Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1644/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sabrina Favali e dall'avv. Monica Tabacco, elettivamente domiciliata in
Torino, c.so Moncalieri n. 1, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia assistenziale – ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 la sig.ra ha esposto: Parte_1
- di essere stata riconosciuta invalida al 100% con verbale del 14.5.2021;
- di avere percepito, con decorrenza dall'1.5.2021 la pensione di inabilità civile, unitamente alla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 l. n. 448/2001 con decorrenza dall'1.1.2022;
- di essersi sottoposta a visita di revisione in data 26.5.2022 all'esito della quale la percentuale di invalidità è stata ridotta al 75%;
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inabilità e la maggiorazione sociale;
- di avere ricevuto lettera datata 28.9.2023 con la quale l' ha chiesto in CP_1 ripetizione l'importo di euro 14.020,01, di cui euro 8.437,21 a titolo di maggiorazione sociale.
La sig.ra agisce in giudizio per l'accertamento della illegittimità della pretesa Pt_1
di restituzione delle somme erogate a titolo di maggiorazione sociale (pari a euro
6.713,56), e per la riduzione dell'indebito alla somma di euro 7.306,45.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , opponendosi all'accoglimento del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
1.
Occorre premettere che parte ricorrente non contesta la pretesa restitutoria avanzata dall' con riferimento agli importi erogati a titolo di pensione di inabilità per il CP_1
periodo successivo alla visita di controllo, non spettanti anche in ragione del superamento dei limiti reddituali. Al contrario, la ricorrente chiede di limitare l'accertamento dell'importo dovuto a titolo di ripetizione proprio a dette somme.
Ciò che la ricorrente contesta è la pretesa restitutoria riferita alle somme erogate dall' a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 l. n. 448/2001. CP_1
Sul punto si rileva che è evidente la buona fede della ricorrente: la maggiorazione sociale è stata erogata senza previa domanda della ricorrente e il suo venir meno, a partire dal mese di giugno 2022, non dipendeva che dal venir meno della condizione di invalidità del 100%.
L'avere l' continuato ad erogare la maggiorazione per un significativo tempo, in CP_1 seguito alla visita di revisione, ha certamente ingenerato l'affidamento della ricorrente circa la spettanza delle somme ricevute, non essendo peraltro la stessa tenuta alla verifica della correttezza contabile degli importi erogati (senza domanda) dall' . CP_1
In fattispecie analoga la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “l'erogazione della maggiorazione sociale non può essere addebitata a dolo dell'appellante ne è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un
2 espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass.
4668/2021; v. anche Corte Appello Genova 105/2024)” (App. Torino, 06/03/2025 n.
113; nello stesso senso, Trib. Torino, 12/09/2023, n. 1563).
Per le ragioni indicate, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento, dovendosi accertare come dovuta all' la somma di euro 7.306,45, diversamente da CP_1 quanto riportato nel provvedimento dell' datato 28.9.2023. CP_1
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che nulla è dovuto all' dalla ricorrente a titolo di maggiorazione CP_1
sociale ex art. 38 L. 448/2001 per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 ottobre
2023 pari all'importo di € 6.713,56 e, conseguentemente, limita l'indebito comunicato con provvedimento datato 28.09.2023 all'importo di 7.306,45;
2. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3.727,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in solido in favore dell'avv. Favali e dell'avv. Tabacco.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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