Art. 1.
Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 , gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto sopra citato.
Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 , gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto sopra citato.