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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. IA SS Presidente
Dr. NZ ET Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024, da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentanti e difesi Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti depositata nel fascicolo di primo grado dagli avv.ti
GI BA (pec: e Email_1
NC G. CO (pec: , Email_2 appellanti contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 protempore, rappresenta e difesa in virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione in appello, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 123/01 e dell'art. 83, III° comma c.p.c., dagli avv.ti Lelio Dalla Barba (pec:
e MI OM (pec: Email_3
, Email_4 appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 407/2024 d.d.
17.09.2024, non notificata.-
In punto: rapporto di agenzia.-
CONCLUSIONI
Parte_1
In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.407/2024, emessa dal Tribunale del Lavoro di Padova onde evitare che l'appellante debba subire i danni derivanti dalla sua esecuzione;
Nel merito: in accoglimento del proposto appello per lo specifico motivo di impugnazione illustrato, riformare integralmente la sentenza n.
407/2024 Tribunale del Lavoro di Padova, depositata il 19 settembre 2024 e, per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra , in Parte_1 proprio e quale socio accomandatario di Co.B.I.Red s.a.s., di e c. Parte_1
e doveva essere disciplinato dall'art. 3 comma 2 della Lg. n. 173/2005, Controparte_1 con il pieno riconoscimento dell'inquadramento dell' appellante nel ruolo di "agente di commercio". Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
CP_1 in via preliminare, - dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del Sig. Parte_1 in proprio;
- dichiararsi rinunciate per mancata riproposizione le domande di
[...] condanna tutte formulate in primo grado;
in via principale, rigettarsi integralmente, perché infondate in fatto e/o in diritto, le domande dell'appellante e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello e confermare l'impugnata sentenza n. 407/2024, pronunciata nella causa n. 1841/2022 R.G. in data 6 giugno 2024 dal Tribunale di
Padova, Giudice Dott.ssa Silvia Rigon in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 17 settembre 2024 e notificata in data 18 settembre 2024; per il caso di accoglimento della domanda di accertamento e subordinatamente alla richiesta preliminare sopra formulata di declaratoria di rinuncia alle domande di condanna svolte in primo grado, rigettarsi per i motivi esposti in narrativa dette domande di condanna al pagamento somme, quali formulate in primo grado dall'odierna appellante. Con rifusione di spese del secondo grado di giudizio, IVA, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali comprese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente esponeva che in data 02.12.1996 aveva sottoscritto un contratto di “conferimento mandato” con la Parte_2
[..
[...] (poi divenuta per la vendita “porta a porta” dei prodotti
[...] CP_1 distribuiti dalla convenuta, che le parti concordavano in data 13.12.2011 di concludere il contratto di agenzia con effetto 31.12.2001 e che, in pari data, veniva sottoscritto un accordo di collaborazione commerciale - spirato in data
31.03.2021 per recesso da parte della - il quale alla clausola a) precisava CP_1 che “ svolge attività commerciale principalmente mediante il sistema della CP_1 vendita diretta a domicilio di cui alla legge n. 173 del 2005.
Tanto premesso evidenziava che i compiti assegnati con il contratto d.d.
311.12.2011 denominato accordo di collaborazione commerciale erano gli stessi di cui al contratto di agenzia del 1996 e, pertanto, concludeva per l'applicazione del contratto di agenzia quale disciplina del rapporto intercorso tra le parti quale obbligatoria derivazione dell'applicazione della l. n. 173/2005 con conseguente diritto alla corresponsione delle provvigioni calcolate nella percentuale del
7,20%, dell'indennità di preavviso, dell'indennità suppletiva clientela, dell'indennità fine rapporto nonché dell'importo complessivo pari ad € 50.633,87 quale indennità suppletiva clientela sino al 31.12.2011 mai corrisposta.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione CP_1 attiva di per carenza della titolarità del rapporto giuridico Parte_1 dedotto in giudizio.
Con riferimento alla richiesta alla corresponsione dell'importo pari ad €
50.633,87 rilevava che in data 13.12.2011 le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con il riconoscimento a favore di CO s.a.s. di una indennità forfetaria pari ad € 120.000,00, omnicomprensiva rispetto a qualsiasi indennità collegata alla cessazione del rapporto.
In merito al rapporto contrattuale instaurato tra le parti dal 2012 al 2021 riferiva che tale rapporto, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, era cessato per accordo tra le parti e che non prevedeva l'attività di promozione della conclusione di affari ex art. 1742 c.c.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del lavoro del Tribunale di Padova rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che liquidava in € 6.000,00 (più accessori di legge).
In parte motiva, il giudice euganeo evidenziava che l'accordo di collaborazione
3 commerciale stipulato in data 13.12.2011 non prevedeva l'obbligo da parte della
CO.B.I.RED s.a.s. di promuovere la conclusione di contratti in una determinata area per conto di laddove l'oggetto del suddetto contratto era CP_1 diverso da quello, tipico del contratto di agenzia, di promozione di contratti di vendita stipulato in data 02.12.1996.
In particolare, evidenziava che “Parte ricorrente si è limitata ad allegare che i compiti assegnati a seguito della conclusione dell'Accordo di Collaborazione
Commerciale del 13.12.2011 fossero “in tutto e per tutto gli stessi di cui al contatto di agenzia risolto il giorno prima”. Tuttavia, il contratto del 1996 aveva ad oggetto l'obbligazione tipica ed essenziale del contratto di agenzia – vale a dire la promozione della conclusione di contratti di vendita e solo quali obbligazioni accessorie quelle di formazione, coordinamento venditori etc., Invece, l'accordo del
13.12.2011 di “Collaborazione Commerciale” non è un contratto di agenzia, perché non prevede l'obbligazione (essenziale) della promozione della conclusione di affari.
Con tale contratto la CO sas ha invero assunto il diverso obbligo di svolgere a favore della attività di consulenza e interventi di coordinamento, CP_1 formazione, gestione amministrativa, attività di assistenza nella organizzazione e nella gestione della rete commerciale di attraverso l'espletamento di incarichi CP_1 generali ed incarichi relativi ad una certa zona territoriale. In particolare, gli incarichi generali consistono nell'assistenza e supporto in tutte le problematiche commerciali a livello nazionale e nell'elaborazione di iniziative commerciali su prodotti e/o progetti di gli incarichi di zona consistono in altre attività diverse: il CP_1 controllo delle iniziative commerciali primarie, il reclutamento degli incaricati alle vendite a domicilio da inserire nella struttura commerciale di , la cura della CP_1 formazione e dell'addestramento professionale degli incaricati alle vendite. Nessuna delle prestazioni dedotte in contratto consiste nell'obbligazione tipica dell'agente, cioè nella promozione della conclusione di contratti (nella specie, di vendita a domicilio) nell'interesse del preponente. Benché poi l'accordo scritto tra le parti contempli un elenco dichiaratamente non esaustivo (cfr. primo periodo dell'art. 2), tale circostanza non permette comunque di ritenere sussistente un contratto di agenzia, mancando la previsione dell'obbligazione essenziale dell'agente della promozione delle vendite. Né può evidentemente rilevare il richiamo fatto nell'accordo alla normativa che disciplina l'incarico alla vendita diretta a domicilio
4 (Legge 173/2005), essendo detto richiamo contenuto nelle premesse, laddove viene indicato l'ambito di attività di consistente appunto nella vendita con il CP_1 sistema “porta a porta”, mentre non ha allegato e provato o chiesto di provare di avere in concreto svolto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo del dicembre
2011, l'attività di promozione delle vendite ex art. 1742 c.c. con ogni conseguente infondatezza delle domande di pagamento delle provvigioni, dell'indennità di preavviso, dell'indennità suppletiva di clientela e fine rapporto.
In merito alla risoluzione del rapporto osservava che” come provato in sede testimoniale, in seguito a degli incontri del settembre del 2020, le parti concordarono la risoluzione consensuale del rapporto in essere alla data del 31 marzo 2021 (cfr. testi e , coerentemente a quanto Testimone_1 Testimone_2 anche comprovato documentalmente (docc. 15 e 16 convenuta). Non fu dunque a recedere unilateralmente dal rapporto in essere, ma vi fu un accordo per la CP_1 risoluzione, sicché, anche si fosse trattato di un contratto di agenzia – il che non è, per quanto sopra esposto – è comunque escluso il diritto di parte ricorrente all'indennità di fine rapporto”
2. Impugna la sentenza CO.B.I.RED s.a.s. in uno con Parte_1 formulando un unico motivo di appello.
Si duole, in particolare, della sua erroneità per violazione ed errata applicazione dell'art. 1742 s.s. c.c. in relazione all'inosservanza ed alla mancata applicazione dell'art. 3 comma 2° della l. n. n. 173/2005, da intendersi quale legge speciale rispetto alla disciplina generale codicistica, laddove autorizzava l'applicazione del contratto di agenzia a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al D.lgs.
59/2010 applicabile ratione temporis al caso di specie.
3. Radicatosi il contraddittorio conclude per la conferma della CP_1 sentenza.
Deduce che l'accordo di collaborazione del 13.12.2011 non prevedeva un'attività volta alla promozione di affari per conto di laddove parte appellante CP_1 non ha allegato e provato di aver svolto attività diverse da quelle contrattualmente previste.
Evidenzia la mancata formulazione di specifici motivi di appello e la mancata riproposizione delle domande rigettate in primo grado in merito alla richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 50.633,87 nonché al pagamento delle 5 provvigioni, dell'indennità di preavviso, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di fine rapporto, con conseguente rinuncia alle stesse.
Sul punto ripropone le domande ed eccezioni svolte in primo grado e rimaste assorbite nonché la domanda di declaratoria di difetto di legittimazione attiva di
. Parte_1
4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
20 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va dichiaro il difetto di legittimazione attiva di CP_2
laddove il rapporto in causa era intercorso con
[...] [...]
Parte_1
6. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
7. In via preliminare, ai fini del thema decidendum devoluto a questa Corte va evidenziato che con il ricorso in appello parte appellante chiede unicamente l'accertamento dell'esistenza del contratto di agenzia senza alcuna ulteriore domanda conseguenziale di c.d. natura economica.
8. Nel merito l'appello si rivela infondato, alla stregua delle condivisibili argomentazioni espresse, in una vicenda del tutto simile alla presente, da questa
Corte di Appello, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 1472/2025 d.d.
17.04.2025 (argomentazioni che devono intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.):
L'indagine mirata a qualificare il “vincolo negoziale” fra gli odierni contendenti non può che prendere le mosse dal testo dell'Accordo di Collaborazione Commerciale del
01.03.2014. Con speciale riguardo alla L. n. 175/2005, considerata dall'appellante dirimente per la decisione, occorre verificare se le prestazioni a cui si è CP_3 obbligata siano assimilabili a quelle prestate da un incaricato alla vendita diretta a domicilio, figura contemplata - appunto - dalla citata L. n. 175/2005, che all'articolo
1 precisa: “Al fine della presente legge si intendono: a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di
6 studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese",
l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)”. Solo in caso di esito positivo, il Giudicante - poi - avrebbe potuto vagliare se, conformemente alla L. n. 173/2005, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio sia stata svolta da nell'ambito di un rapporto di lavoro CP_3 dipendente oppure nell'ambito di un rapporto di agenzia oppure - ancora - in forza di un incarico ad hoc, alla stregua di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa L. n. 173/2005. Invero, non può essere avallata la tesi dell'odierna appellante, prospettata in I Grado e qui riproposta, per “il rapporto avente ad oggetto la prestazione di vendita porta a porta è disciplinata dal contratto di agenzia e si può, validamente, sottoscrivere un contratto di agenzia anche senza essere iscritti all'Albo
Nazionale degli Agenti. Questa e nessun'altra forma può assumere quel tipo di rapporto, per espressa previsione di legge” (v. memoria 183, comma VI, n. 1 c.p.c. ). CP_3
Difatti, l'art. 3 in parola - specificando cosa debba intendersi per attività di
“incaricato alla vendita diretta a domicilio” - recita: “1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. 3.
L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 €”. Dunque, la lettera della norma consente - senza la necessità di alcuno sforzo interpretativo - di affermare che l'attività di “incaricato alla vendita diretta a domicilio” può essere esercitata con o senza vincolo di subordinazione;
nel caso in cui sia svolta senza vincolo di subordinazione, può venire in rilievo un'obbligazione assunta con contratto
7 d'agenzia oppure un'obbligazione (estranea al rapporto d'agenzia) afferente ad un'attività abituale ma non esclusiva oppure - ancora - un'obbligazione inerente ad attività occasionale e per conto di una o più imprese. D. Dall'analisi del contratto per cui è lite, emerge che le parti non hanno pattuito l'obbligo per di CP_3 promuovere la conclusione di contratti in una determinata area per conto di CP_1
L'accordo è consistito nella prestazione da parte di di un'attività di CP_3 assistenza nell'organizzazione e nella gestione della rete commerciale di CP_1 attraverso l'espletamento di incarichi generali ed incarichi relativi ad un certo territorio. Gli “incarichi generali” sono consistiti (v. art. 2) nell'assistenza e supporto in tutte le problematiche commerciali a livello nazionale nonché nell'elaborazione di iniziative commerciali su prodotti e/o progetti di Invece, gli “incarichi di zona CP_1 hanno riguardato un catalogo eterogeneo di attività, che sono spaziate dal controllo delle iniziative commerciali primarie, al reclutamento degli incaricati alle vendite a domicilio da inserire nella struttura commerciale di fino alla cura della CP_1 formazione e dell'addestramento professionale degli incaricati alle vendite. Nessuna delle prestazioni dedotte in contratto è coincisa con la prestazione tipica dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio, che è data dal “promuovere” - direttamente od indirettamente - la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati- consumatori. Benché l'accordo scritto fra le parti contemplasse un elenco dichiaratamente “non esaustivo” (v. primo periodo dell'art. 2), tale circostanza non ha permesso di acclarare che l'operato di sia stato riconducibile a quello CP_3 tipico dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio. Peraltro, l'odierna appellante non ha allegato la sussistenza di attività svolte e retribuite con provvigione riconducibili alla c.d. previsione residuale del contratto e compatibili con il modello tipico della vendita diretta a domicilio. In definitiva, attraverso l'accordo di collaborazione commerciale, si è impegnata a svolgere solo prestazioni di CP_3 generale supervisione, di coordinamento degli incaricati alle vendite e di assistenza strategica a tutte competenze preliminari rispetto alla conclusione di contratti, CP_1 oltre ad un incarico più generale di assistenza aziendale in problematiche e strategie commerciali di vendita a livello nazionale o di elaborazione di iniziative commerciali su prodotti o progetti proposti dall'azienda. Inoltre, i soggetti “formati” da CP_3 hanno intrattenuto rapporti diretti con nelle vesti di “agenti di commercio” o CP_1 di “incaricati alla vendita diretta a domicilio” (art. 3 L. 173/05), percependo direttamente da le loro competenze. Che non si occupasse neppure CP_1 CP_3
8 indirettamente della promozione della raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati-consumatori è dimostrato dalla pattuizione del suo corrispettivo. E. L'art. 5 del contratto ha stabilito una suddivisione del compenso di in “compenso CP_3 di collaborazione” e “compenso di zona”: il primo, liquidato ogni mese, era destinato a retribuire lo svolgimento degli incarichi generali;
il secondo doveva remunerare l'assolvimento degli incarichi di zona. L'allegato A al contratto ha fissato puntualmente i criteri di calcolo del corrispettivo di : - 0,06% del fatturato CP_3 sul territorio nazionale per gli incarichi generali;
- 2,80% del fatturato
CP_1 CP_1 nella zona affidata (Sardegna), per gli incarichi di zona;
- 0,04% del fatturato
CP_1 in Italia, a titolo di compenso operativo straordinario. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che non ci si trova di fronte ad una provvigione in senso stretto, poiché i compensi sono stati parametrati al fatturato nazionale ed al fatturato locale di
CP_1 come prodotto dai soggetti che semplicemente “formava” e “coordinava”, CP_3 senza remunerarli per l'attività dagli stessi svolta in favore di
CP_1 CP_4 non può essere considerata “addetta alla vendita diretta a domicilio”, non può trovare applicazione la L. n. 173/2005. Va aggiunto che, anche prescindendo dalla
L. n. 173/2005, le prestazioni di cui al contratto non sono riconducibili al “rapporto di agenzia” per la loro intrinseca natura, come sopra evidenziata. In definitiva,
l'accordo di collaborazione commerciale per cui è causa non costituisce un contratto d'agenzia, bensì un contratto atipico con cui si è obbligata nei confronti di CP_3
a coordinare, controllare ed istruire degli incaricati alle vendite. La comune CP_1 intenzione delle parti è resa esplicita dalle espressioni riportate alla lettera g) delle premesse: “la riorganizzazione della propria rete commerciale [di , attesa la CP_1 complessità e la diffusione sull'intero territorio nazionale della stessa implica l'esigenza per di potersi valere, oltre, ai singoli capigruppo responsabili CP_1 commerciali dei gruppi di venditori, anche di collaborazioni esterne con imprese e/o professionisti che, per, esperienza specifica nel settore, siano in grado sia in generale di assistere e supportare l'azienda in tutte le problematiche e strategie commerciali a livello nazionale, sia in particolare di intervenire in specifiche zone svolgendo attività di organizzazione e coordinamento e controllo di singoli Gruppi di venditori”. Quanto esposto depone per la fondatezza della tesi di parte appellata, per la quale la L. n. 173/2005 è stata richiamata nell'Accordo di Collaborazione
Commerciale non per determinare la disciplina applicabile al rapporto, bensì per
9 “illustrare” il c.d. sistema di vendita di ed i rapporti intercorrenti con i soggetti CP_1 incaricati alle vendite. 14- Non resta che confermare la Sentenza impugnata”.
9. Nel caso di specie, con l'accordo di collaborazione commerciale del 13.12.2011, che risulta cessato consensualmente in data 31.03.2021, le parti non avevano previsto l'obbligo della CO.B.I.RED s.a.s. di promuovere la conclusione di contratti in una determinata area per conto di CP_1
In particolare, con tale contratto l'odierna appellante assumeva unicamente l'obbligo di svolgere attività di consulenza e interventi di coordinamento, formazione, gestione amministrativa, attività di assistenza nella organizzazione e gestione delle rete commerciale di attraverso l'espletamento di incarichi CP_1 generali ed incarichi relativi ad una certa zona e che nessuna delle prestazioni dedotte in contratto prevedeva l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata area e che nessuna delle prestazioni dedotte in contratto è coincisa con la prestazione tipica dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Peraltro, parte appellante non ha allegato e provato di aver svolto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo del commerciale del 13.12.2011, attività di promozione delle vendite compatibili con il modello tipico del contratto di agenzia.
10. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 secondo i parametri prossimi ai valori medi avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed alle tariffe professionali vigenti.
11. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
2) rigetta l'appello;
3) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese
10 di giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
4) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ET NZ SS IA
11