Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2025, proposto da
AN De IT, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 377/2024 del 15.07.2024, emessa dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro (n.r.g. 744/2023).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. GU AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 377 del 15 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, la quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 744/2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha emanato il seguente dispositivo: “ - condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente per i titoli di cui parte in motiva di € 751,52 interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex l. 724/1994;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020 per l'importo di € 1.000,00 complessivi (€ 500,00 annui);
- per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; … ”.
1.2 La ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con il favore delle spese di lite da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatario.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 377 del 15 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 29 luglio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa in data 28 gennaio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
5.1 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU AB | ER IA BU |
IL SEGRETARIO