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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8326/2023, cui sono riunite le cause iscritte ai nn. R.G. 8635/2023
e 8637/2023, vertenti
TRA
, e con l'avv. MA Angino Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Chiara Contursi (nel procedimento n. 8326/2023 R.G.), con l'avv. CO Longo (nel procedimento n. 8635/2023 R.G.) e con gli avv. Luigi Lorusso e Paolo
SE (nel procedimento n. 8637/2023 R.G.)
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Le ricorrenti con separati ricorsi hanno esposto di aver lavorato negli anni 2018 - 2021 come braccianti agricole, per il numero di giornate indicato nei rispettivi atti introduttivi, alle dipendenze dell'azienda agricola “DI GE".
Segnatamente:
ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2021 per n. 70 giornate. Pt_1
ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2019 per n. 10 giornate e negli anni 2020 e 2021 per Pt_2
151 giornate. ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2018 per n. 60 giornate. Pt_3
Le ricorrenti hanno precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in provincia di Foggia e precisamente in OR, Orta Nova,
Cerignola e Segezia;
1 - si sono occupate della raccolta di CO e CC e all'occorrenza pulizia dall'erba (ricorso n.
8326/2023 R.G.), della raccolta dei IO, CO, cime di rapa, PO, POni e CC (ricorso n. 8635/2023 R.G.) e della raccolta di IO, CO e CC (ricorso n.
8637/2023 R.G.)
- giornalmente osservavano un orario di lavoro di circa 6 ore, ovvero dalle ore 6:30 alle ore 12:30 ovvero, nei mesi estivi, dalle 5.30 alle 11.30;
- percepivano una paga giornaliera di € 35,00/€.40,00 corrisposta da DI GE, a fine giornata, in contanti;
-osservavano le direttive impartite da DI GE, presente sui campi;
- alcuni braccianti, al mattino, si incontravano con il datore di lavoro nei pressi della stazione di servizio di OR, per poi recarsi presso i campi.
Tanto premesso le ricorrenti hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i CP_2 suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione dei loro nominativi dagli elenchi OTD di competenza degli anni innanzi indicati.
Quindi, hanno chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il loro diritto ad essere iscritte negli elenchi OTD dei Comuni di residenza per gli anni e per il numero di giornate indicate nei CP_ rispettivi atti introduttivi e, per l'effetto, di condannare l' alla reiscrizione negli elenchi ed alla conseguente regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale;
vinte le spese di lite, da distrarsi.
L , tempestivamente costituitosi in tutti i giudizi, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante CP_2 la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, nonché quella depositata dall' convenuto a seguito di provvedimento ex art. 421 c.p.c., all'udienza del 22.1.2025, tenuta CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, le cause, previa riunione, sono state decise, come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione al giudizio n. 8326/2023 R.G., di più risalente iscrizione, dei giudizi n. 8635/2023 R.G. e n. 8637/2023 R.G., per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' CP_2 sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Sempre in via preliminare, non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_2
2 Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art.
3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per
l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione CP_ alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell' .
3. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte analogamente a quanto ritenuto in fattispecie similare da questo stesso Tribunale (v. sentenza n. 1383/2025 Giud. est. dott.ssa
OB LU).
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
3 (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalle odierne parti ricorrenti, che ne erano gravate. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta DI GE, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola DI GE è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. . P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_3 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
4 CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “AR”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di OR e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CP_2
DI GE, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre
20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta DI GE non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - MA) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , CP_2 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
DI GE in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del DI, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di OR, nei pressi del cimitero (in contrade RI e MO), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da RI, ad OR), che si identificavano (due uomini
5 stranieri ed il IO del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare DI GE su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il DI dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. DI ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di Foggia, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati.
Tali terreni sono ubicati in agro di OR, CaRAlle, Foggia o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_4 Pt_5 Parte_6 Parte_7
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
DI GE aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di OR) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di CC, cime di RA e attualmente in atto nei territori di CaRAlle, Stornarella e Parte_7
Foggia, per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il DI ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il DI ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
6 Inoltre, considerato che il DI ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal DI stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il DI ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di OR che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal DI, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il DI ha altresì riferito “con me tranne mio IO , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia OR , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Per_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio IO e a mia OR”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della OR (che non Parte_8 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del DI) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il DI abbia escluso che avesse Persona_3 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terre-ni, denunce CP_2
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la
“reale” consistenza aziendale della ditta DI GE e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
7 ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei AR, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei ER
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, in virtù Per_4 Persona_5 di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi
[...]
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, CP_4 Controparte_5 in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal DI GE, presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaRAlle, alla C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso Parte_9 in uso alla ditta DI per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di OR, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta DI per Parte_10 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di DI GE. Entrambi
i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. DI, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta DI non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o
8 anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di AR (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI GE, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a AR per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di OR.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei AR (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta DI ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi . Controparte_6
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre
2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa
80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
AN UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei ER e ), Persona_4 Persona_5 proseguendo la coltivazione già in atto dei AR, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
9 Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi CP_4
e
[...] Controparte_5
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei ER Persona_4
e . Persona_5
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di RC, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da EL, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di OR
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di PO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c.da
Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di IT (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta DI nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • AR (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • RA e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
(circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • PO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• CC (circa
7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI GE ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei ER e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_4 Persona_5
10 campagna ARcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna ARcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di -D (dei coniugi e dei ER ) e attinente alla campagna ARcola 2019-2020. Controparte_6 Per_4
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di RC, del fondo di OR, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di PO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di OR, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN -D - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei coniugi e dei ER ), Controparte_6 Per_4 proseguendo la coltivazione già in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, relativamente alla campagna ARcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da
RI, di proprietà di proprietà di . I fondi, sono risultati formalmente Persona_4 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al
30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e (già precedente-mente condotti a AR fino Controparte_4 Controparte_5
11 al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal DI GE, presso l'Agenzia delle
Entrate di Foggia, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di OR, alla c.da
RI, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei ER e Persona_4
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a AR fino al Persona_5
30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta DI, per una durata complessiva di tre mesi, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di AR e fragole, al prezzo pattuito di €
2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di DI GE, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
DI, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di RA, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
RI, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola DI HI (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da DI, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di AR, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
RI, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola DI HI (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di RA, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaRAlle, alla c.da Bosco
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola Colangione
AT (vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • AR (poco più di n. 809.000 pezzi),
12 tra febbraio e giugno;
• piantine di RC (n. 38.500), a settembre;
• RA “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta DI aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei ER ), utilizzati fino a giugno per por-tare a compimento Controparte_6 Per_4 la campagna ARcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna ARcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di -D (dei ER Natale) e attinente alla campagna ARcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di OR (dei coniugi ). Controparte_6
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di AR, sul fondo di OR (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di RA, sul fondo in agro di CaRAlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di RA, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di OR, di DI HI) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola RO MA.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
13 1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da RI (di ), proseguendo la coltivazione Persona_4 già in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
OR, alla c.da MO, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_11 formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal
24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta DI, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di RA.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi CP_4
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_5 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei ER Persona_4
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_5
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta DI ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di AR, di circa Ha 3,00, in agro di OR, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola DI HI;
- una partita di RA, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di Controparte_7 acquisto del 21/01/2021);
- una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle RA sul fondo di
). Parte_11
14 Risultano, poi, le vendite di: • AR (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di RC (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di RA “alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_11
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna ARcola 2020-2021 e Per_4 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna ARcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei ER ) e attinente alla campagna AR-cola 2021-2022; Controparte_6 Per_4
➢ circa Ha 2,90 di RA, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di OR (di Pt_11
). La raccolta delle RA, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta DI, che
[...] ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a RO MA (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di AR, sui fondi di OR (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di RA, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di OR, di ) Controparte_7 poiché, di sicuro, le RA in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da
DI esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN
UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
15 ANNO 2022
La ditta DI ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei ER ), proseguendo la coltivazione già Per_4 in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_6 coltivazione già in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di OR, alla c.da MO (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_11 gennaio, la preesistente coltivazione delle RA (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato AR. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CC, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di Foggia, in loc. Borgo Segezia alla c.da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un Parte_12 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi Persona_4 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi sono Persona_6 risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola CO CO di IT (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
16 • una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di RA “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_11
• AR (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Persona_4 Controparte_6 la campagna ARcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna ARcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei ER e e di ) e attinente alla campagna ARcola Persona_4 Per_6 Parte_11
2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di CC che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di Foggia (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_12 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti CC raccolti.
Gli ispettori hanno, inoltre, evidenziato che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR di AO IO, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di CO
CO) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
17 Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola DI GE.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di Foggia sui fondi dove stava operando la ditta DI, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di RC sul fondo in OR alla c.da EL (cioè quello della soc. Terranova, acquistato da DI
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n.
44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo
2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei AR e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di RC, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta DI per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera
18 denunciata all' ) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CP_2
DI a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive MA (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che qualora il DI GE avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da DI GE che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago
19 i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il DI avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il DI ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta DI GE, comprese quelle relative alle odierne ricorrenti.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti
(sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
20 Quanto alla prova documentale (comunicazione Uni-Lav, comunicazione di assunzione, comunicazione di cessazione e buste-paga), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dalle ricorrenti, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Ciò in quanto l'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle ricorrenti, dai testi dalle stesse indicati, nonché dal presunto datore di lavoro, sono apparse obiettivamente contraddittorie tra di loro.
Tali dichiarazioni sono state debitamente versate in atti dall' , ed in ordine alle stesse i ricorrenti CP_2 non ne hanno fornito una lettura alternativa, essendosi genericamente limitate ad evidenziare che
“…la reticenza, la genericità o l'apparente contraddittorietà di risposte di cui il lavoratore non è in grado di valutare portata ed effetti, non possono assurgere a prova della fittizietà del rapporto di lavoro” (v. note di TS depositate successivamente alla costituzione dell' ). CP_2
Segnatamente, sono emerse numerose incongruenze circa diversi aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, quale, a titolo esemplificativo, la retribuzione (l'importo e la cadenza dello stesso), l'individuazione dei prodotti trattati, l'ubicazione dei terreni, le mansioni disimpegnate, la divisione dei compiti tra i braccianti di sesso femminile e quelli di sesso maschile, la percezione o
21 meno del contributo per il carburante per i braccianti che si recavano presso i campi con la propria autovettura.
Di seguito si riportano sinteticamente talune contraddizioni emerse dall'esame della documentazione in atti, per ciascuna delle ricorrenti.
DI Pt_1 Pt_1
Quanto all'anno 2021, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ha dedotto di essersi Pt_1 occupata della raccolta di CO e CC, agli ispettori ha riferito di aver svolto anche l'attività di raccolta delle cime di rapa.
Ed ancora, la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori di aver percepito una retribuzione netta di
35 euro al giorno, che il datore di lavoro le avrebbe corrisposto con cadenza quindicinale o settimanale, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di essere stata retribuita con una paga di € 35,00/40,00 al giorno, che il DI le avrebbe consegnato personalmente a fine giornata.
Inoltre, in sede ispettiva la ha dichiarato di aver lavorato con la stessa squadra di braccianti Pt_1 di composizione variabile (da circa 15 fino ad un massimo di 20/25 persone al giorno), per la maggior parte donne e qualche uomo, mentre invece in sede ispettiva GE DI ha dichiarato quanto segue: “La squadra che utilizzo può variare il numero tra i 5 e le 10 persone al giorno (…).”.
Vi è, poi, che la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori di aver lavorato insieme a Per_7
(verosimilmente identificabile in indicata quale teste dall'odierna ricorrente) che, in Persona_8 sede di escussione da parte degli ispettori, non ha menzionato la tra le sue compagne di Pt_1 lavoro.
Infine, non può farsi a meno di evidenziare che alcuni dei prodotti agricoli che la assume di Pt_1 aver raccolto, sia nella dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio (es. CC), non rientrano nella reale attività minuziosamente accertata dagli ispettori con riferimento all'annualità dedotta in giudizio.
FATTORE
[...]
, che in giudizio ha dedotto di essersi occupata della raccolta di IO, CO, cime Parte_13 di rapa, PO, POni e CC, agli ispettori ha riferito di aver svolto anche la raccolta delle zucchine, prodotto agricolo non menzionato in ricorso.
Ed ancora, quanto alla retribuzione, con riferimento all'anno 2021 la ha riferito agli ispettori Pt_2 di aver percepito una paga netta di € 35,00 al giorno, in contanti, che il datore di lavoro le avrebbe corrisposto ogni 3 o 4 giorni.
Al contrario, nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente medesima ha dedotto di essere stata retribuita con una paga di € 35,00 al giorno, che il DI le avrebbe consegnato personalmente a fine giornata.
22 Con specifico riferimento agli anni 2019 e 2020, la ricorrente ha riferito agli ispettori di una retribuzione netta di 30 euro al giorno, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio non è menzionato un importo della retribuzione giornaliera differente a seconda delle annualità azionate.
Vi è, poi, che la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori che, oltre alla retribuzione di 35 euro al giorno, il datore di lavoro avrebbe pagato ulteriori dieci euro al giorno a titolo di rimborso carburante, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio non vi è menzione a tale contributo per il carburante.
Inoltre, in sede ispettiva la ha dichiarato di aver sempre lavorato con la stessa squadra di Pt_2 braccianti composta da circa una ventina persone al giorno, di cui solo 7 o 8 uomini e per il resto donne, mentre invece GE DI in sede ispettiva ha dichiarato quanto segue: “La squadra che utilizzo può variare il numero tra i 5 e le 10 persone al giorno (…).”.
Infine, non può farsi a meno di evidenziare che per alcune delle annualità azionate (2020-2021), alcuni dei prodotti agricoli (es. che la assume di aver raccolto, sia nella Parte_6 Pt_2 dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio, non rientrano nella reale attività accertata dagli ispettori con riferimento a tali annualità.
Parte_3
Quanto all'anno 2018, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di essersi occupata della raccolta di IO, CO e CC, agli ispettori ha riferito di aver svolto l'attività di raccolta dei soli CC e IO “e in nessun'altra attività diversa”.
Ed ancora, quanto alla retribuzione asseritamente percepita, la ha riferito agli ispettori di Pt_3 aver ricevuto una paga netta di € 30,00 al giorno, in contanti.
Al contrario, nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente medesima ha dedotto di essere stata retribuita con una paga netta di € 35,00 al giorno, che il DI le avrebbe consegnato personalmente a fine giornata.
Inoltre, mentre in sede ispettiva la a dichiarato di aver sempre lavorato con la stessa squadra Pt_3 di braccianti composta da circa 15/20 donne e 6/7 uomini, in sede ispettiva GE DI ha dichiarato quanto segue: “La squadra che utilizzo può variare il numero tra i 5 e le 10 persone al giorno (…).”.
Inoltre, contrariamente a quanto riferito da GE DI in sede ispettiva: “(…) Per lo spostamento delle merci utilizzo due furgoni cassonati, uno SCUDO ed un ma non ho mezzi Tes_1 per lo spostamento dei braccianti, che raggiungono il posto di lavoro con i loro mezzi e solo eccezionalmente, a qualcuno di OR, do io il passaggio con la mia macchina, una Ford Mondeo
Station Wagon blu notte, o una Punto bianca”, nel ricorso introduttivo del giudizio la ha Pt_3 dedotto che il datore di lavoro era solito prelevare una parte dei braccianti agricoli con un furgoncino davanti alla stazione di servizio di OR e trasportarla sui campi di lavoro.
23 Infine, non può farsi a meno di evidenziare che alcuni dei prodotti agricoli che la assume di Pt_3 aver raccolto, sia nella dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio (es.
e CC), non rientrano nella reale attività accertata dagli ispettori. Parte_14
Ebbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto, anche e soprattutto perché vertenti su aspetti decisamente rilevanti (quali: periodo di lavoro, luogo di lavoro, tipo di prodotto trattato, retribuzione) e strettamente attinenti al tipo di attività svolta.
La circostanza che le ricorrenti nulla di specifico abbiano precisato e/o contestato, fa sì che l'attendibilità della prospettazione offerta in questa sede, sia fortemente minata.
Ciò in quanto, si ribadisce, che le incongruenze emerse ineriscono aspetti tutt'altro che marginali.
Milita in tal senso anche la circostanza che nessuna delle ricorrenti abbia menzionato, nell'atto introduttivo del giudizio, tra i prodotti trattati, il;
trattasi di un aspetto affatto trascurabile Pt_4 atteso che dall'accurata indagine ispettiva è emerso che tale fosse il prodotto maggiormente trattato dalla ditta.
Ed ancora, avvalora il convincimento giudiziale anche il fatto che le ricorrenti in sede ispettiva non abbiano fatto riferimento al punto di incontro mattutino presso la stazione di servizio di OR, laddove tale circostanza è riferita in tutti i ricorsi, sia pure con riferimento ad una parte dei braccianti agricoli.
Del pari in tutti i ricorsi vi è riferimento ai terreni ubicati in Segezia;
tale località, tuttavia, non è mai stata menzionata dai lavoratori in sede ispettiva.
Infine, mina l'attendibilità della prospettazione attorea la circostanza che in giudizio tutte le ricorrenti hanno sostenuto di aver lavorato in terreni ubicati in Provincia di Foggia (Cerignola, Orta Nova e
OR), laddove gli ispettori hanno appurato, sulla scorta di rilevanze documentali oggettive, che la ditta DI conduceva terreni siti solo ad OR e Foggia.
Quanto alla prova testimoniale, pure domandata dalle ricorrenti, è bene precisare che la stessa non è stata ammessa perché oggettivamente inidonea a colmare le forti contraddizioni di cui si è detto innanzi.
Invero, l'espletamento della prova non avrebbe in ogni caso consentito di superare le incongruenze tra quanto dedotto nei ricorsi e quanto dichiarato dalle lavoratrici in sede ispettiva.
Ciò anche e soprattutto in quanto i testi indicati nei ricorsi sono lavoratori parimenti disconosciuti o gli stessi lavoratori le cui dichiarazioni rese in sede ispettiva sono apparse fortemente contrastanti con la prospettazione offerta dai (presunti) colleghi di lavoro sia in questa sede sia in sede ispettiva.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconoscimento dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle ricorrenti e dal soggetto che li ha denunciate come braccianti, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere
24 da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dalle ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , le ricorrenti CP_2 non hanno inteso offrirne una lettura alternativa, tale da rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
Le ricorrenti nulla, infatti, hanno dedotto circa le evidenti incongruenze tra quanto asserito nei ricorsi e quanti riferito in sede ispettiva.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis,
Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).
Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005)
...".
Peraltro, deve in ogni caso ritenersi che l'eventuale espletamento della prova orale non avrebbe in ogni caso consentito di superare le forti contraddizioni di cui si è dato atto innanzi, avuto anche riguardo alla circostanza che le ricorrenti hanno indicato come testi soggetti i cui rapporti di lavoro sono stati, a loro volta, disconosciuti, senza dagli atti di causa risulti la riabilitazione degli stessi rapporti di lavoro in sede giudiziaria (v., anzi, per la teste , la sentenza del Testimone_2
Tribunale di Foggia n. 1383/2025 Giudice est. dott.ssa LU, sfavorevole alla teste medesima); ciò che pure contribuisce a rendere superfluo l'espletamento della prova testimoniale.
25 In definitiva, alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD, appaiono infondate e i ricorsi riuniti devono essere integralmente rigettati, restando assorbite le questioni preliminari.
4. - Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti per tenere le ricorrenti e , integralmente soccombenti al pari dell'altra ricorrente, Parte_1 Parte_3 esenti dalla rifusione delle spese alla controparte, non potendo le dichiarazioni ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i relativi giudizi non sono stati promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma l'accertamento del diritto alla iscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ.,
Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021).
Ne consegue che, in ossequio al criterio legale della soccombenza, tutte le ricorrenti sono tenute a rifondere all' le spese di lite. CP_2
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
26 - rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 6.675,60 (comprensivo dell'aumento per i procedimenti riuniti), oltre rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, 19.11.2025
La Giudice dott.ssa Valentina di Leo
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8326/2023, cui sono riunite le cause iscritte ai nn. R.G. 8635/2023
e 8637/2023, vertenti
TRA
, e con l'avv. MA Angino Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Chiara Contursi (nel procedimento n. 8326/2023 R.G.), con l'avv. CO Longo (nel procedimento n. 8635/2023 R.G.) e con gli avv. Luigi Lorusso e Paolo
SE (nel procedimento n. 8637/2023 R.G.)
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Le ricorrenti con separati ricorsi hanno esposto di aver lavorato negli anni 2018 - 2021 come braccianti agricole, per il numero di giornate indicato nei rispettivi atti introduttivi, alle dipendenze dell'azienda agricola “DI GE".
Segnatamente:
ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2021 per n. 70 giornate. Pt_1
ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2019 per n. 10 giornate e negli anni 2020 e 2021 per Pt_2
151 giornate. ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2018 per n. 60 giornate. Pt_3
Le ricorrenti hanno precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in provincia di Foggia e precisamente in OR, Orta Nova,
Cerignola e Segezia;
1 - si sono occupate della raccolta di CO e CC e all'occorrenza pulizia dall'erba (ricorso n.
8326/2023 R.G.), della raccolta dei IO, CO, cime di rapa, PO, POni e CC (ricorso n. 8635/2023 R.G.) e della raccolta di IO, CO e CC (ricorso n.
8637/2023 R.G.)
- giornalmente osservavano un orario di lavoro di circa 6 ore, ovvero dalle ore 6:30 alle ore 12:30 ovvero, nei mesi estivi, dalle 5.30 alle 11.30;
- percepivano una paga giornaliera di € 35,00/€.40,00 corrisposta da DI GE, a fine giornata, in contanti;
-osservavano le direttive impartite da DI GE, presente sui campi;
- alcuni braccianti, al mattino, si incontravano con il datore di lavoro nei pressi della stazione di servizio di OR, per poi recarsi presso i campi.
Tanto premesso le ricorrenti hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i CP_2 suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione dei loro nominativi dagli elenchi OTD di competenza degli anni innanzi indicati.
Quindi, hanno chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il loro diritto ad essere iscritte negli elenchi OTD dei Comuni di residenza per gli anni e per il numero di giornate indicate nei CP_ rispettivi atti introduttivi e, per l'effetto, di condannare l' alla reiscrizione negli elenchi ed alla conseguente regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale;
vinte le spese di lite, da distrarsi.
L , tempestivamente costituitosi in tutti i giudizi, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante CP_2 la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, nonché quella depositata dall' convenuto a seguito di provvedimento ex art. 421 c.p.c., all'udienza del 22.1.2025, tenuta CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, le cause, previa riunione, sono state decise, come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione al giudizio n. 8326/2023 R.G., di più risalente iscrizione, dei giudizi n. 8635/2023 R.G. e n. 8637/2023 R.G., per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' CP_2 sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Sempre in via preliminare, non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_2
2 Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art.
3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per
l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione CP_ alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell' .
3. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte analogamente a quanto ritenuto in fattispecie similare da questo stesso Tribunale (v. sentenza n. 1383/2025 Giud. est. dott.ssa
OB LU).
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
3 (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalle odierne parti ricorrenti, che ne erano gravate. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta DI GE, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola DI GE è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. . P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_3 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
4 CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “AR”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di OR e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CP_2
DI GE, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre
20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta DI GE non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - MA) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , CP_2 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
DI GE in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del DI, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di OR, nei pressi del cimitero (in contrade RI e MO), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da RI, ad OR), che si identificavano (due uomini
5 stranieri ed il IO del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare DI GE su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il DI dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. DI ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di Foggia, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati.
Tali terreni sono ubicati in agro di OR, CaRAlle, Foggia o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_4 Pt_5 Parte_6 Parte_7
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
DI GE aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di OR) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di CC, cime di RA e attualmente in atto nei territori di CaRAlle, Stornarella e Parte_7
Foggia, per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il DI ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il DI ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
6 Inoltre, considerato che il DI ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal DI stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il DI ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di OR che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal DI, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il DI ha altresì riferito “con me tranne mio IO , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia OR , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Per_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio IO e a mia OR”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della OR (che non Parte_8 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del DI) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il DI abbia escluso che avesse Persona_3 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terre-ni, denunce CP_2
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la
“reale” consistenza aziendale della ditta DI GE e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
7 ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei AR, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei ER
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, in virtù Per_4 Persona_5 di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi
[...]
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta DI, CP_4 Controparte_5 in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal DI GE, presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaRAlle, alla C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso Parte_9 in uso alla ditta DI per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di OR, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta DI per Parte_10 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di DI GE. Entrambi
i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. DI, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta DI non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o
8 anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di AR (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI GE, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a AR per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di OR.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei AR (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta DI ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi . Controparte_6
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre
2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa
80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
AN UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei ER e ), Persona_4 Persona_5 proseguendo la coltivazione già in atto dei AR, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
9 Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi CP_4
e
[...] Controparte_5
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei ER Persona_4
e . Persona_5
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di RC, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da EL, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di OR
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di PO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c.da
Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di IT (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta DI nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • AR (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • RA e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
(circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • PO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• CC (circa
7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta DI GE ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei ER e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_4 Persona_5
10 campagna ARcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna ARcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di -D (dei coniugi e dei ER ) e attinente alla campagna ARcola 2019-2020. Controparte_6 Per_4
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di RC, del fondo di OR, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di PO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di OR, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN -D - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei coniugi e dei ER ), Controparte_6 Per_4 proseguendo la coltivazione già in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, relativamente alla campagna ARcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da
RI, di proprietà di proprietà di . I fondi, sono risultati formalmente Persona_4 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al
30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e (già precedente-mente condotti a AR fino Controparte_4 Controparte_5
11 al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal DI GE, presso l'Agenzia delle
Entrate di Foggia, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di OR, alla c.da
RI, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei ER e Persona_4
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a AR fino al Persona_5
30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta DI, per una durata complessiva di tre mesi, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di AR e fragole, al prezzo pattuito di €
2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di DI GE, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
DI, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta DI le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di RA, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
RI, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola DI HI (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da DI, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di AR, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
RI, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola DI HI (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di RA, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaRAlle, alla c.da Bosco
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola Colangione
AT (vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • AR (poco più di n. 809.000 pezzi),
12 tra febbraio e giugno;
• piantine di RC (n. 38.500), a settembre;
• RA “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta DI aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei ER ), utilizzati fino a giugno per por-tare a compimento Controparte_6 Per_4 la campagna ARcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna ARcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di -D (dei ER Natale) e attinente alla campagna ARcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di OR (dei coniugi ). Controparte_6
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di AR, sul fondo di OR (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di RA, sul fondo in agro di CaRAlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di RA, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di OR, di DI HI) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola RO MA.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
13 1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da RI (di ), proseguendo la coltivazione Persona_4 già in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
OR, alla c.da MO, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_11 formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal
24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta DI, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di RA.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi CP_4
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_5 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà dei ER Persona_4
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_5
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta DI ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di AR, di circa Ha 3,00, in agro di OR, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola DI HI;
- una partita di RA, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di Controparte_7 acquisto del 21/01/2021);
- una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle RA sul fondo di
). Parte_11
14 Risultano, poi, le vendite di: • AR (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di RC (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di RA “alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_11
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna ARcola 2020-2021 e Per_4 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna ARcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei ER ) e attinente alla campagna AR-cola 2021-2022; Controparte_6 Per_4
➢ circa Ha 2,90 di RA, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di OR (di Pt_11
). La raccolta delle RA, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta DI, che
[...] ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a RO MA (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di AR, sui fondi di OR (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di RA, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di OR, di ) Controparte_7 poiché, di sicuro, le RA in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da
DI esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN
UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
15 ANNO 2022
La ditta DI ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei ER ), proseguendo la coltivazione già Per_4 in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da RI (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_6 coltivazione già in atto dei AR, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di OR, alla c.da MO (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_11 gennaio, la preesistente coltivazione delle RA (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato AR. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CC, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di Foggia, in loc. Borgo Segezia alla c.da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un Parte_12 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi Persona_4 detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di AR, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di OR, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi sono Persona_6 risultati formalmente detenuti dalla ditta DI, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola CO CO di IT (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
16 • una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da
MO, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO IO di OR
(vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di RA “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_11
• AR (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Persona_4 Controparte_6 la campagna ARcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna ARcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei ER e e di ) e attinente alla campagna ARcola Persona_4 Per_6 Parte_11
2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di CC che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di Foggia (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_12 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti CC raccolti.
Gli ispettori hanno, inoltre, evidenziato che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR di AO IO, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di CO
CO) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
17 Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di AN UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola DI GE.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di Foggia sui fondi dove stava operando la ditta DI, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di RC sul fondo in OR alla c.da EL (cioè quello della soc. Terranova, acquistato da DI
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n.
44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo
2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei AR e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di RC, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta DI per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera
18 denunciata all' ) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CP_2
DI a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive MA (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che qualora il DI GE avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da DI GE che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago
19 i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il DI avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il DI ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta DI GE, comprese quelle relative alle odierne ricorrenti.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti
(sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
20 Quanto alla prova documentale (comunicazione Uni-Lav, comunicazione di assunzione, comunicazione di cessazione e buste-paga), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dalle ricorrenti, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Ciò in quanto l'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle ricorrenti, dai testi dalle stesse indicati, nonché dal presunto datore di lavoro, sono apparse obiettivamente contraddittorie tra di loro.
Tali dichiarazioni sono state debitamente versate in atti dall' , ed in ordine alle stesse i ricorrenti CP_2 non ne hanno fornito una lettura alternativa, essendosi genericamente limitate ad evidenziare che
“…la reticenza, la genericità o l'apparente contraddittorietà di risposte di cui il lavoratore non è in grado di valutare portata ed effetti, non possono assurgere a prova della fittizietà del rapporto di lavoro” (v. note di TS depositate successivamente alla costituzione dell' ). CP_2
Segnatamente, sono emerse numerose incongruenze circa diversi aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, quale, a titolo esemplificativo, la retribuzione (l'importo e la cadenza dello stesso), l'individuazione dei prodotti trattati, l'ubicazione dei terreni, le mansioni disimpegnate, la divisione dei compiti tra i braccianti di sesso femminile e quelli di sesso maschile, la percezione o
21 meno del contributo per il carburante per i braccianti che si recavano presso i campi con la propria autovettura.
Di seguito si riportano sinteticamente talune contraddizioni emerse dall'esame della documentazione in atti, per ciascuna delle ricorrenti.
DI Pt_1 Pt_1
Quanto all'anno 2021, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ha dedotto di essersi Pt_1 occupata della raccolta di CO e CC, agli ispettori ha riferito di aver svolto anche l'attività di raccolta delle cime di rapa.
Ed ancora, la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori di aver percepito una retribuzione netta di
35 euro al giorno, che il datore di lavoro le avrebbe corrisposto con cadenza quindicinale o settimanale, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di essere stata retribuita con una paga di € 35,00/40,00 al giorno, che il DI le avrebbe consegnato personalmente a fine giornata.
Inoltre, in sede ispettiva la ha dichiarato di aver lavorato con la stessa squadra di braccianti Pt_1 di composizione variabile (da circa 15 fino ad un massimo di 20/25 persone al giorno), per la maggior parte donne e qualche uomo, mentre invece in sede ispettiva GE DI ha dichiarato quanto segue: “La squadra che utilizzo può variare il numero tra i 5 e le 10 persone al giorno (…).”.
Vi è, poi, che la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori di aver lavorato insieme a Per_7
(verosimilmente identificabile in indicata quale teste dall'odierna ricorrente) che, in Persona_8 sede di escussione da parte degli ispettori, non ha menzionato la tra le sue compagne di Pt_1 lavoro.
Infine, non può farsi a meno di evidenziare che alcuni dei prodotti agricoli che la assume di Pt_1 aver raccolto, sia nella dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio (es. CC), non rientrano nella reale attività minuziosamente accertata dagli ispettori con riferimento all'annualità dedotta in giudizio.
FATTORE
[...]
, che in giudizio ha dedotto di essersi occupata della raccolta di IO, CO, cime Parte_13 di rapa, PO, POni e CC, agli ispettori ha riferito di aver svolto anche la raccolta delle zucchine, prodotto agricolo non menzionato in ricorso.
Ed ancora, quanto alla retribuzione, con riferimento all'anno 2021 la ha riferito agli ispettori Pt_2 di aver percepito una paga netta di € 35,00 al giorno, in contanti, che il datore di lavoro le avrebbe corrisposto ogni 3 o 4 giorni.
Al contrario, nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente medesima ha dedotto di essere stata retribuita con una paga di € 35,00 al giorno, che il DI le avrebbe consegnato personalmente a fine giornata.
22 Con specifico riferimento agli anni 2019 e 2020, la ricorrente ha riferito agli ispettori di una retribuzione netta di 30 euro al giorno, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio non è menzionato un importo della retribuzione giornaliera differente a seconda delle annualità azionate.
Vi è, poi, che la ricorrente in esame ha riferito agli ispettori che, oltre alla retribuzione di 35 euro al giorno, il datore di lavoro avrebbe pagato ulteriori dieci euro al giorno a titolo di rimborso carburante, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio non vi è menzione a tale contributo per il carburante.
Inoltre, in sede ispettiva la ha dichiarato di aver sempre lavorato con la stessa squadra di Pt_2 braccianti composta da circa una ventina persone al giorno, di cui solo 7 o 8 uomini e per il resto donne, mentre invece GE DI in sede ispettiva ha dichiarato quanto segue: “La squadra che utilizzo può variare il numero tra i 5 e le 10 persone al giorno (…).”.
Infine, non può farsi a meno di evidenziare che per alcune delle annualità azionate (2020-2021), alcuni dei prodotti agricoli (es. che la assume di aver raccolto, sia nella Parte_6 Pt_2 dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio, non rientrano nella reale attività accertata dagli ispettori con riferimento a tali annualità.
Parte_3
Quanto all'anno 2018, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto di essersi occupata della raccolta di IO, CO e CC, agli ispettori ha riferito di aver svolto l'attività di raccolta dei soli CC e IO “e in nessun'altra attività diversa”.
Ed ancora, quanto alla retribuzione asseritamente percepita, la ha riferito agli ispettori di Pt_3 aver ricevuto una paga netta di € 30,00 al giorno, in contanti.
Al contrario, nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente medesima ha dedotto di essere stata retribuita con una paga netta di € 35,00 al giorno, che il DI le avrebbe consegnato personalmente a fine giornata.
Inoltre, mentre in sede ispettiva la a dichiarato di aver sempre lavorato con la stessa squadra Pt_3 di braccianti composta da circa 15/20 donne e 6/7 uomini, in sede ispettiva GE DI ha dichiarato quanto segue: “La squadra che utilizzo può variare il numero tra i 5 e le 10 persone al giorno (…).”.
Inoltre, contrariamente a quanto riferito da GE DI in sede ispettiva: “(…) Per lo spostamento delle merci utilizzo due furgoni cassonati, uno SCUDO ed un ma non ho mezzi Tes_1 per lo spostamento dei braccianti, che raggiungono il posto di lavoro con i loro mezzi e solo eccezionalmente, a qualcuno di OR, do io il passaggio con la mia macchina, una Ford Mondeo
Station Wagon blu notte, o una Punto bianca”, nel ricorso introduttivo del giudizio la ha Pt_3 dedotto che il datore di lavoro era solito prelevare una parte dei braccianti agricoli con un furgoncino davanti alla stazione di servizio di OR e trasportarla sui campi di lavoro.
23 Infine, non può farsi a meno di evidenziare che alcuni dei prodotti agricoli che la assume di Pt_3 aver raccolto, sia nella dichiarazione resa agli ispettori, che nel ricorso introduttivo del giudizio (es.
e CC), non rientrano nella reale attività accertata dagli ispettori. Parte_14
Ebbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto, anche e soprattutto perché vertenti su aspetti decisamente rilevanti (quali: periodo di lavoro, luogo di lavoro, tipo di prodotto trattato, retribuzione) e strettamente attinenti al tipo di attività svolta.
La circostanza che le ricorrenti nulla di specifico abbiano precisato e/o contestato, fa sì che l'attendibilità della prospettazione offerta in questa sede, sia fortemente minata.
Ciò in quanto, si ribadisce, che le incongruenze emerse ineriscono aspetti tutt'altro che marginali.
Milita in tal senso anche la circostanza che nessuna delle ricorrenti abbia menzionato, nell'atto introduttivo del giudizio, tra i prodotti trattati, il;
trattasi di un aspetto affatto trascurabile Pt_4 atteso che dall'accurata indagine ispettiva è emerso che tale fosse il prodotto maggiormente trattato dalla ditta.
Ed ancora, avvalora il convincimento giudiziale anche il fatto che le ricorrenti in sede ispettiva non abbiano fatto riferimento al punto di incontro mattutino presso la stazione di servizio di OR, laddove tale circostanza è riferita in tutti i ricorsi, sia pure con riferimento ad una parte dei braccianti agricoli.
Del pari in tutti i ricorsi vi è riferimento ai terreni ubicati in Segezia;
tale località, tuttavia, non è mai stata menzionata dai lavoratori in sede ispettiva.
Infine, mina l'attendibilità della prospettazione attorea la circostanza che in giudizio tutte le ricorrenti hanno sostenuto di aver lavorato in terreni ubicati in Provincia di Foggia (Cerignola, Orta Nova e
OR), laddove gli ispettori hanno appurato, sulla scorta di rilevanze documentali oggettive, che la ditta DI conduceva terreni siti solo ad OR e Foggia.
Quanto alla prova testimoniale, pure domandata dalle ricorrenti, è bene precisare che la stessa non è stata ammessa perché oggettivamente inidonea a colmare le forti contraddizioni di cui si è detto innanzi.
Invero, l'espletamento della prova non avrebbe in ogni caso consentito di superare le incongruenze tra quanto dedotto nei ricorsi e quanto dichiarato dalle lavoratrici in sede ispettiva.
Ciò anche e soprattutto in quanto i testi indicati nei ricorsi sono lavoratori parimenti disconosciuti o gli stessi lavoratori le cui dichiarazioni rese in sede ispettiva sono apparse fortemente contrastanti con la prospettazione offerta dai (presunti) colleghi di lavoro sia in questa sede sia in sede ispettiva.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconoscimento dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle ricorrenti e dal soggetto che li ha denunciate come braccianti, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere
24 da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dalle ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , le ricorrenti CP_2 non hanno inteso offrirne una lettura alternativa, tale da rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
Le ricorrenti nulla, infatti, hanno dedotto circa le evidenti incongruenze tra quanto asserito nei ricorsi e quanti riferito in sede ispettiva.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis,
Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).
Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005)
...".
Peraltro, deve in ogni caso ritenersi che l'eventuale espletamento della prova orale non avrebbe in ogni caso consentito di superare le forti contraddizioni di cui si è dato atto innanzi, avuto anche riguardo alla circostanza che le ricorrenti hanno indicato come testi soggetti i cui rapporti di lavoro sono stati, a loro volta, disconosciuti, senza dagli atti di causa risulti la riabilitazione degli stessi rapporti di lavoro in sede giudiziaria (v., anzi, per la teste , la sentenza del Testimone_2
Tribunale di Foggia n. 1383/2025 Giudice est. dott.ssa LU, sfavorevole alla teste medesima); ciò che pure contribuisce a rendere superfluo l'espletamento della prova testimoniale.
25 In definitiva, alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi OTD, appaiono infondate e i ricorsi riuniti devono essere integralmente rigettati, restando assorbite le questioni preliminari.
4. - Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti per tenere le ricorrenti e , integralmente soccombenti al pari dell'altra ricorrente, Parte_1 Parte_3 esenti dalla rifusione delle spese alla controparte, non potendo le dichiarazioni ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti considerarsi valide ai fini dell'esenzione poiché i relativi giudizi non sono stati promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma l'accertamento del diritto alla iscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ.,
Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021).
Ne consegue che, in ossequio al criterio legale della soccombenza, tutte le ricorrenti sono tenute a rifondere all' le spese di lite. CP_2
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti,
e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
26 - rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 6.675,60 (comprensivo dell'aumento per i procedimenti riuniti), oltre rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, 19.11.2025
La Giudice dott.ssa Valentina di Leo
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