Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il conseguente esame dello stesso ad opera delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 44847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44847 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 01292
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022996/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT AR, N. IL 23/11/1944;
avverso SENTENZA del 09/11/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. La Malfa, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Dominaci G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 9 novembre 2007 la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza pronunciata il 3 novembre 2006 dalla locale Corte d'assise - appellata dall'Ufficio del pubblico ministero e dall'imputato - che aveva dichiarato AR NT colpevole dei delitti di omicidio in danno dei fratelli OR ed IO e della sorella AR, del delitto di porto illegale in luogo pubblico di un fucile, nonché della contravvenzione prevista dall'art. 703 c.p. e, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 577 c.p., comma 1, n. 4, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle residue aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di trenta anni di reclusione e, a quelle accessorie, della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l'espiazione della pena e aveva disposto che, a pena espiata, NT fosse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.
2. Entrambe le sentenze di merito così ricostruivano la vicenda processuale.
Il 22 settembre 2005, in piazza Armerina, AR NT esplodeva, con un fucile da caccia, da lui regolarmente detenuto, quattro colpi d'arma da fuoco contro i fratelli IO e OR e la sorella AR.
Dagli accertamenti medico legali risultava che IO era stato attinto da due colpi d'arma da fuoco lunga, esplosi rispettivamente dall'avanti all'indietro e lievissimamente da destra verso sinistra, da una distanza di circa un metro e mezzo-due quello alla regione claveare destra e a breve distanza (circa un metro, un metro e mezzo), da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso quello alla regione scapolare sinistra che aveva raggiunto la vittima, mentre si trovava a terra.
OR NT era stato, a sua volta, attinto da un solo colpo alla regione posteriore, medio basale polmonare di destra, esploso da una distanza di circa un metro e mezzo-due metri, con direzione da destra verso sinistra, da dietro in avanti e lievissimamente dal basso verso l'alto con pallettoni ammassati ancora a forma di palla che avevano cagionato nove ferite trasfosse in regione mammaria- pettorale insitra per impattare lungo uno stesso asse sino all'estremità distale dell'avambraccio sinistro. L'uomo era deceduto per arresto cardio-circolatorio per sfacelo traumatico cardiopolmonare da ferita d'arma da fuoco.
AR NT era stata raggiunta da un solo colpo d'arma da fuoco alla testa, in regione occipito-nucale, esploso anch'esso alla distanza di circa un metro e mezzo-due metri e con direzione da dietro in avanti e lievemente da destra verso sinistra. La donna era morta per arresto cardio-circolatorio per sfacelo traumatico cranio-encefalico, anch'esso conseguente a ferita determinata dall'esplosione di un colpo del fucile da caccia. Il movente dell'azione delittuosa veniva individuato nella volontà dell'imputato di reagire al comportamento, ritenuto offensivo, dei fratelli. Questi ultimi, infatti, invitati a contribuire alle cure della madre con la quale conviveva il solo AR NT, avevano chiesto spiegazioni al fratello circa il saldo del conto corrente intestato all'anziana genitrice, ritenendo che, rispetto ai calcoli da essi effettuati, mancassero Euro 4.000,00, si erano recati, in tale ottica, presso l'istituto bancario e avevano avuto alcuni incontri chiarificatori con l'imputato, sospettato di essersi appropriato, a loro insaputa dei fratelli di denaro appartenente a Concetta Soriano.
Il giorno dell'omicidio AR NT aveva dapprima con i familiari un'accesa lite che degenerava in una colluttazione, quindi, si recava all'appuntamento pomeridiano presso la sede della banca portando con sè un fucile, regolarmente detenuto, con relativo munizionamento che poi utilizzava, dopo un'ennesima lite violenta, per consumare gli omicidi.
La perizia psichiatrica espletata evidenziava che l'imputato, al momento del fatto, era capace di intendere e di volere, non essendo affetto da alcuna forma patologica e neppure da disturbi della personalità.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale, anche mediante motivi nuovi, lamenta:
a) violazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, anche con riferimento agli artt. 401 e 420 ter c.p.p., per omesso riconoscimento della diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, considerato che: 1) il giorno fissato per l'esame del perito psichiatra, nominato dal gip nell'ambito di incidente probatorio, non era stata accolta la richiesta di rinvio dell'atto, motivata da un concomitante impegno professionale dinanzi ad altra AG protrattosi più del previsto, con conseguente impossibilità di esaminare il perito e di sottoporre allo stesso le valutazioni del consulente di parte;
2) era stata respinta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di una nuova perizia psichiatrica collegiale al fine di accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti, resa necessaria dalle discrepanze tra le valutazioni effettuate dal perito dott. Bruno e quelle della psicologa dott. Inguì; 3) il giudice del dibattimento si era riservato sino alla chiusura del dibattimento e dopo l'escussione di numerosi testi di provvedere in ordine alla domanda difensiva di conferimento di nuovo incarico peritale collegiale;
b) violazione dei canoni di valutazione probatoria con riguardo all'apprezzamento delle condizioni mentali di NT e violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) per omessa assunzione di una prova decisione, quale una nuova perizia collegiale, tenuto conto delle consulenze di parte;
c) violazione degli art. 85, 88 e 89 c.p., non essendo l'imputato capace di intendere e di volere al momento del fatto.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente alla prima doglianza il Collegio osserva quanto segue.
La prova peritale comprende diversi momenti: l'atto motivato che dispone l'indagine tecnico-scientifica, con l'indicazione del suo oggetto, la nomina del perito e la fissazione dell'udienza per la comparizione (art. 224 c.p.p.); il conferimento dell'incarico attraverso la formulazione dei quesiti, sentiti tutti i soggetti interessati al compimento dell'atto (art. 226 c.p.p.); l'espressione orale del parere immediatamente, quando possibile, oppure in una successiva udienza (art. 227 c.p.p.). La redazione di note scritte da parte del perito, oltre ad avere carattere meramente eventuale, assolve ad una funzione di supporto esplicativo del parere orale (art. 227 c.p.p., comma quinto). La complessiva disciplina della prova è integrata dagli artt. 501, 511 e 507 c.p.p.. Nel caso di perizia disposta nel dibattimento, il perito espone oralmente il parere ed è sottoposto all'esame delle parti. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.
La centralità della disposizione è stata colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato nell'utilizzazione della relazione scritta, in assenza dell'esame del perito, una nullità generale a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa (Cass. Sez. 1, 19 marzo 2004, rv. 228981; Cass. Sez. 3, 22 aprile 1999, rv 214222; Cass. Sez. 5, 7 febbraio 2003, rv 227412). Il complesso di tali disposizioni rende evidente che l'esame del perito e il suo controesame da parte della difesa costituiscono altrettanti momenti indefettibili del procedimento di formazione della prova peritale, costituente il mezzo di prova neutro, sottratto al potere dispositivo della parti, attraverso il quale il sapere tecnico-scientifico penetra nel processo, allo scopo di integrare, nell'accertamento del fatto, il patrimonio di conoscenze del giudice come uomo di comune cultura;
l'esposizione orale, invero, conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento. La perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio costituisce una inevitabile deviazione anticipatoria, determinata da esigenze connesse alla conservazione della prova ed alla concentrazione del dibattimento. Ciò spiega il richiamo contenuto nell'art. 401 c.p.p., comma 1, alle forme di assunzione della prova stabilite per il dibattimento. Tale richiamo alle forme del dibattimento è volto ad assicurare che la prova assunta in anticipo sia quanto più possibile vicina al modello dibattimentale e possa essere, quindi, inserita nel fascicolo per il dibattimento ed in quella sede processuale eventualmente utilizzata. Del resto, quando il codificatore ha voluto deviare rispetto al modello dibattimentale di formazione della prova lo ha fatto espressamente nell'ambito della disciplina dell'incidente probatorio (cfr. ad es. art. 401 c.p.p., comma 3). Pure la Corte costituzionale ha ritenuto che le modalità di espletamento della perizia nell'incidente probatorio sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquisire la forza probatoria propria delle prove dibattimentali (Corte Cost, sent. 28 dicembre 1990 n. 559, in tema di potere della persona offesa di nominare un consulente tecnico).
È, quindi, indubbio che nell'incidente probatorio non può mancare il momento cruciale costituito dall'esposizione orale del perito e il conseguente esame delle parti. Solo l'esposizione orale, infatti, conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento. Indicativa, in tal senso, è anche l'interpretazione letterale dell'art. 431 c.p.p., lett. e), ("verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio") che sembra alludere proprio all'oralità che caratterizza le assunzioni probatorie. L'atto posto in essere anticipatamente e compiutamente nella sede preliminare è perfetto, è collocato nel fascicolo per il dibattimento, ed è quindi utilizzabile nella sede dibattimentale. Tuttavia esso è stato formato alla stregua di un quadro fattuale che può ben essere ridefinito nel giudizio. È, pertanto, naturale che ciascuna parte, nella prospettiva di prove che intende addurre, o alla stregua di emergenze formatesi dopo l'incidente probatorio, sia posta in condizione di richiedere al perito le conseguenti, necessarie valutazioni tecniche. Parimenti è consentito al giudice di richiede al perito tutti i lumi che gli occorrono, considerato che la prova peritale serve al suo giudizio sul fatto, ma è stata formata in sua assenza.
2. Da tale ricostruzione della normativa è possibile trarre argomenti per analizzare il caso in esame, nel quale al deposito della relazione scritta in sede di incidente probatorio ha fatto seguito, dapprima, un'integrazione degli accertamenti medico-legali sollecitata dallo stesso perito nominato d'ufficio, e, quindi, la fase orale garantita alla presenza di altro difensore nominato dal giudice, una volta verificato che, pure all'esito della sospensione e di un breve rinvio dell'udienza camerale, non era comparso il difensore di fiducia che solo nel corso della stessa mattina aveva comunicato l'esistenza di un concomitante impegno professionale in relazione ad altro processo senza, peraltro, fornire alcuna delle specificazioni rilevanti ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p. in ordine alle cause impeditive della sua comparizione all'udienza camerale, pur tenuto conto della sua peculiarità e dello stato detentivo dell'imputato AR NT.
La sentenza impugnata è, perciò, esente dai vizi denunciati, avendo correttamente argomentato, anche mediante richiamo dell'ordinanza dibattimentale del 3 maggio 2006 dei giudici di prime cure, che la rinnovazione della perizia psichiatrica, alla cui assunzione (oltre che all'espletamento dell'interrogatorio dell'imputato) era stato subordinato il consenso dell'imputato alla definizione con il rito abbreviato, non solo non era compatibile con le finalità di economia processuale, ma non era indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda (Cass., Sez. Un. 27 ottobre 2004, n. 44711, rv. 229175), tenuto conto del rituale contraddittorio instaurato all'esito del deposito dell'elaborato peritale in ordine al quale ampia era stata la facoltà di interlocuzione del consulente di parte nella fase delle indagini e, successivamente, in quella dibattimentale in ordine a ciascuno dei profili problematici segnalati dalla difesa.
Non si sono verificate, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa nè violazione di legge nel diniego della rinnovazione della perizia collegiale e dell'applicazione postuma della diminuente di un terzo per l'ingiustificato rigetto della domanda di giudizio abbreviato condizionato, tenuto conto della compiutezza e organicità degli accertamenti psichiatrici effettuati, con pienezza del contraddittorio, in sede di incidente probatorio svolto nella fase delle indagini preliminari, come del resto suffragato anche dall'omessa riapertura dell'istruttoria dibattimentale in sede d'appello, pure sollecitata dalla difesa. Nè, infine, può essere utilizzata, quale argomento a sostegno dell'opposta tesi difensiva, la complessità dell'istruttoria dibattimentale, caratterizzata dall'escussione di numerosi testi indotti dal pubblico ministero e dalla difesa dell'imputato, che attiene al diverso profilo della compiuta ricostruzione del fatto e dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
2. Relativamente al secondo motivo di censura, articolato sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) e dell'art. 603 c.p.p., il Collegio osserva quanto segue. Sotto l'imperio del codice del 1930 la mancata assunzione di una prova non costituiva di per sè violazione della legge processuale e poteva essere dedotta come motivo di ricorso solo quando avesse avuto per effetto una motivazione viziata. Come per l'inutilizzabilità, anche con riguardo alla prova negata, il codificatore ha previsto un autonomo errar in procedendo, con l'intento dichiarato di valorizzare il diritto alla prova e al contraddittorio fra le parti e di depurare al contempo il vizio di motivazione da deviazioni della decisione che traggono origine dalla violazione di norme processuali (cfr. in tal senso rel. prog. prel. c.p.p., p. 133). L'effettiva autonomia del vizio in questione rispetto al vizio di motivazione è ancor oggi relativa: da un lato, occorre rilevare che la mancata assunzione costituisce davvero un vizio autonomo solo nel caso in cui si risolva in un'omissione di pronuncia, mentre deve essere ricondotta al vizio di motivazione quando la richiesta istruttoria è stata presa in considerazione dal giudice;
sotto altro profilo va segnalato che la verifica della decisività della prova, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, assimila l'error in discorso al vizio di motivazione. Si è, infine, autorevolmente osservato in dottrina che, proprio perché non è una violazione processuale, il motivo di ricorso può essere accolto e comporta l'annullamento con rinvio solo nel caso in cui la prova decisiva omessa sia ancora acquisibile;
se la prova non è più acquisibile, il motivo di omessa assunzione diventa inammissibile come tale e va reinterpretato come motivo di vizio di motivazione su un punto decisivo.
Tanto premesso, deve essere esclusa la possibilità di ricomprendere nell'art. 606 c.p.p., lett. d) le prove acquisibili d'ufficio, in quanto si tratta di prove rimesse alla discrezionalità del giudice e dotate di carattere neutro;
è pertanto incensurabile la mancata acquisizione di una perizia (Cass., Sez. 4, 5 dicembre 2003, n. 4981, rv. 229665; Cass., Sez. 6, 12 febbraio 2003, n. 17629, rv. 226809;
Cass., Sez. 6, 7 luglio 2003, n. 34089, rv. 226330). Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p. il Collegio evidenzia che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.
Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa. Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2000, n. 0 1075, rv. 215772; Cass., Sez. 2, 7 luglio 2000, n. 0 8106, rv. 216532; Cass., Sez. 5, 8 agosto 2000, n. 0 8891, rv. 217209).
Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza della perizia psichiatrica già svolta in sede di incidente probatorio e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'effettuazione, in grado d'appello, di una nuova perizia psichiatrica idonea a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
3. Relativamente al terzo motivo di doglianza, intimamente correlato al secondo, il Collegio rileva che indubbiamente, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato da disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"(Cass., Sez. Un. 25 gennaio 2005, rv. 230317). Alla stregua di questi principi correttamente la sentenza impugnata, con analisi ampia, esauriente e correttamente argomentata anche alla luce dei rilievi difensivi, ha escluso, sulla base di un'attenta analisi dei diversi elaborati, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di vizi attinenti alla capacità di intendere e di volere in assenza di obiettivi elementi atti a comprovare la sussistenza sia di patologie psichiatriche tradizionalmente classificate che di "disturbi della personalità" nel senso in precedenza illustrato.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado che liquida complessivamente in Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado che liquida complessivamente in Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008