Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 09/05/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Vera Colella, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 326 /2023 promossa da: Parte 1 , rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso dall'Avv.
GUERRA MAURIZIO MARIA e PAOLO GUERRA, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Tolentino (MC), Galleria Europa, n. 14
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte 1 PESARO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LUZI MARCO, per mandato generale alle liti di cui in atti, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale INPS di Pesaro, Viale A. Gramsci n.
6/10
- RESISTENTE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
si rivolgeva all'intestato Con ricorso depositato in data 3.11.2023 Parte 1
Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro perché, in contraddittorio con l' [...]
Controparte_2 dichiarasse il diritto del ricorrente, già equiparato a vittima del dovere, all'esenzione fiscale sul proprio trattamento pensionistico di vecchiaia, categoria VOCPDEL certificato n. 09185247, iscrizione n. 70219249 a decorrere dal
01.01.2017, con diritto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dall' CP_1 e non ancora versati all' Controparte_3
Rappresentava il ricorrente di aver ottenuto l'equiparazione alle vittime del dovere grazie alle sentenze n. 21/2018 del Tribunale di Urbino e n. 129/2020 della Corte di Appello di Ancona e di aver, conseguentemente, avuto accesso ai relativi benefici di legge, così come previsto dall'art. 1, commi da 562 a 565, L 266/2005 e smi., fatta eccezione per l'esenzione fiscale della propria pensione ordinaria categoria VOCPDEL certificato n. 09185247, iscrizione n. 70219249, la cui
Costituitosi in giudizio, l'CP_1 esponeva che solo nel corso dell'anno 2023 era stata comunicata l'inserzione del Pt 1 negli elenchi delle vittime del dovere, ma che, comunque,
l'esenzione fiscale prevista dall'art. 1, comma 211, della Legge del 11/12/2016, n. 232 non debba estendersi al trattamento pensionistico di vecchiaia erogato al ricorrente dall' CP_2 essendo lo stesso limitato alle sole pensioni privilegiate correlate all'evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello stato di soggetto equiparato.
La domanda avanzata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La questione dell'estensione del beneficio fiscale agli ulteriori eventuali trattamenti pensionistici di cui gode la vittima del dovere, è già stata al vaglio di numerose pronunce delle Corti di merito, ed è inoltre stata affrontata dalla Corte di legittimità, Sezione tributaria, la quale ha ribadito anche con la recentissima pronuncia n. 4873 del 25/02/2025 il seguente principio di diritto:
"l'estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico, di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, operata dall'art. 1, comma 211, della L. 232/2006, ha effetti dall'1/01/2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo".
Per giungere a tali conclusioni, gli argomenti spesi dalla Corte sono stati i seguenti:
"L'art. 1, comma 211, cit. prevede, in primo luogo, l'estensione dei benefici “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266".
Poiché né la L. n. 466/1980 né la L. n. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e 564, della
L. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati.
Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i “trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme che regolano i benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004.
La prima estensione (operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti;
b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del D.P.R. n. 1092/1973.
La seconda estensione (il beneficio previsto dall'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004 e che
è quella rilevante nel caso di specie) riguarda "la pensione maturata ai sensi del comma 1" che "è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
Del resto il comma 1 dell'art. 3 della L. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della L. n. 296/2006, prevede che "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente". L'aumento figurativo dell'anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all'esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell'evento lesivo.
La tesi dell'ufficio non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni;
tale considerazione, del resto, esclude la validità del riferimento alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie non possano essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, poiché alla luce di quanto evidenziato non vengono in rilievo né l'una né l'altra.
2.4. Né appare deporre in senso diverso l'interpretazione sistematica proposta dalla difesa erariale laddove fa riferimento al rischio che l'interpretazione accolta dalla CTR attribuisca alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati un beneficio maggiore di quello spettante alle vittime del terrorismo, andando quindi ben oltre la programmata estensione ai primi dei benefici previsti per le seconde.
La piana lettura dell'art. 3, commi 1 e 2, della L. n. 204/2006 depone nel senso che l'esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell'aumento figurativo di cui al comma 1.
E tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi.
Infatti l' Controparte_3 con la risoluzione 29/07/2005, n. 108/E (richiamata anche dalla Circ. 19/10/2005, n. 113, dell'CP_1 in sede di prima interpretazione della portata del beneficio, ebbe a ritenere che l'esenzione dell'art. 3, comma 2, valesse solo per la parte di pensione maturata in base all'aumento figurativo, diversamente dal beneficio previsto dall'art. 4 per le pensioni dirette in favore di chi avesse conseguito una invalidità pari o superiore all'80%, richiamando il parere reso il 10 settembre 2003 dalla Commissione Finanze della Camera dei
Deputati.
Però, successivamente, con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E, la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull'intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell'aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, deponendo in tal senso, in primo luogo, il dato letterale che, nel prevedere l'esenzione in esame, ne individua l'oggetto nella "pensione di cui al comma 1" e cioè nella pensione che abbia goduto dell'aumento figurativo, e non nella quota di detta pensione dovuta all'aumento figurativo;
in secondo luogo, la modifica operata dal comma
794 della legge finanziaria per il 2007, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, che ha sostituito, con riguardo al grado di invalidità, le parole "inferiori all'80 per cento" con quelle di "qualsiasi entità", con conseguente venir meno del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni corrisposte a fronte di una invalidità inferiore all'80 per cento;
in terzo luogo, la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla L. n. 206/2004, individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici.
2.5. Le conclusioni raggiunte appaiono in linea non solo con la citata giurisprudenza che ha ritenuto la decorrenza dei benefici fiscali a far data dall'1/01/2017 (Cass. 11/07/2023, n. 19789;
Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051 che ha in motivazione espressamente evidenziato che in tema pensionistico l'equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U.,
27/03/2017, n. 7761, con richiami di giurisprudenza amministrativa) nonché con la considerazione espressa da Cass. 16/11/2016, n. 23300, secondo cui il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma 564 dell'art. 1 della legge n.
266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge n. 466/1980) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti".
Sulla scorta delle predette considerazioni, ritenute pienamente condivisibili le considerazioni svolte, deve riconoscersi al Pt 1 il diritto all'esenzione fiscale anche sul trattamento pensionistico di vecchiaia VOCPDEL certificato n. 09185247, iscrizione n. 70219249, con decorrenza dal 1/01/2017 (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. trib., 26/02/2025, n.5038).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra questione, in accoglimento del ricorso:
DICHIARA il diritto di Parte 1 quale equiparato a vittima del dovere,
all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico categoria VOCPDEL certificato n. 09185247, iscrizione n. 70219249 a decorrere dal 01.01.2017; Parte 1DICHIARA il diritto di alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti sul trattamento pensionistico categoria VOCPDEL certificato n.
09185247, iscrizione n. 70219249 dall' CP_1 e non ancora versati all' Controparte_3
Controparte_2 CONDANNA l' alla che liquida in complessivi € rifusione delle spese di lite in favore di Parte 1
3.397,00 oltre 15% spese generali, 4% CPA, IVA se dovuta per compensi ed € 43,00 per spese, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Urbino, 9.5.2025 il Giudice
dott.ssa Vera Colella