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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice onorario dott.ssa Maila Casale ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 848 R.G. dell'anno 2018 avente ad oggetto:
“opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. nonché Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ) in qualità di fideiussori, tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._2 giusta mandato in atti dagli avvocati Domenico e Antonio Trulio, presso lo studio dei quali sito in Avellino, alla Via Vasto n. 26, eleggono domicilio OPPONENTI E C.F. Controparte_1
, in persona del l. r. p.t., - cessionaria ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 385/93 P.IVA_2 del ramo di azienda comprendente le attività e passività della
[...]
con sede in Montemiletto Controparte_2
(AV) alla via Roma 14/16, C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa giusta P.IVA_3 mandato in atti dall'avv. Giovanni Castelluccio, presso il cui studio, sito in CP_1 alla Via Mancini n. 36 elettivamente domicilia OPPOSTA NONCHE' P. IVA, C.F. e iscrizione registro delle imprese di AVELLINO n. CP_3 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta mandato in atti, P.IVA_4 dall'avvocato Raffaello Caldarazzo, presso lo studio del quale, sito in Mercogliano Alla Via Nazionale n. 392, elegge domicilio TERZO CHIAMATO Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1702/2017 con cui il Tribunale di Avellino ha ingiunto loro di pagare la somma di euro € 173.122,10 oltre interessi e spese del monitorio in virtù del saldo a debito di due contratti di conto corrente di corrispondenza rispettivamente identificati al n. 30217318, sottoscritto nel 2006 e al n. 6309473, sottoscritto tra le parti in data 04.08.2011. I rapporti bancari intrattenuti e richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto sono: il contratto di conto corrente n. 30217318, sottoscritto in data 24.04.2026 sul quale vengono accordate e regolate in pari date due linee di credito, più precisamente: Parte il contratto per anticipazioni su fatture ed un contratto sconto-anticipazioni entrambe utilizzabili sino ad un importo massimo nei limiti del fido promiscuo di euro 300.000,00, successivamente aumentato in data 15.01.2009 ad euro 600.000,00 con la sottoscrizione del contratto aumento anticipazioni fatture del 15.01.2009, ed il contratto di conto corrente n. 6309473, sottoscritto tra le parti in data 04.08.2011. Le predette obbligazioni erano assistite da fideiussioni omnibus rilasciate da Parte_3
e fino alla concorrenza di euro 540.000,00.
[...] Parte_5
Gli opponenti nel proprio atto introduttivo hanno eccepito l'insussistenza delle condizioni per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto concesso in violazione dell'art. 50 del d.lgs. 583/93, l'insussistenza del credito ingiunto per inefficacia/ nullità dei rapporti azionati in sede monitoria stante l'illegittimità delle condizioni contrattuali in punto di spese commissioni ed interessi, rappresentando all'uopo l'applicazione da parte della banca di interessi usurari ed anatocistici nonché la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust e dell'art. 1955c.c. Hanno, dunque, concluso in accoglimento della spiegata opposizione, chiedendo, in via preliminare di essere autorizzati alla chiamata in causa della in quanto CP_3 debitrice principale e pertanto unica legittimata alla restituzione degli indebiti e nel merito di accertarsi e dichiararsi la nullità delle condizioni applicate ai rapporti contrattuali, con condanna a carico della NC al risarcimento del danno patrimoniale e non ed alla cancellazione della segnalazione degli odierni opponenti alla centrale rischi. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione, in quanto inammissibile perché le fideiussioni prestate rientrerebbe nell'alveo di un contratto autonomo di garanzia e nel merito comunque infondata, con conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza di prima comparizione il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha autorizzato la chiamata in causa della debitrice principale, la CP_3 quale costituitasi in giudizio ha chiesto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o invalidità delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti azionati in sede monitoria e della fideiussione prestate in quanto sottoscritta in violazione dell'art. 1934 c.c. e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo con conseguente condanna della banca, in via riconvenzionale alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto nonché al risarcimento dei danni patiti patrimoniali e non. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate le memorie istruttorie la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU contabile Depositato l'elaborato peritale la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2025, introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**** Sulla natura delle fideiussioni in atti In via preliminare con riferimento alla natura giuridica della fideiussione in atti, si ritiene infondato l'assunto della convenuta opposta secondo cui si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia per la presenza della clausola “a prima richiesta”. Sul punto si precisa quanto segue. Elemento decisivo per operare la non sempre agevole distinzione tra i due tipi di garanzia (fideiussione - garanzia astratta) non è certo il fatto che il garante è tenuto al pagamento 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta', clausole, queste, che valgono ad introdurre, piuttosto, il principio del solve et repete. Ciò che rileva, invece, è il divieto per il 'fideiussore' di sollevare eccezioni relative al rapporto fondamentale, salvo l'avvenuto pagamento. Che questo sia il criterio distintivo di base è confermato da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 2010, n. 3947; più di recente, Cass. sez. III, 2016, n. 12152) che ha spiegato che gli indici tipici del carattere autonomo della garanzia sono costituiti da formule quali 'a prima richiesta e senza eccezioni', formule nelle quali il dato saliente, in quanto significativo della volontà di 'spezzare' il vincolo di accessorietà, è costituito proprio dal divieto di opporre eccezioni. Ed invero, per costante giurisprudenza, “ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego
o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto”. (Trib. Napoli, Sent. n. 6148/22; Cass. Civ. Sent. n. 52/04; Cass. Civ. Sent. n. 7502/04; 19300/05; Cass. Civ. Sent. n. 23900/06; Cass. Civ. Sent. n. 4661/07). Nel caso di specie, le clausole più significative della fideiussione, invocate al fine di qualificare il contratto come garanzia autonoma, sottolineano, piuttosto, l'obbligo per il fideiussore di pagare a 'semplice richiesta scritta', con riferimento, dunque, al mero 'solve et repete'. Né a diversa qualificazione conduce la clausola per cui, anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite, la fideiussione si intende emessa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, dal momento che tale ipotesi vale a coprire meri obblighi restitutori, che gravano anche sul debitore principale pure in caso di nullità contrattuali. Va dunque esclusa la natura autonoma della garanzia prestata e, pertanto, non è preclusa al fideiussore la possibilità di sollevare eccezioni relativamente al rapporto garantito. Sul petitum e sulla causa petendi Ciò chiarito, quanto alla perimetrazione del thema decidendum occorre evidenziare che la banca creditrice ha azionato in sede monitoria il credito scaturente dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. 30217318, sottoscritto in data 24.04.2026 sul quale sono state accordate e regolate in pari date due linee di credito, più precisamente: il Parte contratto per anticipazioni su fatture ed un contratto sconto-anticipazioni entrambe utilizzabili sino ad un importo massimo nei limiti del fido promiscuo di euro 300.000,00, successivamente aumentato in data 15.01.2009 ad euro 600.000,00 con la sottoscrizione del contratto aumento anticipazioni fatture del 15.01.2009, ed il contratto di conto corrente n. 6309473, sottoscritto tra le parti in data 04.08.2011. Parte opponente, in questa sede, ha fatto rilevare che, con riferimento ai predetti contratti, ai fini della riprova del credito, la documentazione prodotta dalla convenuta è manchevole degli estratti conto completi dalla data di apertura del conto sino al saldo come determinato in sede monitoria, essendosi limitata a versare in atti soltanto il così detto saldaconto munito di attestazione ex art. 50 TUB. Orbene, tale censura oltre che infondata è anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio. Ed infatti, le predette doglianze sono, anzitutto, ininfluenti nell'ambito del giudizio de quo, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è chiamato a stabilire non già se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente ma a verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. ex multis Cass. 16911/2006), cosicché ove il credito risulti fondato deve accogliersi la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori posti alla base del decreto ingiuntivo emesso. Oggetto del presente giudizio, dunque, non è la verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 633 e 634 c.p.c. nel contesto del precedente giudizio monitorio, bensì l'accertamento della fondatezza nel merito del credito azionato dalla banca. Inoltre, fin dalla fase monitoria sono stati prodotti dalla ricorrente i seguenti documenti: 1)Copia contatto di apertura del c/c n 302173/18; 2)documento di sintesi c/c 302173 del 20/10/2014; 3)Copia contatto di apertura del c/c n 006/309473; 4) Copia contratto Parte per anticipazioni su fatture del 24/4/2006; 5)Copia contratto sconto/anticipazione del 24.04.2006; 6)Copia fideiussione di del 24/4/2006; 7)Copia Parte_3 fideiussione di del 24.04.2006; 8)Copia contratto aumento Parte_2 anticipazioni su fatture del 15/1/2009; 9) Copia contratto aumento affidamento sconto/anticipazioni del 29/1/2009; 10) Copia comunicazione concessione affidamento del 19/1/2009; 11)Copia comunicazione contratto fido promiscuo del 6/2/2014; 12) Copia contratto fido promiscuo del 6/2/2014; 13) Copia fideiussione Parte_1 del 20/1/2014; 14)Copia estratti conto in linea capitale intero rapporto c/c 302173;
[...]
15)Copia estratti conto in linea scalare intero rapporto 30/21/73; 16)Copia certificazione art. 50 L.B. c/c 302173; 17) Copia estratti conto in linea capitale intero rapporto c/c 309473; 18) Copia estratti conto in linea scalare intero rapporto 309473; 19)Copia certificazione art. 50 L.B. c/c 309473. La ha dunque assolto al proprio onere probatorio, avendo allegato e provato la CP_1 fonte del suo diritto, fin dalla fase monitoria, spettando, di converso, al debitore l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del preteso credito. Infatti, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 13533/2001, il creditore che deduca un inadempimento da parte del debitore è tenuto alla dimostrazione, sulla base del criterio di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., del fatto costitutivo della pretesa creditoria, mentre il debitore è gravato dall'onere di dimostrare il fatto estintivo/impeditivo del credito o di una sua parte;
pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto e del titolo fonte del suo diritto, gravando sul debitore la dimostrazione circa l'avvenuto adempimento alle proprie obbligazioni, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie. Ciò chiarito, venendo alle doglianze di merito fatte valere tanto dal debitore principale quanto dai fideiussori si rileva quanto segue. Nel caso di cui ci si occupa l'espletata CTU contabile ha dato in minima parte conferma delle doglianze lamentate dagli istanti, escludendo, per il resto, l'invalidità dei rapporti oggetto di disamina. Quanto all'utilizzabilità della CTU contabile, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal consulente. Invero l'elaborato peritale da ultimo depositato appare del tutto conforme alla documentazione bancaria in atti ma, soprattutto, coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità in materia bancaria, sorretto da ragionamento del tutto immune da vizi e deficit logico-ricostruttivi, dunque pienamente utilizzabile ai fini decisori per le ragioni che si diranno. L'analisi contabile espletata nel corso del giudizio ha avuto ad oggetto entrambi i rapporti contrattuali, azionati in sede monitoria, e più precisamente ha riguardato il conto corrente n. 30217318, nonché il conto corrente di corrispondenza n. 6309473, e, in particolare, ha riguardato la verifica di conformità delle previsioni contrattuali in punto di usura genetica, anatocismo, commissioni ed operazioni data valuta. Prima di procedere all'analisi di ogni singolo contratto si rappresenta che i rapporti oggetto di causa sono stati stipulati per iscritto e recano la sottoscrizione da parte del Cliente. Tale circostanza è confermata anche dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato peritale. Quest'ultimo infatti riferisce che dall'analisi della documentazione contabile e bancaria in atti, si rileva che risultano esistenti e depositati agli atti entrambi i contratti di conto corrente di corrispondenza, regolati con prospetto condizioni economiche e norme di trasparenza, facente parte integrante dei contratti di conto corrente, stipulato presso la filiale di Montemiletto (Av), Controparte_2 debitamente sottoscritti dalle parti. Ciò posto, oggetto dell'accertamento contabile è stato innanzitutto il conto corrente di corrispondenza n. 30217318, stipulato in data 24.04.2006 ed estinto per passaggio a sofferenza in data 10.08.2017, con saldo a debito del correntista pari ad euro 143.588,94. Rappresenta il CTU che su detto conto sono state accordate e regolate in pari data due linee di credito e più precisamente un contratto per anticipazioni su fatture del 24.4.2006 ed un contratto sconto-anticipazioni SBF del 24.04.2006. Entrambe le linee di credito utilizzabili sino ad un importo massimo nei limiti del fido promiscuo di euro 300.000,00, successivamente aumentato in data 15.01.2009 ad euro 600.000,00 con la sottoscrizione del contratto aumento anticipazioni fatture del 15.01.2009. Trattandosi di contratti tutti relativi ad aperture di credito regolate sul c/c di corrispondenza n.30217318, e disciplinate da condizioni economiche facenti parte integrante di detto conto corrente di corrispondenza, il CTU correttamente ha fatto presente che l'analisi e la verifica delle pattuizioni e condizioni economiche contrattuali è stata eseguita congiuntamente sia per il conto principale e per quelli ad esso collegati. Orbene, il contratto di conto corrente n. 30217318, debitamente sottoscritto, reca le seguenti condizioni economiche: tasso annuo creditore del 0,25%, tasso annuo debitore per scoperto di conto, anche per valuta, e tasso di mora, del 13,75% ed un tasso annuo effettivo del 14,47%. La CMS risulta, invece, validamente pattuita fin dall'accensione ed è determinata nella percentuale del 0,50%. Con riferimento alla verifica sulla misura e contabilizzazione dei tassi di interesse nel conto corrente in esame, il perito ha verificato che i tassi indicati negli estratti conto competenze depositati sono contenuti entro i limiti della pattuizione scritta tra le parti al momento dell'apertura del contratto. Dall'analisi, però, eseguita risulta che il saggio di interesse è pattuito in misura superiore a quella legale. A norma dell'art. 1284 c.c. “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Nel caso in esame, la pattuizione del saggio di interesse in misura ultra-legale è legittimamente convenuta in forma scritta, con clausole e condizioni specificamente sottoscritte tra le parti, nel contratto di conto corrente e nel prospetto condizioni economiche allegato. Inoltre, i tassi di interesse rilevati, pur essendo superiori alla misura legale, risultano concordati per iscritto e risultano validamente applicati. Pertanto, correttamente il CTU in ossequio a quanto previsto nel quesito giudiziale, non ha proceduto al ricalcolo degli interessi con applicazione di tasso sostitutivo. Ciò posto, al fine di determinare se la banca avesse o meno applicato condizioni illegittime, il CTU ha correttamente tenuto in considerazione i tassi indicati in contratto e nel calcolo per la verifica dei tassi effettivi applicati ha seguito le istruzioni della NC D'TA. Ha precisato inoltre che la verifica richiesta ha riguardato tutto il periodo di durata del rapporto documentato dalle parti tramite deposito degli estratti conto ed ha avuto ad oggetto tutte le operazioni con valuta rientranti nel lasso temporale compreso dal 2006 fino al 2016. Orbene, dall'analisi contabile svolta il CTU ha rilevato che “nel corso dell'intero rapporto il TEG non registra superamento rispetto al tasso soglia periodico determinato a norma dell'art. 2 della L. 108/96 per la categoria di operazioni di riferimento, per ogni trimestre”, che nel caso di specie risulta essere “apertura di credito in conto corrente”. Circa la categoria per individuare il tasso soglia usura, non coglie nel segno quanto rappresentato dal CTP in sede di osservazioni all'elaborato peritale. Orbene, ritiene il consulente di parte che il CTU per individuare il tasso soglia usura avrebbe dovuto tenere in considerazione la tipologia di finanziamento. Correttamente però il CTU rappresenta che la considerazione del C.T.P. non appare condivisibile per differenti motivi. In primo luogo, la categoria di rilevazione del tasso soglia “aperture di credito in conto corrente” include le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato, con facoltà del cliente di ripristinare le disponibilità. Di poi, la categoria esaminata ricomprende operazioni creditizie, le operazioni di finanziamento nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato, tutte le operazioni regolate in conto corrente, e i movimenti finanziari. Pertanto, la classificazione della categoria oggetto della rilevazione utilizzata dalla c.t.u. si attiene alle modalità indicate dalla NC d' TA, includendo le operazioni di finanziamento classificate in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo di riferimento. Acclarate la mancata applicazione di interessi usurari da parte della banca, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi debitori e creditori il CTU ha rappresentato che la modalità di contabilizzazione degli interessi risulta predeterminata per iscritto nel contratto di apertura di conto corrente – Disposizioni particolari Art.4 - e nel prospetto allegato delle condizioni economiche e norme di trasparenza, e nel documento di sintesi. La capitalizzazione degli interessi debitori / creditori è fissata con identica periodicità trimestrale, con previsione di chiusura contabile periodica coincidente con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, e di regolamento dei rapporti debitore/creditore con la medesima periodicità pattuita ed indicata. Dall'analisi del conto corrente risulta che la ha applicato la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi nella gestione del conto corrente, dal momento dell'accensione e per tutta la durata del rapporto. Il consulente ha, inoltre, verificato che è intercorsa una pattuizione scritta tra le parti circa la periodicità nel conteggio degli interessi, al momento dell'accensione del conto corrente, ed anche successivamente con la lettera di apertura castelletto. Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è correttamente applicata dalla banca in quanto prevista per iscritto in contratto nel rispetto del quadro normativo vigente. Di poi, quanto all'applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni su accordato, istruttoria e revisione, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, il c.t.u. ha esaminato tutte le somme addebitate dalla NC in conto corrente, sia per spese che per commissione di massimo scoperto, al fine di verificarne la conformità alle previsioni contrattuali. Le spese addebitate in conto corrente sono disciplinate nel contratto di apertura conto corrente. Esse risultano legittimamente pattuite ed applicate, ed è ravvisabile all'atto dell'accensione del conto corrente l'ammontare specificamente determinato, nella misura e tipologia riportate nel foglio di condizioni economiche allegato al contratto, e nel riepilogo competenze trimestralmente inviato dalla banca al cliente. Per quanto attiene alla commissione di massimo scoperto (CMS), il consulente rappresenta che, nel contratto agli atti, la CMS risulta validamente convenuta sin dall'accensione del rapporto nelle condizioni economiche del c/c di corrispondenza n. 302173. La previsione contrattuale è determinata nella percentuale dello 0,50% trimestrale. Il c.t.u., poi, ha proceduto ad accertare la percentuale applicata e il meccanismo di calcolo della CMS come richiesto nel quesito giudiziale, rappresentando che nel conto corrente in esame, la commissione di massimo scoperto viene determinata sul massimo scoperto del saldo liquido scalare raggiunto nel corso di ogni trimestre, ed applicata, dal momento dell'apertura del conto e fino a tutto il primo trimestre 2012, nella misura percentuale dello 0,125% e dello 0,250% per scaglioni sul massimo scoperto. Successivamente, dal secondo trimestre 2012 a seguire, è stata eliminata dalle competenze. Come è noto, in tema di Commissione di massimo scoperto, va segnalato che il decreto- legge 29 novembre 2008 n. 185 (decreto anticrisi), convertito nella legge 28 gennaio del 2009 n.2, ha introdotto importanti modifiche nella disciplina della commissione di massimo scoperto, sancendo in particolare i casi di nullità di applicazione della Cms. In particolare, sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi oppure in caso di utilizzi in assenza di un'apertura di credito;
in caso di clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione in favore della banca per la sola messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo utilizzo, o indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. La norma fa salva, comunque, la possibilità di recesso del cliente in ogni momento. Il decreto prevede, inoltre, l'adeguamento dei conti correnti preesistenti alle nuove norme entro il 30 giugno 2009. Dalla verifica effettuata sul conto corrente in esame, il perito ha evidenziato che il saldo del conto corrente risulta negativo per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi, e l'utilizzo dei fondi avviene a fronte di affidamenti per anticipazioni su fatture e/o crediti commerciali, e castelletto sconto e/o salvo buon fine. In tale circostanza, nel caso in esame, resta valida l'applicazione della commissione di massimo scoperto, potendosi escludere la nullità della clausola, come sancito dal decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185. Pertanto, nel rapporto in esame, gli addebiti per commissione di massimo scoperto risultano effettuati correttamente dalla banca in ogni trimestre di durata del rapporto. Successivamente, la commissione di massimo scoperto è stata definitivamente abolita dall'art.
6-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 (decreto Salva TA). Infine, il decreto d'urgenza del Ministro per l'Economia e le Finanze il 30 giugno 2012, n. 644, recante l'adozione da parte del CICR della “Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario”, ha compiutamente individuato i requisiti e i presupposti delle remunerazioni previste dall'art. 117 bis TUB, e all'art. 5 (disposizioni finali e transitorie), ha previsto l'entrata in vigore del decreto al 1° luglio 2012 e l'adeguamento entro il l° ottobre 2012 dei contratti in corso a tale data, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al decreto del CICR. Nel caso di specie, rileva il CTU, che la soppressione della Cms è avvenuta entro il primo trimestre 2012, sostituita con l'introduzione della commissione su fido accordato, che risulta, nel caso di specie, calcolata ed applicata nei limiti previsti dal quadro normativo in vigore. Ed invero, la predetta commissione, è calcolata nella misura percentuale dello 0,300%, quale Compenso per l'impegno della di tenere CP_1
a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. Inconferenti risultano le osservazioni del CTP di parte opponente circa l'indeterminatezza della CMS e la legittima applicazione della commissione su fido accordato. Con riferimento alla CMS il consulente ribadisce che in relazione alla stessa è determinata sia la misura del tasso (0,50%) che la periodicità di conteggio (trimestrale e riferita ad ogni liquidazione di conto). Inoltre, rappresenta che dal contratto e dal documento di sintesi emerge una specifica individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione della stessa, in quanto la base di calcolo corrisponde al massimo scoperto del saldo liquido scalare raggiunto nel corso del trimestre e con tali modalità la CMS viene applicata dall'inizio del rapporto fino a tutto il primo trimestre del 2012. Con riferimento alla commissione su fido accordato il CTU ribadisce che la stessa risulta determinata ed applicata entro i limiti previsti. Con riferimento poi alle commissioni di istruttoria e revisione, il consulente riferisce che le stesse sono contenute nel documento di sintesi allegato al contratto per anticipazioni su fatture del 24.04.2006 e nel prospetto delle condizioni economiche relative all'apertura castelletto di sconto/anticipazione SBF del 24.04.2006. Nei detti prospetti, le spese per istruttoria fido sono quantificate nella percentuale dello 0,300% del fido concesso, ed analogamente le spese di rinnovo fido anch'esse nella misura dello 0,300% del fido concesso. Dunque, risultano correttamente applicate e pattuite e pertanto il perito non ha proceduto ad eliminarle nella rideterminazione dell'esatto dare – avere. Quanto ai costi, alle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, il CTU ha esaminato voce per voce tutti gli addebiti contabili registrati dalla banca a carico del correntista, per verificarne l'esattezza della pattuizione e la corretta applicazione. Prendendo in considerazione gli addebiti registrati per commissioni di presentazioni fatture, e spese presentazione, si rileva quanto segue. Sul conto corrente n.302173, in esame, è accordata in data 24.04.2006, e successivamente rinnovata ed ampliata, l'apertura di una linea di credito con un affidamento di euro 300.000,00 per anticipazioni a fronte di fatture e/o crediti commerciali. Detta anticipazione di credito commerciale, è un fido con il quale la mette a disposizione del Cliente, somme derivanti da crediti di quest'ultimo non CP_1 ancora scaduti rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna la cessione pro solvendo a favore della dei crediti medesimi. L'utilizzo di tale linea di CP_1 credito, nel caso che ci occupa, è regolato con contratto per anticipazioni su fatture sottoscritto tra la banca ed il cliente in data 24.04.2006, depositato agli atti. Al contratto è allegato il prospetto delle condizioni economiche e contrattuali più significative, che risulta specificamente approvato e sottoscritto dal cliente in data 24.04.2006, e nel quale è fissato l'importo della commissione per incasso dei crediti anticipati oltre rimborso spese, ammontante ad euro 5,16 dovuto per ogni operazione di presentazione fatture/crediti commerciali. Il rimborso spese è quantificato in euro 1,29 nel prospetto condizioni economiche allegato al contratto di conto corrente. La commissione di incasso viene poi rideterminata nella misura percentuale dello 0,200% dell'importo dell'effetto, con un minimo di euro 5,00 ed un massimo di euro 10,00, a cui si aggiungono spese per distinta nella misura di euro 1,50 (Comunicazione al cliente nel documento di sintesi n.001 del 04.07.2006 relativo al contratto di anticipazioni su fatture), avendo la banca facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e CP_4 contrattuali applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente, e il dritto del correntista di recedere dal contratto senza penalità (Contratto di apertura di conto corrente n.302173 – Modifica delle condizioni). Successivamente, con il contratto di aumento di anticipazioni su fatture sottoscritto tra le parti in data 15.01.2009, e poi con la concessione del fido promiscuo in data 06.02.2014, la commissione di incasso viene indicata nell'ammontare di euro 6,00. Invero, dall'esame della documentazione contabile in atti, si evidenzia che per ciascuna operazione di presentazione fatture, con effetto sul conto corrente n.302173, viene messa a disposizione del cliente la corrispondente somma a titolo di anticipazione, e contestualmente addebitata la commissione di presentazione fatture e le spese di presentazione. Dall'analisi delle voci di addebito registrate sul conto corrente, la c.t.u. rileva che le commissioni per ciascuna operazione rientrano nei limiti delle sopraindicate pattuizioni, specificando al riguardo che evidenzia che, in alcuni casi, le voci di addebito per commissioni presentazione registrano il valore di euro 2,58 per singola operazione, oppure un valore multiplo di euro 2,58 (a titolo esemplificativo euro 10,32 in data 03.11.2016, euro 12,90 in data 23.01.2017, euro 5,16 in data 21.05.2007, etc.), ricollegabile ad operazioni di presentazione riguardante più documenti. In due casi, si registrano addebiti di commissione presentazioni più elevate. Più precisamente, in data 23.08.2006 addebito commissione pari ad euro 105,26, ed in data 03.02.2009 addebito commissione pari ad euro 379,50. Dette commissioni risultano riferite rispettivamente ad una operazione di anticipo su fatture di euro 141.386,89 e ad una operazione di anticipo su effetti/doc di euro 115.272,99, e Pt_4 pertanto anch'esse ricollegabili ad una presentazione multipla di documenti. Per quanto sopra rappresentato, dall'analisi degli estratti conto agli atti, il perito ha rilevato che l'addebito per commissione presentazione fatture, risulta in linea con le pattuizioni sottoscritte (euro 5,16 + 1,29) e successivamente (euro 5,00/10,00 + 1,50), per il periodo dal 24.04.2006 e per tutta la durata del rapporto. Pertanto, non si è determinata differenza di spesa addebitata rispetto a quella pattuita, e correttamente il CTU non ha proceduto al ricalcolo. Per quanto concerne, invece, gli addebiti per commissioni su bonifico, il consulente riferisce che l'ammontare della predetta commissione è determinata nel prospetto delle condizioni economiche che disciplinano il contratto di apertura di credito n. 302173 del 24.06.2006, successivamente integrato con relativo documento di sintesi siglato tra le parti in data 20.10.2014, prevedendo un importo variabile da euro 1,50 ad euro 8,00 a seconda della tipologia di bonifico. Orbene, rileva il CTU che dall'analisi degli estratti conto della documentazione contabile in atti, si evidenzia che nel periodo dal 24.05.2006 al 17/10/2014 la commissione addebitata per bonifico risulta superiore alla pattuizione sottoscritta. Pertanto, il c.t.u. ha elaborato un prospetto riepilogativo, con l'indicazione degli importi addebitati per commissioni bonifico, e degli importi pattuiti, procedendo poi alla determinazione della differenza di spesa addebitata rispetto a quella pattuita, ed all'eliminazione del relativo importo, quantificato in euro 935,33. Infine, con riferimento agli addebiti per interessi e competenze, il perito rappresenta che fanno riferimento al conto anticipi su fatture ed al contratto sconto – SBF, entrambi del 24.06.2006. Dall'analisi dei documenti di sintesi degli elementi per il conteggio delle competenze relative alle due linee di finanziamento, inviati dalla banca al correntista, per tutta la durata del rapporto, in allegato all'estratto di conto corrente, il c.t.u. ha potuto rilevare: gli addebiti di euro 50,00 contestuali alla chiusura del trimestre rappresentano le spese trimestrali di tenuta conto, relative due linee di credito, finanziamenti effetti s.b.f. e finanziamenti fatture, così come indicato dalla banca nella comunicazione delle condizioni economiche allegata al detto documento di sintesi, mentre gli ulteriori addebiti maturati sono relativi ad interessi e competenze sull'apertura delle due linee di credito, finanziamenti effetti s.b.f. e finanziamenti fatture. Con riferimento al calcolo degli interessi, il CTU ha proceduto alla verifica della correttezza degli importi addebitati. La pattuizione iniziale, sia per il finanziamento effetti s.b.f. che per il finanziamento su fatture, prevede il tasso debitore annuo massimo per utilizzi entro i limiti del fido accordato nella misura del 7,00%, ed il tasso debitore annuo massimo per utilizzi oltre i limiti del fido accordato nella misura dell'8,00%. Si è potuto constatare che gli importi a titolo di interesse vengono determinati, per ogni trimestre, con l'applicazione di tassi contenuti entro i limiti delle pattuizioni iniziali, e di volta in volta evidenziati e comunicati al correntista nelle informazioni del rapporto. I documenti di sintesi, agli atti, inviati periodicamente al cliente contengono altresì le informazioni periodiche relative alle variazioni di condizioni del rapporto, avendo la banca facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Correntista, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente, e il dritto del correntista di recedere dal contratto senza penalità (Contratto di apertura di conto corrente n.302173 – Modifica delle condizioni). Pertanto, non ha proceduto all'eliminazione degli importi predetti. In relazione agli addebiti per penale pagamento tardivo assegno, registrati in conto, si fa riferimento alla Legge 15 dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari” (Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1990, n. 296), come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che ha regolamentato le conseguenze del mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile nel caso di copertura insufficiente. In particolare, l'art. 3 obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. Quindi, il pagamento tardivo di un assegno comporta l'addebito di una penale del 10% dell'importo facciale dell'assegno, oltre agli interessi, al tasso legale vigente, per il ritardo pagamento dalla data di presentazione a quella del pagamento tardivo, ed il riaddebito da parte della banca di eventuali spese sostenute. Pertanto, gli addebiti registrati in conto corrente alle voci “penale pagamento tardivo assegni” ed “interessi legali pagamento tardivo assegni” sono imputabili all'emissione di assegni che sono risultati insoluti alla data del pagamento. Conseguentemente, per tali importi non ha proceduto ad eliminazione. Con riferimento alle commissioni su insoluti RI.BA., dall'analisi eseguita sulla documentazione contrattuale agli atti, il perito ha rilevato che nel contratto di apertura Parte castelletto di sconto/anticipazione del 24.04.2020 che esse sono pattuite nella Contro misura di euro 5,16 (commissioni per insoluti di RI. nticipate - per ognuna). La pattuizione è stata successivamente modificata ed integrata, nel contratto di aumento Parte dell'affidamento utilizzabile mediante sconto/anticipazione sottoscritto in data 29.01.2009, prevedendo la commissione per insoluti dei crediti anticipati - oltre rimborso spese - nella misura percentuale dello 0,200% con un minimo di euro 5,00 ed un massimo di euro 30,00. Il CT.U. ha proceduto all'esame degli addebiti iscritti in conto corrente a titolo di commissioni su insoluti, riscontrando che gli importi a titolo di commissione sono stati correttamente effettuati nei limiti delle pattuizioni. In un solo caso, in data 29.02.2012, ha registrato un addebito per commissione insoluti pari ad euro 69,81, superiore alla misura della pattuizione. Pertanto, per tale unica voce, ha proceduto all'eliminazione della cifra di euro 39,81 risultante dalla differenza tra l'ammontare addebitato (euro 69,81) e quello massimo pattuito (euro 30,00). Con riferimento al sistema delle valute, il regime applicato risulta regolamentato sia nel contratto di conto corrente sia nei contratti ad esso collegati ed il CTU ha verificato che risulta applicata la disciplina pattizia, e che le valute sono state tenute in considerazione dalla banca nella determinazione dei saldi. Alla luce di quanto detto, il CTU ha provveduto a rettificare il saldo relativo al c/c n.302173 epurando dal calcolo le commissioni su bonifico e le commissioni su insoluti riba, rappresentando che il saldo ricalcolato ammonta ad euro 142.613,80 a debito del correntista. Di poi il consulente ha provveduto ad analizzare il c/c di corrispondenza n. 6309473, rappresentando che risulta esistente e depositato agli atti il contratto di apertura di conto corrente del 04.08.2011 corredato da documento di sintesi condizioni economiche, facente parte integrante del contratto di conto corrente, stipulato presso la
[...]
, filiale di Montemiletto (Av). Il contratto è sottoscritto tra Controparte_2 le parti in data 04.08.2011 con accensione del conto corrente di corrispondenza. Su detto conto risulta utilizzato un fido di conto per anticipazioni a fronte di fatture e/o crediti commerciali, sino ad un massimo di euro 230.00,00 relativo all'utilizzo di fido promiscuo per anticipo su effetti/documenti e fatture, ammontare ampliato ad euro 360.000,00 sotto forma di fido promiscuo accordato con la lettera del 06.02.2014. Il saldo riportato nell'ultimo estratto di c/c agli atti ammonta ad euro -13.398,96, a debito del correntista al 30.06.2017. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni economiche applicate al contratto il consulente riferisce che i tassi risultano convenuti per iscritto, nella misura del 12,50% con riferimento al tasso annuo debitore nominale e nella misura del 13,09% con riferimento al tasso effettivo. Di poi, per quanto attiene alla verifica circa la misura e la contabilizzazione dei tassi di interesse nel conto corrente in esame, il c.t.u. ha verificato che i tassi indicati negli estratti conto competenze depositati sono contenuti entro i limiti della pattuizione scritta tra le parti al momento dell'apertura del contratto. Anche in tal caso il saggio di interesse è pattuito in misura superiore a quella legale, ma la pattuizione del saggio di interesse in misura superiore a quella legale è legittimamente convenuta in forma scritta, con clausole e condizioni specificamente sottoscritte tra le parti, nel contratto di conto corrente e nel prospetto condizioni economiche allegato, pertanto il perito correttamente non ha proceduto al ricalcolo degli interessi con applicazione di tasso sostitutivo. Successivamente il perito ha proceduto a verificare l'eventuale applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito. Orbene, anche in questo caso il CTU ha correttamente tenuto in considerazione i tassi indicati in contratto e nel calcolo per la verifica dei tassi effettivi applicati ha seguito le istruzioni della NC D'TA. Ha precisato inoltre che la verifica richiesta ha riguardato tutto il periodo di durata del rapporto documentato dalle parti tramite deposito degli estratti conto ed ha avuto ad oggetto tutte le operazioni con valuta rientranti nel lasso temporale compreso dal 2011 fino al 2017. Orbene, dall'analisi contabile svolta il CTU ha rilevato che “nel corso dell'intero rapporto il TEG non registra superamento rispetto al tasso soglia periodico determinato a norma dell'art. 2 della L. 108/96 per la categoria di operazioni di riferimento, per ogni trimestre”. Con riferimento poi alla verifica circa la modalità di contabilizzazione degli interessi, il consulente rappresenta che la stessa risulta predeterminata per iscritto in contratto (art. 4 disposizioni particolari) e nell'allegato documento di sintesi ed inoltre è fissata con identica periodicità trimestrale, con previsione di chiusura contabile periodica coincidente con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, e di regolamento dei rapporti debitore/creditore con la medesima periodicità pattuita ed indicata. Dall'analisi del conto corrente risulta che la ha applicato la capitalizzazione CP_1 trimestrale degli interessi attivi e passivi nella gestione del conto corrente dal momento dell'accensione e per tutta la durata del rapporto. Il c.t.u. ha verificato, inoltre, che è intercorsa una regolare pattuizione scritta tra le parti circa la periodicità nel conteggio degli interessi, al momento dell'accensione del conto corrente, e nel successivo contratto di ulteriore apertura di affidamento sotto forma di anticipazione su fatture/altri documenti per utilizzo di fido promiscuo sottoscritto in data 06.02.2014. Ne discende, pertanto, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è correttamente applicata dalla banca in quanto prevista per iscritto in contratto nel rispetto del quadro normativo vigente. Inconferenti sul punto risultano le osservazioni del CTP di parte opponente in relazione al tasso a credito degli interessi pattuito in conto corrente. Invero, riguardo al saggio degli interessi, il c.t.u. evidenzia che il tasso creditore annuo nominale è il tasso annuo utilizzato dalla banca per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Il c.t.u. rappresenta che nel documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al conto corrente n. 309473 il tasso creditore annuo (nominale ed effettivo) pattuito è allineato sullo zero. Ciò significa che il conto corrente offre rendimenti attivi al cliente pari allo 0%. Nel caso in esame, tale condizione risulta concordata con il cliente, e debitamente pattuita per iscritto, e pertanto validamente applicata. Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, l'applicazione della medesima periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito. La condizione richiesta dalla citata delibera non è la parità dei tassi di interesse attivi e passivi, bensì che la capitalizzazione avvenga ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito. Dunque, se anche le parti pattuissero un tasso creditore pari a zero, o di poco superiore, la liquidazione degli interessi non produrrebbe comunque un effetto anatocistico illegittimo, perché non è fissata la quantità degli interessi pattuiti, laddove la stessa sia rispettosa della soglia di usura, essendo la contrattazione del quantum affidata alla libera volontà delle parti. Con riferimento, invece, alla capitalizzazione degli interessi debitori / creditori, la c.t.u. nel proprio elaborato peritale preliminare ha già evidenziato che la stessa è fissata con periodicità trimestrale sia per interessi debitori che creditori, con previsione di chiusura contabile periodica coincidente con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, e di regolamento dei rapporti debitore/creditore con la medesima periodicità pattuita ed indicata. Tale periodicità risulta, quindi, rispettata. Ciò chiarito in punto di usura ed anatocismo, il perito ha verificato la correttezza o meno dell'applicazione della provvigione di massimo scoperto, delle commissioni su accordato, istruttoria e revisione, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. Il c.t.u. ha esaminato le somme addebitate dalla in conto corrente, sia per spese CP_1 che per commissione di massimo scoperto, al fine di verificarne la conformità alle previsioni contrattuali. Con riferimento alle spese addebitate in conto corrente, il loro regime è disciplinato nel contratto di apertura conto corrente. Esse risultano legittimamente pattuite ed è ravvisabile all'atto dell'accensione del conto corrente l'ammontare specificamente determinato, nella misura e tipologia riportate nel foglio di condizioni economiche allegato al contratto, e nel riepilogo competenze trimestralmente inviato dalla banca al cliente. Con particolare riguardo alla CMS e alla commissione su fido accordato, il perito rappresenta che le stesse non risultano definite nel contratto di apertura di conto corrente, ma dalla verifica effettuata il perito ha chiarito che non sono stati registrati addebiti riferibili a tali voci negli estratti conto. Con riferimento, invece, alle pattuizioni relative a commissioni su istruttoria e revisione sono contenute nel documento di sintesi allegato al contratto di apertura di conto corrente, relativamente all'attività di gestione e controllo scoperto di conto, previste nella misura massima di euro 30,00. Dalla verifica su estratti conto, il consulente ha registrato varie voci di addebito per complessivi euro 1.380,00 a titolo di spese affidamento istruttoria fido in data 04.08.2011. Pertanto, ha proceduto alla eliminazione dell'ammontare di euro 1.350,00 pari alla differenza tra la misura della pattuizione e l'addebito effettuato. Con riguardo ai costi, alle competenze, e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, il c.t.u. ha proceduto ad esaminare voce per voce tutti gli addebiti contabili registrati dalla banca a carico del correntista, per verificarne l'esattezza della pattuizione e la corretta applicazione. Prendendo in considerazione gli addebiti registrati per commissioni di presentazioni fatture, e spese presentazione, il consulente ha rilevato quanto segue. Sul conto corrente in esame n.309473, come detto, viene utilizzato un fido di conto per anticipazioni a fronte di fatture e/o crediti commerciali, sino ad un massimo di euro 230.00,00 relativo all'utilizzo di fido promiscuo per anticipo su effetti/documenti e fatture, ammontare ampliato ad euro 360.000,00 sotto forma di fido promiscuo accordato con la lettera-contratto del 06.02.2014. Sul punto si rappresenta che non risulta fondata l'eccezione sollevata dal CTP di parte opponente in sede si osservazioni in merito alla bozza peritale circa l'inesistenza del predetto contratto di fido. Orbene, rileva il CTU che oltre alla sopramenzionata documentazione contrattuale regolarmente accettata e specificamente approvata, sono disponibili in atti anche gli estratti periodici relativi alla forma tecnica del Finanziamento Fatture, dai quali risulta l'esistenza di detto di Conto nell'ammontare iniziale di euro 230.000,00 alla data Per_1 del 04.08.2011. Tale documentazione risultante agli atti del giudizio manifesta sia l'esistenza del fido nell'ammontare e nella tipologia, sia la volontà di utilizzo della linea di finanziamento da parte del correntista attraverso le operazioni poste in essere di “Presentazione fatture effettuate” risultanti per tutta la durata del rapporto di conto corrente. A tali estratti, inoltre, non risulta proposto da parte del correntista uno specifico reclamo nel termine di 60 giorni indicato dalla normativa, intendendosi pertanto gli stessi “approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto”. Ciò posto, prosegue il CTU rappresentando che al contratto di conto corrente n. 309473 sono allegati il prospetto delle condizioni economiche e contrattuali più significative e il documento di sintesi, nei quali è fissato l'importo della commissione d'incasso in percentuale dello 0,25% dell'importo dell'effetto con minimo di euro 6,00 e massimo di euro 11,00 dovuto per ogni operazione di presentazione fatture/crediti commerciali, e le spese cartacee per distinta incasso quantificate in euro 1,50 per operazione. Dall'esame della documentazione contabile in atti, si evidenzia che per ciascuna operazione di presentazione fatture, con effetto sul conto corrente n.309473, viene messa a disposizione del cliente la corrispondente somma a titolo di anticipazione, e contestualmente addebitata la commissione di presentazione fatture e le spese. Dall'analisi delle voci di addebito registrate sul conto corrente, la c.t.u. rileva che gli addebiti per commissione incasso e spese si registrano nei limiti delle pattuizioni. Per quanto concerne gli addebiti per commissioni su bonifico, si evidenzia che nel documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente sono indicati gli importi di commissioni e spese relative alle operazioni di bonifico, con un minimo di euro 1,00 ed un massimo di euro 6,10, in relazione alla tipologia di operazione. L'analisi della documentazione agli atti non ha evidenziato registrazioni di importi a debito fuori pattuizione sul conto corrente. Con riguardo agli addebiti per Interessi e competenze rap. 309473, rappresenta CP_6 che essi costituiscono le competenze relative all'aperture di credito, regolata sul conto n.309473, e concessa nella tipologia di Anticipazioni su Fatture e documenti commerciali. Dall'analisi della documentazione versata in atti il CTU ha rilevato che con riferimento alle spese, trattasi di addebiti di euro 50,00 contestuali alla chiusura del trimestre e rappresentano le spese trimestrali di tenuta conto, relative alla linea di credito finanziamenti fatture, così come indicato dalla banca nella comunicazione delle condizioni economiche allegata al detto documento di sintesi;
gli ulteriori addebiti maturati sono relativi ad interessi e spese sull'apertura della linea di credito. Con riferimento al calcolo degli interessi, il c.t.u. ha proceduto alla verifica della correttezza degli importi addebitati. La pattuizione iniziale, sia per il finanziamento effetti s.b.f. che per il finanziamento su fatture, prevede il tasso debitore annuo massimo per utilizzi entro i limiti del fido nella misura del 4,50%, ed il tasso debitore annuo massimo per utilizzi oltre i limiti del fido e mora nella misura del 6,50%. Si è potuto constatare che gli importi a titolo di interesse vengono determinati, per ogni trimestre, con l'applicazione di tassi contenuti nei limiti delle pattuizioni iniziali, e di volta in volta evidenziati e comunicati al correntista nelle informazioni del rapporto. I documenti di sintesi, agli atti, inviati periodicamente al cliente contengono altresì le informazioni periodiche relative alle condizioni del rapporto, e non si rilevano variazioni in senso sfavorevole al Correntista del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Pertanto, correttamente il CTU non ha proceduto a stornarle. Per quanto riguarda, invece, le commissioni su insoluti, la pattuizione è contenuta del documento di sintesi e prevede una percentuale dello 0,20% sull'importo dell'effetto, con un minimo di euro 5,00 ed un massimo di euro 30,00. Il c.t.u. ha proceduto all'esame degli addebiti iscritti in conto corrente a titolo di commissioni su insoluti, riscontrando che gli importi a titolo di commissione sono stati correttamente effettuati nei limiti delle pattuizioni. Con riferimento alle spese per proroga effetti, la pattuizione è prevista nel contratto di anticipazioni su fatture del 06.02.2014, e stabilisce l'importo della commissione in euro 15,00. Il c.t.u. ha proceduto all'esame degli addebiti iscritti in conto corrente a titolo di spese per proroga effetti, riscontrando che gli importi a titolo di commissione sono stati correttamente effettuati nei limiti delle pattuizioni. Con riferimento al sistema delle valute, il regime applicato risulta regolamentato nel contratto di apertura conto corrente n. 309473 del 04.08.2011, in cui si stabiliscono analiticamente:
-le disponibilità delle somme versate per contanti, assegni e titoli;
-le valute per operazioni di versamento per contanti, assegni e titoli;
-le valute per operazioni di prelievo per contanti, assegni;
-le valute su bonifici in uscita ed in entrata, valute su rid, ri.ba., bollettino freccia. Le valute relative a movimenti di addebito ed accredito e alle disponibilità delle somme sono regolamentate nei relativi contratti, come illustrato. Dalla verifica effettuata, risulta applicata la disciplina pattizia, e le valute sono state tenute in considerazione nella determinazione dei saldi. Pertanto, il CTU dopo aver stornato gli addebiti sul conto corrente operati in difformità delle previsioni contrattuali (1.350 euro a titolo di commissioni istruttoria fido) ha proceduto a rettificare il saldo, specificando al riguardo che il saldo ricalcolato relativamente al c/c n.309473 acceso il 04.08.2011 ammonta ad euro -12.048,96 a debito del correntista. Sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c. e della normativa antitrust. Gli opponenti invocano la loro liberazione dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1955 c.c., rappresentando che la NC avrebbe violato la normativa codicistica in materia di interessi ( 1283 e 1284) e la disciplina speciale in materia di trasparenza e condizioni del credito ( D. Lgs. 385/1993) e riportano un passo della sentenza n. 19736/2011 della Suprema Corte. Orbene, proprio la lettura per esteso della sentenza invocata dagli opponenti fuga ogni dubbio e manifesta l'infondatezza del motivo di opposizione non sussistendo, nel caso in esame, la fattispecie di cui all'art. 1955 c.c., che così recita: << la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore>>. In detta sentenza la Suprema Corte ha chiarito, infatti che “le cause di estinzione della fideiussione previste dagli art. 1955 e 1957 c.c. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto”. La società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, CP_3 attualmente in fase di liquidazione, per cui gli opponenti, dopo aver pagato al creditore, ben potranno surrogarsi nelle sue ragioni, essendo il credito ammesso nel passivo concordatario. Inoltre, si rappresenta che anche nell'ipotesi in cui il debitore principale fosse dichiarato fallito non è esclusa la surroga del garante che abbia pagato, che si può esercitare nella forma dell'insinuazione al passivo. Né il fallimento può essere imputato ad un fatto della banca, perché esso dipende invece dalla situazione di insolvenza del debitore. Ad ogni buon conto si precisa che in base al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità "il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c." (Cass. Ord. n. 21833/2017). L'estinzione della fideiussione disciplinata dall'art. 1955 c.c. necessita, pertanto, di una condotta antigiuridica da parte del creditore e di un effettivo pregiudizio che nel caso di specie non vengono né dedotti né provati. Inoltre, per giurisprudenza unanime di legittimità, il "fatto" del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto. Destituita di fondamento è, altresì, l'asserita nullità assoluta della fideiussione omnibus per asserita violazione della normativa Antitrust. Ed invero i fideiussori hanno eccepito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la nullità totale della fideiussione per violazione della disciplina anticoncorrenziale, allegando a riprova dell'inserimento delle clausole contestate: la fideiussione rilasciata dai clienti alla NC ed il provvedimento emesso dalla NC d'TA n. 55/2005 che, riportando testualmente le contestate clausole dello schema ABI, dispone che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90. Con riferimento alla nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Cassazione è intervenuta, nel corso del giudizio, a Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto interpretativo statuendo che
“sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; ed ancora “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'TA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994). La Suprema Corte ha dunque avvalorato l'impostazione ermeneutica volta alla preservazione del contratto, in quanto regola generale, atteso che la nullità di tutto il contratto invero riveste “carattere eccezionale” … “con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994). Se ne ricava quindi che l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). Nella specie manca del tutto tempestiva e specifica allegazione, prima ancora che la prova, che i fideiussori non avrebbero prestato la garanzia anche senza le clausole predette. Si osserva inoltre, in diritto, che NC d'TA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a). La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla CP_1 dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini. Competeva, dunque, ai garanti fideiussori di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova, si ripete, non è stato comunque assolto. Sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1394 c.c. La società assume che la garanzia prestata sarebbe nulla ed Parte_1 inefficace per violazione dell'art. 1394 c.c., posto che era Parte_2 amministratore di entrambe le società. L'eccezione è priva di pregio. La società apparteneva per il 95% a e per il 5% alla CP_3 Parte_2 moglie , come risulta dalla visura allegata ( allegato d di parte opposta). Parte_3
La società invece, come da documentazione in atti, fa capo allo Parte_1 stesso imprenditore sia pur risultando formalmente appartenere Parte_2 per intero al suo nucleo familiare, essendo soci i figli ed e Controparte_7 CP_8 la moglie con quote rispettivamente del 50%, 49% ed 1%. Parte_3
Orbene, la Suprema Corte, sull'assunto conflitto di interessi, ha precisato che “nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore si contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore”. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, rientrando le garanzie concesse da una società in favore di una propria controllata tra gli atti strumentali alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la garante è titolare, e, dunque, nell'interesse della stessa garante e del gruppo societario nel suo insieme). (Cass. Civ. Ord. 15033/2024) Sulla segnalazione in centrale rischi e sulla domanda di risarcimento del danno. Gli opponenti hanno poi contestato - peraltro del tutto genericamente - l'illegittima segnalazione in centrale rischi bancaria - o comunque comportamenti scorretti - da parte dell'istituto di credito, senza neppure allegare se ciò ed in quali termini sia avvenuto. Ritiene il Tribunale che tale contestazione sia del tutto generica, non essendo stata provata documentalmente (ad esempio con un estratto della centrale) l'esistenza di tale effettiva iscrizione, con indicazioni di tempo o di tipologia e di stato del rapporto. In ogni caso, la richiesta risarcitoria non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., con riferimento ad eventuali perdite economiche rilevabili dai bilanci, rispetto ai genericamente richiesti danni e ad eventuali lesioni della reputazione o dell'immagine commerciale o del diniego di accesso al credito, palesandosi infondata sia nell'an che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità. In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale. In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il credito vantato dalla NC in via monitoria va rideterminato nell'importo di euro 154.662,76 di cui euro 142.613,80 quale saldo a debito del conto corrente n. 30217318 ed euro 12.048,96 quale saldo a debito del conto corrente n. 006309473. Per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato e vanno condannati gli opponenti ed il debitore principale (terzo chiamato) al pagamento dell'importo così rideterminato, oltre interessi legali come richiesti nel monitorio. Sul regime delle spese Quanto alle spese di lite, le stesse liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d. m. 147/2022, seguono la soccombenza degli opponenti fideiussori e del terzo chiamato, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate. Anche le spese della CTU, già liquidate con separato decreto sono poste a definitivo carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Maila Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 848/2018 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione, e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 1702/2017) e CONDANNA gli opponenti fideiussori ed il terzo chiamato al pagamento della somma di euro 154.662,76 oltre interessi legali come esposto in parte motiva;
2. CONDANNA gli opponenti ed il terzo chiamato al pagamento delle spese di lite di euro 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ove richiesto;
3. PONE a definitivo carico degli opponenti e del terzo chiamato le spese delle CTU già liquidate con separato decreto. Così deciso in data 23 settembre 2025 IL GIUDICE ONORARIO Dott.ssa Maila Casale