TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2161 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2161 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CECINELLI ANDREA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CECINELLI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/12/2024 con il quale e Controparte_1 Controparte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.11.2000, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i gemelli e , maggiorenni, il primo dei quali non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
3) La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, ubicata presso il Comune di Rimini (RN) in Viale
Walter Ghelfi n. 24, è assegnata al sig. con quanto in essa contenuto, quest'ultimo Controparte_1 continuerà a viverci con i figli e . La moglie se ne è già allontanata asportando con sé i propri Per_1 Per_2 oggetti ed effetti personali;
4) Considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, il sig. manterrà Controparte_1 direttamente il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente . Si precisa che, Per_1 nell'esclusivo interesse del figlio economicamente non autosufficiente, le parti ritengono tale accordo essenziale ai fini di una risoluzione pacifica della crisi coniugale;
5) Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente saranno Per_1 esclusivamente a carico del padre. Le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bologna:
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche preceduta dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto della relative attrezzature);
b) baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatti, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
- Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
- Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di speso e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) I sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali Controparte_1 Controparte_2 tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
7) I sig.ri e dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione Controparte_1 Controparte_2 dell'emananda sentenza di separazione in ragione dell'art. 329 c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 170 Parte I Anno 2000 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2161 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CECINELLI ANDREA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CECINELLI ANDREA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/12/2024 con il quale e Controparte_1 Controparte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.11.2000, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i gemelli e , maggiorenni, il primo dei quali non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
3) La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, ubicata presso il Comune di Rimini (RN) in Viale
Walter Ghelfi n. 24, è assegnata al sig. con quanto in essa contenuto, quest'ultimo Controparte_1 continuerà a viverci con i figli e . La moglie se ne è già allontanata asportando con sé i propri Per_1 Per_2 oggetti ed effetti personali;
4) Considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi, il sig. manterrà Controparte_1 direttamente il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente . Si precisa che, Per_1 nell'esclusivo interesse del figlio economicamente non autosufficiente, le parti ritengono tale accordo essenziale ai fini di una risoluzione pacifica della crisi coniugale;
5) Le spese straordinarie per il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente saranno Per_1 esclusivamente a carico del padre. Le spese straordinarie vengono individuate secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bologna:
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche preceduta dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto della relative attrezzature);
b) baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestive alternative c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatti, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
- Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
- Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di speso e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) I sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali Controparte_1 Controparte_2 tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa;
7) I sig.ri e dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione Controparte_1 Controparte_2 dell'emananda sentenza di separazione in ragione dell'art. 329 c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 170 Parte I Anno 2000 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi