Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7088/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
01/12/1975 (Avv. TREPPIEDI ANDREA);
E
, nata a [...], in data [...], CP_1
(Avv. TAMBURELLO ANTONINA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: vedi verbale dell'udienza del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va accolta la domanda formulata dal resistente, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al Giudice deelgato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.:
- 2 - pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 30/06/2012, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 96, parte
II, Serie A , Vol. 2550, dell'anno 2012; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione
Civile del Tribunale, il 09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod.
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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