Versione
9 marzo 1971
9 marzo 1971
>
Versione
9 marzo 1972
9 marzo 1972
>
Versione
11 gennaio 1974
11 gennaio 1974
Art. 24.
In parziale deroga all' articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorche' non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.
Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e successive modificazioni.
Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo.
Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto. ((Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento)) (2)
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
In parziale deroga all' articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorche' non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.
Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e successive modificazioni.
Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo.
Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto. ((Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento)) (2)
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Giurisprudenza • 45
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/1987, n. 368Provvedimento: La disciplina dell'art. 24 della legge n. 11 del 1971 in ordine alla trasformazione in contratti di affitto ed alla perequazione dei canoni, trova applicazione per i terreni che fanno parte del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali ove siano concessi per utilizzazione silvo-pastorale, sempre che a norma del primo comma dell'art. 24 della legge n. 11 del 1971, si tratti di contratti per l'utilizzazione delle erbe e di contratti di pascolo anche di durata inferiore ad un anno, […]Leggi di più...
- contratti agrari·
- affitto di fondi rustici·
- pascolo·
- canone·
- vendita delle erbe·
- conseguenze·
- condizioni·
- applicabilità della normativa sugli affitti dei fondi rustici ai contratti di vendita delle erbe·
- perequazione e eccessiva onerosità·
- irrilevanza·
- determinazione·
- terreni del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali concessi per utilizzazione silvo·
- destinazione del terreno in modo non permanente a pascolo·
- legittimità·
- disciplina ex art. 56 della legge n. 203 del 1982