Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
Non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma primo, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'interesse ad impugnare difetta anche nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie avrebbero consentito un'assoluzione con formula piena).
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Rassegna giurisprudenziale Sentenza di assoluzione (art. 530) Principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) e del ragionevole dubbio (sentenze di assoluzione) I principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e presunzione di innocenza concorrono alla definizione delle regole probatorie e di giudizio e dei metodi di accertamento del fatto, imponendo standard probatori (quello dell'art. 533 comma 1 corrisponde per la sentenza di condanna a quanto l'art. 530 comma 2 stabilisce per la sentenza di assoluzione) e protocolli logici di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive del fatto fondati sulla tendenziale recessività dell'ipotesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2016, n. 51445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51445 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
5 1445 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1917/2016 SILVIO AMORESANO - Presidente - REGISTRO GENERALE VITO DI NICOLA N.5469/2016 CHIARA GRAZIOSI Rel. Consigliere - GASTONE ANDREAZZA CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2014 del TRIBUNALE di MANTOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
lette/sentilele conclusioni del PG ALDO POLICASTRO P r e mi lità del ricos Udit i difensor Avv.; Lorenzo Prosperi Haugilifor صح Ӓ Реша Саат. ргос.)proc.) 5469/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2014 il IB di Mantova ha condannato AN TI alla pena di € 4000 di ammenda per il reato di cui all'articolo 256, commi primo e quarto, d.lgs. 152/2006 per avere nella gestione di rifiuti speciali non pericolosi violato le prescrizioni della - ricevuta autorizzazione, delegando la gestione stessa totalmente a un terzo non autorizzato che agiva autonomamente: capo A e lo ha assolto per non avere commesso il fatto ex - articolo 530, secondo comma, c.p.p. dal reato di cui all'articolo 26, commi primo e secondo, I. 977/1967, che, quale capo B, gli era stato contestato per avere impiegato come suo dipendente un minorenne in mansioni pericolose senza le prescritte visite mediche di idoneità.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di sette motivi, di cui i primi cinque riguardano il reato di cui al capo A, il sesto concerne il reato di cui al capo B e il settimo muove censura in punto di rito la sentenza in sè. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso deve essere anzitutto vagliato nella sua prima parte, relativa al capo di K imputazione sub A.
3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p., violazione dell'articolo 256, commi primo e quarto, d.lgs. 152/2006 nonché degli articoli 40, 41, secondo comma, 42 e 43 c.p., e include una pluralità di doglianze. Avrebbe in primo luogo errato il giudice di merito nel ritenere sussistente l'elemento oggettivo del reato: al riguardo si richiamano dati istruttori, e in particolare la testimonianza del geometra Giovanni DE (teste di difesa), concludendo nel senso che il IB non ha tenuto conto che "le irregolarità dello stoccaggio presunte" dai carabinieri non sarebbero state tali, perché, come illustrato dal suddetto teste, non avrebbero riguardato "rifiuti in ingresso" oggetto dell'autorizzazione, bensì altre tipologie di materiale. - ha naturaQuesta prima censura risulta ictu oculi dall'esposizione del suo contenuto inammissibilmente fattuale, fondandosi su una valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio che non integra, quindi, la denuncia di un vizio di diritto. In secondo luogo il ricorrente argomenta che non è vietato alle ditte autorizzate al recupero dei rifiuti delegare determinate fasi a terzi, per cui non vi sarebbe stata violazione dell'articolo 256, commi primo e quarto, d.lgs. 152/2006: anche in questo caso però la reale sostanza della critica risulta inammissibilmente fattuale, poiché deriva sempre da una versione alternativa degli esiti probatori l'asserto che la delega qui non fu totale, come contestato - e il cui accertamento con esito positivo, si nota per inciso, è stato illustrato dal giudice di merito con adeguata motivazione -, bensì limitata a determinate fasi. Ancora, il ricorrente lamenta la mancanza del nesso causale ex articolo 40 c.p.: non sussisterebbe la responsabilità commissiva dell'imputato perché l'attività era svolta dalla società da lui delegata - Gonzaga Scavi SNC - in forza di un accordo del 26 febbraio 2010 da essa stipulato con Ecologia TI S.r.l. di cui egli era legale rappresentante;
né vi sarebbe responsabilità omissiva, poiché dalle testimonianze emergerebbe che l'imputato non poteva essere presente all'attività - cui proprio per questo aveva delegato la società Gonzaga Scavi onde non poteva sorvegliare quotidianamente l'operaio della società delegata. -Pure con queste argomentazioni, a ben guardare e ciò assorbe ogni altro profilo -, il ricorrente censura il fatto, ovvero contesta di avere delegato integralmente l'attività di gestione dei rifiuti a un terzo non autorizzato, in violazione delle prescrizioni incluse nella autorizzazione da lui ricevuta. E sulla stessa inammissibile linea si pone anche l'ultima doglianza, per cui mancherebbe l'elemento soggettivo avendo, secondo il ricorrente, affidato l'imputato come dimostrerebbero gli esiti probatori e in particolare la testimonianza DE determinate - lavorazioni a una ditta idonea dal punto di vista del personale e dei mezzi, rilasciandole tutte le istruzioni necessarie: ancora una volta, si tratta della prospettazione di una versione alternativa degli esiti probatori. Tutto il motivo, dunque, risulta inammissibile.
3.2 Non si distoglie, nella sua maggior parte, dalla inammissibile conformazione del motivo precedente il secondo motivo, rubricato come violazione degli articoli 125, terzo comma, e 546, primo comma, lettera e), c.p.p. denunciata ex articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p., e/o come mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale, ex articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., in riferimento alla ritenuta inosservanza delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione. Premesso che il IB non avrebbe spiegato in che cosa consisterebbero le violazioni dell'autorizzazione - censura non fondata, poiché come emerge già dal capo di imputazione la violazione contestata è la delega totale della gestione dei rifiuti in questione ad altro soggetto non autorizzato, e sulla esistenza di tale delega a Gonzaga Scavi SNC dell' "intero svolgimento del ciclo aziendale, che veniva da questa compiuto con piena autonomia tramite propri mezzi e proprio personale" (così il IB conclude il suo iter motivativo al riguardo), come già sopra si accennava il giudice di merito ha fornito (motivazione, pagina 2) un'adeguata e logica illustrazione motivazionale del suo accertamento di fatto -, lamenta infatti il ricorrente, in seguito, che non vi sarebbe stata prova che delegare determinate fasi della gestione violasse l'autorizzazione ennesimo ritorno alla contestazione fattuale della totalità della delega -, che il IB non si sarebbe soffermato sul tipo dei materiali in questione (rifiuti o no) e non avrebbe motivato sulle presunte irregolarità dello stoccaggio rilevate dai carabinieri, non considerando infine la testimonianza del geometra DE. Tali asserti in ordine all'assenza di prova e all'omessa considerazione della testimonianza di DE costituiscono evidentemente la proposizione di una valutazione alternativa degli esiti probatori, perseguendo dal giudice di legittimità una "revisione" dell'accertamento del merito: accertamento nel quale, tra l'altro, anche dalla testimonianza di DE il IB ha tratto elementi, correttamente incastonandoli, peraltro, in quelli tratti dalle deposizioni dei testi LE, MA e OZ nonché dalla documentazione acquisita. Pure questo motivo, dunque, non vanta alcun pregio.
3.3 Il terzo, quarto e quinto motivo sono proposti in subordine al primo e al secondo, in quanto concernono il profilo sanzionatorio e la concessione di benefici. In particolare, il terzo motivo denuncia, ex articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p. e/o come vizio motivazionale ex articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., la mancata concessione della richiesta attenuante ex articolo 62 n. 6 c.p. e del parimenti richiesto beneficio della non menzione ex articolo 175 c.p.; il quarto lamenta, ex articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p. e/o come vizio motivazionale ex articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., la mancata concessione delle attenuanti generiche;
il quinto, infine, denuncia ex articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p., violazione degli articoli 256, primo e quarto comma, d.lgs. 152/2633 c.p. e/o vizio motivazionale ex articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p. quanto alla determinazione della pena, essendo stata erroneamente qualificata quella inflitta come prossima al minimo. Dato atto che, per quanto concerne il quarto motivo attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, lungi dall'individuare una violazione di legge e un effettivo vizio motivazionale, il ricorrente in realtà manifesta semplicemente la sua non condivisione della valutazione operata al riguardo dal IB (non a caso, l'illustrazione del motivo si conclude proprio con l'asserto che "non può condividersi la valutazione compiuta dal giudice": ricorso, pagina 17), il che rende inammissibile la censura, deve invece riconoscersi che il terzo e il quinto motivo appaiono fondati, in quanto la motivazione tace sulle richieste di cui al terzo motivo e definisce irrogata la pena "in misura non molto discosta dal minimo edittale". Invero, la pena pecuniaria prevista dal quarto comma dell'articolo 256 d.lgs. 152/2006 ammonta nella metà di quella stabilita dal primo comma, e pertanto la sua forbice si apre tra € 1300 e € 13.000, il che logicamente inibisce per una ammenda di € 4000 una qualificazione di prossimità al minimo come quella fornita dal IB, con una motivazione a questo punto chiaramente inadeguata ex articolo 133 c.p. nella sua assertiva laconicità. A questo punto, deve peraltro rilevarsi che in data 23 giugno 2015 la contravvenzione di cui al capo A si è estinta per prescrizione. Dal momento, allora, che in riferimento ad essa il ricorso è risultato inammissibile unicamente in ordine ai motivi attinenti alla sussistenza della responsabilità penale e non in ordine a due di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio come si è appena visto, nel presente grado di giurisdizione, ritualmente pertanto instaurato, deve applicarsi l'articolo 129, primo comma, c.p.p., dichiarandosi la suddetta intervenuta prescrizione e conseguentemente annullando senza rinvio la sentenza per quanto concerne, appunto, il capo A.
4.1 Nel sesto motivo il ricorso si riferisce al capo B, denunciando, ex articolo 606, primo comma, lettera e), c.p.p., vizio motivazionale di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla relativa pronuncia di assoluzione ex articolo 530, secondo comma, c.p.p. Asserendo che "alla luce delle risultanze istruttorie, non vi era ragione per negare l'imputato un'assoluzione con formula piena", adduce che, pertanto, l'imputato ha interesse a impugnare tale assoluzione. Sulla tematica dell'interesse ad impugnare una pronuncia di assoluzione ex articolo 530, secondo comma, c.p.p. è il caso di soffermarsi in relazione alle anche recentissime evoluzioni giurisprudenziali. Anche se nei primi anni di vigenza dell'attuale codice di rito, e quindi ancora all'ombra per A così dire della fattispecie di assoluzione dubitativa rinvenibile nell'articolo 479 del codice abrogato, alcuni arresti di questa Suprema Corte riconobbero all'imputato l'interesse ad impugnare una siffatta pronuncia (in relazione specificamente alla formula assolutoria di cui si è avvalso nella sentenza impugnata il giudice di merito, cioè "per non aver commesso il fatto", tra le pronunce massimate v. Cass. sez. II, 7 dicembre 1995-8 febbraio 1996 n. 1535 che supporta l'asserto affermando che la motivazione costituisce "parte integrante della sentenza e la valutazione negativa ivi contenuta è da ritenersi pregiudizievole e pertanto idonea a legittimare l'interessato a proporre il gravame"-, Cass. sez. VI, 17 giugno 1998 n. 8450 - per cui l'interesse sussiste "perché l'ordinamento tutela in via primaria il diritto alla reputazione, evidentemente compromesso dall'elemento di dubbio insito nell'assoluzione in esame", a parte la prospettazione specifica ivi riconosciuta di un pregiudizio al soggetto interessato nell'ambito del suo rapporto di impiego - e la conforme Cass. sez. I, 5 dicembre 2000-23 febbraio 2001 n. 7671; in generale cfr. altresì Cass. sez. I, 22 marzo 1994 n. 4830, secondo la quale l'interesse dell'imputato sussiste essendo "suo diritto dimostrare l'insussistenza del dubbio e la pienezza probatoria della propria innocenza, se non altro per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652 e 653 cod. proc. pen."), presto le Sezioni Unite virarono comunque l'orientamento. In particolare, S.U. 27 settembre 1995 n. 10372 si pronunciò chiaramente nel senso che "la facoltà di attivare procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rendono possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso", da ciò conseguendo che "la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto". E poco dopo S.U. 23 novembre 1995-23 febbraio 1996 n. 2110 negava espressamente la sussistenza dell'interesse ad impugnare un'assoluzione con formula piena ex articolo 530, secondo comma, c.p.p. pur qualificandola come pronunciata "a seguito dell'abolizione della formula dubitativa" - perché "l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico". Sulla suddetta ultima linea, dunque, può dirsi che si era ormai omogeneamente schierata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (specificamente a proposito della formula "per non aver commesso il fatto" v. Cass. sez. VI, 13 dicembre 2004-8 febbraio 2005 n. 4454 - che nega l'interesse dell'imputato ad impugnare un'assoluzione ex articolo 530, secondo comma, così pronunciata poiché "tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo K essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988"; e da ultimo, sull'analoga ipotesi della formula "perché il fatto non sussiste", cfr. Cass. sez. III, 7 marzo 2014 n. 23485 - la quale ribadisce che "tale formula relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - -non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né da essa derivano incidenze pregiudizievoli", altresì precisando che "l'interesse all'impugnazione non può risolversi in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia o, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento" - e Cass. sez. V, 26 settembre 2014 n. 49580 - per cui tale formula, pronunciata per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, "non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria né segnala residue perplessità sulla innocenza dell'imputato, né spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili, come comprovato dal tenore letterale degli art. 652 e 654 cod. proc. pen.; pertanto, essa non può in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito") finché un assai recente arresto evidentemente condizionato, peraltro, dalla - peculiarità della fattispecie decisa non ha assunto una posizione che oggettivamente incrina detta omogeneità.
4.2 Cass. sez. III, 11 giugno 2015-14 marzo 2016 n. 10478 ha infatti riconosciuto l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" pronunciata ex articolo 530, secondo comma, per ottenere un'assoluzione ai sensi del primo comma dello stesso articolo, poiché nella motivazione il giudice aveva "espressamente rilevato l'inesistenza di alcun elemento di prova -neppur equivoco o insufficiente a carico" dell'imputato. L'arresto, richiamando l'orientamento sopra descritto (vengono citate proprio Cass. sez. III, 7 marzo 2014 n. 23485 e Cass. sez. V, 26 settembre 2014 n. 49580, oltre a Cass. sez. V, 7 luglio 2009 n. 27917), afferma nella sua attenta motivazione che il principio che esso esprime è sì applicabile qualora "la motivazione della sentenza ponga in evidenza la esistenza di una situazione di prova effettivamente incerta, tale da condurre alla assoluzione dell'imputato non perché ne sia risultata la innocenza ma perché la pubblica accusa, introducendo in giudizio elementi probatori claudicanti, non è stata in grado di provare efficacemente la sua colpevolezza", ma non lo è invece "laddove sia lo stesso giudicante a dare atto che non ci sono elementi di sorta (neppure equivoci o comunque insufficienti ai fini della pronunzia della condanna dell'imputato) a carico di costui", in quanto in quest'ultima ipotesi "deve riconoscersi che vi è indubbiamente un interesse" dell'imputato "acciocchè il dispositivo della sentenza non abbia un contenuto mistificatorio e tale da tradire quelle che sono state le reali risultanze giudiziarie": e nella sentenza impugnata il giudice di merito aveva espressamente affermato che "nessun elemento di prova è... emerso". Quindi, se "il giudicante, il quale abbia espressamente rilevato che non è emerso alcun elemento di prova a carico del prevenuto, ne abbia poi inspiegabilmente pronunziato l'assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530", l'interesse all'impugnazione sussiste.
4.3 Una simile impostazione non appare condivisibile, dal momento che soltanto ne sortisce assertivamente l'esistenza dell'interesse, ma non se ne individua lo specifico contenuto, che non è certo identificabile nella qualificazione del dispositivo come "mistificatorio" e che - sarebbe stato più appropriato definire semplicemente "contraddittorio" A che cosa, infatti, sia finalizzata l'impugnazione che non consista meramente nella correzione del dispositivo perché incoerente con la motivazione non emerge dal suddetto arresto. In particolare, non viene indicata quale lesione alla sfera giuridica del soggetto impugnante possa cagionare un simile errore se presente nella sentenza che l'ha assolto, logicamente non essendo automatica la compresenza di un errore intrinseco in una pronuncia giurisdizionale e di effettivamente pregiudizievoli conseguenze esterne dell'errore stesso. La realtà è che l'impugnazione dell'imputato non è diretta alla tutela della corretta applicazione della legge, ovvero alla perfezione intrinseca del provvedimento impugnato (come già puntualizzato dalla citata Cass. sez. III, 7 marzo 2014 n. 23485 rimarcando che "l'interesse all'impugnazione non può risolversi in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia o, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento"), bensì alla tutela di un proprio interesse giuridicamente rilevante id est non soltanto di fatto -, anche se, ovviamente, un'ammissibile impugnazione - di parte, se fondata, ripercuote comunque i suoi effetti anche oltre l'interesse del singolo impugnante, contribuendo allo storno di un malgoverno della funzione giurisdizionale e anzi preservandone il controllo con l'effettività dei mezzi allo scopo presenti nell'ordinamento. Sostenere, allora, che l'imputato sia legittimato ad impugnare una assoluzione ex articolo 530, secondo comma, perché il dispositivo sarebbe in contrasto con l'apparato motivazionale della sentenza significa regredire a quella giurisprudenza che, come sopra si è visto, apriva in eccesso le porte all'impugnazione poco dopo l'entrata in vigore del codice di rito attuale in quanto ancora sensibile all' "atmosfera" che sortiva nel previgente dalla fattispecie della assoluzione dubitativa. Il legislatore del 1988, invece, ha innovato tale profilo connettendosi inequivocamente all'articolo 27, secondo comma, Cost., onde la presunzione di non colpevolezza può essere superata esclusivamente da una certezza contraria, e nessun onere probatorio al riguardo compete all'imputato. Ne discende che, come insegna la giurisprudenza ora nettamente predominante, una assoluzione ex articolo 530, secondo comma, non può minimamente incidere in modo pregiudizievole sulla sfera giuridica dell'imputato, segnalando soltanto un mancato completo adempimento dell'onere probatorio da parte dell'accusa. Rispetto, allora, alle posizioni soggettive giuridicamente rilevanti di chi è stato giudicato la assoluzione del secondo comma con formula piena come quella in esame non può non coincidere, nella sua incidenza, con l'assoluzione del primo comma dell'articolo 530, anche in ordine agli effetti extrapenali, come pure ha puntualizzato la giurisprudenza sopra richiamata k (diversa, ovviamente, è la fattispecie nel caso di formula che consenta effetti pregiudizievoli extra penali, e che pertanto giustifica l'interesse ad impugnare: v. da ultimo Cass. sez. V, 19 marzo 2015 n. 24300 e Cass. sez. IV, 4 novembre 2014 n. 49710). Non vi è ragione, dunque, per esaminare se, nel caso di specie, possa sussistere un interesse ad impugnare nel senso che la motivazione sia confliggente con il dispositivo come nella ipotesi esaminata da Cass. sez. III, 11 giugno 2015-14 marzo 2016 n. 10478: arresto che il ricorrente, vista la data del ricorso, ovviamente non ha potuto richiamare, conformando però il suo motivo come fattispecie analoga, ovvero adducendo che nella motivazione lo stesso giudicante definisce la contestazione del reato di cui al capo B come "del tutto eccentrica" e che infatti "alla luce delle risultanze istruttorie, non vi era ragione per negare all'imputato un'assoluzione con formula piena". Meramente ad abundantiam, allora, si aggiunge a quanto già esposto sulla natura dell'interesse ad impugnare che una dilatazione del concetto di interesse come quella adottata da Cass. sez. III, 11 giugno 2015-14 marzo 2016 n. 10478 non tiene conto del fatto che un interesse privato non può neppure prescindere dal contesto di interessi pubblici nel cui ambito viene fatto valere. Gli interessi coesistenti devono rendersi compatibili anche nella concretizzazione delle iniziative che ne discendono, per cui l'uno non può, dilatando irragionevolmente il suo ambito, pregiudicare l'altro. La proposizione di una impugnazione, dunque, se non tutela un effettivo interesse giuridico dell'impugnante ma è diretta solo ad una astratta completa soddisfazione dello stesso in rapporto al contenuto del provvedimento impugnato, viene logicamente a pregiudicare l'interesse collettivo della ragionevole durata del processo presidiato a livello costituzionale non solo dallo specifico dettato di cui all'articolo 111 ma altresì dal dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 - in quanto contribuisce all'aggravio della macchina giudiziaria rallentandone correlativamente il funzionamento (l'abuso della potestas agendi in questo senso è stato infatti significativamente, in un'ottica sistemica della giurisdizione posto in luce dal giudice nomofilattico civile: cfr. S.U. 15 novembre 2007 n. 23726 - che, appunto in riferimento agli articoli 2 e 111 Cost., lo individua nelle "forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale" e sottolinea, in rapporto all'obiettivo, costituzionalizzato dall'articolo 111, della ragionevole durata del processo, "l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata" - nonché da ultimo, Cass. civ. sez.6-3, ord. 22 febbraio 2016 n. 3376 - che desume dall'articolo 111 Cost. la "necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali" -). Il sesto motivo, in conclusione, risulta inammissibile per difetto di interesse.
5. Il settimo motivo, infine, denuncia ex articolo 606, primo comma, lettera c), c.p.p. violazione dell'articolo 546, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, c.p.p. perchè la sentenza impugnata indica un giudice diverso, erra nel nome del PM e nel nome del difensore dell'imputato e menziona una parte civile e un suo difensore inesistenti, così pervenendo alla indicazione errata di elementi essenziali che ne provoca la nullità. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché a tacer d'altro - la nullità della sentenza discende, proprio ai sensi dell'articolo 546, terzo comma, c.p.p., dalla assenza di motivazione ex articolo 125, terzo comma, c.p.p. dalla mancanza o incompletezza nei suoi elementi essenziali del dispositivo o dalla mancanza della sottoscrizione del giudice, carenze non coincidenti con quelle denunciate nella doglianza in questione. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A essendosi questo estinto nelle more processuali per maturata prescrizione, per il residuo il ricorso risultando inammissibile e dovendosi pertanto confermare la sentenza suddetta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A perché il reato è estinto per prescrizione;
dichiara inammissibile per il resto il ricorso. Così deciso in Roma il 15 settembre 2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente Chiara Graziosi Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC, 203 فصل