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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 79 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con gli avv.ti LATINO PASQUALE, DE RANGO Parte_1
MARIETTA E CUNDARI MASSIMO
Appellante
E
con l'avv.to MELFI MARILENA CP_1
Appellato
NONCHE'
( GIÀ ) con l'avv.to. Controparte_2 CP_3 [...] con l'avv.to DE LUCA ON
ANNUNZIATO-MASSIMO con l'avv.to GULLO LUIGI Controparte_5 appellati
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio affinché venisse accertata e CP_1 Parte_1 dichiarata la sua responsabilità per il verificarsi dell'incidente occorso in data
18.06.2016 e, conseguentemente, venisse condannato al pagamento in suo favore di tutti i danni patiti, oltre interessi e spese legali. Il ricorrente lamentava l'omissione di misure di sicurezza ex art. 2087 c.c. da parte del convenuto, il quale gli aveva direttamente commissionato lavori per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso la sua abitazione in Castrolibero, via dei
Lucani n. 1 durante la cui realizzazione, in data 18.06.2016 era precipitato da un'altezza di circa 5 metri.
Lamentava che in conseguenza dell'infortunio aveva riportava gravi lesioni per il ristoro delle quali formulava richiesta di risarcimento pari ad € 1.235.004,00 .
Si costituiva in giudizio eccependo che i lavori da effettuarsi presso Parte_1 la propria abitazione, nell'esecuzione dei quali si era verificato l'infortunio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non erano stati commissionati direttamente al sig. bensì alla ditta amministrata da CP_1 ON
, della quale , così come gli altri soggetti intervenuti Controparte_6 CP_1 nelle lavorazioni - tra i quali sicuramente il Sig. - era lavoratore dipendente. Per_1
Chiedeva, pertanto, di estendere il contraddittorio nei confronti della predetta società ed altresì nei confronti di AL Spa con cui aveva in corso una polizza assicurativa.
Il tribunale autorizzava la chiamata dei terzi.
Si costituiva in giudizio la ed eccepiva la sua carenza di ON legittimazione passiva, negando di avere avuto rapporti con il committente dei lavori, in occasione dei quali, si è verificato l'infortunio; chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere garantita Controparte_5 dall'eventuale obbligazione risarcitoria in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi n. 121189915 stipulata con la medesima.
Il tribunale autorizzava la chiamata della che si costituiva in Controparte_5 giudizio, aderendo alle difese della propria assicurata e, per parte propria, eccepiva comunque che la polizza stipulata sarebbe intervenuta entro i limiti della copertura.
La rimaneva contumace. CP_3
Il giudice di prime cure, espletata la prova orale e ctu medico legale, ha condannato al pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro Parte_1
737.029,00, somma da devalutare per il coefficiente ISTAT rapportandola alla data del
18.06.2016, con successiva rivalutazione monetaria calcolata secondo i medesimi indici
Istat del costo della vita da tale data, nonché agli interessi nella misura legale sul
Pag. 2 di 16 capitale via via rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della sentenza con successivo decorso degli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al soddisfo”.
Ha rigettato la domanda nei confronti della e dichiarata assorbita ON quella di manleva nei confronti della CP_7
Ha escluso che sussistesse un rapporto contrattuale tra l' e la società T_ [...] per l'esecuzione dei lavori, affermando testualmente “che i testi CP_4 Tes_1
e confermano il lavoro del ricorrente a titolo personale,
[...] Testimone_2 dovendosi ulteriormente evidenziare che, nel verbale di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p. del 18.6.2016, nella sostanziale immediatezza dei fatti, lo stesso Sig.
riferisce di lavori svolti personalmente dal ricorrente a titolo di amicizia, T_ senza alcun riferimento alla Il coinvolgimento di ON [...]
, legale rappresentante della società (affermato anche dal teste , CP_6 Tes_3 non può configurarsi in termini di rapporto contrattuale tra il Sig. e la società T_
(per il quale, oltretutto, manca anche ogni documentazione), apparendo quale semplice intervento a titolo personale per consigli sull'installazione dell'impianto di video sorveglianza e per facilitare l'incontro tra il Sig. ed il Sig. . Allo CP_1 T_ stesso modo, l'utilizzo del furgone o di strumenti di lavoro della ON non può dimostrare il rapporto contrattuale indicato in mancanza di ulteriori elementi, potendosi giustificare quale semplice prestito tra la società e il proprio dipendente (che lavorava di sabato, quando la strumentazione indicata era inutilizzata). Oltretutto, non vi sono neppure elementi per superare l'affermazione di parte ricorrente (punto 8 del ricorso introduttivo), secondo cui non si trattava neppure dell'installazione delle telecamere, avendo il Sig. chiesto una prestazione diversa, consistente T_ nell'installazione di un faro”.
Ha ritenuto che “La responsabilità del Sig. è dunque pienamente sussistente, T_ atteso che il ricorrente si trovava su una scala ad altezza superiore a tre metri, senza alcuna misura di sicurezza e su incarico diretto del datore di lavoro, cha aveva commissionato direttamente l'esecuzione dei lavori, in violazione degli artt. 2087 c.c. e
15, 105 e ss. D. Lgs. 81/2008”.
Pag. 3 di 16 Ha escluso l'ipotesi di concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c., “atteso che, per quanto detto, il Sig. era sulla scala, ad altezza di oltre tre metri e senza CP_1 protezione, su incarico diretto del Sig. ”. T_
Sulla scorta delle risultanze della ctu medico-legale, che ha accertato postumi permanenti pari al 75% (per “ Esiti di politrauma con trauma vertebrale con frattura - lussazione di D12 e contusione midollare, frattura D12 e L1, trauma cranio - encefalico con frattura della squama occipitale e del basicranio, trattato con intervento chirurgico di decompressione midollare, riduzione della lussazione e stabilizzazione vertebraleD10 - D11 e L1 - L2 con successivo nuovo intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi e con nuovo intervento chirurgico di artrodesi delle vertebre lombari e lombo- sacrali e innesto osseo con attuale paraplegia flaccida agli arti inferiori complicata da disturbi della sensibilitàda L3 in giù ed impossibilità alla deambulazione autonoma,vescica neurologica con necessità di cateterismi intermittenti
”), ha liquidato il danno biologico, utilizzando le tabelle di Milano, senza scomputo del differenziale, affermando che non risulta erogato alcun indennizzo dall' né può CP_8 dirsi che tale indennizzo sia erogabile, anche per il decorso del tempo.
Ha rigettato, infine, la domanda di manleva dell' nei confronti della , T_ CP_3 rilevando che “la polizza assicurativa (“Contratto di assicurazione per la Casa Io e la mia Casa”) non riguarda l'evento oggetto di causa, specie considerando la previsione, nella “Sezione Casa 1) RC Proprietario” richiamata nella documentazione in atti sotto l'indicazione “Proprietario sicuro”, dell'espressa indicazione per cui sono esclusi dalla copertura assicurativa, con particolare riferimento alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori (n. 1 del paragrafo)”.
Ha condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di Parte_1 [...]
e di della metà delle spese di lite - ON Controparte_9 con compensazione della restante metà - che si liquida in €. 4.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente”
Ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ON
Pag. 4 di 16 Ha posto le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente Parte_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame per i seguenti motivi: Parte_1
1.L'erronea esclusione del coinvolgimento di e, conseguentemente, ON di e l'erronea imputazione della prestazione lavorativa del CP_9 CP_1 direttamente ed esclusivamente in capo all' . T_
Ha sostenuto che:
“- tutti i testi sono stati concordi nell'ammettere che il D'CO fosse lavoratore dipendente della , così come gli altri (fratelli ) che con lui ON Per_1 hanno lavorato nella loro esecuzione;
- tutti i testi sono stati concordi nell'indicare che i lavori sono stati svolti utilizzando il furgone e le attrezzature della;
ON
- lo stesso , in interrogatorio formale, riferisce che a volte lavorava per la CP_1 ditta anche di sabato e di domenica per lavori privati e tale dato è confermato dalla moglie del alla teste che lo riferisce in sede di prova;
CP_1 Tes_4
- i testi che hanno partecipato al sopralluogo iniziale (in particolare , Testimone_2
) sono concordi nello specificare che l'amministratore della Tes_3 Tes_4 [...]
ha impartito le istruzioni ai propri dipendenti e sui CP_4 CP_1 Per_1 lavori da effettuare ed ha stabilito che, in forza degli impegni aziendali, il lavoro andava svolto di sabato, mentre l' non ha mai impartito alcuna istruzione;
T_
- tutti gli acquisti di materiali presso la Vitale Sud sono sottoposti a vaglio e valutazione della (non del ), come risulta dalle mail ON CP_1 allegate al fascicolo di parte (peraltro circostanza incontestata con gli effetti ex rt. 115 cpc);
- tutti i dipendenti della , oltre che la teste , ammettono ON Tes_4 che l' non li conosceva e non li ha prescelti o contattati per lo svolgimento dei T_ lavori.
Non si può poi trascurare (come invece erroneamente fa il giudice di prime cure) che tutti i testi sono concordi nell'indicare che la svolge principalmente ON lavori pubblici e le conseguenze di un sinistro sul lavoro per ragioni legate ad
Pag. 5 di 16 omissioni in ordine alla tutale della salute sui cantieri comporta l'esclusione dalle gare
(chiaramente in tal senso l'art. 8 dlgs 50/2016).
Si aggiunga che lo sventurato ha continuato a partecipare attivamente alla CP_1 costruzione ed al mantenimento della rete di protezione di cui ha fin qui goduto la
[...]
, tant'è che (inspiegabilmente) nonostante l'evidenza, non ha dichiarato di CP_4 aver subito un incidente sul lavoro e non ha richiesto le tutele dell' (cfr. CP_8 dichiarazione sul certificato del pronto soccorso già prodotto controparte e comunque depositato anche dalla difesa di parte appellante con le note conclusive del precedente grado di giudizio e presente nel fascicolo di parte di prime cure). Infatti nella cartella del pronto soccorso è presente la dicitura “infortunio sul lavoro”, poi inspiegabilmente cancellata e sostituita con la dicitura “caduta accidentale”. È evidente che la correzione è frutto di un'azione del più prossimo congiunto o di terzi interessati (non certo dell' , che non poteva averne né l'occasione né l'interesse ed al momento T_ del ricovero era trattenuto dai CC), considerato che probabilmente il era in CP_1 coma, ma d'altra parte quest'ultimo ha confermato tale impostazione non avanzando domanda e chiedendo pensione di invalidità per evento accidentale ed CP_8 introducendo il giudizio per cui è causa.
Qui, si noti, è incomprensibile anche la mancata acquisizione da parte del giudice di prime cure della documentazione ciò su cui in questa sede espressamente si Pt_2 insiste, rilevandone comunque il carattere indispensabile, sottolineando pure che l'esponente aveva anche allegato (come da fascicolo di prime cure doc 10 e 11) pec di accesso agli atti alla quale l' stessa risponde (con pec pure prodotta nel fascicolo Pt_2 di parte) che avrebbe messo a disposizione la documentazione richiesta solo su ordine del giudice.
L'acquisizione avrebbe dimostrato inequivocabilmente che la pensione di invalidità è richiesta su infortunio accidentale.
Tutto ciò che denota anche il carattere a dir poco pretestuoso (per non dire altro) del ricorso avversario e comunque l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il coinvolgimento della . Pt_3
Fermo e ribadito quanto tutto quanto appena detto in ordine al fatto che al momento Cont dell'infortunio il stesse svolgendo la proprie attività per conto della CP_1
Pag. 6 di 16 , solo per estremo scrupolo va poi anche espressamente contestato che la CP_4 stesse svolgendo nella qualità di dipendente dell' e/o che quest'ultimo, in T_ qualsiasi modo potesse qualificarsi come imprenditore o comunque come suo datore di lavoro.
Invero nella laconica sentenza qui impugnata al riguardo vi è solo un mero cenno, nel
Capo 3, in cui si legge che “il ricorrente si trovava su una scala ad altezza superiore a
3 metri, senza alcuna misura di sicurezza e su incarico del datore di lavoro che aveva commissionato direttamente l'esecuzione dei lavori”.
Da tale passaggio motivazionale, che espressamente qui si impugna, sembrerebbe emergere che il Giudice abbia inteso agganciare la responsabilità addossata all'appellante alla sua asserita qualità di datore di lavoro del . CP_1
Se così è ne è a dir poco evidente l'erroneità.
Al riguardo deve osservarsi come debba assolutamente escludersi che l'appellante possa qualificarsi sia come imprenditore sia comunque come datore di lavoro.
Quanto alla sua qualità di imprenditore, la stessa non solo non è mai stata allegata e/o dedotta e/o provata, in quanto come si dirà meglio nel motivo successivo, è contraddetta dallo stesso ricorrente, che ha invero parlato di lavori da eseguire presso l'abitazione stessa dell'appellante qualificandolo mero committente.
Ma anche quanto all'ipotetica natura datoriale dell'appellante manca del tutto la minima allegazione (prima ancora che la prova, che del resto comunque non risulta assolutamente raggiunta in atti) non tanto e non solo dell'indefettibile indice dell'assoggettamento del al potere direttivo dell' , ma addirittura CP_1 T_ proprio anche di uno solo e qualsiasi dei criteri meramente sintomatici che, per giurisprudenza pacifica ( che non si cita in quanto ampiamente nota), devono connotare tale tipo di rapporto. Di tal chè non è proprio dato comprendere come il Tribunale di
Cosenza possa essere giunto alla predetta conclusione
Ne consegue che anche sotto questo profilo la sentenza è del tutto erronea e va riformata nel senso di escludere categoricamente che tra l'appellante ed il sia CP_1 mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato”.
2. Comunque insussistenza di ogni responsabilità in capo all' anche nella sua T_ qualità di committente.
Pag. 7 di 16 Ha sostenuto che:
“riprendendo il discorso accennato alla fine del motivo precedente deve osservarsi come lo stesso ricorrente, nel suo atto introduttivo, e poi nelle proprie memorie del
20.6.22, ha pacificamente sostenuto che, a prescindere di chi ne fosse l'esecutore,
l' era mero committente privato e l'esecutore era comunque specializzato ed T_ adeguato per svolgere lavori in economia.
Al riguardo, sebbene superfluo, si ricorda che tra l'altro in un caso di infortunio occorso a seguito dell'affidamento di alcune opere in economia, la Corte di cassazione
(n. 11311/2017, peraltro ricca di richiami a precedenti conformi) ha stabilito che “in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire”.
Nel caso di specie, in altri termini, la sentenza di prime cure ha errato nella qualificazione della posizione dell' che, sia detto una volta per tutte, è di mero T_ committente privato, figura alla quale gli artt. 89 e 90 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per come interpretati dalla giurisprudenza, negano compiti inerenti l'istruzione dei lavoratori e l'analisi e prevenzione dei rischi in quanto, in simile condizione, essi sono di pertinenza delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che realizzano la commessa.
Con queste premesse, venendo al caso di specie è pacifico che l'appellante, sia che si acceda alla verità dei fatti, ossia a che il , al momento dell'infortunio stesse CP_1 lavorando per conto della , sia nella del tutto astrattissima e ON contestatissima ipotesi in cui dovesse ritenersi che il , esclusa per come già CP_1 chiarito qualsiasi possibilità di configurare un rapporto lavoro subordinato con l'appellante, stesse eseguendo i lavori personalmente, eventualmente lui sì, in qualità di imprenditore o comunque di lavoro autonomo, nessuna responsabilità sarebbe addebitabile all'appellante neanche in qualità di committente.
Egli, per tale eventualità, ha infatti comunque agito correttamente giacché, sia che si sia rivolto, come effettivamente avvenuto, alla , sia a voler solo del ON tutto astrattamente ammettere che si sia rivolto direttamente al , comunque si CP_1 sarebbe rivolto a soggetti specializzati nel loro lavoro che svolgevano la loro attività da
Pag. 8 di 16 tempo e professionalmente, potendo quindi ragionevolmente confidare nella loro competenza e capacità di eseguire i lavori a regola d'arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, comprese quelle a tutela della sicurezza del lavoro;
al tempo stesso, in nessun modo è stato dedotto o è emerso che l'appellante si sia mai in qualsiasi modo ingerito o intromesso nell'esecuzione dei lavori o abbia esercitato poteri tecnico-organizzativi sull'opera o si fosse riservato di esercitarli, anche con specifico riguardo ai profili della sicurezza, anzi, per come detto, c'è accordo totale nelle prove in ordine al fatto che l' non ha mai dato direttive. Ne del resto T_ avrebbe potuto mai farlo non avendo le competenze e le capacità.
Ne consegue quindi che neanche in ragione della sua qualità di Committente nessuna responsabilità può essergli addebitata”
3. Contestazione della responsabilità e di ingerenze con direttive da parte dell' . T_
Contestazione della mancata considerazione della responsabilità del D'CO (capo 3 sentenza).
Ha sostenuto :
“Per tuziorismo difensivo, si osserva che la sentenza a p. 8 contiene una affermazione del tutto destituita di fondamento del seguente tenore:
“lo stesso resistente non contesta l'attività oggettivamente pericolosa del T_ ricorrente, svolta su sua direttiva”.
Non è assolutamente così, l' non ha mai ammesso di avere dato direttive né ha T_ dato valutazioni sul carattere pericoloso o meno dell'attività svolta e del resto il
Giudice non dice dove avrebbe rinvenuto tali ammissioni”
4. In subordine. Comunque erroneità della sentenza laddove afferma la non detraibilità dell'importo in astratto dovuto dal sistema di previdenza pubblico e comunque laddove afferma la dovutezza del risarcimento nonostante non via sia alcuna prova di responsabilità penale.
Ha sostenuto che:
“la sentenza nella parte in questione è comunque errata anche laddove ritiene di riconoscere il danno differenziale senza però che sia mai stato eccepito, allegato, provato o in qualsiasi modo dedotto che ricorrano circostanze tali da far venire meno
Pag. 9 di 16 l'esonero da responsabilità garantito dall' e che, come noto, riconosce delle CP_8 tutele che operano in regime di automaticità.
Ma v'è ancora di più. Giacché al riguardo, come emerge dalla documentazione che si allega, risulta addirittura che, in merito proprio ai fatti per cui è causa, l'appellante sia stato destinatario di un provvedimento di richiesta di archiviazione (cfr. richiesta di archiviazione della procura, prodotta nel fascicolo di prime cure, seguita dall'archiviazione, circostanza peraltro pacifica).
Infine, ed in estremo subordine, anche a voler prescindere per assurdo da quanto fin qui eccepito, in via gradata e salvo gravame si evidenzia che il è egli stesso a CP_1 non essersi attivato ad effettuare la denuncia del sinistro all' quando invece CP_8 poteva (cfr. Cass. Cass. 23809/2022 cit.) e, si aggiunge, doveva farlo, avendone peraltro gli strumenti (assistenza legale nell'immediatezza dell'infortunio e comunque in tempo utile, come dimostra il presente procedimento)”
5. Mancanza di nesso di causalità.
Ha sostenuto che:
“la sentenza, nel capo 3, ultimo periodo, in cui ritiene assenti contestazioni sul nesso di causalità, erra in quanto detto elemento è palesemente contraddetto dall'assenza di documentazione clinica e dal fatto che a p. 5 della comparsa di costituzione la difesa dell' contestava la sussistenza del danno in an e quantum” T_
6. In via ancora gradata, accoglimento della richiesta di manleva nei confronti di
[...]
. CP_10
Ha sostenuto che:
“Innanzitutto, esiste, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la prova del pagamento della polizza….
Dunque la polizza era vigente ed il premio pagato.
Quanto all'asserita esclusione di polizza, la sentenza propone una lettura in contrasto con il dato letterale e con la prassi commerciale.
Nel caso che ci occupa l' era committente, non era imprenditore, né svolgeva T_ attività professionale, né l'infortunato era dipendente o collaboratore in attività imprenditoriale o lavorativa dell' stesso. T_
La polizza, nell'esclusione evidenziata in sentenza, prevede:
Pag. 10 di 16 “1) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori”
…la polizza, in altri termini, vuole precisare che la responsabilità da committenza dei lavori copre tale specifica (e sopra illustrata) relazione contrattuale, lasciando però fuori i terzi che, senza essere legittimamente inseriti nel processo di realizzazione dell'appalto, si ingeriscano dall'esterno e quindi interferiscano nell'appalto stesso appunto partecipando ai lavori”.
Ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza, già intrapresa con pignoramento presso terzi e nel merito ha concluso chiedendo:
1. riformare la decisione impugnata e per l'effetto, previa corretta qualificazione del rapporto fra il e la e comunque stante la posizione CP_1 ON dell' di mero committente privato, secondo quanto gradatamente esposto, T_ dichiarare l'assenza di responsabilità di quest'ultimo e la conseguente assenza di qualsiasi obbligo risarcitorio.
2. In via subordinata, sempre in riforma della sentenza, vorrà l'Ecc.ma Corte ridurre l'importo determinato in condanna.
3. In ogni caso, anche accertando e dichiarando invece la responsabilità e l'obbligo di pagamento diretto del risarcimento in capo alla o comunque Controparte_11 condannando quest'ultima a tenere indenne l'appellante, principalmente in toto e gradatamente in parte, da pagamenti dovuti in favore del sig. , in via CP_1 ulteriormente gradata ammettendone il diritto di regresso nei confronti della società nominata.
4. In ogni ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un obbligo, anche solo concorrente del sig. , o comunque nei limiti delle garanzie di polizza, condannare la T_
AL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Piazza Tre Torri,
3, 20145 – Milano, al risarcimento dei danni subìti dal ricorrente sig. , Parte_4 manlevando da ogni avversa pretesa con pagamento diretto e/o, Parte_1 ancora subordinatamente in regresso, per quanto sarà Parte_1 eventualmente condannato a corrispondere.
In via istruttoria ha chiesto
Pag. 11 di 16 a) il giuramento suppletorio del , che è ammissibile in ogni stato e grado, la cui CP_1 circostanza è volta a corroborare la reale posizione di lavoratore dipendente della
[...] sul seguente capitolo: CP_4
1. se vero che durante i lavori presso l'abitazione dell' annotava l'andamento T_ su foglio notizie intestato ON
b) l'ordine di esibizione all' di tutta la documentazione amministrativa e medica Pt_2 relativa al riconoscimento della pensione da invalidità al , avente carattere CP_1 decisivo in quanto dimostra che lo stesso all' dichiara un infortunio CP_1 Pt_2 accidentale e non sul lavoro, utilizzando anche il referto del pronto soccorso che contiene tale indicazione.
c) gradatamente rispetto all'ordine di esibizione, richiesta di informazioni all' sulle Pt_2 ragioni della domanda di invalidità
d) acquisizione fascicolo d'ufficio e di parte contenente DVD con videoregistrazione e) CTU per la quantificazione del danno con detrazione dell'importo corrispondente all'indennizzo al quale il lavoratore avrebbe avuto diritto qualora avesse CP_8 presentato regolare domanda.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1) rigettare, perché destituito di fondamento giudico, l'appello proposto dal sig avverso la sentenza n. 1650/22 del Tribunale di Cosenza , Sezione Parte_1
Lavoro in persona del Giudice dott Bloise con conferma dell'impugnata sentenza. Con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi .
2) qualora la Corte ritenesse di dare una diversa prospettazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, si richiede, in accoglimento del ricorso e dell'estensione della domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa, di condannare entrambi i convenuti in via solidale, e in persona del titolare Parte_1 ON
, al pagamento della somma così come determinata nella sentenza Controparte_6 di primo grado o quella maggiore o minore accertanda, con conseguente declaratoria di corresponsabilità e/o responsabilità e con conseguente obbligo risarcitorio della chiamata in garanzia dalla , e/o Controparte_9 ON
. CP_3
Si è costituita in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: ON
Pag. 12 di 16 1) dichiarare inammissibile/rigettare il proposto appello e la relativa domanda di garanzia spiegata dal signor nei confronti della T_ ON confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) qualora, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal signor , si T_ accerti responsabilità della accogliere la domanda di garanzia ON di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la in Controparte_5 persona del legale rapp. p.t. – corrente in Bologna alla via Stalingrado n. 45 – a tenere indenne e garantire quanto essa sarà tenuta a pagare. ON
La ha aderito alla difesa della società, invocando comunque il limite della CP_7 copertura assicurativa.
L ha sostenuto la correttezza della statuizione laddove ha escluso CP_2
l'operatività della polizza, ma si è associata alla linea difensiva dell'appellante, affermando che il non stava lavorando a titolo personale e di amicizia ma CP_1 quale dipendente della ON
Disposta la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata con ordinanza del
27.4.2023, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il
Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ai rapporti di lavoro autonomo non trovano applicazione le norme speciali antinfortunistiche, che di regola presuppongono l'inserimento del prestatore nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, ne' l'art. 2087 c.c., che, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato
(cfr. Cass. n. 933/95, n. 9614/01; Cass. 21 marzo 2013, n. 7128). Quest'ultima norma è infatti inserita in un titolo del libro V del codice civile (il Titolo II) che è diverso da quello ove sono regolati i rapporti di lavoro autonomo (il titolo III).
Gli obblighi di sicurezza in ambito di lavoro autonomo si riportano invece, non applicandosi l'art. 2087 c.c., alla disciplina più generale dell'adempimento delle obbligazioni. Non basta quindi a chi agisce addurre la condizione di pericolo o i fattori di rischio, ma è necessario che siano indicate le specifiche obbligazioni violate. Ciò, tra l'altro, non senza connessione con l'esigenza, parimenti sussistente e propria dei rapporti connotati da autonomia, di verificare quali comportamenti del prestatore
Pag. 13 di 16 potessero parimenti porre il medesimo al riparo da rischi e dovessero essere in primis da lui stesso attuati (cfr in parte motiva Cass. sez.lav. n. 16929/2025)
Gli inadempimenti consistono infatti in comportamenti che il committente avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto e non nella mera sottoposizione a pericoli, in sé insiti, in misura più o meno intensa, in qualsiasi attività umana.
Anche nella logica di cui a Cass., S.U., 13533/2001 in tema di azione di lavoratore subordinato, è pur sempre onere di chi agisca a titolo contrattuale allegare con precisione l'inadempimento o l'inesatto adempimento (v. Cass. 17 gennaio 2024, n.
1838 e Cass. 10 gennaio 2024, n. 1055, punto 12.2, in tema di adempimento;
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618 in tema di risarcimento da inadempimento), anche per evidenti ragioni di contraddittorio sull'oggetto del contendere, non bastando la sola allegazione dell'evento sfavorevole, di fattori di rischio o di generiche e non meglio spiegate inadeguatezze.
Ciò posto, risulta chiaro dall'istruttoria che il stesse eseguendo lavori CP_1 nell'abitazione dell' con l'utilizzo di mezzi dell'azienda (in T_ ON particolare furgoncino e scala) e con l'ausilio di un altro dipendente della società
( ; che prima dell'inizio dei lavori era stato effettuato un sopralluogo del Testimone_2
Cont legale rappresentante della società , insieme ad un elettricista ( , ex Tes_3
Con dipendente della e conoscente dell' per stabilire dove potere effettuare T_
l'installazione; dai documenti prodotti da risulta che questi ha inoltrato alla T_ società i preventivi del materiale che lui stesso aveva acquistato direttamente per avere un parere.
Sennonchè tali circostanze non sono sufficienti per affermare che l'appalto dei lavori Con fosse stato commissionato alla (la quale avrebbe incaricato il suo dipendente
, aiutato da un altro, per eseguire i lavori, sebbene fuori dall'orario di lavoro, CP_1 cioè di sabato).
Il nel suo ricorso di primo grado aveva espressamente dedotto che - a causa CP_1
Con del rifiuto di accettare l'incarico da parte del legale rappresentante della il CP_6 quale aveva pur dato consigli sui materiali da utilizzare - egli aveva assunto in proprio i lavori avvalendosi – per la difficoltà di eseguire l'opera da solo - dell'ausilio dei colleghi di lavori e chiedendo in prestito le attrezzature ed i Tes_2 Testimone_1
Pag. 14 di 16 mezzi all'azienda e ricevendo il compenso di € 400 per le giornate di lavoro effettuate
(cfr p. 2, 3 e 4 del ricorso).
Ciò ha confermato in sede di interrogatorio formale (cfr verbale udienza del Con 19.10.2021), deferitogli dalla su circostanze sostanzialmente sovrapponibili a quelle narrate in ricorso;
in particolare in tale sede ha confermato che aveva CP_1 concordato con il pagamento del compenso giornaliero di 80 euro da T_ corrispondere direttamente a lui, affermando altresì di avere ricevuto a titolo di acconto per le giornate lavorate la somma di € 400. E tale ultima circostanza è stata riferita anche dal teste , moglie dell' (cfr dep. udienza del Testimone_5 T_
21.10.2021)
Dalle deposizioni dei testi emerge l'assunzione dell'incarico in proprio da parte Per_1 del (cfr dep. ), tant'è che il teste CP_1 Testimone_2 Testimone_1 Tes_1
ha dichiarato di essere stato ricompensato dallo stesso per il
[...] CP_1 contributo lavorativo dato “con i soldi che aveva ricevuto in contanti dal signor
” ( cfr dep. verbale udienza del 22.10.2019) ed il teste ha T_ Tes_6 avvalorato la circostanza che talvolta i dipendenti della facevano ON lavori per conto proprio, fuori dall'orario di lavoro, chiedendo ed ottenendo in prestito l'attrezzatura dal signor (cfr dep. 18.2.2020). CP_6
In conclusione le pattuizioni di lavoro intercorse - che vanno inquadrate nell'ambito del contratto d'appalto e più correttamente nel contratto d'opera ex art. 2222 c.c., considerato l'indiscutibile carattere artigianale dell'attività prestata (installazione di impianto di videosorveglianza e di fari annessi in economia) – non solo esclude il Con coinvolgimento della ma anche certamente un rapporto di subordinazione tra e , dovendo quest'ultimo realizzare in autonomia il proprio lavoro T_ CP_1 nello stabile di proprietà dell' , il quale, dunque, ha rivestito la qualità di T_ committente e come tale non può essere chiamato a rispondere per omissione di misure di sicurezza che il giudice erroneamente ha ravvisato nell'art. 2087 c.c. e negli artt. 15,
105 e ss. D. Lgs. 81/2008 (secondo quanto prospettato in ricorso), qualificandolo altrettanto erroneamente quale datore di lavoro, con la precisazione che nel ricorso di primo grado, al di là dell'affermazione di una generica pericolosità dell'attività da espletare, non vengono individuati gli inadempimenti del committente ovvero quali
Pag. 15 di 16 fossero – secondo le pattuizioni – i comportamenti che il committente avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si rigetta la domanda del ricorrente di primo grado con assorbimento di ogni ulteriore questione.
2. Le spese del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda, ad eccezione di quelle della ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, che vengono poste a carico dell'appellato CP_1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 2.2.2023 avverso la sentenza Parte_1
n. 1650/2022 del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3. pone le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto, a carico dell'appellato . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 16 di 16
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 79 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con gli avv.ti LATINO PASQUALE, DE RANGO Parte_1
MARIETTA E CUNDARI MASSIMO
Appellante
E
con l'avv.to MELFI MARILENA CP_1
Appellato
NONCHE'
( GIÀ ) con l'avv.to. Controparte_2 CP_3 [...] con l'avv.to DE LUCA ON
ANNUNZIATO-MASSIMO con l'avv.to GULLO LUIGI Controparte_5 appellati
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio affinché venisse accertata e CP_1 Parte_1 dichiarata la sua responsabilità per il verificarsi dell'incidente occorso in data
18.06.2016 e, conseguentemente, venisse condannato al pagamento in suo favore di tutti i danni patiti, oltre interessi e spese legali. Il ricorrente lamentava l'omissione di misure di sicurezza ex art. 2087 c.c. da parte del convenuto, il quale gli aveva direttamente commissionato lavori per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso la sua abitazione in Castrolibero, via dei
Lucani n. 1 durante la cui realizzazione, in data 18.06.2016 era precipitato da un'altezza di circa 5 metri.
Lamentava che in conseguenza dell'infortunio aveva riportava gravi lesioni per il ristoro delle quali formulava richiesta di risarcimento pari ad € 1.235.004,00 .
Si costituiva in giudizio eccependo che i lavori da effettuarsi presso Parte_1 la propria abitazione, nell'esecuzione dei quali si era verificato l'infortunio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non erano stati commissionati direttamente al sig. bensì alla ditta amministrata da CP_1 ON
, della quale , così come gli altri soggetti intervenuti Controparte_6 CP_1 nelle lavorazioni - tra i quali sicuramente il Sig. - era lavoratore dipendente. Per_1
Chiedeva, pertanto, di estendere il contraddittorio nei confronti della predetta società ed altresì nei confronti di AL Spa con cui aveva in corso una polizza assicurativa.
Il tribunale autorizzava la chiamata dei terzi.
Si costituiva in giudizio la ed eccepiva la sua carenza di ON legittimazione passiva, negando di avere avuto rapporti con il committente dei lavori, in occasione dei quali, si è verificato l'infortunio; chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere garantita Controparte_5 dall'eventuale obbligazione risarcitoria in forza di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi n. 121189915 stipulata con la medesima.
Il tribunale autorizzava la chiamata della che si costituiva in Controparte_5 giudizio, aderendo alle difese della propria assicurata e, per parte propria, eccepiva comunque che la polizza stipulata sarebbe intervenuta entro i limiti della copertura.
La rimaneva contumace. CP_3
Il giudice di prime cure, espletata la prova orale e ctu medico legale, ha condannato al pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro Parte_1
737.029,00, somma da devalutare per il coefficiente ISTAT rapportandola alla data del
18.06.2016, con successiva rivalutazione monetaria calcolata secondo i medesimi indici
Istat del costo della vita da tale data, nonché agli interessi nella misura legale sul
Pag. 2 di 16 capitale via via rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della sentenza con successivo decorso degli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al soddisfo”.
Ha rigettato la domanda nei confronti della e dichiarata assorbita ON quella di manleva nei confronti della CP_7
Ha escluso che sussistesse un rapporto contrattuale tra l' e la società T_ [...] per l'esecuzione dei lavori, affermando testualmente “che i testi CP_4 Tes_1
e confermano il lavoro del ricorrente a titolo personale,
[...] Testimone_2 dovendosi ulteriormente evidenziare che, nel verbale di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p. del 18.6.2016, nella sostanziale immediatezza dei fatti, lo stesso Sig.
riferisce di lavori svolti personalmente dal ricorrente a titolo di amicizia, T_ senza alcun riferimento alla Il coinvolgimento di ON [...]
, legale rappresentante della società (affermato anche dal teste , CP_6 Tes_3 non può configurarsi in termini di rapporto contrattuale tra il Sig. e la società T_
(per il quale, oltretutto, manca anche ogni documentazione), apparendo quale semplice intervento a titolo personale per consigli sull'installazione dell'impianto di video sorveglianza e per facilitare l'incontro tra il Sig. ed il Sig. . Allo CP_1 T_ stesso modo, l'utilizzo del furgone o di strumenti di lavoro della ON non può dimostrare il rapporto contrattuale indicato in mancanza di ulteriori elementi, potendosi giustificare quale semplice prestito tra la società e il proprio dipendente (che lavorava di sabato, quando la strumentazione indicata era inutilizzata). Oltretutto, non vi sono neppure elementi per superare l'affermazione di parte ricorrente (punto 8 del ricorso introduttivo), secondo cui non si trattava neppure dell'installazione delle telecamere, avendo il Sig. chiesto una prestazione diversa, consistente T_ nell'installazione di un faro”.
Ha ritenuto che “La responsabilità del Sig. è dunque pienamente sussistente, T_ atteso che il ricorrente si trovava su una scala ad altezza superiore a tre metri, senza alcuna misura di sicurezza e su incarico diretto del datore di lavoro, cha aveva commissionato direttamente l'esecuzione dei lavori, in violazione degli artt. 2087 c.c. e
15, 105 e ss. D. Lgs. 81/2008”.
Pag. 3 di 16 Ha escluso l'ipotesi di concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c., “atteso che, per quanto detto, il Sig. era sulla scala, ad altezza di oltre tre metri e senza CP_1 protezione, su incarico diretto del Sig. ”. T_
Sulla scorta delle risultanze della ctu medico-legale, che ha accertato postumi permanenti pari al 75% (per “ Esiti di politrauma con trauma vertebrale con frattura - lussazione di D12 e contusione midollare, frattura D12 e L1, trauma cranio - encefalico con frattura della squama occipitale e del basicranio, trattato con intervento chirurgico di decompressione midollare, riduzione della lussazione e stabilizzazione vertebraleD10 - D11 e L1 - L2 con successivo nuovo intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi e con nuovo intervento chirurgico di artrodesi delle vertebre lombari e lombo- sacrali e innesto osseo con attuale paraplegia flaccida agli arti inferiori complicata da disturbi della sensibilitàda L3 in giù ed impossibilità alla deambulazione autonoma,vescica neurologica con necessità di cateterismi intermittenti
”), ha liquidato il danno biologico, utilizzando le tabelle di Milano, senza scomputo del differenziale, affermando che non risulta erogato alcun indennizzo dall' né può CP_8 dirsi che tale indennizzo sia erogabile, anche per il decorso del tempo.
Ha rigettato, infine, la domanda di manleva dell' nei confronti della , T_ CP_3 rilevando che “la polizza assicurativa (“Contratto di assicurazione per la Casa Io e la mia Casa”) non riguarda l'evento oggetto di causa, specie considerando la previsione, nella “Sezione Casa 1) RC Proprietario” richiamata nella documentazione in atti sotto l'indicazione “Proprietario sicuro”, dell'espressa indicazione per cui sono esclusi dalla copertura assicurativa, con particolare riferimento alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori (n. 1 del paragrafo)”.
Ha condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di Parte_1 [...]
e di della metà delle spese di lite - ON Controparte_9 con compensazione della restante metà - che si liquida in €. 4.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente”
Ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ON
Pag. 4 di 16 Ha posto le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente Parte_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame per i seguenti motivi: Parte_1
1.L'erronea esclusione del coinvolgimento di e, conseguentemente, ON di e l'erronea imputazione della prestazione lavorativa del CP_9 CP_1 direttamente ed esclusivamente in capo all' . T_
Ha sostenuto che:
“- tutti i testi sono stati concordi nell'ammettere che il D'CO fosse lavoratore dipendente della , così come gli altri (fratelli ) che con lui ON Per_1 hanno lavorato nella loro esecuzione;
- tutti i testi sono stati concordi nell'indicare che i lavori sono stati svolti utilizzando il furgone e le attrezzature della;
ON
- lo stesso , in interrogatorio formale, riferisce che a volte lavorava per la CP_1 ditta anche di sabato e di domenica per lavori privati e tale dato è confermato dalla moglie del alla teste che lo riferisce in sede di prova;
CP_1 Tes_4
- i testi che hanno partecipato al sopralluogo iniziale (in particolare , Testimone_2
) sono concordi nello specificare che l'amministratore della Tes_3 Tes_4 [...]
ha impartito le istruzioni ai propri dipendenti e sui CP_4 CP_1 Per_1 lavori da effettuare ed ha stabilito che, in forza degli impegni aziendali, il lavoro andava svolto di sabato, mentre l' non ha mai impartito alcuna istruzione;
T_
- tutti gli acquisti di materiali presso la Vitale Sud sono sottoposti a vaglio e valutazione della (non del ), come risulta dalle mail ON CP_1 allegate al fascicolo di parte (peraltro circostanza incontestata con gli effetti ex rt. 115 cpc);
- tutti i dipendenti della , oltre che la teste , ammettono ON Tes_4 che l' non li conosceva e non li ha prescelti o contattati per lo svolgimento dei T_ lavori.
Non si può poi trascurare (come invece erroneamente fa il giudice di prime cure) che tutti i testi sono concordi nell'indicare che la svolge principalmente ON lavori pubblici e le conseguenze di un sinistro sul lavoro per ragioni legate ad
Pag. 5 di 16 omissioni in ordine alla tutale della salute sui cantieri comporta l'esclusione dalle gare
(chiaramente in tal senso l'art. 8 dlgs 50/2016).
Si aggiunga che lo sventurato ha continuato a partecipare attivamente alla CP_1 costruzione ed al mantenimento della rete di protezione di cui ha fin qui goduto la
[...]
, tant'è che (inspiegabilmente) nonostante l'evidenza, non ha dichiarato di CP_4 aver subito un incidente sul lavoro e non ha richiesto le tutele dell' (cfr. CP_8 dichiarazione sul certificato del pronto soccorso già prodotto controparte e comunque depositato anche dalla difesa di parte appellante con le note conclusive del precedente grado di giudizio e presente nel fascicolo di parte di prime cure). Infatti nella cartella del pronto soccorso è presente la dicitura “infortunio sul lavoro”, poi inspiegabilmente cancellata e sostituita con la dicitura “caduta accidentale”. È evidente che la correzione è frutto di un'azione del più prossimo congiunto o di terzi interessati (non certo dell' , che non poteva averne né l'occasione né l'interesse ed al momento T_ del ricovero era trattenuto dai CC), considerato che probabilmente il era in CP_1 coma, ma d'altra parte quest'ultimo ha confermato tale impostazione non avanzando domanda e chiedendo pensione di invalidità per evento accidentale ed CP_8 introducendo il giudizio per cui è causa.
Qui, si noti, è incomprensibile anche la mancata acquisizione da parte del giudice di prime cure della documentazione ciò su cui in questa sede espressamente si Pt_2 insiste, rilevandone comunque il carattere indispensabile, sottolineando pure che l'esponente aveva anche allegato (come da fascicolo di prime cure doc 10 e 11) pec di accesso agli atti alla quale l' stessa risponde (con pec pure prodotta nel fascicolo Pt_2 di parte) che avrebbe messo a disposizione la documentazione richiesta solo su ordine del giudice.
L'acquisizione avrebbe dimostrato inequivocabilmente che la pensione di invalidità è richiesta su infortunio accidentale.
Tutto ciò che denota anche il carattere a dir poco pretestuoso (per non dire altro) del ricorso avversario e comunque l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso il coinvolgimento della . Pt_3
Fermo e ribadito quanto tutto quanto appena detto in ordine al fatto che al momento Cont dell'infortunio il stesse svolgendo la proprie attività per conto della CP_1
Pag. 6 di 16 , solo per estremo scrupolo va poi anche espressamente contestato che la CP_4 stesse svolgendo nella qualità di dipendente dell' e/o che quest'ultimo, in T_ qualsiasi modo potesse qualificarsi come imprenditore o comunque come suo datore di lavoro.
Invero nella laconica sentenza qui impugnata al riguardo vi è solo un mero cenno, nel
Capo 3, in cui si legge che “il ricorrente si trovava su una scala ad altezza superiore a
3 metri, senza alcuna misura di sicurezza e su incarico del datore di lavoro che aveva commissionato direttamente l'esecuzione dei lavori”.
Da tale passaggio motivazionale, che espressamente qui si impugna, sembrerebbe emergere che il Giudice abbia inteso agganciare la responsabilità addossata all'appellante alla sua asserita qualità di datore di lavoro del . CP_1
Se così è ne è a dir poco evidente l'erroneità.
Al riguardo deve osservarsi come debba assolutamente escludersi che l'appellante possa qualificarsi sia come imprenditore sia comunque come datore di lavoro.
Quanto alla sua qualità di imprenditore, la stessa non solo non è mai stata allegata e/o dedotta e/o provata, in quanto come si dirà meglio nel motivo successivo, è contraddetta dallo stesso ricorrente, che ha invero parlato di lavori da eseguire presso l'abitazione stessa dell'appellante qualificandolo mero committente.
Ma anche quanto all'ipotetica natura datoriale dell'appellante manca del tutto la minima allegazione (prima ancora che la prova, che del resto comunque non risulta assolutamente raggiunta in atti) non tanto e non solo dell'indefettibile indice dell'assoggettamento del al potere direttivo dell' , ma addirittura CP_1 T_ proprio anche di uno solo e qualsiasi dei criteri meramente sintomatici che, per giurisprudenza pacifica ( che non si cita in quanto ampiamente nota), devono connotare tale tipo di rapporto. Di tal chè non è proprio dato comprendere come il Tribunale di
Cosenza possa essere giunto alla predetta conclusione
Ne consegue che anche sotto questo profilo la sentenza è del tutto erronea e va riformata nel senso di escludere categoricamente che tra l'appellante ed il sia CP_1 mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato”.
2. Comunque insussistenza di ogni responsabilità in capo all' anche nella sua T_ qualità di committente.
Pag. 7 di 16 Ha sostenuto che:
“riprendendo il discorso accennato alla fine del motivo precedente deve osservarsi come lo stesso ricorrente, nel suo atto introduttivo, e poi nelle proprie memorie del
20.6.22, ha pacificamente sostenuto che, a prescindere di chi ne fosse l'esecutore,
l' era mero committente privato e l'esecutore era comunque specializzato ed T_ adeguato per svolgere lavori in economia.
Al riguardo, sebbene superfluo, si ricorda che tra l'altro in un caso di infortunio occorso a seguito dell'affidamento di alcune opere in economia, la Corte di cassazione
(n. 11311/2017, peraltro ricca di richiami a precedenti conformi) ha stabilito che “in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire”.
Nel caso di specie, in altri termini, la sentenza di prime cure ha errato nella qualificazione della posizione dell' che, sia detto una volta per tutte, è di mero T_ committente privato, figura alla quale gli artt. 89 e 90 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per come interpretati dalla giurisprudenza, negano compiti inerenti l'istruzione dei lavoratori e l'analisi e prevenzione dei rischi in quanto, in simile condizione, essi sono di pertinenza delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che realizzano la commessa.
Con queste premesse, venendo al caso di specie è pacifico che l'appellante, sia che si acceda alla verità dei fatti, ossia a che il , al momento dell'infortunio stesse CP_1 lavorando per conto della , sia nella del tutto astrattissima e ON contestatissima ipotesi in cui dovesse ritenersi che il , esclusa per come già CP_1 chiarito qualsiasi possibilità di configurare un rapporto lavoro subordinato con l'appellante, stesse eseguendo i lavori personalmente, eventualmente lui sì, in qualità di imprenditore o comunque di lavoro autonomo, nessuna responsabilità sarebbe addebitabile all'appellante neanche in qualità di committente.
Egli, per tale eventualità, ha infatti comunque agito correttamente giacché, sia che si sia rivolto, come effettivamente avvenuto, alla , sia a voler solo del ON tutto astrattamente ammettere che si sia rivolto direttamente al , comunque si CP_1 sarebbe rivolto a soggetti specializzati nel loro lavoro che svolgevano la loro attività da
Pag. 8 di 16 tempo e professionalmente, potendo quindi ragionevolmente confidare nella loro competenza e capacità di eseguire i lavori a regola d'arte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, comprese quelle a tutela della sicurezza del lavoro;
al tempo stesso, in nessun modo è stato dedotto o è emerso che l'appellante si sia mai in qualsiasi modo ingerito o intromesso nell'esecuzione dei lavori o abbia esercitato poteri tecnico-organizzativi sull'opera o si fosse riservato di esercitarli, anche con specifico riguardo ai profili della sicurezza, anzi, per come detto, c'è accordo totale nelle prove in ordine al fatto che l' non ha mai dato direttive. Ne del resto T_ avrebbe potuto mai farlo non avendo le competenze e le capacità.
Ne consegue quindi che neanche in ragione della sua qualità di Committente nessuna responsabilità può essergli addebitata”
3. Contestazione della responsabilità e di ingerenze con direttive da parte dell' . T_
Contestazione della mancata considerazione della responsabilità del D'CO (capo 3 sentenza).
Ha sostenuto :
“Per tuziorismo difensivo, si osserva che la sentenza a p. 8 contiene una affermazione del tutto destituita di fondamento del seguente tenore:
“lo stesso resistente non contesta l'attività oggettivamente pericolosa del T_ ricorrente, svolta su sua direttiva”.
Non è assolutamente così, l' non ha mai ammesso di avere dato direttive né ha T_ dato valutazioni sul carattere pericoloso o meno dell'attività svolta e del resto il
Giudice non dice dove avrebbe rinvenuto tali ammissioni”
4. In subordine. Comunque erroneità della sentenza laddove afferma la non detraibilità dell'importo in astratto dovuto dal sistema di previdenza pubblico e comunque laddove afferma la dovutezza del risarcimento nonostante non via sia alcuna prova di responsabilità penale.
Ha sostenuto che:
“la sentenza nella parte in questione è comunque errata anche laddove ritiene di riconoscere il danno differenziale senza però che sia mai stato eccepito, allegato, provato o in qualsiasi modo dedotto che ricorrano circostanze tali da far venire meno
Pag. 9 di 16 l'esonero da responsabilità garantito dall' e che, come noto, riconosce delle CP_8 tutele che operano in regime di automaticità.
Ma v'è ancora di più. Giacché al riguardo, come emerge dalla documentazione che si allega, risulta addirittura che, in merito proprio ai fatti per cui è causa, l'appellante sia stato destinatario di un provvedimento di richiesta di archiviazione (cfr. richiesta di archiviazione della procura, prodotta nel fascicolo di prime cure, seguita dall'archiviazione, circostanza peraltro pacifica).
Infine, ed in estremo subordine, anche a voler prescindere per assurdo da quanto fin qui eccepito, in via gradata e salvo gravame si evidenzia che il è egli stesso a CP_1 non essersi attivato ad effettuare la denuncia del sinistro all' quando invece CP_8 poteva (cfr. Cass. Cass. 23809/2022 cit.) e, si aggiunge, doveva farlo, avendone peraltro gli strumenti (assistenza legale nell'immediatezza dell'infortunio e comunque in tempo utile, come dimostra il presente procedimento)”
5. Mancanza di nesso di causalità.
Ha sostenuto che:
“la sentenza, nel capo 3, ultimo periodo, in cui ritiene assenti contestazioni sul nesso di causalità, erra in quanto detto elemento è palesemente contraddetto dall'assenza di documentazione clinica e dal fatto che a p. 5 della comparsa di costituzione la difesa dell' contestava la sussistenza del danno in an e quantum” T_
6. In via ancora gradata, accoglimento della richiesta di manleva nei confronti di
[...]
. CP_10
Ha sostenuto che:
“Innanzitutto, esiste, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la prova del pagamento della polizza….
Dunque la polizza era vigente ed il premio pagato.
Quanto all'asserita esclusione di polizza, la sentenza propone una lettura in contrasto con il dato letterale e con la prassi commerciale.
Nel caso che ci occupa l' era committente, non era imprenditore, né svolgeva T_ attività professionale, né l'infortunato era dipendente o collaboratore in attività imprenditoriale o lavorativa dell' stesso. T_
La polizza, nell'esclusione evidenziata in sentenza, prevede:
Pag. 10 di 16 “1) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori”
…la polizza, in altri termini, vuole precisare che la responsabilità da committenza dei lavori copre tale specifica (e sopra illustrata) relazione contrattuale, lasciando però fuori i terzi che, senza essere legittimamente inseriti nel processo di realizzazione dell'appalto, si ingeriscano dall'esterno e quindi interferiscano nell'appalto stesso appunto partecipando ai lavori”.
Ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza, già intrapresa con pignoramento presso terzi e nel merito ha concluso chiedendo:
1. riformare la decisione impugnata e per l'effetto, previa corretta qualificazione del rapporto fra il e la e comunque stante la posizione CP_1 ON dell' di mero committente privato, secondo quanto gradatamente esposto, T_ dichiarare l'assenza di responsabilità di quest'ultimo e la conseguente assenza di qualsiasi obbligo risarcitorio.
2. In via subordinata, sempre in riforma della sentenza, vorrà l'Ecc.ma Corte ridurre l'importo determinato in condanna.
3. In ogni caso, anche accertando e dichiarando invece la responsabilità e l'obbligo di pagamento diretto del risarcimento in capo alla o comunque Controparte_11 condannando quest'ultima a tenere indenne l'appellante, principalmente in toto e gradatamente in parte, da pagamenti dovuti in favore del sig. , in via CP_1 ulteriormente gradata ammettendone il diritto di regresso nei confronti della società nominata.
4. In ogni ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un obbligo, anche solo concorrente del sig. , o comunque nei limiti delle garanzie di polizza, condannare la T_
AL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Piazza Tre Torri,
3, 20145 – Milano, al risarcimento dei danni subìti dal ricorrente sig. , Parte_4 manlevando da ogni avversa pretesa con pagamento diretto e/o, Parte_1 ancora subordinatamente in regresso, per quanto sarà Parte_1 eventualmente condannato a corrispondere.
In via istruttoria ha chiesto
Pag. 11 di 16 a) il giuramento suppletorio del , che è ammissibile in ogni stato e grado, la cui CP_1 circostanza è volta a corroborare la reale posizione di lavoratore dipendente della
[...] sul seguente capitolo: CP_4
1. se vero che durante i lavori presso l'abitazione dell' annotava l'andamento T_ su foglio notizie intestato ON
b) l'ordine di esibizione all' di tutta la documentazione amministrativa e medica Pt_2 relativa al riconoscimento della pensione da invalidità al , avente carattere CP_1 decisivo in quanto dimostra che lo stesso all' dichiara un infortunio CP_1 Pt_2 accidentale e non sul lavoro, utilizzando anche il referto del pronto soccorso che contiene tale indicazione.
c) gradatamente rispetto all'ordine di esibizione, richiesta di informazioni all' sulle Pt_2 ragioni della domanda di invalidità
d) acquisizione fascicolo d'ufficio e di parte contenente DVD con videoregistrazione e) CTU per la quantificazione del danno con detrazione dell'importo corrispondente all'indennizzo al quale il lavoratore avrebbe avuto diritto qualora avesse CP_8 presentato regolare domanda.
Si è costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
1) rigettare, perché destituito di fondamento giudico, l'appello proposto dal sig avverso la sentenza n. 1650/22 del Tribunale di Cosenza , Sezione Parte_1
Lavoro in persona del Giudice dott Bloise con conferma dell'impugnata sentenza. Con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi .
2) qualora la Corte ritenesse di dare una diversa prospettazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, si richiede, in accoglimento del ricorso e dell'estensione della domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa, di condannare entrambi i convenuti in via solidale, e in persona del titolare Parte_1 ON
, al pagamento della somma così come determinata nella sentenza Controparte_6 di primo grado o quella maggiore o minore accertanda, con conseguente declaratoria di corresponsabilità e/o responsabilità e con conseguente obbligo risarcitorio della chiamata in garanzia dalla , e/o Controparte_9 ON
. CP_3
Si è costituita in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: ON
Pag. 12 di 16 1) dichiarare inammissibile/rigettare il proposto appello e la relativa domanda di garanzia spiegata dal signor nei confronti della T_ ON confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) qualora, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata dal signor , si T_ accerti responsabilità della accogliere la domanda di garanzia ON di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la in Controparte_5 persona del legale rapp. p.t. – corrente in Bologna alla via Stalingrado n. 45 – a tenere indenne e garantire quanto essa sarà tenuta a pagare. ON
La ha aderito alla difesa della società, invocando comunque il limite della CP_7 copertura assicurativa.
L ha sostenuto la correttezza della statuizione laddove ha escluso CP_2
l'operatività della polizza, ma si è associata alla linea difensiva dell'appellante, affermando che il non stava lavorando a titolo personale e di amicizia ma CP_1 quale dipendente della ON
Disposta la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata con ordinanza del
27.4.2023, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, il
Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ai rapporti di lavoro autonomo non trovano applicazione le norme speciali antinfortunistiche, che di regola presuppongono l'inserimento del prestatore nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, ne' l'art. 2087 c.c., che, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato
(cfr. Cass. n. 933/95, n. 9614/01; Cass. 21 marzo 2013, n. 7128). Quest'ultima norma è infatti inserita in un titolo del libro V del codice civile (il Titolo II) che è diverso da quello ove sono regolati i rapporti di lavoro autonomo (il titolo III).
Gli obblighi di sicurezza in ambito di lavoro autonomo si riportano invece, non applicandosi l'art. 2087 c.c., alla disciplina più generale dell'adempimento delle obbligazioni. Non basta quindi a chi agisce addurre la condizione di pericolo o i fattori di rischio, ma è necessario che siano indicate le specifiche obbligazioni violate. Ciò, tra l'altro, non senza connessione con l'esigenza, parimenti sussistente e propria dei rapporti connotati da autonomia, di verificare quali comportamenti del prestatore
Pag. 13 di 16 potessero parimenti porre il medesimo al riparo da rischi e dovessero essere in primis da lui stesso attuati (cfr in parte motiva Cass. sez.lav. n. 16929/2025)
Gli inadempimenti consistono infatti in comportamenti che il committente avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto e non nella mera sottoposizione a pericoli, in sé insiti, in misura più o meno intensa, in qualsiasi attività umana.
Anche nella logica di cui a Cass., S.U., 13533/2001 in tema di azione di lavoratore subordinato, è pur sempre onere di chi agisca a titolo contrattuale allegare con precisione l'inadempimento o l'inesatto adempimento (v. Cass. 17 gennaio 2024, n.
1838 e Cass. 10 gennaio 2024, n. 1055, punto 12.2, in tema di adempimento;
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618 in tema di risarcimento da inadempimento), anche per evidenti ragioni di contraddittorio sull'oggetto del contendere, non bastando la sola allegazione dell'evento sfavorevole, di fattori di rischio o di generiche e non meglio spiegate inadeguatezze.
Ciò posto, risulta chiaro dall'istruttoria che il stesse eseguendo lavori CP_1 nell'abitazione dell' con l'utilizzo di mezzi dell'azienda (in T_ ON particolare furgoncino e scala) e con l'ausilio di un altro dipendente della società
( ; che prima dell'inizio dei lavori era stato effettuato un sopralluogo del Testimone_2
Cont legale rappresentante della società , insieme ad un elettricista ( , ex Tes_3
Con dipendente della e conoscente dell' per stabilire dove potere effettuare T_
l'installazione; dai documenti prodotti da risulta che questi ha inoltrato alla T_ società i preventivi del materiale che lui stesso aveva acquistato direttamente per avere un parere.
Sennonchè tali circostanze non sono sufficienti per affermare che l'appalto dei lavori Con fosse stato commissionato alla (la quale avrebbe incaricato il suo dipendente
, aiutato da un altro, per eseguire i lavori, sebbene fuori dall'orario di lavoro, CP_1 cioè di sabato).
Il nel suo ricorso di primo grado aveva espressamente dedotto che - a causa CP_1
Con del rifiuto di accettare l'incarico da parte del legale rappresentante della il CP_6 quale aveva pur dato consigli sui materiali da utilizzare - egli aveva assunto in proprio i lavori avvalendosi – per la difficoltà di eseguire l'opera da solo - dell'ausilio dei colleghi di lavori e chiedendo in prestito le attrezzature ed i Tes_2 Testimone_1
Pag. 14 di 16 mezzi all'azienda e ricevendo il compenso di € 400 per le giornate di lavoro effettuate
(cfr p. 2, 3 e 4 del ricorso).
Ciò ha confermato in sede di interrogatorio formale (cfr verbale udienza del Con 19.10.2021), deferitogli dalla su circostanze sostanzialmente sovrapponibili a quelle narrate in ricorso;
in particolare in tale sede ha confermato che aveva CP_1 concordato con il pagamento del compenso giornaliero di 80 euro da T_ corrispondere direttamente a lui, affermando altresì di avere ricevuto a titolo di acconto per le giornate lavorate la somma di € 400. E tale ultima circostanza è stata riferita anche dal teste , moglie dell' (cfr dep. udienza del Testimone_5 T_
21.10.2021)
Dalle deposizioni dei testi emerge l'assunzione dell'incarico in proprio da parte Per_1 del (cfr dep. ), tant'è che il teste CP_1 Testimone_2 Testimone_1 Tes_1
ha dichiarato di essere stato ricompensato dallo stesso per il
[...] CP_1 contributo lavorativo dato “con i soldi che aveva ricevuto in contanti dal signor
” ( cfr dep. verbale udienza del 22.10.2019) ed il teste ha T_ Tes_6 avvalorato la circostanza che talvolta i dipendenti della facevano ON lavori per conto proprio, fuori dall'orario di lavoro, chiedendo ed ottenendo in prestito l'attrezzatura dal signor (cfr dep. 18.2.2020). CP_6
In conclusione le pattuizioni di lavoro intercorse - che vanno inquadrate nell'ambito del contratto d'appalto e più correttamente nel contratto d'opera ex art. 2222 c.c., considerato l'indiscutibile carattere artigianale dell'attività prestata (installazione di impianto di videosorveglianza e di fari annessi in economia) – non solo esclude il Con coinvolgimento della ma anche certamente un rapporto di subordinazione tra e , dovendo quest'ultimo realizzare in autonomia il proprio lavoro T_ CP_1 nello stabile di proprietà dell' , il quale, dunque, ha rivestito la qualità di T_ committente e come tale non può essere chiamato a rispondere per omissione di misure di sicurezza che il giudice erroneamente ha ravvisato nell'art. 2087 c.c. e negli artt. 15,
105 e ss. D. Lgs. 81/2008 (secondo quanto prospettato in ricorso), qualificandolo altrettanto erroneamente quale datore di lavoro, con la precisazione che nel ricorso di primo grado, al di là dell'affermazione di una generica pericolosità dell'attività da espletare, non vengono individuati gli inadempimenti del committente ovvero quali
Pag. 15 di 16 fossero – secondo le pattuizioni – i comportamenti che il committente avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si rigetta la domanda del ricorrente di primo grado con assorbimento di ogni ulteriore questione.
2. Le spese del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda, ad eccezione di quelle della ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, che vengono poste a carico dell'appellato CP_1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 2.2.2023 avverso la sentenza Parte_1
n. 1650/2022 del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3. pone le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto, a carico dell'appellato . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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