Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Il certificato complementare di protezione dei farmaci può essere richiesto dall'avente diritto - nei limiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a sua volta contenuta nei limiti della tutela brevettuale - nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del relativo decreto ministeriale sulla gazzetta ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BUCCARI 1, presso l'Avvocato GIAMPAOLO MAFFEI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Andrea Lorusso Caputi di Pomezia, rep. N. 78910 del 25.11.1998;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/96 della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi di ROMA, depositata il 19/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Criscuolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.5.1995 la s.p.a. SIGMA TAU presentava due domande di certificato protettivo complementare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il prodotto DROMOS, in relazione a brevetti n. 1206954 del 15.5.1989 e n. 1155772 del 28.1.1987, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 Reg. CE n. 1768/92. In esito all'istruzione l'UIBM, con provvedimenti del 9.10.1995 e del 7.11.1995, respingeva le domande rilevandone la tardività rispetto al termine semestrale dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 1768/1992.
Avverso tali provvedimenti ricorreva la s.p.a., ai sensi dell'art.17 del Reg. CE n. 1768/1992 alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM (art. 71 R.D. 29.6.1939 n. 1127), la quale, riuniti i ricorsi, con sentenza 19.7.1996 n. 27, li accoglieva osservando che il dies a quo del termine semestrale di cui all'art.7 del Reg. CE n. 1768/1992, cioè la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio, andava individuato nel 15.11.1994, data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo n. 178/1991. La Commissione rilevava che, perché possa operare un qualsiasi termine prescrizionale e di decadenza di un diritto, è necessario che il suo titolare sia posto in grado di conoscere le condizioni in presenza delle quali può esercitarlo.
Ne derivava che tale conoscenza poteva ritenersi raggiunta, nella specie, solo nel momento in cui il provvedimento di autorizzazione avesse assunto un sufficiente grado di notorietà per tutti i soggetti e cioè con la pubblicazione sulla G.U., senza costringere l'interessato allo sforzo irragionevole di informarsi continuamente presso i competenti uffici.
Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. avverso tale sentenza, con unico motivo. La s.p.a. SIGMA TAU resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle Industria, Commercio ed Artigianato lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 ed 8, del Reg CE n. 1768 frl 92, ed 8 D. Lgvo n 178 del 1991. Sostiene che il termine semestrale per la domanda di "certificato complementare di protezione" inizia a decorrere dalla data in cui viene sottoscritto l'atto di autorizzazione alla immissione in commercio e non da quella della (irrilevante) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la cui funzione si esplica solo nei confronti di terzi. Afferma che la decisione è erronea anche laddove sostiene che, in mancanza di tale pubblicazione, non vi sarebbe la conoscibilità dell'atto da parte del potenziale richiedente il certificato, e, a suo dire, ogni provvedimento che segue ad una domanda di autorizzazione alla immissione in commercio, non solo di diniego, deve essere notificato allo istante.
2) Osserva il collegio che con il "certificato complementare di protezione" si è accolta una esigenza assai sentita, soprattutto nei paesi maggiormente industrializzati, da parte dei produttori di farmaci, come in genere dei prodotti la cui commercializzazione è soggetta ad una autorizzazione amministrativa. Infatti, poiché questa generalmente segue alla concessione dell'eventuale brevetto, sul prodotto oppure sul procedimento o su entrambi, avviene che i tempi di autorizzazione, che possono essere rilevanti, di fatto riducono il periodo di effettivo sfruttamento esclusivo, astrattamente assicurato del brevetto.
L'Italia, con la legge n 349 del 1991, modificativa della L.I. mediamente la introduzione dell'art. 4 bis e del dpr n 264 del 1972, poi con la legge n 125 del 1995, ha preso in considerazione l'esigenza in questione, affrontata anche, parallelamente, dal legislatore comunitario con il reg. n. 1768 del 1992 del 18 giugno 1992, entrato in vigore il 2 gennaio 1993, abrogativo delle norme, incluse quelle contenute nella legge n. 349 del 1991, in contrasto. 2a) Per ciò che riguarda i presupposti di concessione ed il relativo procedimento, il regolamento CE citato, all'art. 4, chiarisce che:
"Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto della autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del termine".
La norma, dunque, individua i limiti generali della protezione ulteriore nel contenuto del brevetto, ma rispetto all'oggetto della domanda sull'effettivo sfruttamento dello stesso, quale è la domanda di autorizzazione alla immissione in commercio. Ciò per la ragione che il certificato deve prolungare uno sfruttamento ancora sussistente così come autorizzato. Non può, invece, far rivivere uno sfruttamento per il quale non vi è, o non vi è più, privativa, ovvero perché la autorizzazione alla vendita è a sua volta scaduta. Questa logica, a parere del collegio, risulta pienamente confermata dalla espressa previsione dell'art. 3 del regolamento, non a caso richiamato dall'art. 7 del medesimo testo, che stabilisce il termine semestrale in questione, invocato dalla amministrazione ricorrente, per il deposito della domandata "a decorrere dalla data in cui per il prodotto ......... è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio menzionata all'art. 3 lett. b". Tale art. 3, nell'individuare i presupposti di una domanda di certificato complementare di protezione indica, alla lett b), l'esistenza di una autorizzazione di immissione in commercio" in vigore", a norma delle direttive europee vigenti.
La norma europea, dunque, fa decorrere il termine in questione dal momento in cui il soggetto, che ha già ottenuto il brevetto, ottiene anche una efficace autorizzazione alla immissione in commercio del prodotto che rientra nell'ambito identificato dal citato art 4 del Regolamento. Restando compreso, dunque, l'eventuale periodo nel quale la autorizzazione non sia comunque efficace, nel tempo che verrà considerato al fine di determinare la durata della ulteriore protezione assicurata dal certificato complementare. Consegue che per la risoluzione della controversia deve essere accertato se al momento della domanda di certificato è in vigore, e non solo meramente sussistente, una autorizzazione alla immissione in commercio, ovvero quale è stato il momento di entrata in vigore di siffatta autorizzazione.
A tal proposito, l'art. 11 del DL n 178 del 1991, stabilisce:
"L'autorizzazione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella gazzetta ufficiale della Repubblica ed è rinnovabile per altri quindici anni".
Prima della pubblicazione in questione, pertanto, non essendovi nella cennata normativa la previsione di un obbligo di comunicare il provvedimento eventualmente positivo, l'avvenuto rilascio della autorizzazione non attribuisce il diritto di mettere in commercio il prodotto perché non è ancora in vigore come richiesto dal regolamento CE.
Deve, pertanto, concludersi, confermando la "ratio" fatta valere dalla "Commissione di ricorsi" che ha valorizzato l'esigenza di conoscibilità del provvedimento suddetto, non altrimenti risolvibile, che il certificato complementare di protezione di un medicinale può essere richiesto dall'avente diritto, nei limiti della autorizzazione alla immissione in commercio a sua volta contenuta nei limiti della tutela brevettuale, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale relativo sulla gazzetta ufficiale.
3) Il ricorso deve essere respinto. La difficoltà di valutazione delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. In Roma il 12 febbraio 1999 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 GIUGNO 1999.