Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 2
L'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203) è configurabile anche quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all'art 416 bis cod. pen.. Ed invero una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa; da ciò consegue ulteriormente che l'aggravante "de qua" non può ritenersi sussistente, per la concreta assenza dei suoi presupposti di fatto, qualora l'associato commetta un reato, pur rientrante nel programma comune, non utilizzando il metodo mafioso ovvero non agendo al fine di agevolare l'associazione.
In tema di omissione di referto (art. 365 cod. pen.) - che costituisce reato di pericolo e non di danno - non può ritenersi consentito al medico, quando gli risulti che l'ambiente in cui si sono verificate lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata, da parte del soggetto passivo, attività di lavoro subordinato, di valutare se il fatto lesivo sia da porre o meno in relazione all'avvenuta violazione, da parte dl datore di lavoro, di norme concernenti la prevenzione degli infortuni; detta valutazione, infatti, è riservata al giudice e proprio ad essa è strumentale l'obbligatorietà della segnalazione da parte del sanitario. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva assolto l'imputato sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico in ordine alla genesi delle lesioni da lui riscontrate in sede di visita).
Commentario • 1
- 1. Omissione di referto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/1998, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 18/12/98
1.Dott. Luigi VAROLA Consigliere SENTENZA
2. " Carlo DAPELO Consigliere N. 1330
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Massimo ODDO Consigliere N. 35372/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M.
c/
DI AV n. 11.2.1952
avverso la sentenza in data 1.7.1998 del PR di Mantova Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. L. Varola
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio Svolgimento del processo
Il PR di Mantova decidendo in sede di rinvio della Corte Suprema di Cassazione, che su ricorso del P.M. aveva annullato la sentenza 14.2.97 della Pretura C.le di Mantova, sez. dist. di Castiglione delle Stiviere con la quale DI AV era stato assolto perché il fatto non sussiste dal delitto di cui all'art. 365 c.p., contestatogli per aver omesso di riferire all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia Giudiziaria l'esistenza del reato di lesione colpose gravi o gravissime a seguito di infortunio sul lavoro (art. 590 comma 2 e 3 C.P.); delitto procedibile d'ufficio della cui possibile sussistenza veniva a conoscenza, nell'esercizio della professione - sanitaria quale medico di base del servizio sanitario nazionale, visitando il paziente TE IO in data 4.11.91 per lesione subite in infortunio sul lavoro del giorno 3.10.91 e prognosticandogli una malattia o comunque un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni o una invalidità permanente rilevanti. In Castiglione delle Stiviere (luogo della visita e di esercizio delle professioni) il 6 novembre 1991 (giorno di scadenza del termine di 48 ore per la presentazione del referto), assolveva il DI dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato sul rilievo della insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in questione. Avverso detta sentenza emessa il 1.7.1998, ha proposto ricorso per Cassazione, ex art. 569 c.p.p., il P.M. per chiederne l'annullamento, con le conseguenze di legge, all'uopo denunziando, con specifico riferimento all'art. 365 c.p.p., erronea applicazione della legge penale posto che, nel caso di specie, la lesione personale riportata dal TE aveva stretta attinenza con la specifica attività lavorativa dello stesso e che, quindi, appariva altamente probabile la violazione di norme antinfortunistiche per lo meno sotto il profilo della mancata dotazione di scarpe infortunistiche. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Rilevato invero, siccome accertato in sede di merito, che l'infortunio di che trattasi si è verificato in ambiente di lavoro (una falegnameria) per cui il DI, date le cognizioni tecnico- giuridiche che come sanitario doveva possedere, ben poteva ipotizzare la riconducibilità del fatto lesivo subito dal TE alla condotta di terzi sotto il profilo di una generica violazione delle normative antinfortunistiche, di talché correttamente il PR ha ritenuto che oggettivamente il reato di omissione di referto sussiste, questa Corte deve osservare che del tutto erronee sono le considerazioni che lo stesso giudice ha svolto in ordine all'elemento soggettivo del reato facendone discendere l'assoluzione del prevenuto perché il fatto non costituisce reato in ragione dell'asserita buona fede dello stesso.
Al riguardo, invero, deve ricordarsi che il delitto previsto dall'art. 365 c.p. è reato di pericolo e non di danno e che, siccome già chiarito da questa Corte Suprema, non è consentito al medico, quando risulti che l'ambiente in cui hanno avuto genesi lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata, da parte del soggetto passivo, attività lavorativa subordinata, valutare se il fatto lesivo sia da mettere o non in relazione all'avvenuta violazione, da parte del datore di lavoro, di norme concernenti la prevenzione di infortuni sul lavoro. Detta valutazione, invece, è riservata al giudice e proprio al fine di consentirla è sancita dall'art. 365 c.p. la necessità del referto quando, come nel caso in esame,
l'attività nel corso della quale le lesioni si sono verificate è, di per sè, tale da rendere possibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 590 ult. comma C.P.
Per le considerazioni innanzi svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, ex art. 569 n. 4 c.p.p. , per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia che all'uopo dovrà uniformarsi ai principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che egli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1999