretamente l'atto. In tale prospettiva, anche ad ammettere (ma i Giudici di merito sembrano piuttosto escluderlo), che la società Aimeri fosse effettivamente intenzionata a cambiare subappaltatrice, dovrebbe comunque osservarsi che l'interessamento del Sindaco costituiva attività del tutto contraria ai doveri di imparzialità e lealtà inerenti alla sua funzione di garante dell'interesse pubblico sul territorio, in quanto ispirata dalla finalità di favorire la MA Europe del LE, dal quale egli si riprometteva di ricevere un lauto compenso, poi effettivamente ricevuto. Ciò significa che nello svolgimento della sua funzione il Sindaco aveva dato vita ad un'illecita intesa per il compimento di attività contraria ai doveri di ufficio.
3.8. Risulta genericamente formulata la censura riguardante la pretesa inutilizzabilità del video prodotto dal LE nel quale, per quanto risulta dalle sentenze di merito, il ER risulta prelevare una busta, che, sempre stando al racconto del LE, conteneva l'ultima tranche del denaro. 12 Il video costituisce invero un documento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto la sua origine è extraprocessuale e in quanto esso, secondo quanto previsto dalla norma, «rappresenta fatti, persone o cose». E' irrilevante che il video fosse contenuto in un computer che era stato sequestrato e dal quale, secondo la linea difensiva, il consulente tecnico non : aveva ricavato nulla. In realtà il documento, quale dato rappresentativo formatosi al di fuori del processo, non è soggetto al contraddittorio nel momento della sua formazione, di talché la doglianza si appalesa manifestamente infondata, essendo rimessa alla parte la facoltà di produrre il documento in giudizio, in quanto non manifestamente irrilevante. La circostanza che non sia certa la data non toglie che si tratti di elemento che concorre a comporre il mosaico della prova, unitamente alle dichiarazioni del LE e agli altri elementi. Per contro è rilevante quanto osservato dalla Corte circa l'inverosimiglianza delle discolpe addotte (il preteso ritiro di volantini, di cui non è stata precisata la specie e la natura e men che mai la ragione del prelevarli presso lo studio del LE) o la genericità delle stesse (l'essere il fatto spiegabile con la frequentazione dello studio, avvalendosi il ER, quale commercialista, della moglie del LE). Si tratta peraltro di elemento solo aggiuntivo rispetto al resto, come tale considerato anche dalla Corte territoriale.
3.9. Privo di qualsivoglia rilievo è invece il fatto che i Giudici di merito non si siano riferiti alla delibera n. 763 del 2010, che pur figura nel capo di imputazione. In realtà la mancata menzione di quella delibera assume in concreto un significato implicitamente assolutorio, fermo restando che essa non ha in alcun modo influito sulle valutazioni dei Giudici di merito e sulla determinazione della pena.
3.10. Infine, con riguardo al capo 3), deve respingersi la censura riguardante la configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 319-bis cod. pen. Tale norma prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 13 Nel caso di specie viene in considerazione in particolare il profilo della stipula di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione. Orbene, tale ipotesi ricorre allorché il fatto corruttivo influisca sulla stipula di contratti, nel senso di incidere sulla scelta di stipularlo e sulla scelta del contraente, sul tipo di contratto, sul contenuto delle pattuizioni, e allorché al contratto sia interessata la pubblica amministrazione cui appartiene il funzionario corrotto, nel senso che essa è parte del contratto o comunque ha interesse ad un contratto che viene stipulato tra terzi, in quanto esso incide sulla tutela dei beni cui quell'amministrazione è preposta e dunque si colloca all'interno della sfera di operatività della stessa amministrazione. Ed allora deve ritenersi che l'aggravante sussista, in quanto il fatto corruttivo ha concretamente propiziato un assetto contrattuale, cui l'amministrazione era direttamente interessata, sia con riguardo al rinnovo dell'appalto con la società Aimeri, sia con riguardo alla stipula di un nuovo subappalto con la MA Europe, di cui si dà atto nella delibera di rinnovo, a dimostrazione del diretto interesse dell'amministrazione a quel contratto, influente sul conseguimento degli obiettivi che formavano oggetto dell'appalto principale e dunque sulla tutela dei beni cui l'amministrazione è preposta.
4. E' inammissibile per genericità il quarto motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio. Viene riproposto genericamente il tema del minimo danno cagionato e quello della persistenza delle condizioni contrattuali proprie dell'originario contratto di appalto e si adduce che non si è tenuto conto dell'intervenuta assoluzione da alcuni reati: in realtà la Corte territoriale ha dato atto di quegli argomenti, nondimeno escludendo le attenuanti generiche e richiamando le valutazioni del primo Giudice incentrate sulla gravità e reiterazione dei reati, giudizio che è certamente idoneo a giustificare il calcolo della pena per i reati sub 1) e 3) negli stessi termini di cui alla sentenza di primo grado, ove si consideri che le condotte sono state comunque plurime e sono state plausibilmente reputate gravi. Né sono stati specificamente indicati elementi tali da giustificare la concessione delle attenuanti generiche, al di là del mero rilievo dell'intervenuta assoluzione da alcuni reati, come tale non incidente sul giudizio riguardante gli altri. Del tutto immotivato risulta il riferimento all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
5. E' invece fondato il motivo di ricorso concernente la confisca. 14 5.1. Deve in primo luogo rilevarsi che nel caso di specie, per quanto nella sentenza impugnata si parli del profitto, ricorre con riguardo al funzionario corrotto l'ipotesi del prezzo del reato, che è costituito dal compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare taluno a commettere un reato (secondo la definizione fatta propria da Cass. Sez. U. 9149 del 3/771996, Chabni Samir, rv. 205707, che può utilizzarsi per qualificare il corrispettivo illecito della corruzione: Cass. Sez. 6, n. 9929 del 13/2/2014, Giancone, rv. 259592). Va inoltre considerato che, secondo l'accertamento compiuto dai giudici di merito, in relazione al capo 1) risulta essere stata versata la somma di euro 7.000,00, a fronte di quella di euro 12.000,00 originariamente promessa, e che in relazione al capo 3) risulta essere stata versata la somma di euro 25.000,00. Relativamente al capo 1), la somma di euro 7.000,00 risulta essere stata globalmente versata in favore del Sindaco ER e dell'intermediario ST, che in base alla contestazione è stato considerato concorrente con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 319 cod. pen.
5.2. In concreto si è fatto luogo a confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., fino alla concorrenza del valore di euro 37.000,00. Ma il ricorrente ha censurato tale disposizione, che non ha tenuto conto dell'entità della somma realmente versata in relazione al capo 1).
5.3. Tale censura coglie nel segno, in quanto la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti del pubblico ufficiale nei limiti del valore corrispondente al prezzo concretamente conseguito, a prescindere da quanto promesso ma non corrisposto (Cass. Sez. 6, n. 14017 del 1372/2014, Delvino, rv. 259457). Ciò significa che sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà a rideterminare l'entità del valore in relazione al quale può essere disposta la confisca. In tale circostanza il Giudice del rinvio dovrà altresì valutare la questione relativa alla somma che risulta essere stata versata dal ST in sede di definizione del processo mediante applicazione di pena su richiesta ex art. 444 cpp.: sul punto la Corte ha fornito una risposta non corretta, avendo ritenuto la censura irrilevante, a fronte della natura sanzionatoria della confisca per equivalente. In realtà a tale confisca deve essere effettivamente riconosciuta natura sanzionatoria piuttosto che di misura di sicurezza. D'altro canto non può negarsi che, in caso di concorso di persone nel reato, la stessa possa essere applicata a ciascuno dei concorrenti anche per l'intero (in 15 де tal senso per caso di illecito plurisoggettivo, Cass. Sez. U., n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti, rv. 239926). Occorre tuttavia che non venga complessivamente superata l'entità del valore corrispondente al profitto o al prezzo (si rinvia fra l'altro a Cass. Sez. 6, n. 28264 del 26/3/2013, Anemone, rv. 255610, ove si parla del sequestro preventivo, peraltro segnalandosi che lo stesso non può avere un ambito più ampio di quello della confisca;
in senso analogo anche Cass. Sez. 2, n. 47066 del 3/10/2013, Pieracci, rv. 257968). Ora, tale principio incide sulla fase espropriativa, che non può essere duplicata o eccedere l'ammontare complessivo (Cass. Sez. U. n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti cit.): poiché peraltro il ST, che è stato giudicato come concorrente dal lato del corruttore, risulta aver versato definitivamente delle somme e poiché l'entità della somma confiscabile ed espropriabile non può eccedere globalmente l'importo corrispondente al prezzo concretamente versato congiuntamente al ER e al Pastore, deve valutarsi se e in che misura la somma già versata dal ST sia riferibile a quel prezzo e incida sulla confisca a carico del ER.
6. Venendo ora all'esame del ricorso del Procuratore Generale, deve ritenersi che lo stesso sia inammissibile.
7. Quanto al reato di falso ideologico, così riqualificata dal Tribunale la contestazione sub 7), la Corte territoriale ha escluso che sia stata raggiunta la prova dell'approvazione della delibera 41 del 3/3/2010 sulla base di una bozza di relazione non firmata del R.U.P. AN, acquisita fraudolentemente dall'imputato RI. La Corte ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni della AN in ordine al fatto che ella avrebbe sottoscritto il documento due giorni dopo distrattamente e inconsapevolmente e ha inoltre rilevato che non era stata acquisita prova che la relazione acquisita dal RI fosse da collegarsi a quella vagliata dalla Giunta in sede di delibera. A fronte di ciò il ricorso è all'evidenza generico, in quanto non si confronta specificamente con tali rilievi ma si limita a richiamare le valutazioni del Tribunale e a dedurre l'illogicità della motivazione della Corte che non avrebbe tenuto nel debito conto, fra l'altro, alcune testimonianze (di cui non è specificato il contenuto), compresa quella della AN, reputata attendibile dal Tribunale. A ben guardare dunque si propone solo una diversa lettura degli elementi probatori, senza una puntuale indicazione di elementi decisivi, di inequivoco 16 сл significato, rivelatori della difformità del dato probatorio acquisito rispetto a quello valutato e dunque tali da rendere manifesti i profili di illogicità della motivazione. Di qui la rilevata inammissibilità 8. Relativamente al delitto di turbata libertà degli incanti, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fosse stata una gara.
8.1. Il ricorso deduce invece che una procedura di evidenza pubblica avrebbe dovuto essere attivata, che la Giunta nella delibera di indirizzo aveva previsto una procedura di evidenza pubblica, da attivarsi a cura della Direzione Generale, e che il Direttore Generale aveva impresso al procedimento di selezione caratteristiche privatistico-fiduciarie, tali da svuotare l'evidenza pubblica. Si osserva ancora nel ricorso che erano pervenute plurime manifestazioni di interesse e che l'avviso esplorativo, pur esprimendo illegittimamente la natura fiduciaria dell'incarico, indicava che la scelta sarebbe stata fatta mediante giudizio di idoneità, adeguatezza e comparazione, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
8.2. E' stato in particolare invocato dal ricorrente il disposto dell'art. 7, comma 6, 6-bis, 6-ter del t.u. 165 del 2001, come modificato dall'art. 32 d.l. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 248 del 2006. Tali norme si riferiscono all'affidamento a personale esterno di lavori qualificati e prevedono che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche procedure comparative. E' stato inoltre fatto riferimento dal ricorrente all'All. II/A al d.lgs. 163 del 2006 (codice degli appalti), in relazione all'art. 20, comma 2, d.lgs 163 cit., per sottolineare che in ragione della materia riguardante il settore dell'urbanistica, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina in tema di contratti pubblici.
8.3. Deve peraltro considerarsi che, al di là dei profili amministrativi, il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen., non è configurabile neppure nella forma del tentativo prima che la procedura di gara abbia inizio, cioè prima che il relativo bando sia pubblicato, essendo altrimenti carente il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma (Cass. Sez. 6, n. 27719 del 5/2/2013, Grisenti, rv. 255601). Ciò significa che la gara presuppone un avviso pubblico che attivi la fase partecipativa e competitiva, nel contempo proprio al bando o ad un atto equipollente dovendosi aver riguardo per stabilire se una vera gara sia prevista e quali regole essa debba seguire. 17 E' noto altresì che il reato non è configurabile solo in presenza di pubblici incanti o di licitazioni private, cioè quando vi sia diretta applicazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti, ma in tutti i casi in cui vi sia una procedura di gara anche informale e atipica mediante la quale la pubblica amministrazione decide di individuare il contraente e concludere un contratto che assicuri una libera competizione tra più concorrenti (Cass. Sez. 6, n. 13124 del 28/1/2008, Mancianti, rv. 239314). Si è osservato che ciò non costituisce applicazione analogica in malam partem ma interpretazione del precetto nel solco della sua ratio (si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 12238 del 30/9/1998, De Simone, rv. 213033). Si è peraltro chiarito che non deve trattarsi di una semplice autolimitazione da parte della P.A, di fronte alla quale i privati hanno solo un interesse di fatto, e si è precisato che non vi è gara in difetto di forme procedimentali, nel senso che, pur in presenza di un interpello, non sia stabilito alcun meccanismo selettivo di competizione e di concorrenza tra gli offerenti, per cui vi sia solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, pur attraverso un esame contestuale delle stesse (ancora Cass. Sez. 6, n. 13124 del 1998, De Simone, cit.). In tale ottica si è rilevato che può prescindersi dal nomen iuris e che la norma è applicabile anche alle gare informali ed esplorative, in presenza di un meccanismo selettivo delle offerte (Cass. Sez. 6, n. 29581 del 24/5/2011, Tatò, rv. 250732). E' qualificante elemento della gara il fatto che le persone che vi partecipano, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione, ciò da cui discende la consapevole contesa che dà contenuto alla gara (per tali considerazioni, si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 32237 del 13/3/2014, Novi, sul punto non massimata).
8.4. Così inquadrato il tema, occorre, ai fini della configurabilità del reato, che l'avviso informale o il bando o comunque l'atto equipollente ponga i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali essi possono formulare la propria offerta di partecipazione. Ma nel contempo deve escludersi la concreta configurabilità di una gara allorché (come rilevato da Cass. Sez. 6, 13124 del 1998, De Simone, cit.) vi sia solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, sia pur attraverso l'esame contestuale delle stesse. Ed allora risulta chiaramene la mancanza di specificità e nel contempo la manifesta infondatezza del ricorso, allorché, pur ricostruendo il quadro - - - 18 normativo che avrebbe dovuto imporre la procedura di evidenza pubblica, prende atto delle caratteristiche privatistico-fiduciarie impresse dal Direttore Generale, che hanno svuotato di contenuto l'evidenza pubblica, ed ancora ribadisce che l'avviso esplorativo esprime la natura fiduciaria dell'incarico. In tal modo, a prescindere dalla legittimità del meccanismo adottato, si prospetta che in realtà una vera gara non vi è stata, giacché in realtà è stato creato un sistema incentrato sulla mancanza di precisi criteri di selezione e sostanzialmente rimesso alla valutazione fiduciaria dell'organo competente. Il ricorso dunque risulta inidoneo a superare le valutazioni della Corte territoriale, fermo restando che lo stesso Tribunale, pur avendo ravvisato il reato, era partito dal rilievo che era stata delineata una modalità di designazione del co-progettista connotata da un carattere di totale arbitrarietà (pag. 12, nel citare un passo della consulenza Bracchi). In definitiva, al di là dei profili di illegittimità, in questa sede deve ritenersi che non sia stato concretamente suffragato il presupposto necessario per la configurabilità del reato, costituito dallo svolgimento di una gara.
8.5. E' irrilevante soffermarsi sulla riconducibilità o meno delle condotte alla fattispecie di cui all'art. 353-bis cod. pen., giacché tale norma è stata introdotta dall'art. 10 legge 13 agosto 2010 n. 136 e risulta dunque inapplicabile.
9. Senza necessità di valutare le singole posizioni degli imputati, chiamati a rispondere dei delitti sub 7) e sub 8), deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta in danno di ER IS e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso di ER. Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, il 21/1/2016 Il Consigliere estensore салёны й Il Presidente Cullen R Chech DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB 2016/ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E R P U Piera Esposito