Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Ida Scotto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alessandro Causa, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lilia Bonicioli,
Pietro Capurso, e , in forza di mandato generale alle liti CP_2 Controparte_3
del 22 marzo 2024, a rogito notaio di Fiumicino Persona_1
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6° c.p.c.,
il sig. ha convenuto in giudizio l' contestando gli esiti Parte_1 CP_1
dell'accertamento tecnico preventivo effettuato per l'accertamento del requisito sanitario del 100% di invalidità civile richiesto per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Il ricorrente ha contestato le valutazioni del CTU, affermando, con specifici rilievi,
che il consulente avrebbe sottostimato il complesso patologico di cui lo stesso è affetto.
Il ricorrente ha pertanto convenuto in giudizio l' chiedendo, “per le causali di CP_1
cui in premessa ed in accoglimento del presente ricorso, accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento al Sig. di un'invalidità con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del (o comunque non inferiore al)
100%, con il conseguente diritto al riconoscimento della pensione di inabilità (e/o invalidità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza) e/o comunque del conseguente e/o spettante trattamento pensionistico e/o assistenziale, il tutto con decorrenza dalla data della richiesta, ovvero dalla diversa data meglio vista e/o ritenuta che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi da favore del sottoscritto Legale, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'ammissibilità e la CP_1
fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione.
L' si è costituito in giudizio eccependo in primo luogo la parziale CP_1
inammissibilità della domanda, in quanto avente ad oggetto la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile e non semplicemente la verifica del requisito sanitario, contestando comunque nel merito la fondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto la reiezione.
2 Disposto il rinnovo della CTU, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Effettuata una nuova CTU, alla luce degli specifici rilievi mossi da parte ricorrente, il CTU ha così condivisibilmente ritenuto:
“… esaminata la documentazione in atti e quella acquisita nel corso della visita medico-legale, e visitata parte ricorrente, appare opportuno precisare che il Giudizio formulato dalla Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, in data
19/02/2024, nonché il giudizio formulato dal Consulente Tecnico d'Ufficio Dott. in data Per_2
27/05/2024, seppur adeguati, ad oggi, non appaiono completamente conformi al quadro clinico presentato dal Sig. Parte_1
Il Sig. era infatti riconosciuto “… INVALIDO con riduzione permanente delle capacità Parte_1
lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 75%...”, con decorrenza a far data dal 28/08/2023, ossia dalla data di presentazione della relativa domanda amministrativa. …
Tale giudizio andrebbe integrato con le più recenti valutazioni cliniche del paziente che ne evidenziano un peggioramento non solo del quadro neurologico, ma in particolare di quello motorio.
Tutto ciò premesso, si può affermare che la valutazione espressa in data 19/02/2024 sottostimi l'effettiva entità della condizione del paziente, come evidenziato dalla visita neurologica del
02/09/2024, nonché da quanto emerso in sede di vista medico-legale.
Nello specifico, la nota patologia cronica di cui il paziente risulta affetto (sclerosi multipla), ha determinato un graduale peggioramento del quadro psicomotorio del Sig. , tale da renderne Parte_1
difficoltoso lo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana (quali preparazione dei pasti e cura dell'igiene personale), nonché comprometterne la capacità lavorativa, determinando altresì la necessità per quest'ultimo di un aggiustamento terapeutico con assunzione del farmaco UM
(anticorpo monoclonale, somministrazione come infusione endovenosa), come testimoniato dalla sopracitata relazione neurologica….
Alla luce di quanto obiettivato in sede di visita medico-legale, effettuata in data 12/11/2024, e a fronte di quanto emerso dalla documentazione sanitaria esaminata, si può ritenere che, dall'ultima visita
3 neurologica risalente al 02/09/2024, il quadro psicomotorio del Sig. si sia ulteriormente Parte_1
aggravato. In particolare, le disabilità motorie presentate dal paziente determinano, nella loro globalità, un severo impatto funzionale sullo svolgimento di tutte le attività della vita quotidiana.
Pertanto, tutto ciò premesso, il quadro motorio del Sig. appare più grave Parte_1
di quanto stimato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità, in data 19/02/2024, risultando lo stesso meglio inquadrabile, per analogia, con il seguente codice del D.M. 05/02/1992:
In conclusione, si ritiene che il giudizio formulato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità in data 19/02/2024, risulti sottostimare la reale entità del quadro motorio presentato dal Sig. Alla luce di quanto Parte_1
emerso dalla documentazione medica in atti ed acquisita nel corso delle operazioni peritali, e di quanto obiettivato in sede di visita medico legale, risulta adeguato il riconoscimento in capo al Sig. Parte_1
della condizione di “INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L.
118/1971): 100%, a decorrere dal 02/09/2024, data della visita Neurologica in cui è certificato l'effettivo aggravamento del quadro psicomotorio del paziente”.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Deve dunque essere dichiarato che il ricorrente è totalmente inabile (100%) a far data dal 2 settembre 2024.
Quanto alla richiesta di accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile,
deve, invece, rilevarsi che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, “la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può
contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018); non può contenere una condanna dell'ente
4 previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cass. 5 febbraio 2020 n. 2587; Cass. 26
novembre 2019 n. 30857 e 30858; Cass. 5 novembre 2019, n. 28450; Cass., 24 ottobre 2018
n. 27010).
Alla luce di tali principi la domanda relativa al riconoscimento della prestazione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate per 3/4 sia in considerazione dell'inammissibilità della domanda di riconoscimento della prestazione, sia in considerazione del fatto che le condizioni di salute del ricorrente sono risultate tali da integrare i presupposti di legge per la concessione della provvidenza richiesta in data successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed al ricorso per ATP, ma anche al deposito del ricorso in opposizione e tale aggravamento ha trovato ingresso nel giudizio in forza dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 25729/2021; Cass. n. 2725/2019;
Cass. n. 17938/2014; Cass. n. 15789/2011; Cass. n. 16821/2005).
Le spese per la frazione residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente è totalmente inabile (100%) a far data dal 2 settembre 2024;
- dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della prestazione;
- compensa per 3/4 tra le parti le spese di lite;
5 - condanna l' a rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese, frazione che CP_1
liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Causa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Genova, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
6