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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1999/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 aprile 2025, ad ore 13,30, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per , l'Avv. RIDOLFI MARIA TERESA;
Parte_1
per non costituito e già dichiarato contumace, nessuno compare. Controparte_1
Per la pratica forense è comparsa altresì la dott.ssa Persona_1
Il Procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, con esclusione della parte relativa alla domanda, già rinunciata, di condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo, previa rinuncia della domanda di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso delle spese relative alle utenze:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria in rito e merito, così giudicare (…)
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 6 − Confermare, se del caso, l'emettendo provvedimento con condanna dell'ex comodatario al rilascio dell'immobile libero e sgombro da persone e cose, anche interposte, in favore del ricorrente;
− in ogni caso, sempre in via principale ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 447 bis
c.p.c., ordinare al sig. C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/197, come sopra identificato, e condannare lo stesso a liberare, da persone e/o cose, l'immobile sito in Castello D'Argile (Bo) alla via Rottazzi n. 11, comprendenti casa popolare e cascina adibita ad attività agricola, immettendo il sig. nel possesso di fatto e di diritto dei locali medesimi, Parte_1 con esenzione dal rispetto delle formalità di cui all'art. 612 c.p.c.;
− dato atto che il rapporto intercorso tra le parti s'inquadra nell'ambito del contratto di comodato precario, stante le ragioni di ospitalità che hanno determinato il sig. a concederne l'utilizzo del Pt_1
bene al sig. Controparte_1
− accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto di comodato relativamente all'immobile sito in Castello D'Argile alla via Rottazzi n. 11, a far tempo dal 28.01.25 e pertanto dichiarare che ad oggi il sig. (C.F. ) occupa l'immobile Controparte_1 C.F._2
senza titolo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. - depositato in data 17.02.2025 – in qualità di Parte_1
proprietario comodante, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il comodatario CP_1
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, con annesso fienile, sito in Castello d'Argile
[...]
(BO), via Rottazzi n. 11.
Il ricorrente, in particolare, esponeva:
-di aver concesso nel 2013 l'immobile in comodato al resistente, cittadino marocchino bisognoso di un'abitazione, per ragioni di ospitalità e solidarietà;
- in data 09.05.2013 fissava la propria residenza presso l'immobile (docc. 1 e Controparte_1
2);
- l'accordo orale tra le parti prevedeva che, una volta reperita un'attività lavorativa, il resistente avrebbe liberato l'immobile, tuttavia questi vi si era insediato stabilmente, senza corrispondere alcuna spesa per i consumi relativi alle utenze, che erano rimaste totalmente a carico di il quale Parte_1
aveva sostenuto, per la fornitura di acqua ed energia elettrica, il costo di € 50,00 al mese, pari a circa €
6.000,00 in dieci anni (docc. 5 e 6);
pagina 3 di 6 - nessun contributo era mai stato elargito dall neppure quando lo stesso aveva trovato CP_1 un'attività lavorativa;
anzi, egli aveva ridotto l'immobile in stato di forte degrado, essendo visibili dall'esterno cumuli di macerie, stoccaggio di beni, immondizia, presenza di roditori (docc. 7 e 8);
- inoltre, il ricorrente temeva per l'incolumità propria e della propria famiglia, posto che, quando chiedeva al resistente di reperire un'altra soluzione abitativa, questi dava in escandescenze, minacciando di incendiare la casa;
l era poi conosciuto alle Forze dell'ordine per qualche CP_1
reato commesso;
- anche di recente l aveva proferito gravi minacce nei confronti del proprietario CP_1
dell'immobile e della moglie di lui, così determinando nei loro confronti una condizione di paura e preoccupazione e forti stati d'ansia (docc. 9 e 10); ciò era avvenuto in modo grave specialmente dopo che il gli aveva recapitato una diffida di sistemazione e liberazione dell'immobile (docc. 11), Pt_1
cui erano seguite diverse telefonate minacciose dell una delle quali registrata dal figlio del CP_1
ricorrente (doc. 12), il quale poi aveva sporto denuncia-querela nei suoi confronti (doc. 13).
Alla luce di quanto esposto, poiché il comodatario non aveva manifestato la minima intenzione di lasciare l'immobile, il ricorrente aveva promosso il presente giudizio per chiedere di dichiarare l'intervenuta risoluzione ad nutum del rapporto di comodato e di ordinare ad il Controparte_1
rilascio dell'immobile, oltre a pronunciare la condanna dello stesso al pagamento di un'indennità di occupazione nella misura di giustizia, dalla data del 28.01.2025, e a rimborsare le spese per le utenze, pari ad almeno € 6.000,00.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti del 17.04.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio.
In quella sede, il ricorrente rinunciava alla domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese sostenute.
Quindi veniva assunta la prova testimoniale di come richiesta nel ricorso. Tes_1
All'udienza odierna il Procuratore del ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al verbale d'udienza.
3. Le domande proposte dal ricorrente, così come precisate all'udienza odierna, risultano provate sulla base dei documenti prodotti e della testimonianza assunta nella fase istruttoria, e pertanto debbono essere accolte.
pagina 4 di 6 Il teste ha confermato che occupava l'immobile di proprietà di a Controparte_1 Parte_1
titolo di mera ospitalità, essendo il incline, per predisposizione d'animo, ad aiutare le persone Pt_1
bisognose. Il contratto va dunque inquadrato nell'ambito del comodato precario, non essendo previsto alcun termine.
Risulta poi che il aveva chiesto verbalmente più volte al comodatario di rilasciare l'immobile, Pt_1
senza ottenere alcun risultato, e che tale esigenza si era resa man mano sempre più urgente, in ragione della condotta dal comodatario, sia per le condizioni di degrado in cui versava l'immobile, sia per i reiterati comportamenti minacciosi posti in essere dal resistente, che avevano ingenerato nel ricorrente e nei suoi familiari un grave stato d'ansia e di paura.
Infine, con diffida del 17.01.2025, pervenuta al destinatario il 28.01.2025, aveva Parte_1
intimato ad di rilasciare immediatamente l'immobile (doc. 11). Controparte_1
Conseguentemente il contratto deve essere dichiarato risolto alla data del 28.01.2025, ai sensi dell'art. 1810 c.c., a seguito della diffida del proprietario, in quanto non risulta che fosse stato convenuto tra le parti un termine per la restituzione del bene.
Va dunque accolta la domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile; stante la situazione di urgenza, determinata dal comportamento negligente e minaccioso del comodatario, si ritiene di dover assegnare, per l'esecuzione, il termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura della controversia e all'attività effettivamente svolta, anche in ragione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da Parte_1
1) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato precario inter partes a far data dal
28.01.2025 e, per l'effetto
2) dichiara tenuto e condanna a rilasciare, nella piena disponibilità di Controparte_1 Pt_1
, libero da persone e cose, l'immobile sito in Castello D'Argile (BO), via Rottazzi n. 11,
[...]
pagina 5 di 6 comprendente la casa popolare e la cascina adibita ad attività agricola, entro quindici giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 125,00 per anticipazioni ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 30 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1999/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 aprile 2025, ad ore 13,30, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi: per , l'Avv. RIDOLFI MARIA TERESA;
Parte_1
per non costituito e già dichiarato contumace, nessuno compare. Controparte_1
Per la pratica forense è comparsa altresì la dott.ssa Persona_1
Il Procuratore del ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, con esclusione della parte relativa alla domanda, già rinunciata, di condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo, previa rinuncia della domanda di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso delle spese relative alle utenze:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria in rito e merito, così giudicare (…)
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 6 − Confermare, se del caso, l'emettendo provvedimento con condanna dell'ex comodatario al rilascio dell'immobile libero e sgombro da persone e cose, anche interposte, in favore del ricorrente;
− in ogni caso, sempre in via principale ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 447 bis
c.p.c., ordinare al sig. C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/197, come sopra identificato, e condannare lo stesso a liberare, da persone e/o cose, l'immobile sito in Castello D'Argile (Bo) alla via Rottazzi n. 11, comprendenti casa popolare e cascina adibita ad attività agricola, immettendo il sig. nel possesso di fatto e di diritto dei locali medesimi, Parte_1 con esenzione dal rispetto delle formalità di cui all'art. 612 c.p.c.;
− dato atto che il rapporto intercorso tra le parti s'inquadra nell'ambito del contratto di comodato precario, stante le ragioni di ospitalità che hanno determinato il sig. a concederne l'utilizzo del Pt_1
bene al sig. Controparte_1
− accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto di comodato relativamente all'immobile sito in Castello D'Argile alla via Rottazzi n. 11, a far tempo dal 28.01.25 e pertanto dichiarare che ad oggi il sig. (C.F. ) occupa l'immobile Controparte_1 C.F._2
senza titolo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. - depositato in data 17.02.2025 – in qualità di Parte_1
proprietario comodante, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il comodatario CP_1
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, con annesso fienile, sito in Castello d'Argile
[...]
(BO), via Rottazzi n. 11.
Il ricorrente, in particolare, esponeva:
-di aver concesso nel 2013 l'immobile in comodato al resistente, cittadino marocchino bisognoso di un'abitazione, per ragioni di ospitalità e solidarietà;
- in data 09.05.2013 fissava la propria residenza presso l'immobile (docc. 1 e Controparte_1
2);
- l'accordo orale tra le parti prevedeva che, una volta reperita un'attività lavorativa, il resistente avrebbe liberato l'immobile, tuttavia questi vi si era insediato stabilmente, senza corrispondere alcuna spesa per i consumi relativi alle utenze, che erano rimaste totalmente a carico di il quale Parte_1
aveva sostenuto, per la fornitura di acqua ed energia elettrica, il costo di € 50,00 al mese, pari a circa €
6.000,00 in dieci anni (docc. 5 e 6);
pagina 3 di 6 - nessun contributo era mai stato elargito dall neppure quando lo stesso aveva trovato CP_1 un'attività lavorativa;
anzi, egli aveva ridotto l'immobile in stato di forte degrado, essendo visibili dall'esterno cumuli di macerie, stoccaggio di beni, immondizia, presenza di roditori (docc. 7 e 8);
- inoltre, il ricorrente temeva per l'incolumità propria e della propria famiglia, posto che, quando chiedeva al resistente di reperire un'altra soluzione abitativa, questi dava in escandescenze, minacciando di incendiare la casa;
l era poi conosciuto alle Forze dell'ordine per qualche CP_1
reato commesso;
- anche di recente l aveva proferito gravi minacce nei confronti del proprietario CP_1
dell'immobile e della moglie di lui, così determinando nei loro confronti una condizione di paura e preoccupazione e forti stati d'ansia (docc. 9 e 10); ciò era avvenuto in modo grave specialmente dopo che il gli aveva recapitato una diffida di sistemazione e liberazione dell'immobile (docc. 11), Pt_1
cui erano seguite diverse telefonate minacciose dell una delle quali registrata dal figlio del CP_1
ricorrente (doc. 12), il quale poi aveva sporto denuncia-querela nei suoi confronti (doc. 13).
Alla luce di quanto esposto, poiché il comodatario non aveva manifestato la minima intenzione di lasciare l'immobile, il ricorrente aveva promosso il presente giudizio per chiedere di dichiarare l'intervenuta risoluzione ad nutum del rapporto di comodato e di ordinare ad il Controparte_1
rilascio dell'immobile, oltre a pronunciare la condanna dello stesso al pagamento di un'indennità di occupazione nella misura di giustizia, dalla data del 28.01.2025, e a rimborsare le spese per le utenze, pari ad almeno € 6.000,00.
2. All'udienza di prima comparizione delle parti del 17.04.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio.
In quella sede, il ricorrente rinunciava alla domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese sostenute.
Quindi veniva assunta la prova testimoniale di come richiesta nel ricorso. Tes_1
All'udienza odierna il Procuratore del ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al verbale d'udienza.
3. Le domande proposte dal ricorrente, così come precisate all'udienza odierna, risultano provate sulla base dei documenti prodotti e della testimonianza assunta nella fase istruttoria, e pertanto debbono essere accolte.
pagina 4 di 6 Il teste ha confermato che occupava l'immobile di proprietà di a Controparte_1 Parte_1
titolo di mera ospitalità, essendo il incline, per predisposizione d'animo, ad aiutare le persone Pt_1
bisognose. Il contratto va dunque inquadrato nell'ambito del comodato precario, non essendo previsto alcun termine.
Risulta poi che il aveva chiesto verbalmente più volte al comodatario di rilasciare l'immobile, Pt_1
senza ottenere alcun risultato, e che tale esigenza si era resa man mano sempre più urgente, in ragione della condotta dal comodatario, sia per le condizioni di degrado in cui versava l'immobile, sia per i reiterati comportamenti minacciosi posti in essere dal resistente, che avevano ingenerato nel ricorrente e nei suoi familiari un grave stato d'ansia e di paura.
Infine, con diffida del 17.01.2025, pervenuta al destinatario il 28.01.2025, aveva Parte_1
intimato ad di rilasciare immediatamente l'immobile (doc. 11). Controparte_1
Conseguentemente il contratto deve essere dichiarato risolto alla data del 28.01.2025, ai sensi dell'art. 1810 c.c., a seguito della diffida del proprietario, in quanto non risulta che fosse stato convenuto tra le parti un termine per la restituzione del bene.
Va dunque accolta la domanda proposta dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile; stante la situazione di urgenza, determinata dal comportamento negligente e minaccioso del comodatario, si ritiene di dover assegnare, per l'esecuzione, il termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da € 5.201 a € 26.000), secondo i valori minimi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura della controversia e all'attività effettivamente svolta, anche in ragione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da Parte_1
1) dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato precario inter partes a far data dal
28.01.2025 e, per l'effetto
2) dichiara tenuto e condanna a rilasciare, nella piena disponibilità di Controparte_1 Pt_1
, libero da persone e cose, l'immobile sito in Castello D'Argile (BO), via Rottazzi n. 11,
[...]
pagina 5 di 6 comprendente la casa popolare e la cascina adibita ad attività agricola, entro quindici giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 125,00 per anticipazioni ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 30 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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