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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2024, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SE OR nato a [...] il [...] DE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore AVV. NICOLA DETTI del Foro di Arezzo che insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì che aveva condannato gli imputati per i reati di rapina e lesioni personali. 2. I due imputati hanno presentato ricorso formulando i seguenti motivi. 3. Con il primo motivo NI RD contesta la affermazione di responsabilità deducendo erronea applicazione della legge penale con violazione dell'articolo 192 c.p.p. nonché omessa e contraddittoria motivazione (art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.). NI RD deduce che la conclusione cui è giunta la Corte d'appello nel confermare l'affermazione di responsabilità (che LI, per contro, non contesta più), è meramente congetturale poiché basata su elementi indiziari non sufficientemente precisi, gravi e concordanti. 4. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti deducono l'erronea ed inesatta applicazione della legge penale in relazione all'aggravante contestata (travisamento del volto) lamentando altresì la motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. 5. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4235 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2023 Occorre premettere che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Con riferimento al primo motivo, la Corte rileva che in sostanza con le critiche alla motivazione NI RD intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Tuttavia, la promiscua e confusa evocazione di plurime categorie dei vizi di motivazione (mancanza e contraddittorietà) unitamente alla deduzione della violazione della legge penale o di procedura, costituisce una operazione non consentita. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha infatti l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi ed in quale parte sia contraddittoria, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza e di contraddittorietà (come accade nel primo motivo) della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027). Siffatta tecnica redazionale è piuttosto un evidente indicatore della natura di merito della doglianza che ai pretesi vizi motivazionali solo strumentalmente tenta di agganciarsi dimenticando che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa, cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello ' spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali i I )1 valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pretendere di introdurle in questa sede è in contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Né è possibile redimere la natura squisitamente fattuale dei motivi inserendo nella rubrica (come nel caso di specie avviene) una menzione della lettera b) dell'art.606 c.p.p. con riferimento all'art.192 c.p.p.: infatti, oltre all'errore letterale (il riferimento, trattandosi di norma processuale, dovrebbe essere piuttosto alla lettera successiva) ed alla considerazione che la violazione della norma processuale rileva solo se essa sia presidiata da una delle sanzioni inerenti alla validità o alla efficacia espressamente elencate (nullità, inutilizzabilità, etc. ... ), ciò che nel caso dell'art.192 c.p.p. non ricorre, un altro fattore risulta ostativo. Infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alle ipotesi previste da altre parti dell'art.606 ed in particolare al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. La riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (art. 606 lett. e, c.p.p.), laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi, questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata, come nel primo motivo di ricorso, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione. Ciò premesso, il complesso indiziario analizzato dalla Corte d'Appello sulla posizione dell'imputato NI RD è stato analizzato e motivato in maniera del tutto adeguata. Viene infatti evidenziata la strettissima connessione tra costui ed il coimputato (che più non contesta autoria della rapina, come detto) collocando entrambi in orari coincidenti della giornata dell'8 gennaio 2014 sia in prossimità del centro commerciale Bennet ove era stata dal LI (e da altro coimputato, pur alla fine assolto) attivata l'utenza necessaria per la commissione del reato, sia a distanza di diversi chilometri (e, quindi, in maniera non casuale) in prossimità del luogo di commissione dei reati nel momento in cui essi avevano luogo. A ciò si aggiunge la disponibilità e l'uso da parte del RD di una vettura del tutto compatibile con quella condotta al momento della commissione del reato dai rapinatori. Né può ritenersi che a fronte di un quadro indiziario così solido, la mancata valutazione di taluni argomenti difensivi pur rappresentati dalla difesa nell'atto di appello possa rientrare nella categoria dell'omissione o mancanza di motivazione. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01) mentre motivazione apparente è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Si tratta, all'evidenza, di vizi radicali dell'atto che certamente non possono ritenersi integrati nel caso concreto. 6. Il secondo motivo non è stato specificamente rappresentato alla Corte di merito con i motivi di gravame, il che ne determina l'inammissibilità, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.. I ricorrenti hanno infatti interrotto la catena devolutiva poi ripresa con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.628 comma 3 n.1 c.p., sotto il profilo del travisamento dell'agente (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione eventualmente spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). 7. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Coshdeciso in IR' ma, 13 ottobre 2023 Il Ccnsigliere r latore La Presidente NC IT L1 IO RG i P
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore AVV. NICOLA DETTI del Foro di Arezzo che insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Forlì che aveva condannato gli imputati per i reati di rapina e lesioni personali. 2. I due imputati hanno presentato ricorso formulando i seguenti motivi. 3. Con il primo motivo NI RD contesta la affermazione di responsabilità deducendo erronea applicazione della legge penale con violazione dell'articolo 192 c.p.p. nonché omessa e contraddittoria motivazione (art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.). NI RD deduce che la conclusione cui è giunta la Corte d'appello nel confermare l'affermazione di responsabilità (che LI, per contro, non contesta più), è meramente congetturale poiché basata su elementi indiziari non sufficientemente precisi, gravi e concordanti. 4. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti deducono l'erronea ed inesatta applicazione della legge penale in relazione all'aggravante contestata (travisamento del volto) lamentando altresì la motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. 5. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4235 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2023 Occorre premettere che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Con riferimento al primo motivo, la Corte rileva che in sostanza con le critiche alla motivazione NI RD intende sottoporre al vaglio di legittimità una nuova valutazione del fatto. Tuttavia, la promiscua e confusa evocazione di plurime categorie dei vizi di motivazione (mancanza e contraddittorietà) unitamente alla deduzione della violazione della legge penale o di procedura, costituisce una operazione non consentita. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha infatti l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi ed in quale parte sia contraddittoria, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza e di contraddittorietà (come accade nel primo motivo) della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 280027). Siffatta tecnica redazionale è piuttosto un evidente indicatore della natura di merito della doglianza che ai pretesi vizi motivazionali solo strumentalmente tenta di agganciarsi dimenticando che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa, cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello ' spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali i I )1 valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pretendere di introdurle in questa sede è in contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. Né è possibile redimere la natura squisitamente fattuale dei motivi inserendo nella rubrica (come nel caso di specie avviene) una menzione della lettera b) dell'art.606 c.p.p. con riferimento all'art.192 c.p.p.: infatti, oltre all'errore letterale (il riferimento, trattandosi di norma processuale, dovrebbe essere piuttosto alla lettera successiva) ed alla considerazione che la violazione della norma processuale rileva solo se essa sia presidiata da una delle sanzioni inerenti alla validità o alla efficacia espressamente elencate (nullità, inutilizzabilità, etc. ... ), ciò che nel caso dell'art.192 c.p.p. non ricorre, un altro fattore risulta ostativo. Infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alle ipotesi previste da altre parti dell'art.606 ed in particolare al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. La riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (art. 606 lett. e, c.p.p.), laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi, questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata, come nel primo motivo di ricorso, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione. Ciò premesso, il complesso indiziario analizzato dalla Corte d'Appello sulla posizione dell'imputato NI RD è stato analizzato e motivato in maniera del tutto adeguata. Viene infatti evidenziata la strettissima connessione tra costui ed il coimputato (che più non contesta autoria della rapina, come detto) collocando entrambi in orari coincidenti della giornata dell'8 gennaio 2014 sia in prossimità del centro commerciale Bennet ove era stata dal LI (e da altro coimputato, pur alla fine assolto) attivata l'utenza necessaria per la commissione del reato, sia a distanza di diversi chilometri (e, quindi, in maniera non casuale) in prossimità del luogo di commissione dei reati nel momento in cui essi avevano luogo. A ciò si aggiunge la disponibilità e l'uso da parte del RD di una vettura del tutto compatibile con quella condotta al momento della commissione del reato dai rapinatori. Né può ritenersi che a fronte di un quadro indiziario così solido, la mancata valutazione di taluni argomenti difensivi pur rappresentati dalla difesa nell'atto di appello possa rientrare nella categoria dell'omissione o mancanza di motivazione. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01) mentre motivazione apparente è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Si tratta, all'evidenza, di vizi radicali dell'atto che certamente non possono ritenersi integrati nel caso concreto. 6. Il secondo motivo non è stato specificamente rappresentato alla Corte di merito con i motivi di gravame, il che ne determina l'inammissibilità, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.. I ricorrenti hanno infatti interrotto la catena devolutiva poi ripresa con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.628 comma 3 n.1 c.p., sotto il profilo del travisamento dell'agente (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione eventualmente spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). 7. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Coshdeciso in IR' ma, 13 ottobre 2023 Il Ccnsigliere r latore La Presidente NC IT L1 IO RG i P