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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1526/2024 R.G. V.G
Tribunale di RE Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1526/2024 R.G.V.G, vertente
TRA
,nata a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Piazza Matteotti n. 2 presso l'Avv. Marco
Longobardi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso e
,nato Parte_2
), elettivamente domiciliato a RE EL GR (NA) il 23 maggio 1972 (C.F.: C.F._2
che lo rappresenta e Controparte_1in RE EL GR alla via G. Marconi n. 10 presso l'Avv. difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza EL 17.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 13/09/2007 in
RE EL GR (Na) (atto n.412, parte 2, serie A, anno 2007) optando per il regime ELla comunione dei beni, dal quale è nata la figlia Persona_1 il 16 ottobre 2013 in Pompei (NA); che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione ELla convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. All'udienza cartolare EL 17.06.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Gli atti venivano trasmessi al PM.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità ELla convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano il diritto ELla figlia minore alla bigenitorialità.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, dalla documentazione in atti risulta che Parte_2
[...] ha percepito un reddito imponibile da lavoro dipendente pari ad euro 44.256,00 per l'anno
2023 (cfr moELlo 730) e di euro 14.796,74 per l'anno 2022 come da certificazione unica depositata.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e Parte_2 in data 19.07.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi "nata a [...] il 19 luglio Parte_1
nato a [...] il [...], (atto n. 412, Parte II, 1979 e Parte_2
Serie A registri atti matrimonio EL Comune di RE EL GR (NA) anno 2007), ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la figlia Persona_1 è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia Per_1 relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto EL preminente interesse ELla figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore:
a) nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,30;
b) i fine settimana alternati, dalle ore 16,00 EL sabato alle ore 21,00 ELla domenica;
c) per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
-4) la casa familiare sita in RE EL GR alla Via Lamaria n. 102 – di proprietà ELla SI.ra Per_2
Parte_1 -è assegnata alla SI.ra
,con tutti gli
[...] madre ELla SI.ra Parte_1
arredi;
5) il SI. Parte_2 si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno Parte_1 la somma di €5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia Per_1
400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota EL
50% ELle spese straordinarie da sostenere nell'interesse ELla figlia;
Parte_1 rinuncia espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento per la sua6) la SI.ra persona;
7) i coniugi Parte_1 e Parte_2 essendo ogni altro rapporto bonariamente transatto, con la sottoscrizione EL presente ricorso, riconoscono e si danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RE EL GR (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 412, parte 2, SA dei registri di matrimonio ELl'anno 2007);
C. Nulla sulle spese.
RE Annunziata, camera di conSIlio EL 16.07.2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di RE Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1526/2024 R.G.V.G, vertente
TRA
,nata a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Piazza Matteotti n. 2 presso l'Avv. Marco
Longobardi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso e
,nato Parte_2
), elettivamente domiciliato a RE EL GR (NA) il 23 maggio 1972 (C.F.: C.F._2
che lo rappresenta e Controparte_1in RE EL GR alla via G. Marconi n. 10 presso l'Avv. difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza EL 17.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 13/09/2007 in
RE EL GR (Na) (atto n.412, parte 2, serie A, anno 2007) optando per il regime ELla comunione dei beni, dal quale è nata la figlia Persona_1 il 16 ottobre 2013 in Pompei (NA); che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione ELla convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. All'udienza cartolare EL 17.06.2025, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Gli atti venivano trasmessi al PM.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità ELla convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano il diritto ELla figlia minore alla bigenitorialità.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, dalla documentazione in atti risulta che Parte_2
[...] ha percepito un reddito imponibile da lavoro dipendente pari ad euro 44.256,00 per l'anno
2023 (cfr moELlo 730) e di euro 14.796,74 per l'anno 2022 come da certificazione unica depositata.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e Parte_2 in data 19.07.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi "nata a [...] il 19 luglio Parte_1
nato a [...] il [...], (atto n. 412, Parte II, 1979 e Parte_2
Serie A registri atti matrimonio EL Comune di RE EL GR (NA) anno 2007), ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la figlia Persona_1 è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia Per_1 relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto EL preminente interesse ELla figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore:
a) nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,30;
b) i fine settimana alternati, dalle ore 16,00 EL sabato alle ore 21,00 ELla domenica;
c) per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
d) per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
-4) la casa familiare sita in RE EL GR alla Via Lamaria n. 102 – di proprietà ELla SI.ra Per_2
Parte_1 -è assegnata alla SI.ra
,con tutti gli
[...] madre ELla SI.ra Parte_1
arredi;
5) il SI. Parte_2 si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno Parte_1 la somma di €5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia Per_1
400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota EL
50% ELle spese straordinarie da sostenere nell'interesse ELla figlia;
Parte_1 rinuncia espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento per la sua6) la SI.ra persona;
7) i coniugi Parte_1 e Parte_2 essendo ogni altro rapporto bonariamente transatto, con la sottoscrizione EL presente ricorso, riconoscono e si danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RE EL GR (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 412, parte 2, SA dei registri di matrimonio ELl'anno 2007);
C. Nulla sulle spese.
RE Annunziata, camera di conSIlio EL 16.07.2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato