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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19427/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19427/2024 tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con il patrocinio dell'avv. Bagnadentro Paolo in Parte_5 Parte_6 forza di procure alle liti 28.8.2024, 18.10.2024, 1.9.2024, 2.9.2024, 27.10.2024 e 28.8.2024 ATTORI e
, con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Controparte_1
Silvia in forza di procura alle liti 6.2.2025 CONVENUTO e con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Silvia in forza di procura alle Controparte_2 liti 13.3.2025 INTERVENUTO Oggi 24 novembre 2025, innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e l'avv. PAOLO BAGNADENTRO e per Parte_5 Parte_6
l'avv. ROSSOTTO SILVIA che assiste Controparte_1 altresì il terzo intervenuto presente all'udienza unitamente alla Controparte_2 condomina . Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Bagnadentro Paolo precisa le conclusioni come da ricorso e da memoria chiedendo anche la refusione delle spese di CTP. L'avv. Rossotto per Il Condominio precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e per precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione. Controparte_2
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19427/2024 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con il patrocinio dell'avv. Bagnadentro Paolo in Parte_5 Parte_6
forza di procure alle liti 28.8.2024, 18.10.2024, 1.9.2024, 2.9.2024, 27.10.2024 e 28.8.2024
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Controparte_1
Silvia in forza di procura alle liti 6.2.2025
CONVENUTO
e contro
con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Silvia in forza di procura alle Controparte_2
liti 13.3.2025
INTERVENUTO
Udienza di discussione in data 24.11.2025
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare che l'esecuzione dell'Opera rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1102 c.c. e, potendo e dovendo essere eseguita ad iniziativa e spese esclusive dei ricorrenti, non necessita del consenso del Parte_7
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 13 “Respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile la presente domanda in quanto la domanda è già stata decisa con sentenza 952/2023 Tar Piemonte tra le stesse parti, passata in giudicato;
- Nel merito: respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
Con le spese”.
Per : Controparte_2
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via preliminare: dichiarare ammissibile il presente intervento avendo il Sig. CP_2
interesse nella presente causa;
[...]
- In via principale: respingere la domanda dei ricorrenti in quanto l'ascensore de quo violerebbe nei confronti del Sig. i limiti imposti dall'art. 1102 c.c.; CP_2
- In via istruttoria:
- disporsi integrazione del quesito già formulato nei seguenti termini:
A. se la realizzazione dell'ascensore comporti una compromissione di aria e luce per l'immobile del Sig. e, in particolare, per le aperture esistenti al piano terra e per il CP_2
balcone al piano primo e, in caso affermativo, descriva quale sia il pregiudizio che subirebbero;
B. se la realizzazione dell'ascensore consenta l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria straordinaria dell'immobile del Sig. e, in caso affermativo, precisi se CP_2
l'ascensore arrechi un aggravio in termini di maggiori costi per l'esecuzione di tali opere;
C. se la realizzazione dell'ascensore comporti l'impossibilità di effettuare il carico e scarico delle merci nei locali del Sig. ; CP_2
- Disporsi prova per testi sulla seguente circostanza: (..)
Con le spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno evocato in giudizio il Parte_5 Parte_6 [...]
, (in seguito “ ) per sentir accertare Controparte_1 Controparte_4
e dichiarare che l'esecuzione di un ascensore (in seguito anche ) idoneo ad abbattere CP_5
la barriera architettonica rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1102 c.c. e che, potendo e dovendo detta Opera essere eseguita ad iniziativa e spese esclusive dei ricorrenti, non necessita del consenso del Parte_7
pagina 3 di 13 A sostegno della domanda gli attori hanno allegato in fatto:
- di essere proprietari di distinte unità immobiliari site al 4° e 5° piano dello stabile denominato “Condominio di p.zza IO VE n. 17” (in seguito anche ) e CP_4
che, a differenza delle unità site in altra porzione dello stabile, quelle di loro proprietà sono raggiungibili soltanto affrontando a piedi le scale;
- di aver assunto, nel 2021, l'iniziativa di realizzare un ascensore idoneo ad abbattere le barriere architettoniche usufruendo del bonus 75%, opera da posizionare in un cortile interno sul quale, oltre al , si affacciano altri due condomini, entrambi denominati CP_4
: di questi, uno (quello qui resistente) è Parte_8
alternativamente denominato Parte_9
- di aver previamente comunicato per trasparenza a tutti e tre i Condomìni l'intenzione di realizzare l'intervento, pur costituendo l'opera un intervento che può essere realizzato dai singoli condomini senza la necessità del consenso di terzi aventi diritti;
- di aver ottenuto dal e dal la CP_4 Parte_8
dichiarazione di nulla opporre all'esecuzione, mentre il negava il Parte_7
consenso;
- di avere, in ogni caso, incaricato una società di eseguire l'intervento, ritenendo non ostativo il diniego del consenso da parte del convenuto e presentato SCIA alternativa al CP_1
p.d.c. il 05.10.2022 e integrazione alla SCIA il 06.12.2022 ottenendo i pareri favorevoli della
Soprintendenza e della Commissione Locale Paesaggio;
- di avere, al contrario, ottenuto dalla un diniego all'esecuzione delle Opere sul Controparte_6
presupposto dell'assenza del consenso del Condominio 19/17 bis;
- di aver impugnato dinanzi al TAR Piemonte tale diniego ottenendo, peraltro, il rigetto del ricorso posto che «secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, ogni qual volta è nota la situazione di comproprietà dell'immobile oggetto di intervento, l'ente locale è tenuto ad accertare che vi sia l'assenso di tutti i comunisti coinvolti, senza che possano essere opposte, al fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici»;
- che l'indagine sotto il profilo civilistico è quella attinente alla natura dell'Opera, e cioè quella volta ad accertare se si tratta o meno di intervento che i ricorrenti possono eseguire a prescindere dal consenso di terzi aventi diritti sul sito di installazione.
In diritto, gli attori hanno addotto (i) che essendo il cortile cosa comune, rispetto al quale i tre condomìni che vi si affacciano rappresentano un super-condominio, la norma applicabile è pagina 4 di 13 l'art. 1102 c.c., in forza del quale l'ascensore può essere installato nella misura in cui non alteri la destinazione della cosa e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
(ii) che essendo l'ascensore opera volta al superamento delle barriere architettoniche, il singolo condòmino può assumersi l'onere della sua realizzazione indipendentemente dall'autorizzazione del condominio, purché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c.; (iii) che l'opera rispetta il limite quantitativo del “pari uso” degli altri condòmini in quanto l'opera non comporta compromissioni sostanziali della possibilità d'uso;
(iv) che l'opera rispetta anche il limite qualitativo posto che non compromette la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico, non comporta una compromissione di aria e luce per le aperture esistenti sulla facciata del condominio di Piazza IO 17 bis, non impedisce opere di manutenzione sulla facciata del convenuto, rispetta la normativa relativa al CP_1
rumore, non pregiudicai servizi quali scarichi, acqua, gas ed energia elettrica afferenti al
Condominio Piazza IO 17 bis, né compromette la piena fruizione, da parte dei condomini del dell'accesso pedonale e con autoveicoli al cortile (i garages e gli Parte_7
accessi sono tutti collocati nella facciata sud dell'edificio), del posteggio delle biciclette (la apposita rastrelliera è collocata altrove) e dei bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani (i bidoni sono collocati in altro spazio del cortile) ed è l'unica soluzione sostanzialmente praticabile per dotare di ascensore il quarto e quinto piano del condominio, abitato da persone anziane e disabili, poiché consente uno sbarco diretto nel vano scala;
(iv) che l' è conforma al CP_5
principio di solidarietà condominiale che nel contemperamento delle varie esigenze dà preminente rilevanza all'accessibilità all'immobile da parte di persone disabili, e ciò anche a prescindere dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati, pur essendovi nel caso di specie due condomine in gravi difficoltà a raggiungere i loro alloggi posti rispettivamente al quarto e al quinto piano dello stabile.
Il si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità della domanda in quanto già decisa con sentenza 952/2023 Tar Piemonte tra le stesse parti, passata in giudicato e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha sostenuto (i) che l'ascensore sarebbe stato installato in una manica del cortile comune a 50 centimetri dalla facciata di esso e che, trattandosi di corte CP_1
comune, la decisione avrebbe dovuto essere assunta ex art. 2, comma 2, L. 13/1989 anche con la sua partecipazione, (ii) che nella SCIA controparte aveva dichiarato, contrariamente alla realtà, che non sussistevano diritti di terzi sulla corte comune e che il sedime su cui doveva essere collocata l'ascensore era di esclusiva proprietà del;
(iii) Parte_10
che nonostante esso convenuto avesse espresso il suo dissenso ritenendo lesi i diritti derivanti pagina 5 di 13 dall'art. 1102 c.c., controparte aveva approntato il cantiere rimuovendo un pluviale di esso convenuto e lasciando le tubature del comparente a cielo aperto;
(iv) che, in ogni caso, esso convenuto non intendeva consentire a controparte l'aggancio dell'opera sulla propria facciata;
(v) che le due condomine a cui faceva riferimento controparte già da tempo non abitavano più nello stabile;
(vi) che la domanda era inammissibile in quanto coperta dal giudicato costituito dalla sentenza del TAR Piemonte 952/2023; (vii) che non trovava applicazione il disposto dell'art. 1102 c.c., bensì quello dell'art. 1120 c.c., anche ove si ritenessero sussistenti i presupposti per provvedere ai sensi della L.13/1989, come si evinceva dal tenore dell'art. 2, commi 2 e 3 di detta legge;
(viii) che , in virtù dell'art. 1120, ultimo comma, c.c., l'ascensore non sarebbe conforme alle norme di sicurezza UNI EN 81-20 in quanto innovazione che può recare pregiudizio alla sicurezza o alla stabilità del fabbricato;
(ix) che, anche a voler ritenere applicabile il disposto dell'art. 1102 c.c., l'installazione dell'ascensore nel punto prescelto dai ricorrenti non rispettava i limiti previsti da tale disposizione, in quanto comportava un rilevante pregiudizio rispetto all'originaria possibilità di utilizzo di quella parte di cortile per il convenuto. In particolare, il manufatto avrebbe alterato la destinazione della CP_1
cosa comune precludendone il pari uso in quanto avrebbe impedito sia l'ispezione dei tombini, sia le riparazioni delle tubature, che sarebbero rimaste sotto il cemento armato costituente la base del manufatto con ogni conseguenza anche in ordine alla loro resistenza ed utilizzabilità, sia la manutenzione straordinaria della facciata e avrebbe privato di aria e luce le finestre al primo e secondo piano del . Inoltre, l'ascensore avrebbe limitato CP_1
l'utilizzo del terrazzo dell'alloggio al quarto piano e avrebbe comportato la rimozione dello sfiato della caldaia dell'alloggio al primo.
Il ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità CP_1
della domanda attorea e, nel merito, il suo rigetto.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza 25.3.2025 è stata disposta
CTU.
Con comparsa 7.4.2025, è intervenuto in giudizio , condomino Controparte_2
proprietario di un immobile posto al piano terra e primo ammezzato nel Condominio p.zza
IO VE n. 17, il quale ha sostenuto la violazione dell'art. 1102 c.c. evidenziando che nella manica di cortile ove i ricorrenti volevano installare l'ascensore esso aveva il CP_1
suo unico accesso al cortile tramite due porte, una costituente la porta della cucina del locale e l'altra del magazzino, utilizzate per il carico e lo scarico delle merci del suo conduttore che esercita l'attività di cocktail bar e costituenti l'unico accesso al cortile del locale che, dal lato opposto, si trovava sotto i portici di ove non era possibile effettuare lo Controparte_1
pagina 6 di 13 scarico e il carico delle merci.
Parte intervenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Depositata la CTU, all'udienza di disamina gli attori hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento e, in ogni caso, la sua infondatezza per non avere il condomino impugnato la deliberazione che aveva autorizzato l'Opera.
La causa è stata, quindi, discussa oralmente all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Deve, in primo luogo, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di
. Controparte_2
L'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
L'art. 268 c.p.c. consente l'intervento sino all'udienza di rimessione della causa in decisione, ma prescrive che il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Nel caso di specie l'intervento è avvenuto nel termine concesso per la nomina dei CTP e la richiesta di eventuale integrazione del quesito.
Risulta, invece, inammissibile l'eccezione proposta dall'intervenuto.
Al momento dell'intervento, infatti, il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 281 undecies comma terzo c.p.c. per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio era già decorso.
Ne consegue che parte intervenuta entro tale termine avrebbe potuto proporre mere difese ma non eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
La prospettazione di parte convenuta secondo la quale l'installazione dell'ascensore precluderebbe l'unico accesso che la sua proprietà sita nel degli attori al cortile CP_1
integra un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la cui proposizione era preclusa al momento della costituzione dell'intervenuto.
Ne discende che l'eccezione è tardiva e non può essere esaminata.
3. Deve, parimenti, essere rigettata l'eccezione proposta da parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea in quanto asseritamente coperta da giudicato in forza di quanto statuito nella sentenza pronunciata tra le parti dal TAR n. 952/2023.
L'art. 8 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) dispone che “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza pagina 7 di 13 efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.
Il giudice amministrativo, alla luce della disposizione richiamata, quando è chiamato a giudicare della legittimità degli atti amministrativi, ove occorra, può conoscere dei diritti soggettivi “pregiudiziali”, senza che su tale accertamento possa formarsi il giudicato, vale a dire può conoscerne solo in via incidentale.
Il giudice amministrativo, nella sentenza n. 952/23 (i) ha accertato, in via incidentale, che in assenza di titolo contrario, il cortile posto al servizio di più stabili si presume comune, e ha conseguentemente ritenuto legittimo l'ordine di non eseguite l'intervento senza l'assenso di tutti i comunisti coinvolti “senza che possano essere opposte, al fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici”; (ii) ha ritenuto non pertinente, in relazione all'oggetto della decisione costituito dal vaglio di legittimità dell'inibitoria del il richiamo alla c.d. “solidarietà condominiale”, ex art. 1102 Cod. Civ. poiché CP_7
difettava, il presupposto del previo coinvolgimento nella presentazione della SCIA di tutti i soggetti aventi diritto sulle parti comuni, soggetti che non risultavano interpellati e (iii) ha, infine, sostenuto che non consentiva di giungere a diversa decisione il richiamo alla disciplina relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche in quanto facendo espressamente salvo il disposto di cui agli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile, conferiva particolari poteri e facoltà ai soggetti portatori di specifiche esigenze, presupponendo comunque, al fine di legittimare iniziative unilaterali, il pieno coinvolgimento del e degli aventi diritto sulle parti comuni. CP_1
La decisione del giudice amministrativo, dunque, copre con il giudicato la sola legittimità dell'ordine pronunciato dal di non eseguire l'intervento edilizio per il Controparte_8
mancato coinvolgimento nella SCIA di tutti i comunisti coinvolti e non anche le statuizioni di natura civilistica relative ai rapporti tra detti comunisti e alla necessarietà, nella disciplina di questi rapporti, di ottenere il consenso di tutti i soggetti che risultino comproprietari del bene oggetto di intervento. Ne consegue che la pronuncia del TAR non preclude al giudice ordinario l'accertamento dei rapporti civilistici che possano, in ipotesi, escludere la necessità del consenso dei soggetti che sono titolari di diritti sul cortile comune.
Oggetto del presente giudizio, invero, è proprio l'accertamento di tali rapporti civilistici, avendo gli attori richiesto al Giudice ordinario di accertare che, ai sensi dell'art. 1102 c.c.,
l'installazione dell'ascensore può e deve essere eseguita ad iniziativa e spese esclusive dei ricorrenti senza che sia necessario il consenso del convenuto. CP_1
pagina 8 di 13 Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di inammissibilità della domanda in forza del giudicato deve essere rigettata.
4. Nel merito la domanda attorea è accoglibile.
Si ritengono, infatti, condivisibili i principi affermati dalla Cassazione nella recente sentenza n.
26702/25 nella quale, la Suprema Corte, dopo aver premesso che: “Secondo costante elaborazione di questa Corte, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza materiale della cosa comune e determinano l'insorgenza in capo a tutti condomini dell'obbligo di sostenerne le spese (art. 1123, comma 1, c.c.), salve le ipotesi di cui all'art. 1121 c.c., mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà individuali riconosciute al singolo condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa” e dopo aver precisato che: “vertendosi in controversia tra privati, relativa alla realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche in un edificio condominiale, ciò che rileva è soltanto la lesione dei diritti soggettivi di proprietà e di condominio regolati dal codice civile, esaurendosi nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il richiedente ogni questione sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, di carattere regolamentare, necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità del fabbricato (diffusamente richiamate nei motivi di ricorso), cui è subordinato altresì il rilascio del titolo edilizio e dell'agibilità” ha affermato che “l'installazione, come nella specie, di un ascensore o di una piattaforma elevatrice realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni (scale) del fabbricato al fine della eliminazione delle barriere architettoniche, da considerarsi indispensabili ai fini dell'accessibilità dell'edificio, in quanto idonei, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione (Cass. n. 6129 del 2017), deve valutarsi alla stregua dell'art.
1102 c.c. secondo il criterio del pari uso, che conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri”. La Suprema Corte ha poi aggiunto che: “Per le modifiche di iniziativa individuale alle parti comuni finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata” e ha precisato che “per la pagina 9 di 13 menomazione dell'utilità subita nel godimento della res, occorre valutare tale delibera alla stregua dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dapprima dalla legge n.
220 del 2012 e poi dal D.L. n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020. Secondo tale disposizione, le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 del codice civile. Tali innovazioni non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'art. 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione, ed è quanto qui rileva, resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'art. 1120 del codice civile (e dunque non anche i divieti ulteriormente ivi contemplati dell'alterazione del decoro architettonico e della inservibilità all'uso o al godimento pure di un solo condomino). Nel caso in cui il rifiuti di CP_1
assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni necessarie, gli interessati possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili.” Ha, infine, precisato che “È logico desumere che per le modificazioni apportate a sue spese dal singolo condomino valgano le medesime restrizioni nell'uso delle parti comuni imposte all'assemblea dal vigente art. 2 della legge n. 13 del 1989
(pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato) (arg. da Cass. n. 179 del 1977; n. 3084 del 1994; n. 25790 del 2020)”.
Alla luce dei principi enunciati dalla pronuncia richiamata e condivisi, occorre affermare che l'esecuzione dell'impianto ascensore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1102 c.c. e che occorre, conseguentemente, valutare se, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 13 del 1989, tale opera arrechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
La CTU eseguita nel corso del giudizio ha concluso che non sussiste una violazione delle norme di sicurezza come disciplinate dalla normativa di soft law costituita dalle norme UNI in quanto la disciplina a cui occorre far riferimento è quella della norma UNI EN 81:21 che specifica le
“regole di sicurezza relative agli ascensori per persone e per persone e merci installati in edifici esistenti dove le limitazioni causate dai vincoli imposti dall'edificio non permettono di soddisfare alcuni dei requisiti della EN: 81-20-2020”. Tale normativa tra i “vincoli”-“requisiti” valutati non prevede quelli relativi a “porte di accesso e di emergenza – botole di accesso – porte di ispezione” richiamati dal Condominio e riguardanti la diversa disciplina 81-20-2020. Il
CTU ha poi sottolineato come: “sarà compito del progettista garantire tutte le necessarie pagina 10 di 13 condizioni di sicurezza dell'impianto. Quanto sopra anche in riferimento all'eventuale necessità di predisporre (ad esempio ai piani primo e secondo) “porte intermedie di soccorso”, così come indicato dalla norma UNI EN 80:20” e ha aggiunto che “Il tema in oggetto risulta attinente alla sicurezza dei fruitori dell'impianto (ossia i fruitori degli immobili ricorrenti) in caso di emergenza e non la fruizione del cortile e/o degli spazi privati delle odierne parti”.
Il CTU ha, poi, evidenziato che agli atti non è presente un documento di tipo tecnico che descriva le modalità di ancoraggio del alle strutture murarie limitrofe, ma ha Parte_11 precisato che non si rilevavano elementi tecnici oggettivi che consentano di ipotizzare una qualche necessità di ancorare il anche al resistente, generando la Parte_11 CP_1
suddetta criticità. Ha aggiunto, infine, che “l'eventuale progettista incaricato della progettazione strutturale ove dovesse rilevare, per qualsivoglia motivo, la necessità di connettere il castelletto ad entrambi i fabbricati avrà il dovere di risolvere ogni criticità sul punto e di garantire la conformità dell'opera alle norme vigenti”.
Alla luce delle considerazioni del CTU non sussistono elementi dai quali evincere che l'installazione dell'ascensore pregiudichi la sicurezza e la stabilità del convenuto. CP_1
Al contempo il CTU ha affermato che “l'unica porzione di cortile sul quale potrebbe influire la posa dell'ascensore sia l'”appendice” di forma rettangolare (dimensioni: 5,78 m x 3,06 m, circa
17,5 metri quadri) posta in corrispondenza dell'angolo sud-ovest del cortile;
la posa dell'ascensore nella posizione indicata non influirebbe sull'uso della restante porzione dell'area cortilizia che, infatti, rimarrebbe invariata” e ha concluso che “l'eventuale posa dell'ascensore non produrrebbe limitazioni all'uso del cortile al resistente”. CP_1
In ogni caso, per effettuare un contemperamento degli interessi delle parti, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, in forza del principio di solidarietà condominiale, desumibile dall'art. 2 della Costituzione, risultano utili le ulteriori conclusioni alle quali è giunto il CTU che ha accertato (i) che le caratteristiche geometriche dei luoghi e dell'intervento (109 centimetri tra la parete dell'ascensore e la partizione del fabbricato costituente il civico;
60 centimetri tra la parete dell'ascensore e la partizione del fabbricato costituente il civico 19/C;circa 5,5 metri - da progetto: 578 centimetri - tra l'ascensore e la parete ove è posta la porta del retro del locale CP_2
nonché la possibilità di rimuovere i tamponamenti dell'ascensore) escludono l'eccepita impossibilità di eseguire opere di manutenzione, interventi di tinteggiatura, operazioni di carico e scarico dei materiali, risultando anche possibile traportare, montare e posizionare in situ ponteggi tubolari e di utilizzare “trabattelli” esistendone di larghezza inferiore ai 109 centimetri;
(ii) che tali misure sono compatibili con la larghezza delle porte di accesso alla pagina 11 di 13 proprietà del terzo intervenuto di 104 e 100 cm e (iii) che la superficie apribile del CP_1
resistente (cfr. finestre) non verrebbe fisicamente ridotta dalla posa del castelletto con la conseguenza che non risulta tecnicamente determinabile alcuna riduzione di aria e di luce;
(iv) che negli elaborati tecnici depositati sia in atti, sia presso gli Uffici della Città, non sono riportati elementi tecnici che consentano in qualche modo di valutare, neanche in via squisitamente teorica e previsionale, se l'impianto rispetterà, o meno, i limiti di legge (che in ogni caso, dovrà rispettare); (v) che sarà, invece, necessario per l'eventuale realizzazione dell'ascensore (e della relativa “fossa” interrata”) la modifica del tracciato delle tubazioni interrate, la rimozione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di nuovi pozzetti in posizione idonea, lo spostamento dello “sfiato caldaia” di proprietà . Pt_12
Tali conclusioni consentono di affermare che il pregiudizio indicato al punto (v) del precedente paragrafo che subirebbero il convenuto o altri soggetti - peraltro, non parti del CP_1
presente giudizio quali la proprietà - è inferiore rispetto a quello che subirebbero gli Pt_12
attori ove fosse loro preclusa l'esecuzione dell'ascensore che consente l'eliminazione delle barriere architettoniche e che deve considerarsi Opera indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità degli appartamenti posti ai piano quarto e quinto dell'edificio. Sul punto si sottolinea, infatti, che il bilanciamento degli interessi prescinde dall'attuale presenza nel condominio di persone che presentano disabilità e va effettuato, invece, in base alla concreta fruibilità anche in futuro dello stesso da parte di persone con disabilità.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
5. Le spese di lite, alla luce della particolarità della fattispecie esaminata e dalla necessità di compiere complessi accertamenti di natura tecnica indispensabili per la decisione della controversia, devono essere interamente compensate.
Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, devono essere poste definitivamente per un terzo a carico degli attori, per i due terzi a carico solidale di parte convenuta e di parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che l'installazione da parte degli attori a loro esclusive spese dell'ascensore nel cortile sul quale si affacciano i , IO VE Controparte_9 CP_1
19/B e Piazza IO VE 19/C (anche indicato in atti come 17 bis) come raffigurato nella pagina 12 di 13 piantina riportata a pag. 36 della relazione di CTU, non necessita del consenso del CP_1
convenuto.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PONE definitivamente le spese di CTU per un terzo a carico degli attori, per i due terzi a carico solidale di parte convenuta e di parte intervenuta.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19427/2024 tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con il patrocinio dell'avv. Bagnadentro Paolo in Parte_5 Parte_6 forza di procure alle liti 28.8.2024, 18.10.2024, 1.9.2024, 2.9.2024, 27.10.2024 e 28.8.2024 ATTORI e
, con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Controparte_1
Silvia in forza di procura alle liti 6.2.2025 CONVENUTO e con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Silvia in forza di procura alle Controparte_2 liti 13.3.2025 INTERVENUTO Oggi 24 novembre 2025, innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e l'avv. PAOLO BAGNADENTRO e per Parte_5 Parte_6
l'avv. ROSSOTTO SILVIA che assiste Controparte_1 altresì il terzo intervenuto presente all'udienza unitamente alla Controparte_2 condomina . Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Bagnadentro Paolo precisa le conclusioni come da ricorso e da memoria chiedendo anche la refusione delle spese di CTP. L'avv. Rossotto per Il Condominio precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e per precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione. Controparte_2
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19427/2024 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con il patrocinio dell'avv. Bagnadentro Paolo in Parte_5 Parte_6
forza di procure alle liti 28.8.2024, 18.10.2024, 1.9.2024, 2.9.2024, 27.10.2024 e 28.8.2024
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Controparte_1
Silvia in forza di procura alle liti 6.2.2025
CONVENUTO
e contro
con il patrocinio dell'avv. ROSSOTTO Silvia in forza di procura alle Controparte_2
liti 13.3.2025
INTERVENUTO
Udienza di discussione in data 24.11.2025
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare che l'esecuzione dell'Opera rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1102 c.c. e, potendo e dovendo essere eseguita ad iniziativa e spese esclusive dei ricorrenti, non necessita del consenso del Parte_7
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 13 “Respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via preliminare: dichiarare inammissibile la presente domanda in quanto la domanda è già stata decisa con sentenza 952/2023 Tar Piemonte tra le stesse parti, passata in giudicato;
- Nel merito: respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
Con le spese”.
Per : Controparte_2
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- In via preliminare: dichiarare ammissibile il presente intervento avendo il Sig. CP_2
interesse nella presente causa;
[...]
- In via principale: respingere la domanda dei ricorrenti in quanto l'ascensore de quo violerebbe nei confronti del Sig. i limiti imposti dall'art. 1102 c.c.; CP_2
- In via istruttoria:
- disporsi integrazione del quesito già formulato nei seguenti termini:
A. se la realizzazione dell'ascensore comporti una compromissione di aria e luce per l'immobile del Sig. e, in particolare, per le aperture esistenti al piano terra e per il CP_2
balcone al piano primo e, in caso affermativo, descriva quale sia il pregiudizio che subirebbero;
B. se la realizzazione dell'ascensore consenta l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria straordinaria dell'immobile del Sig. e, in caso affermativo, precisi se CP_2
l'ascensore arrechi un aggravio in termini di maggiori costi per l'esecuzione di tali opere;
C. se la realizzazione dell'ascensore comporti l'impossibilità di effettuare il carico e scarico delle merci nei locali del Sig. ; CP_2
- Disporsi prova per testi sulla seguente circostanza: (..)
Con le spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e hanno evocato in giudizio il Parte_5 Parte_6 [...]
, (in seguito “ ) per sentir accertare Controparte_1 Controparte_4
e dichiarare che l'esecuzione di un ascensore (in seguito anche ) idoneo ad abbattere CP_5
la barriera architettonica rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1102 c.c. e che, potendo e dovendo detta Opera essere eseguita ad iniziativa e spese esclusive dei ricorrenti, non necessita del consenso del Parte_7
pagina 3 di 13 A sostegno della domanda gli attori hanno allegato in fatto:
- di essere proprietari di distinte unità immobiliari site al 4° e 5° piano dello stabile denominato “Condominio di p.zza IO VE n. 17” (in seguito anche ) e CP_4
che, a differenza delle unità site in altra porzione dello stabile, quelle di loro proprietà sono raggiungibili soltanto affrontando a piedi le scale;
- di aver assunto, nel 2021, l'iniziativa di realizzare un ascensore idoneo ad abbattere le barriere architettoniche usufruendo del bonus 75%, opera da posizionare in un cortile interno sul quale, oltre al , si affacciano altri due condomini, entrambi denominati CP_4
: di questi, uno (quello qui resistente) è Parte_8
alternativamente denominato Parte_9
- di aver previamente comunicato per trasparenza a tutti e tre i Condomìni l'intenzione di realizzare l'intervento, pur costituendo l'opera un intervento che può essere realizzato dai singoli condomini senza la necessità del consenso di terzi aventi diritti;
- di aver ottenuto dal e dal la CP_4 Parte_8
dichiarazione di nulla opporre all'esecuzione, mentre il negava il Parte_7
consenso;
- di avere, in ogni caso, incaricato una società di eseguire l'intervento, ritenendo non ostativo il diniego del consenso da parte del convenuto e presentato SCIA alternativa al CP_1
p.d.c. il 05.10.2022 e integrazione alla SCIA il 06.12.2022 ottenendo i pareri favorevoli della
Soprintendenza e della Commissione Locale Paesaggio;
- di avere, al contrario, ottenuto dalla un diniego all'esecuzione delle Opere sul Controparte_6
presupposto dell'assenza del consenso del Condominio 19/17 bis;
- di aver impugnato dinanzi al TAR Piemonte tale diniego ottenendo, peraltro, il rigetto del ricorso posto che «secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, ogni qual volta è nota la situazione di comproprietà dell'immobile oggetto di intervento, l'ente locale è tenuto ad accertare che vi sia l'assenso di tutti i comunisti coinvolti, senza che possano essere opposte, al fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici»;
- che l'indagine sotto il profilo civilistico è quella attinente alla natura dell'Opera, e cioè quella volta ad accertare se si tratta o meno di intervento che i ricorrenti possono eseguire a prescindere dal consenso di terzi aventi diritti sul sito di installazione.
In diritto, gli attori hanno addotto (i) che essendo il cortile cosa comune, rispetto al quale i tre condomìni che vi si affacciano rappresentano un super-condominio, la norma applicabile è pagina 4 di 13 l'art. 1102 c.c., in forza del quale l'ascensore può essere installato nella misura in cui non alteri la destinazione della cosa e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
(ii) che essendo l'ascensore opera volta al superamento delle barriere architettoniche, il singolo condòmino può assumersi l'onere della sua realizzazione indipendentemente dall'autorizzazione del condominio, purché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 c.c.; (iii) che l'opera rispetta il limite quantitativo del “pari uso” degli altri condòmini in quanto l'opera non comporta compromissioni sostanziali della possibilità d'uso;
(iv) che l'opera rispetta anche il limite qualitativo posto che non compromette la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico, non comporta una compromissione di aria e luce per le aperture esistenti sulla facciata del condominio di Piazza IO 17 bis, non impedisce opere di manutenzione sulla facciata del convenuto, rispetta la normativa relativa al CP_1
rumore, non pregiudicai servizi quali scarichi, acqua, gas ed energia elettrica afferenti al
Condominio Piazza IO 17 bis, né compromette la piena fruizione, da parte dei condomini del dell'accesso pedonale e con autoveicoli al cortile (i garages e gli Parte_7
accessi sono tutti collocati nella facciata sud dell'edificio), del posteggio delle biciclette (la apposita rastrelliera è collocata altrove) e dei bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani (i bidoni sono collocati in altro spazio del cortile) ed è l'unica soluzione sostanzialmente praticabile per dotare di ascensore il quarto e quinto piano del condominio, abitato da persone anziane e disabili, poiché consente uno sbarco diretto nel vano scala;
(iv) che l' è conforma al CP_5
principio di solidarietà condominiale che nel contemperamento delle varie esigenze dà preminente rilevanza all'accessibilità all'immobile da parte di persone disabili, e ciò anche a prescindere dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati, pur essendovi nel caso di specie due condomine in gravi difficoltà a raggiungere i loro alloggi posti rispettivamente al quarto e al quinto piano dello stabile.
Il si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità della domanda in quanto già decisa con sentenza 952/2023 Tar Piemonte tra le stesse parti, passata in giudicato e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha sostenuto (i) che l'ascensore sarebbe stato installato in una manica del cortile comune a 50 centimetri dalla facciata di esso e che, trattandosi di corte CP_1
comune, la decisione avrebbe dovuto essere assunta ex art. 2, comma 2, L. 13/1989 anche con la sua partecipazione, (ii) che nella SCIA controparte aveva dichiarato, contrariamente alla realtà, che non sussistevano diritti di terzi sulla corte comune e che il sedime su cui doveva essere collocata l'ascensore era di esclusiva proprietà del;
(iii) Parte_10
che nonostante esso convenuto avesse espresso il suo dissenso ritenendo lesi i diritti derivanti pagina 5 di 13 dall'art. 1102 c.c., controparte aveva approntato il cantiere rimuovendo un pluviale di esso convenuto e lasciando le tubature del comparente a cielo aperto;
(iv) che, in ogni caso, esso convenuto non intendeva consentire a controparte l'aggancio dell'opera sulla propria facciata;
(v) che le due condomine a cui faceva riferimento controparte già da tempo non abitavano più nello stabile;
(vi) che la domanda era inammissibile in quanto coperta dal giudicato costituito dalla sentenza del TAR Piemonte 952/2023; (vii) che non trovava applicazione il disposto dell'art. 1102 c.c., bensì quello dell'art. 1120 c.c., anche ove si ritenessero sussistenti i presupposti per provvedere ai sensi della L.13/1989, come si evinceva dal tenore dell'art. 2, commi 2 e 3 di detta legge;
(viii) che , in virtù dell'art. 1120, ultimo comma, c.c., l'ascensore non sarebbe conforme alle norme di sicurezza UNI EN 81-20 in quanto innovazione che può recare pregiudizio alla sicurezza o alla stabilità del fabbricato;
(ix) che, anche a voler ritenere applicabile il disposto dell'art. 1102 c.c., l'installazione dell'ascensore nel punto prescelto dai ricorrenti non rispettava i limiti previsti da tale disposizione, in quanto comportava un rilevante pregiudizio rispetto all'originaria possibilità di utilizzo di quella parte di cortile per il convenuto. In particolare, il manufatto avrebbe alterato la destinazione della CP_1
cosa comune precludendone il pari uso in quanto avrebbe impedito sia l'ispezione dei tombini, sia le riparazioni delle tubature, che sarebbero rimaste sotto il cemento armato costituente la base del manufatto con ogni conseguenza anche in ordine alla loro resistenza ed utilizzabilità, sia la manutenzione straordinaria della facciata e avrebbe privato di aria e luce le finestre al primo e secondo piano del . Inoltre, l'ascensore avrebbe limitato CP_1
l'utilizzo del terrazzo dell'alloggio al quarto piano e avrebbe comportato la rimozione dello sfiato della caldaia dell'alloggio al primo.
Il ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità CP_1
della domanda attorea e, nel merito, il suo rigetto.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza 25.3.2025 è stata disposta
CTU.
Con comparsa 7.4.2025, è intervenuto in giudizio , condomino Controparte_2
proprietario di un immobile posto al piano terra e primo ammezzato nel Condominio p.zza
IO VE n. 17, il quale ha sostenuto la violazione dell'art. 1102 c.c. evidenziando che nella manica di cortile ove i ricorrenti volevano installare l'ascensore esso aveva il CP_1
suo unico accesso al cortile tramite due porte, una costituente la porta della cucina del locale e l'altra del magazzino, utilizzate per il carico e lo scarico delle merci del suo conduttore che esercita l'attività di cocktail bar e costituenti l'unico accesso al cortile del locale che, dal lato opposto, si trovava sotto i portici di ove non era possibile effettuare lo Controparte_1
pagina 6 di 13 scarico e il carico delle merci.
Parte intervenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Depositata la CTU, all'udienza di disamina gli attori hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento e, in ogni caso, la sua infondatezza per non avere il condomino impugnato la deliberazione che aveva autorizzato l'Opera.
La causa è stata, quindi, discussa oralmente all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Deve, in primo luogo, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di
. Controparte_2
L'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
L'art. 268 c.p.c. consente l'intervento sino all'udienza di rimessione della causa in decisione, ma prescrive che il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Nel caso di specie l'intervento è avvenuto nel termine concesso per la nomina dei CTP e la richiesta di eventuale integrazione del quesito.
Risulta, invece, inammissibile l'eccezione proposta dall'intervenuto.
Al momento dell'intervento, infatti, il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 281 undecies comma terzo c.p.c. per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio era già decorso.
Ne consegue che parte intervenuta entro tale termine avrebbe potuto proporre mere difese ma non eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
La prospettazione di parte convenuta secondo la quale l'installazione dell'ascensore precluderebbe l'unico accesso che la sua proprietà sita nel degli attori al cortile CP_1
integra un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la cui proposizione era preclusa al momento della costituzione dell'intervenuto.
Ne discende che l'eccezione è tardiva e non può essere esaminata.
3. Deve, parimenti, essere rigettata l'eccezione proposta da parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea in quanto asseritamente coperta da giudicato in forza di quanto statuito nella sentenza pronunciata tra le parti dal TAR n. 952/2023.
L'art. 8 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) dispone che “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza pagina 7 di 13 efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.
Il giudice amministrativo, alla luce della disposizione richiamata, quando è chiamato a giudicare della legittimità degli atti amministrativi, ove occorra, può conoscere dei diritti soggettivi “pregiudiziali”, senza che su tale accertamento possa formarsi il giudicato, vale a dire può conoscerne solo in via incidentale.
Il giudice amministrativo, nella sentenza n. 952/23 (i) ha accertato, in via incidentale, che in assenza di titolo contrario, il cortile posto al servizio di più stabili si presume comune, e ha conseguentemente ritenuto legittimo l'ordine di non eseguite l'intervento senza l'assenso di tutti i comunisti coinvolti “senza che possano essere opposte, al fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici”; (ii) ha ritenuto non pertinente, in relazione all'oggetto della decisione costituito dal vaglio di legittimità dell'inibitoria del il richiamo alla c.d. “solidarietà condominiale”, ex art. 1102 Cod. Civ. poiché CP_7
difettava, il presupposto del previo coinvolgimento nella presentazione della SCIA di tutti i soggetti aventi diritto sulle parti comuni, soggetti che non risultavano interpellati e (iii) ha, infine, sostenuto che non consentiva di giungere a diversa decisione il richiamo alla disciplina relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche in quanto facendo espressamente salvo il disposto di cui agli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile, conferiva particolari poteri e facoltà ai soggetti portatori di specifiche esigenze, presupponendo comunque, al fine di legittimare iniziative unilaterali, il pieno coinvolgimento del e degli aventi diritto sulle parti comuni. CP_1
La decisione del giudice amministrativo, dunque, copre con il giudicato la sola legittimità dell'ordine pronunciato dal di non eseguire l'intervento edilizio per il Controparte_8
mancato coinvolgimento nella SCIA di tutti i comunisti coinvolti e non anche le statuizioni di natura civilistica relative ai rapporti tra detti comunisti e alla necessarietà, nella disciplina di questi rapporti, di ottenere il consenso di tutti i soggetti che risultino comproprietari del bene oggetto di intervento. Ne consegue che la pronuncia del TAR non preclude al giudice ordinario l'accertamento dei rapporti civilistici che possano, in ipotesi, escludere la necessità del consenso dei soggetti che sono titolari di diritti sul cortile comune.
Oggetto del presente giudizio, invero, è proprio l'accertamento di tali rapporti civilistici, avendo gli attori richiesto al Giudice ordinario di accertare che, ai sensi dell'art. 1102 c.c.,
l'installazione dell'ascensore può e deve essere eseguita ad iniziativa e spese esclusive dei ricorrenti senza che sia necessario il consenso del convenuto. CP_1
pagina 8 di 13 Alla luce delle considerazioni svolte l'eccezione di inammissibilità della domanda in forza del giudicato deve essere rigettata.
4. Nel merito la domanda attorea è accoglibile.
Si ritengono, infatti, condivisibili i principi affermati dalla Cassazione nella recente sentenza n.
26702/25 nella quale, la Suprema Corte, dopo aver premesso che: “Secondo costante elaborazione di questa Corte, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza materiale della cosa comune e determinano l'insorgenza in capo a tutti condomini dell'obbligo di sostenerne le spese (art. 1123, comma 1, c.c.), salve le ipotesi di cui all'art. 1121 c.c., mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà individuali riconosciute al singolo condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa” e dopo aver precisato che: “vertendosi in controversia tra privati, relativa alla realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche in un edificio condominiale, ciò che rileva è soltanto la lesione dei diritti soggettivi di proprietà e di condominio regolati dal codice civile, esaurendosi nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il richiedente ogni questione sull'osservanza delle prescrizioni tecniche, di carattere regolamentare, necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità del fabbricato (diffusamente richiamate nei motivi di ricorso), cui è subordinato altresì il rilascio del titolo edilizio e dell'agibilità” ha affermato che “l'installazione, come nella specie, di un ascensore o di una piattaforma elevatrice realizzati da uno o da alcuni condomini a proprie spese nelle parti comuni (scale) del fabbricato al fine della eliminazione delle barriere architettoniche, da considerarsi indispensabili ai fini dell'accessibilità dell'edificio, in quanto idonei, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione (Cass. n. 6129 del 2017), deve valutarsi alla stregua dell'art.
1102 c.c. secondo il criterio del pari uso, che conferisce a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri”. La Suprema Corte ha poi aggiunto che: “Per le modifiche di iniziativa individuale alle parti comuni finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata” e ha precisato che “per la pagina 9 di 13 menomazione dell'utilità subita nel godimento della res, occorre valutare tale delibera alla stregua dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dapprima dalla legge n.
220 del 2012 e poi dal D.L. n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020. Secondo tale disposizione, le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 del codice civile. Tali innovazioni non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'art. 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione, ed è quanto qui rileva, resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'art. 1120 del codice civile (e dunque non anche i divieti ulteriormente ivi contemplati dell'alterazione del decoro architettonico e della inservibilità all'uso o al godimento pure di un solo condomino). Nel caso in cui il rifiuti di CP_1
assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni necessarie, gli interessati possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili.” Ha, infine, precisato che “È logico desumere che per le modificazioni apportate a sue spese dal singolo condomino valgano le medesime restrizioni nell'uso delle parti comuni imposte all'assemblea dal vigente art. 2 della legge n. 13 del 1989
(pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato) (arg. da Cass. n. 179 del 1977; n. 3084 del 1994; n. 25790 del 2020)”.
Alla luce dei principi enunciati dalla pronuncia richiamata e condivisi, occorre affermare che l'esecuzione dell'impianto ascensore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1102 c.c. e che occorre, conseguentemente, valutare se, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 13 del 1989, tale opera arrechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
La CTU eseguita nel corso del giudizio ha concluso che non sussiste una violazione delle norme di sicurezza come disciplinate dalla normativa di soft law costituita dalle norme UNI in quanto la disciplina a cui occorre far riferimento è quella della norma UNI EN 81:21 che specifica le
“regole di sicurezza relative agli ascensori per persone e per persone e merci installati in edifici esistenti dove le limitazioni causate dai vincoli imposti dall'edificio non permettono di soddisfare alcuni dei requisiti della EN: 81-20-2020”. Tale normativa tra i “vincoli”-“requisiti” valutati non prevede quelli relativi a “porte di accesso e di emergenza – botole di accesso – porte di ispezione” richiamati dal Condominio e riguardanti la diversa disciplina 81-20-2020. Il
CTU ha poi sottolineato come: “sarà compito del progettista garantire tutte le necessarie pagina 10 di 13 condizioni di sicurezza dell'impianto. Quanto sopra anche in riferimento all'eventuale necessità di predisporre (ad esempio ai piani primo e secondo) “porte intermedie di soccorso”, così come indicato dalla norma UNI EN 80:20” e ha aggiunto che “Il tema in oggetto risulta attinente alla sicurezza dei fruitori dell'impianto (ossia i fruitori degli immobili ricorrenti) in caso di emergenza e non la fruizione del cortile e/o degli spazi privati delle odierne parti”.
Il CTU ha, poi, evidenziato che agli atti non è presente un documento di tipo tecnico che descriva le modalità di ancoraggio del alle strutture murarie limitrofe, ma ha Parte_11 precisato che non si rilevavano elementi tecnici oggettivi che consentano di ipotizzare una qualche necessità di ancorare il anche al resistente, generando la Parte_11 CP_1
suddetta criticità. Ha aggiunto, infine, che “l'eventuale progettista incaricato della progettazione strutturale ove dovesse rilevare, per qualsivoglia motivo, la necessità di connettere il castelletto ad entrambi i fabbricati avrà il dovere di risolvere ogni criticità sul punto e di garantire la conformità dell'opera alle norme vigenti”.
Alla luce delle considerazioni del CTU non sussistono elementi dai quali evincere che l'installazione dell'ascensore pregiudichi la sicurezza e la stabilità del convenuto. CP_1
Al contempo il CTU ha affermato che “l'unica porzione di cortile sul quale potrebbe influire la posa dell'ascensore sia l'”appendice” di forma rettangolare (dimensioni: 5,78 m x 3,06 m, circa
17,5 metri quadri) posta in corrispondenza dell'angolo sud-ovest del cortile;
la posa dell'ascensore nella posizione indicata non influirebbe sull'uso della restante porzione dell'area cortilizia che, infatti, rimarrebbe invariata” e ha concluso che “l'eventuale posa dell'ascensore non produrrebbe limitazioni all'uso del cortile al resistente”. CP_1
In ogni caso, per effettuare un contemperamento degli interessi delle parti, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, in forza del principio di solidarietà condominiale, desumibile dall'art. 2 della Costituzione, risultano utili le ulteriori conclusioni alle quali è giunto il CTU che ha accertato (i) che le caratteristiche geometriche dei luoghi e dell'intervento (109 centimetri tra la parete dell'ascensore e la partizione del fabbricato costituente il civico;
60 centimetri tra la parete dell'ascensore e la partizione del fabbricato costituente il civico 19/C;circa 5,5 metri - da progetto: 578 centimetri - tra l'ascensore e la parete ove è posta la porta del retro del locale CP_2
nonché la possibilità di rimuovere i tamponamenti dell'ascensore) escludono l'eccepita impossibilità di eseguire opere di manutenzione, interventi di tinteggiatura, operazioni di carico e scarico dei materiali, risultando anche possibile traportare, montare e posizionare in situ ponteggi tubolari e di utilizzare “trabattelli” esistendone di larghezza inferiore ai 109 centimetri;
(ii) che tali misure sono compatibili con la larghezza delle porte di accesso alla pagina 11 di 13 proprietà del terzo intervenuto di 104 e 100 cm e (iii) che la superficie apribile del CP_1
resistente (cfr. finestre) non verrebbe fisicamente ridotta dalla posa del castelletto con la conseguenza che non risulta tecnicamente determinabile alcuna riduzione di aria e di luce;
(iv) che negli elaborati tecnici depositati sia in atti, sia presso gli Uffici della Città, non sono riportati elementi tecnici che consentano in qualche modo di valutare, neanche in via squisitamente teorica e previsionale, se l'impianto rispetterà, o meno, i limiti di legge (che in ogni caso, dovrà rispettare); (v) che sarà, invece, necessario per l'eventuale realizzazione dell'ascensore (e della relativa “fossa” interrata”) la modifica del tracciato delle tubazioni interrate, la rimozione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di nuovi pozzetti in posizione idonea, lo spostamento dello “sfiato caldaia” di proprietà . Pt_12
Tali conclusioni consentono di affermare che il pregiudizio indicato al punto (v) del precedente paragrafo che subirebbero il convenuto o altri soggetti - peraltro, non parti del CP_1
presente giudizio quali la proprietà - è inferiore rispetto a quello che subirebbero gli Pt_12
attori ove fosse loro preclusa l'esecuzione dell'ascensore che consente l'eliminazione delle barriere architettoniche e che deve considerarsi Opera indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità degli appartamenti posti ai piano quarto e quinto dell'edificio. Sul punto si sottolinea, infatti, che il bilanciamento degli interessi prescinde dall'attuale presenza nel condominio di persone che presentano disabilità e va effettuato, invece, in base alla concreta fruibilità anche in futuro dello stesso da parte di persone con disabilità.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
5. Le spese di lite, alla luce della particolarità della fattispecie esaminata e dalla necessità di compiere complessi accertamenti di natura tecnica indispensabili per la decisione della controversia, devono essere interamente compensate.
Le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, devono essere poste definitivamente per un terzo a carico degli attori, per i due terzi a carico solidale di parte convenuta e di parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che l'installazione da parte degli attori a loro esclusive spese dell'ascensore nel cortile sul quale si affacciano i , IO VE Controparte_9 CP_1
19/B e Piazza IO VE 19/C (anche indicato in atti come 17 bis) come raffigurato nella pagina 12 di 13 piantina riportata a pag. 36 della relazione di CTU, non necessita del consenso del CP_1
convenuto.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PONE definitivamente le spese di CTU per un terzo a carico degli attori, per i due terzi a carico solidale di parte convenuta e di parte intervenuta.
Torino, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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