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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2843 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle Pt_1 liti del 23 gennaio 2023 n. repertorio 37590 Raccolta n.7131 a rogito notaio Per_1 di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale
[...] Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29
Appellante E
rappresentata e difesa da , Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia, elettivamente dom.ta in Roma al Largo Giuseppe Toniolo n. 6 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4870/23 depositata l'11.5.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di essere titolare del Controparte_1 trattamento VRS n. 48027423, con decorrenza da aprile 2007; di avere, dall'anno
2012, presentato la dichiarazione reddituale unitamente al marito . Parte_2
Lamentava che, con nota del 20.03.2018 l' comunicava quanto segue: “…La Pt_1 informiamo che, nel periodo che va dal 01.01.2013 al 31.01.2018, sono stati pagati
2110 euro in più sulla Sua pensione ctg VRS..per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante a seguito dell'aggiornamento del pro-rata estero….”; aggiungeva che altri indebiti venivano contestati per lo stesso motivo, con nota del 24.04.2018 per il periodo dal
01.01.2013 al 31.01.2018, per euro 1682,82, nonché con la nota del 10.11.2021 Pt_1 per il periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2021, per euro 730,59.
Chiedeva, articolati diversi argomenti in diritto sulla insussistenza dell'indebito, quanto segue:- < l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti oggettivi pari ad euro 2110,00, 1682,82, 730,59 contestati da controparte, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva in giudizio l' , sostenendo l'infondatezza della domanda chiedendo il rigetto Pt_1 del ricorso. La causa veniva istruita con prove documentali;
quindi veniva discussa e decisa con dispositivo del seguente tenore:- < l'irripetibilità dell'indebito oggettivo preteso dall' e di cui in motivazione e di conseguenza Pt_1 che dichiara che parte ricorrente non è tenuta a restituire all' le somme dal Pt_1 medesimo pretese a tale titolo;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.230,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi>>.
Con il gravame l' ha sostenento l'erroneità della decisione chiedendone la Pt_1 riforma con rigetto dell'avverso ricorso.
Si è costituita la resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Gli indebiti comunicati dall' con lettere del 20.3.2018, del 24.4.2018 e del Pt_1
10.11.2021 sulla pensione in godimento dell'appellata, traggono origine, in tesi, nell'intervenuto pagamento di importi superiori a quelli spettanti nel periodo dal gennaio 2013 al 31 gennaio 2018 a seguito dell'aggiornamento del pro-rata estero. Il primo giudice ha ritenuto che deve escludersi la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non sarebbe allo stesso imputabile.
Nel caso in esame si tratterebbe di indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, che abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo. Non sussiste dolo in ragione della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nel caso di specie < anche nella presente fattispecie, in maniera simile al caso esaminato dalla Suprema corte sopra richiamato, il superamento del limite reddituale è derivato da entrate economiche di cui l' era a conoscenza o di cui doveva e poteva essere a CP_3 conoscenza… perché dalle dichiarazioni reddituali in atti, risulta inserita la pensione estera…sicchè l' era stato in grado di avvedersi dell'intero reddito Pt_1 dell'assistita…Per tali ragioni non sussiste il diritto alla ripetizione per il periodo precedente l'accertamento contestato>>.
Sostiene l' che la pensione su cui è scaturito l'indebito è la pensione cat. VRS Pt_1 vale a dire pensione di vecchiaia e di anzianita' a carico della gestione coltivatori diretti e mezzadri in regime internazionale.
Si contesta quindi che si tratti di indebito assistenziale, essendo un indebito previdenziale ai cui si applica l'art. 52 della L. 88/89 così come autenticamente interpretato.
In fatto non sono contestate le seguenti circostanze: la è titolare di CP_1 pensione VRS 48027423 a decorrere da aprile 2007. La pensione è stata calcolata in regime di Convenzione Internazionale con la Svizzera ed è stata conferita con integrazione al trattamento minimo;
dal 01/04/2011, come emerso dall'istanza di ricostituzione della quattordicesima mensilità presentata il 17/09/2020, l'istituzione previdenziale elvetica le conferiva alla stessa pensione estera;
in data 18/09/2017,
l' ha richiesto alla Svizzera, l'importo mensile della pensione spettante a carico Pt_1 di detta Istituzione, dal 2012 al momento della richiesta;
con nota del 16/12/2017,
è stata richiesta alla signora la comunicazione dei redditi relativi all'anno CP_1
2015, a pena di revoca delle prestazioni collegate al reddito. Con l'ulteriore comunicazione del 20/03/2018, a seguito dell'aggiornamento del pro-rata estero in applicazione della decisione n. 105 del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del Regolamento C.E.E. n. 1408/71, l' ha Pt_1 accerato che erano state corrisposte alla appellata rate di pensione in misura superiore a quella spettante.
L'integrazione al minimo è legata ai redditi del pensionato e del coniuge. Ai fini della valutazione dei redditi bisogna considerare sia quelli personali che quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, con la sola eccezione dei redditi esenti da Irpef, della pensione da integrare al minimo e del reddito della casa di abitazione. Qualsiasi altro reddito entra nel computo.
Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato che diventi titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunga tale importo.
L'origine dell'indebito viene dall' imputata alla circostanza che la Pt_1 CP_1 non avrebbe comunicato il pro-rata estero.
Sulla intervenuta dichiarazione dei redditi esteri l' esamina a campione la Pt_1 produzione e ne desume che i redditi da pensione estera non siano stati mai dichiarati.
Sostiene in memoria l'appellato che tale dichiarazione vi sia stata per essere stata effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED…”
Quindi l' sarebbe stato in condizioni di recuperare << i debiti de quibus grazie Pt_1 alle sistematiche dichiarazioni fiscali presentate dalla ricorrente unitamente al coniuge, non contestate, nelle quali sono sempre stati riportati tutti i redditi coniugali, compresa la pensione estera>>.
Di tale circostanza lo stesso avrebbe fornito la provaPt_1 riportando perfino gli stralci, per cui < atti, sin dal 2013 (come provato dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di appello), contenenti la pensione estera, di importo costante, hanno posto l' in Pt_1 condizione, sin da quel momento, di conoscere di tale reddito, precludendo l'erogabilità totale dell'integrazione al minimo>>.
Non vi è traccia in atti di alcuna dichiarazione della percezione della pensione estera da parte della appellata.
La stessa parte appellata sostiene che < adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.…”. Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991>>
Per cui è posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente CP_3 sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.
Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730
o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED…”
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi non emerge la comunicazione della percezione della pensione estera.
Quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato, l' non era in grado di Pt_1 di verificare dalle dichiarazioni fiscali presentate dalla ricorrente unitamente al coniuge, il dato che ha poi comportato l'indebito.
L'appello va accolto e il ricorso di primo grado respinto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado proposto da e la condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell' che si liquidano, Pt_1 per il primo in complessivi € 2.312,00 e per il secondo in € 2.203,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2843 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle Pt_1 liti del 23 gennaio 2023 n. repertorio 37590 Raccolta n.7131 a rogito notaio Per_1 di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale
[...] Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29
Appellante E
rappresentata e difesa da , Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia, elettivamente dom.ta in Roma al Largo Giuseppe Toniolo n. 6 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4870/23 depositata l'11.5.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava di essere titolare del Controparte_1 trattamento VRS n. 48027423, con decorrenza da aprile 2007; di avere, dall'anno
2012, presentato la dichiarazione reddituale unitamente al marito . Parte_2
Lamentava che, con nota del 20.03.2018 l' comunicava quanto segue: “…La Pt_1 informiamo che, nel periodo che va dal 01.01.2013 al 31.01.2018, sono stati pagati
2110 euro in più sulla Sua pensione ctg VRS..per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante a seguito dell'aggiornamento del pro-rata estero….”; aggiungeva che altri indebiti venivano contestati per lo stesso motivo, con nota del 24.04.2018 per il periodo dal
01.01.2013 al 31.01.2018, per euro 1682,82, nonché con la nota del 10.11.2021 Pt_1 per il periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2021, per euro 730,59.
Chiedeva, articolati diversi argomenti in diritto sulla insussistenza dell'indebito, quanto segue:- < l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti oggettivi pari ad euro 2110,00, 1682,82, 730,59 contestati da controparte, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva in giudizio l' , sostenendo l'infondatezza della domanda chiedendo il rigetto Pt_1 del ricorso. La causa veniva istruita con prove documentali;
quindi veniva discussa e decisa con dispositivo del seguente tenore:- < l'irripetibilità dell'indebito oggettivo preteso dall' e di cui in motivazione e di conseguenza Pt_1 che dichiara che parte ricorrente non è tenuta a restituire all' le somme dal Pt_1 medesimo pretese a tale titolo;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.230,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi>>.
Con il gravame l' ha sostenento l'erroneità della decisione chiedendone la Pt_1 riforma con rigetto dell'avverso ricorso.
Si è costituita la resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Gli indebiti comunicati dall' con lettere del 20.3.2018, del 24.4.2018 e del Pt_1
10.11.2021 sulla pensione in godimento dell'appellata, traggono origine, in tesi, nell'intervenuto pagamento di importi superiori a quelli spettanti nel periodo dal gennaio 2013 al 31 gennaio 2018 a seguito dell'aggiornamento del pro-rata estero. Il primo giudice ha ritenuto che deve escludersi la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non sarebbe allo stesso imputabile.
Nel caso in esame si tratterebbe di indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, che abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo. Non sussiste dolo in ragione della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nel caso di specie < anche nella presente fattispecie, in maniera simile al caso esaminato dalla Suprema corte sopra richiamato, il superamento del limite reddituale è derivato da entrate economiche di cui l' era a conoscenza o di cui doveva e poteva essere a CP_3 conoscenza… perché dalle dichiarazioni reddituali in atti, risulta inserita la pensione estera…sicchè l' era stato in grado di avvedersi dell'intero reddito Pt_1 dell'assistita…Per tali ragioni non sussiste il diritto alla ripetizione per il periodo precedente l'accertamento contestato>>.
Sostiene l' che la pensione su cui è scaturito l'indebito è la pensione cat. VRS Pt_1 vale a dire pensione di vecchiaia e di anzianita' a carico della gestione coltivatori diretti e mezzadri in regime internazionale.
Si contesta quindi che si tratti di indebito assistenziale, essendo un indebito previdenziale ai cui si applica l'art. 52 della L. 88/89 così come autenticamente interpretato.
In fatto non sono contestate le seguenti circostanze: la è titolare di CP_1 pensione VRS 48027423 a decorrere da aprile 2007. La pensione è stata calcolata in regime di Convenzione Internazionale con la Svizzera ed è stata conferita con integrazione al trattamento minimo;
dal 01/04/2011, come emerso dall'istanza di ricostituzione della quattordicesima mensilità presentata il 17/09/2020, l'istituzione previdenziale elvetica le conferiva alla stessa pensione estera;
in data 18/09/2017,
l' ha richiesto alla Svizzera, l'importo mensile della pensione spettante a carico Pt_1 di detta Istituzione, dal 2012 al momento della richiesta;
con nota del 16/12/2017,
è stata richiesta alla signora la comunicazione dei redditi relativi all'anno CP_1
2015, a pena di revoca delle prestazioni collegate al reddito. Con l'ulteriore comunicazione del 20/03/2018, a seguito dell'aggiornamento del pro-rata estero in applicazione della decisione n. 105 del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del Regolamento C.E.E. n. 1408/71, l' ha Pt_1 accerato che erano state corrisposte alla appellata rate di pensione in misura superiore a quella spettante.
L'integrazione al minimo è legata ai redditi del pensionato e del coniuge. Ai fini della valutazione dei redditi bisogna considerare sia quelli personali che quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, con la sola eccezione dei redditi esenti da Irpef, della pensione da integrare al minimo e del reddito della casa di abitazione. Qualsiasi altro reddito entra nel computo.
Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato che diventi titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunga tale importo.
L'origine dell'indebito viene dall' imputata alla circostanza che la Pt_1 CP_1 non avrebbe comunicato il pro-rata estero.
Sulla intervenuta dichiarazione dei redditi esteri l' esamina a campione la Pt_1 produzione e ne desume che i redditi da pensione estera non siano stati mai dichiarati.
Sostiene in memoria l'appellato che tale dichiarazione vi sia stata per essere stata effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED…”
Quindi l' sarebbe stato in condizioni di recuperare << i debiti de quibus grazie Pt_1 alle sistematiche dichiarazioni fiscali presentate dalla ricorrente unitamente al coniuge, non contestate, nelle quali sono sempre stati riportati tutti i redditi coniugali, compresa la pensione estera>>.
Di tale circostanza lo stesso avrebbe fornito la prova
Non vi è traccia in atti di alcuna dichiarazione della percezione della pensione estera da parte della appellata.
La stessa parte appellata sostiene che < adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.…”. Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991>>
Per cui è posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente CP_3 sul diritto o sulla misura della prestazione medesima.
Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730
o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED…”
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi non emerge la comunicazione della percezione della pensione estera.
Quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato, l' non era in grado di Pt_1 di verificare dalle dichiarazioni fiscali presentate dalla ricorrente unitamente al coniuge, il dato che ha poi comportato l'indebito.
L'appello va accolto e il ricorso di primo grado respinto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado proposto da e la condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell' che si liquidano, Pt_1 per il primo in complessivi € 2.312,00 e per il secondo in € 2.203,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa