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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1041 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Micera ed elettivamente domiciliato in Avellino alla piazzetta
A. Guarino n. 34;
RICORRENTE
E
, in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.03.2023, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità Parte_1
dell'ordinanza dirigenziale n. 91/2023 del 22.03.2023, emessa dal comune di Avellino, con cui gli è stato ordinato di lasciare libero da persone o cose l'alloggio di e.r.p. sito in Avellino alla via Generale
Rotondi n. 1, piano secondo interno 6, per occupazione sine titulo e, per l'effetto, di disapplicarla, annullarla e/o revocarla, nonché di accertare il suo diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio popolare in esame e di condannare il comune resistente a reimmetterlo nel possesso del bene. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che l'immobile era assegnato al fratello , Persona_1 deceduto il 19.04.2022; di aver presentato istanza di subentro nell'assegnazione, registrata con protocollo A.C.E.R. n. 81722 del 09.05.2022 denegata con provvedimento del 14.10.2022 in ragione del ritenuto trasferimento della propria residenza nell'alloggio in esame quale tutore del di lui padre, peraltro, emigrato nel comune di Nocera Inferiore (SA), in via Montalbino, a far data dal
09.08.2013. In punto di diritto, la parte ha sollevato una serie di irregolarità relative al procedimento amministrativo evidenziando l'omesso esame delle note del 7 novembre 2022, depositata all' CP_2
1/4 in data 08.11.2022, e del 5 dicembre 2022, depositata all ed al in data CP_2 Controparte_1
06.12.2022, con le quali aveva tentato di vedersi riconoscere il diritto al subentro nell'assegnazione nonché l'erronea valutazione della situazione giuridica e fattuale di riferimento. Al riguardo, la parte ha precisato di risiedere nell'alloggio in esame dal 3.02.1998, quale componente del nucleo familiare di;
di essere stato nominato tutore del fratello con provvedimento del Giudice Persona_1
Tutelare del 13.07.1998, a seguito di sentenza di interdizione del Tribunale di Avellino del
27.02.1998 e di aver sottoscritto il contratto di locazione con l' della provincia di Avellino in CP_3
data 9.11.1998. Il ricorrente ha soggiunto che, in data 09.08.2013, il fratello assegnatario aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Nocera Inferiore (SA), presso la Casa di Cura Angrisani
Villa dei Fiori, ove è deceduto in data 19 aprile 2022, perchè affetto da “insufficienza mentale di grado grave” osservando che le persone ricoverate presso case di riposo o in un istituto di cura, pur trasferendo la residenza nella struttura sanitaria, conservano la propria abitazione, qualora sia l'unica di cui dispongono. La parte ha, quindi, concluso rilevando di avere il diritto al subentro in virtù dell'art. 19 del Reg. reg. Camp. n. 11/2019, sia perché convivente con il fratello sin da prima della stipula del contratto di locazione, sia per la durata superiore a cinque anni della convivenza nel nucleo del fratello assegnatario, dimostrata attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio.
All'udienza del 25.05.2023, il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del e all'esito dell'udienza del 31.10.2024 la causa è stata rinviata Controparte_1
per la decisione.
Con note scritte depositate il 13.03.2025, il ricorrente si è riportato alle conclusioni dell'atto introduttivo.
Il ricorso deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, si premette che, in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. Ne deriva che la controversia in esame rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto il ricorrente si è opposto al provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobile di e.r.p. deducendo di aver diritto al subentro nell'alloggio popolare assegnato al fratello . Persona_1
2/4 In punto di diritto, deve essere, poi, osservato che al caso in esame si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale del 28.10.2019, n. 11, pubblicato nel Bollettino n. 64 del 28.10.2019, ratione temporis vigente. In particolare, ai sensi dei commi nn. 1, 6 e 7 dell'art. 19, rubricato “Subentro all'assegnazione”, “
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.”; “
6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.
7. La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.”
Osserva il Tribunale che, nella specie, ricorrono tutti i requisiti per il subentro del ricorrente nell'alloggio in questione. Dall'esame degli atti, infatti, emerge che il ricorrente risulta residente in [...] dal 03.02.1998 (cfr. certificato storico di residenza, rilasciato il 28.10.2022) e che la famiglia alla quale l'istante appartiene comprende lui e _1
(cfr. certificato di stato di famiglia, rilasciato il 28.02.2023.
[...]
Peraltro rileva il Tribunale che nella parte motiva dell'ordinanza impugnata si evince che il diniego al subentro è stato giustificato dal trasferimento del ricorrente nell'alloggio esclusivamente quale tutore del fratello, mentre dall'esame degli atti emerge che il provvedimento del giudice tutelare del
13.07.1998 è successivo al momento in cui il ricorrente ha iniziato a risiedere nell'alloggio in questione, ossia dal 03.02.1998 e il ricovero in strutture sanitarie specializzate dell'assegnatario non costituisce una causa di decadenza dall'assegnazione.
Sulle suesposte considerazione e in applicazione delle norme sopra indicate, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi del D.M. n. 47/2022, in considerazione del valore e del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di rilascio impugnata;
3/4 - condanna il , al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.905,5 oltre Controparte_1
il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dello Stato.
Così deciso il 16.4.2025 all'esito dell'udienza del 24.3.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1041 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Micera ed elettivamente domiciliato in Avellino alla piazzetta
A. Guarino n. 34;
RICORRENTE
E
, in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.03.2023, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità Parte_1
dell'ordinanza dirigenziale n. 91/2023 del 22.03.2023, emessa dal comune di Avellino, con cui gli è stato ordinato di lasciare libero da persone o cose l'alloggio di e.r.p. sito in Avellino alla via Generale
Rotondi n. 1, piano secondo interno 6, per occupazione sine titulo e, per l'effetto, di disapplicarla, annullarla e/o revocarla, nonché di accertare il suo diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio popolare in esame e di condannare il comune resistente a reimmetterlo nel possesso del bene. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che l'immobile era assegnato al fratello , Persona_1 deceduto il 19.04.2022; di aver presentato istanza di subentro nell'assegnazione, registrata con protocollo A.C.E.R. n. 81722 del 09.05.2022 denegata con provvedimento del 14.10.2022 in ragione del ritenuto trasferimento della propria residenza nell'alloggio in esame quale tutore del di lui padre, peraltro, emigrato nel comune di Nocera Inferiore (SA), in via Montalbino, a far data dal
09.08.2013. In punto di diritto, la parte ha sollevato una serie di irregolarità relative al procedimento amministrativo evidenziando l'omesso esame delle note del 7 novembre 2022, depositata all' CP_2
1/4 in data 08.11.2022, e del 5 dicembre 2022, depositata all ed al in data CP_2 Controparte_1
06.12.2022, con le quali aveva tentato di vedersi riconoscere il diritto al subentro nell'assegnazione nonché l'erronea valutazione della situazione giuridica e fattuale di riferimento. Al riguardo, la parte ha precisato di risiedere nell'alloggio in esame dal 3.02.1998, quale componente del nucleo familiare di;
di essere stato nominato tutore del fratello con provvedimento del Giudice Persona_1
Tutelare del 13.07.1998, a seguito di sentenza di interdizione del Tribunale di Avellino del
27.02.1998 e di aver sottoscritto il contratto di locazione con l' della provincia di Avellino in CP_3
data 9.11.1998. Il ricorrente ha soggiunto che, in data 09.08.2013, il fratello assegnatario aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Nocera Inferiore (SA), presso la Casa di Cura Angrisani
Villa dei Fiori, ove è deceduto in data 19 aprile 2022, perchè affetto da “insufficienza mentale di grado grave” osservando che le persone ricoverate presso case di riposo o in un istituto di cura, pur trasferendo la residenza nella struttura sanitaria, conservano la propria abitazione, qualora sia l'unica di cui dispongono. La parte ha, quindi, concluso rilevando di avere il diritto al subentro in virtù dell'art. 19 del Reg. reg. Camp. n. 11/2019, sia perché convivente con il fratello sin da prima della stipula del contratto di locazione, sia per la durata superiore a cinque anni della convivenza nel nucleo del fratello assegnatario, dimostrata attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio.
All'udienza del 25.05.2023, il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del e all'esito dell'udienza del 31.10.2024 la causa è stata rinviata Controparte_1
per la decisione.
Con note scritte depositate il 13.03.2025, il ricorrente si è riportato alle conclusioni dell'atto introduttivo.
Il ricorso deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, si premette che, in tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. Ne deriva che la controversia in esame rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto il ricorrente si è opposto al provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobile di e.r.p. deducendo di aver diritto al subentro nell'alloggio popolare assegnato al fratello . Persona_1
2/4 In punto di diritto, deve essere, poi, osservato che al caso in esame si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale del 28.10.2019, n. 11, pubblicato nel Bollettino n. 64 del 28.10.2019, ratione temporis vigente. In particolare, ai sensi dei commi nn. 1, 6 e 7 dell'art. 19, rubricato “Subentro all'assegnazione”, “
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.”; “
6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.
7. La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.”
Osserva il Tribunale che, nella specie, ricorrono tutti i requisiti per il subentro del ricorrente nell'alloggio in questione. Dall'esame degli atti, infatti, emerge che il ricorrente risulta residente in [...] dal 03.02.1998 (cfr. certificato storico di residenza, rilasciato il 28.10.2022) e che la famiglia alla quale l'istante appartiene comprende lui e _1
(cfr. certificato di stato di famiglia, rilasciato il 28.02.2023.
[...]
Peraltro rileva il Tribunale che nella parte motiva dell'ordinanza impugnata si evince che il diniego al subentro è stato giustificato dal trasferimento del ricorrente nell'alloggio esclusivamente quale tutore del fratello, mentre dall'esame degli atti emerge che il provvedimento del giudice tutelare del
13.07.1998 è successivo al momento in cui il ricorrente ha iniziato a risiedere nell'alloggio in questione, ossia dal 03.02.1998 e il ricovero in strutture sanitarie specializzate dell'assegnatario non costituisce una causa di decadenza dall'assegnazione.
Sulle suesposte considerazione e in applicazione delle norme sopra indicate, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi del D.M. n. 47/2022, in considerazione del valore e del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di rilascio impugnata;
3/4 - condanna il , al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.905,5 oltre Controparte_1
il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dello Stato.
Così deciso il 16.4.2025 all'esito dell'udienza del 24.3.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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