Art. 2.
Con la procedura prevista dall' articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , sara' stabilita, oltre ai limiti ed alle modalita', ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO(1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221 , e tutte le disposizioni
contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."
Con la procedura prevista dall' articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , sara' stabilita, oltre ai limiti ed alle modalita', ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO(1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221 , e tutte le disposizioni
contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."