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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13181 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42998/2024
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42998/2024 promossa da
Parte 1 C.F. 1nato in Pakistan il 22.1.1982, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Guaglianone ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via Amendola, n. 17, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1 e
AMBASCIATA D'ITALIA AD ISLAMABAD, PAKISTAN, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 19.10.2024, il ricorrente, cittadino del Pakistan regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e la figlia minore, una volta ottenuti dal SUI di Modena i nulla osta in data 9.6.2023, con conseguente domanda di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto e di rilascio dei visti stessi, non essendo stato possibile ottenere l'appuntamento, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio dei visti stessi, alla luce del rapporto di coniugio e filiazione esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale.
Il Giudice, dopo l'assegnazione del fascicolo in data 21.3.2025, ha fissato udienza per il 2.5.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente si è costituita in data 9.12.2024, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 5.3.2025 (data in cui consegnare la documentazione munita di apostille, stante l'adesione del Pakistan alla Convenzione dell'Aja del 1961 dal 18.11.2024), poi anticipato al 18.2.2025, e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 24.9.2025 con provvedimento del 9.5.2025, all'esito della quale deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti.
*** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 10.6.2025, depositati da entrambe le parti unitamente alle note di trattazione scritta.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, la domanda di rilascio dei visti, considerato il mancato deposito di quanto richiesto nel provvedimento del 9.5.2025, non avrebbe potuto essere accolta in difetto della documentazione anagrafica richiesta (certificato di nascita della figlia tradotto e apostillato con le modalità di cui alla convenzione Aja del 1961 o legalizzato dall'autorità diplomatico consolare italiana).
Inoltre, La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che "Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che "la
Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto
2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che "Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 25 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 42998/2024 promossa da
Parte 1 C.F. 1nato in Pakistan il 22.1.1982, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Guaglianone ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via Amendola, n. 17, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1 e
AMBASCIATA D'ITALIA AD ISLAMABAD, PAKISTAN, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 19.10.2024, il ricorrente, cittadino del Pakistan regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie e la figlia minore, una volta ottenuti dal SUI di Modena i nulla osta in data 9.6.2023, con conseguente domanda di appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto e di rilascio dei visti stessi, non essendo stato possibile ottenere l'appuntamento, nonostante i tentativi effettuati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il rilascio dei visti stessi, alla luce del rapporto di coniugio e filiazione esistente, laddove invece il contegno dell'amministrazione stava arrecando un grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale.
Il Giudice, dopo l'assegnazione del fascicolo in data 21.3.2025, ha fissato udienza per il 2.5.2025, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
L'Amministrazione resistente si è costituita in data 9.12.2024, evidenziando che l'ambasciata ha fissato e comunicato via pec un appuntamento per il giorno 5.3.2025 (data in cui consegnare la documentazione munita di apostille, stante l'adesione del Pakistan alla Convenzione dell'Aja del 1961 dal 18.11.2024), poi anticipato al 18.2.2025, e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 24.9.2025 con provvedimento del 9.5.2025, all'esito della quale deve intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note ad opera di entrambe le parti.
*** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 10.6.2025, depositati da entrambe le parti unitamente alle note di trattazione scritta.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, la domanda di rilascio dei visti, considerato il mancato deposito di quanto richiesto nel provvedimento del 9.5.2025, non avrebbe potuto essere accolta in difetto della documentazione anagrafica richiesta (certificato di nascita della figlia tradotto e apostillato con le modalità di cui alla convenzione Aja del 1961 o legalizzato dall'autorità diplomatico consolare italiana).
Inoltre, La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che "Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del CP_1 ", specificando che "la
Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto
2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che "Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 25 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Damiana Colla