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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA causa civile iscritta al n° 1492 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello DA
rapp.to e difeso dall'avv. Carmelo Sebeto, presso il cui studio Parte_1 legale sito in Leonforte alla via Campo Sportivo n. 20/A è elettivamente domiciliato
Appellante CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore.
[...]
Appellati - contumaci
All'udienza di discussione del 13 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso come dai propri atti difensivi.
FATTO E MOTIVI
Con ricorso al Tribunale G.L. di Trapani, depositato il 16 ottobre 2023,
[...]
, lavoratore a tempo determinato inseriti nell'elenco speciale degli operai Parte_1 forestali di cui all'art. 45-ter della l. r. n. 6 aprile 1996 n. 16, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità professionale mensile, riservata dal CIRL 2001 (art. 11) e dal CIRL 2017 (art. 4) agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna in solido dell'
[...]
[..
[...] Controparte_3 [...]
al relativo pagamento. Controparte_1
A fondamento della sua pretesa aveva invocato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, argomentando che la differenza di trattamento, a parità di attività lavorativa espletata tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva giustificatrice.
Con memoria di costituzione depositata l'11 marzo 2024, l
[...]
aveva contestato la fondatezza della pretesa Controparte_1 avversaria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere il ricorrente mai lavorato nel proprio organico.
L , Controparte_4 pur se ritualmente evocato in giudizio, era rimasto contumace.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 492/2024 (pubblicata il 1° agosto 2024) ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.
La decisione è, in sintesi, ancorata alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE– secondo cui “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che ha recepito il principio nell'ordinamento italiano, i cui presupposti di fatto il Tribunale ha ritenuto sussistere in relazione al diverso trattamento in punto di anzianità di servizio dell'operaio a tempo determinato rispetto a quello a lui comparabile (operaio a tempo indeterminato) e al difetto di ragioni oggettive che giustificassero la diversità disciplina, prevista dall'art.11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 CIRL 2017. Ha ritenuto che non fosse fondata la difesa dell'Assessorato, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente, in quanto tale circostanza può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di
2 impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Ha valutato, quindi, che, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità. Ha escluso che potessero avere rilevanza, come dedotto dall'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Ha concluso ritenendo che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 1 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario. Il giudice ha, tuttavia, rilevato il mancato assolvimento dell'onere di provare l'esistenza del rapporto lavorativo in questione, evidenziando che, dalla documentazione in atti, non emerge traccia del rapporto lavorativo espletato nei confronti dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo rutale e PE NE (contumace). Analogo discorso va fatto per l' Controparte_1 dalla documentazione prodotta non emerge quale sarebbe stato il periodo lavorativo da considerare. Ha evidenziato che neppure può essere fatta applicazione del principio di non contestazione, posto che nell'intero corpo del ricorso non viene mai dedotto quale sarebbe stato il periodo lavorativo del ricorrente, precisando che: non può essere considerata come allegazione del periodo lavorativo (e, conseguentemente, come mancata contestazione dell'Ente) la circostanza che, in ricorso, venga chiesto l'emolumento solo dal 2018 in poi. In primo luogo, tale allegazione non concerne un fatto ma una pretesa (quindi, si tratta di un'affermazione che esula dal cono d'ombra dell'art. 115 cpc). In secondo luogo, posto che per la quantificazione del credito è comunque necessario conoscere la durata del rapporto (ciò in quanto, dopo 16 anni, la quantificazione dell'emolumento viene “cristallizzata”, per espressa disposizione
3 della disposizione del contratto integrativo), la mancata deduzione di un preciso periodo lavorativo da parte del ricorrente rende comunque non accoglibile la pretesa.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 19 dicembre 2024, ha proposto appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Con unico articolato motivo la parte appellante segnala l'errore del Giudice di prime cure per avere ritenuto carente la deduzione in ordine al rapporto lavorativo espletato ed al periodo da considerare, avendo egli, invece, richiesto in ricorso l'accertamento del suo diritto alla percezione di un'indennità non prevista - illegittimamente - dal contratto collettivo e pertanto allo stesso non erogata, ovvero
l'“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £. 7.500 (€ 3,87) per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” di cui all'art. 11 del C.I.R.L. del 2000 (in vigore dal 01.03.2000) avendo svolto in favore delle amministrazioni appellate, .. attività lavorativa analoga a quella dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Di avere, quindi, specificato l'oggetto del giudizio individuandolo nel diritto all'indennità professionale per tutti gli anni nei quali aveva svolto attività lavorativa per l'amministrazione regionale;
di avere, poi, circoscritto, il periodo di lavoro, in ragione del quale si era chiesta la somma, quale credito retributivo da pagarsi, ai cinque anni antecedenti all'atto di diffida – notificato con Pec del 10 ottobre 2023 - che ne ha interrotto i termini di prescrizione (ottobre 2018-ottobre 2023); che tale anzianità di lavoro e di inserimento nelle fasce di operai (elementi costitutivi del diritto rivendicato) risultava documentata dalla graduatoria distrettuale prodotta in giudizio in cui, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 47 e segg. della L. R.
16/96, vengono indicati tutti gli anni di lavoro svolti per la per Controparte_1 mezzo dell'Assessorato del Territorio e dell'Assessorato dell'Agricoltura, pari a 26 (v. pag. 12 pos. n. 42 doc. 3) che corrispondono, quindi, al rapporto lavorativo espletato ed utile per la determinazione dell'indennità richiesta, nonché dall'estratto contributivo dal quale si evincono le giornate lavorative effettuate negli anni in questione.
Rileva di avere, altresì, precisato in ricorso di aver richiesto agli Assessorati, ora appellati, attestato di servizio, producendo la rispettiva richiesta inviata via pec in data 10.10.2023 e richiedendo quindi, nell'ipotesi di contestazione del rapporto di lavoro svolto, di ordinarsi la produzione di tale documentazione alle controparti in quanto soggetti preposti alla emissione degli stessi.
Soggiunge di avere ottenuto le attestazioni di servizio, rispettivamente, in data
03.11.2024 e 08.11.2023, e ne chiede l'ammissione ai sensi dell'art.437 c.p.c, avendo
4 il Tribunale disatteso tale istanza – in violazione ell'art.421 c.p.c. - nonostante la riserva di produzione espressa in ricorso, e il loro deposito telematico in giudizio, unitamente alle ricevute di notifica del ricorso introduttivo.
Chiede, quindi, l'accertamento del suo diritto alla indennità professionale mensile pari ad euro 3,87 di cui al CIRL del 2000 maturata dall'entrata in vigore di tale contratto e per ogni anno in cui è stato inserito nelle fasce O.T.D. e per l'effetto la condanna dei datori di lavoro resistenti, ognuno in persona dell'Assessore e rapp.te legale pro-tempore, in relazione all'attività di lavoro prestata in loro favore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a tale titolo nell'ultimo quinquennio e non investite dalla prescrizione, ovvero dal 10.10.2018 al 10.10.2023 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Pur regolarmente citati, non si sono costituiti gli Assessorati appellati e ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******
L'appello è fondato.
Il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente, quale operaio a tempo determinato, a percepire l'indennità di cui all'art.1 del CIRL 2001 e all'art.4 del CIRL 2017, riservata ai soli operai a tempo indeterminato.
Per come già osservato in casi analoghi, difatti, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r.
16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014).
Sicché, la riserva dell'emolumento rivendicato ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'esclusione degli operai a termine, si pone in antitesi rispetto
5 ai principi di diritto comunitario richiamati in sentenza e rappresenta una ingiustificata discriminazione.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto che non fosse stato dimostrato il servizio reso in favore delle amministrazioni convenute.
La decisione non è condivisibile avendo il allegato e documentato, Parte_1 con il ricorso di primo grado, la durata della prestazione lavorativa con la produzione della graduatoria del distretto forestale di Trapani per l'anno 2023 (v. doc. n. 3), che attesta lo svolgimento di anni 26 di servizio, nonché l'estratto contributivo (v. doc.
n.1) da cui si riscontra il numero delle giornate di lavoro effettuate in tali anni.
Il ricorrente ha, altresì, documentato di avere richiesto alle amministrazioni convenute gli attestati di servizio, con Pec del 10.10.2023, allegandola al ricorso di primo grado (v. doc n.5) e, ottenute tali attestazioni in corso di causa, in date
3.11.2024 e 8.11.2024, le ha depositate telematicamente il 17 maggio 2024, unitamente ai file eml di notifica del ricorso alle controparti (v. doc. F, G, H).
Si tratta di documenti dei quali era ed è ammissibile la produzione in quanto inerente a fatti allegati in prime cure e utili ad approfondire una pista probatoria già processualmente acquisita (con i documenti prodotti unitamente al ricorso, su citati).
Si ricava da tali attestati che il ha reso servizio presso l'Assessorato Parte_1 del Territorio e dell'Ambiente – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, nei lavori forestali in qualità di “addetto spegnimento incendio” per 101 giornate in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 (v. doc. H, attestato dell'8.11.2023).
Nessun servizio risulta avere, invece, reso il presso l Parte_1 [...]
(v. doc. Controparte_3
G, attestato del 3.11 2023).
Ne consegue che quest'ultimo non ha legittimazione passiva in ordine alla domanda e che il solo deve essere Controparte_1 condannato a riconoscere al ricorrente l'indennità professionale rivendicata per gli anni dal 2008 al 2023, nei limiti della prescrizione, interrotta dalla diffida dell'ottobre 2023 (v. doc n.4), con la precisazione che tale indennità di cui al non è CP_5 connessa all'anzianità di servizio, né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL
2018), fino ad un massimo di 16 anni.
Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel
6 contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali, ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Pertanto, in riforma della sentenza vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano a carico del solo , in favore del Controparte_1 difensore della parte appellante quale distrattario, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua bassa complessità, dato che le questioni dirimenti sono ormai risolte da stratificata e consolidata giurisprudenza.
Vanno compensate le spese nei rapporti con l , Controparte_2 rimasto contumace.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia delle Amministrazioni appellate, qui dichiarata, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e, in riforma Controparte_6 della sentenza n.492/2024 emessa il 1° agosto 2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani, dichiara il diritto di parte appellante, in relazione al periodo di lavoro intercorso tra ottobre 2018 e ottobre 2023, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
per l'effetto condanna l' , al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al saldo. Condanna l'appellato , al pagamento Controparte_7 delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in favore del difensore della parte appellante, quale distrattario, che liquida in complessivi € 852,00 per il primo ed in € 962,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Compensa le spese nei rapporti con l' Controparte_8
.
[...]
Così deciso in Palermo, in data 13 marzo 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA causa civile iscritta al n° 1492 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello DA
rapp.to e difeso dall'avv. Carmelo Sebeto, presso il cui studio Parte_1 legale sito in Leonforte alla via Campo Sportivo n. 20/A è elettivamente domiciliato
Appellante CONTRO
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore.
[...]
Appellati - contumaci
All'udienza di discussione del 13 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso come dai propri atti difensivi.
FATTO E MOTIVI
Con ricorso al Tribunale G.L. di Trapani, depositato il 16 ottobre 2023,
[...]
, lavoratore a tempo determinato inseriti nell'elenco speciale degli operai Parte_1 forestali di cui all'art. 45-ter della l. r. n. 6 aprile 1996 n. 16, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità professionale mensile, riservata dal CIRL 2001 (art. 11) e dal CIRL 2017 (art. 4) agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna in solido dell'
[...]
[..
[...] Controparte_3 [...]
al relativo pagamento. Controparte_1
A fondamento della sua pretesa aveva invocato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, argomentando che la differenza di trattamento, a parità di attività lavorativa espletata tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva giustificatrice.
Con memoria di costituzione depositata l'11 marzo 2024, l
[...]
aveva contestato la fondatezza della pretesa Controparte_1 avversaria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere il ricorrente mai lavorato nel proprio organico.
L , Controparte_4 pur se ritualmente evocato in giudizio, era rimasto contumace.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 492/2024 (pubblicata il 1° agosto 2024) ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.
La decisione è, in sintesi, ancorata alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70 CE– secondo cui “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che ha recepito il principio nell'ordinamento italiano, i cui presupposti di fatto il Tribunale ha ritenuto sussistere in relazione al diverso trattamento in punto di anzianità di servizio dell'operaio a tempo determinato rispetto a quello a lui comparabile (operaio a tempo indeterminato) e al difetto di ragioni oggettive che giustificassero la diversità disciplina, prevista dall'art.11 del CIRL 2001 e dall'art. 4 CIRL 2017. Ha ritenuto che non fosse fondata la difesa dell'Assessorato, nella parte in cui evidenzia il carattere stagionale dell'attività espletata dalla odierna parte ricorrente, in quanto tale circostanza può semmai rilevare al fine di qualificare come legittima l'apposizione del termine (profilo che esula dall'oggetto della presente controversia), ma non consente di applicare al lavoratore assunto (legittimamente) a termine un trattamento economico deteriore senza motivo. Le “giustificazioni obiettive” di una retribuzione inferiore, di cui alla sent. CdG 9.7.2015, C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, sopra citata, riguardano infatti le condizioni di lavoro, ossia, la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di
2 impiego etc. (come emerge dal richiamo operato dalla Corte alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo all. DIR. 99/70 CE). Ha valutato, quindi, che, anche se un lavoratore è stato legittimamente assunto a tempo determinato, stante il carattere stagionale dell'attività espletata, non può essergli riservato un trattamento economico deteriore rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato “comparabile”, intendendosi per tale (ai sensi della clausola 3 punto 2 dell'Accordo Quadro) quello che svolge la medesima attività, presso la stessa unità produttiva, con analoghe competenze e responsabilità. Ha escluso che potessero avere rilevanza, come dedotto dall'Assessorato resistente, la diversità delle modalità di assunzione del personale a tempo determinato rispetto a quello a termine ovvero la finalità “assistenziale” menzionata in memoria. Infatti, né la normativa regionale, né la contrattazione collettiva hanno previsto alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Ha concluso ritenendo che l'esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 1 del CIRL 2001 e all'art. 4 del CIRL 2017, emolumenti riservati ai soli operai a tempo indeterminato, rappresenti una discriminazione ingiustificata, quindi, la disciplina collettiva va disapplicata, giusta prevalenza del diritto comunitario. Il giudice ha, tuttavia, rilevato il mancato assolvimento dell'onere di provare l'esistenza del rapporto lavorativo in questione, evidenziando che, dalla documentazione in atti, non emerge traccia del rapporto lavorativo espletato nei confronti dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo rutale e PE NE (contumace). Analogo discorso va fatto per l' Controparte_1 dalla documentazione prodotta non emerge quale sarebbe stato il periodo lavorativo da considerare. Ha evidenziato che neppure può essere fatta applicazione del principio di non contestazione, posto che nell'intero corpo del ricorso non viene mai dedotto quale sarebbe stato il periodo lavorativo del ricorrente, precisando che: non può essere considerata come allegazione del periodo lavorativo (e, conseguentemente, come mancata contestazione dell'Ente) la circostanza che, in ricorso, venga chiesto l'emolumento solo dal 2018 in poi. In primo luogo, tale allegazione non concerne un fatto ma una pretesa (quindi, si tratta di un'affermazione che esula dal cono d'ombra dell'art. 115 cpc). In secondo luogo, posto che per la quantificazione del credito è comunque necessario conoscere la durata del rapporto (ciò in quanto, dopo 16 anni, la quantificazione dell'emolumento viene “cristallizzata”, per espressa disposizione
3 della disposizione del contratto integrativo), la mancata deduzione di un preciso periodo lavorativo da parte del ricorrente rende comunque non accoglibile la pretesa.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 19 dicembre 2024, ha proposto appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Con unico articolato motivo la parte appellante segnala l'errore del Giudice di prime cure per avere ritenuto carente la deduzione in ordine al rapporto lavorativo espletato ed al periodo da considerare, avendo egli, invece, richiesto in ricorso l'accertamento del suo diritto alla percezione di un'indennità non prevista - illegittimamente - dal contratto collettivo e pertanto allo stesso non erogata, ovvero
l'“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £. 7.500 (€ 3,87) per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” di cui all'art. 11 del C.I.R.L. del 2000 (in vigore dal 01.03.2000) avendo svolto in favore delle amministrazioni appellate, .. attività lavorativa analoga a quella dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Di avere, quindi, specificato l'oggetto del giudizio individuandolo nel diritto all'indennità professionale per tutti gli anni nei quali aveva svolto attività lavorativa per l'amministrazione regionale;
di avere, poi, circoscritto, il periodo di lavoro, in ragione del quale si era chiesta la somma, quale credito retributivo da pagarsi, ai cinque anni antecedenti all'atto di diffida – notificato con Pec del 10 ottobre 2023 - che ne ha interrotto i termini di prescrizione (ottobre 2018-ottobre 2023); che tale anzianità di lavoro e di inserimento nelle fasce di operai (elementi costitutivi del diritto rivendicato) risultava documentata dalla graduatoria distrettuale prodotta in giudizio in cui, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 47 e segg. della L. R.
16/96, vengono indicati tutti gli anni di lavoro svolti per la per Controparte_1 mezzo dell'Assessorato del Territorio e dell'Assessorato dell'Agricoltura, pari a 26 (v. pag. 12 pos. n. 42 doc. 3) che corrispondono, quindi, al rapporto lavorativo espletato ed utile per la determinazione dell'indennità richiesta, nonché dall'estratto contributivo dal quale si evincono le giornate lavorative effettuate negli anni in questione.
Rileva di avere, altresì, precisato in ricorso di aver richiesto agli Assessorati, ora appellati, attestato di servizio, producendo la rispettiva richiesta inviata via pec in data 10.10.2023 e richiedendo quindi, nell'ipotesi di contestazione del rapporto di lavoro svolto, di ordinarsi la produzione di tale documentazione alle controparti in quanto soggetti preposti alla emissione degli stessi.
Soggiunge di avere ottenuto le attestazioni di servizio, rispettivamente, in data
03.11.2024 e 08.11.2023, e ne chiede l'ammissione ai sensi dell'art.437 c.p.c, avendo
4 il Tribunale disatteso tale istanza – in violazione ell'art.421 c.p.c. - nonostante la riserva di produzione espressa in ricorso, e il loro deposito telematico in giudizio, unitamente alle ricevute di notifica del ricorso introduttivo.
Chiede, quindi, l'accertamento del suo diritto alla indennità professionale mensile pari ad euro 3,87 di cui al CIRL del 2000 maturata dall'entrata in vigore di tale contratto e per ogni anno in cui è stato inserito nelle fasce O.T.D. e per l'effetto la condanna dei datori di lavoro resistenti, ognuno in persona dell'Assessore e rapp.te legale pro-tempore, in relazione all'attività di lavoro prestata in loro favore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a tale titolo nell'ultimo quinquennio e non investite dalla prescrizione, ovvero dal 10.10.2018 al 10.10.2023 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Pur regolarmente citati, non si sono costituiti gli Assessorati appellati e ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'appello è fondato.
Il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente, quale operaio a tempo determinato, a percepire l'indennità di cui all'art.1 del CIRL 2001 e all'art.4 del CIRL 2017, riservata ai soli operai a tempo indeterminato.
Per come già osservato in casi analoghi, difatti, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r.
16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014).
Sicché, la riserva dell'emolumento rivendicato ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'esclusione degli operai a termine, si pone in antitesi rispetto
5 ai principi di diritto comunitario richiamati in sentenza e rappresenta una ingiustificata discriminazione.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto che non fosse stato dimostrato il servizio reso in favore delle amministrazioni convenute.
La decisione non è condivisibile avendo il allegato e documentato, Parte_1 con il ricorso di primo grado, la durata della prestazione lavorativa con la produzione della graduatoria del distretto forestale di Trapani per l'anno 2023 (v. doc. n. 3), che attesta lo svolgimento di anni 26 di servizio, nonché l'estratto contributivo (v. doc.
n.1) da cui si riscontra il numero delle giornate di lavoro effettuate in tali anni.
Il ricorrente ha, altresì, documentato di avere richiesto alle amministrazioni convenute gli attestati di servizio, con Pec del 10.10.2023, allegandola al ricorso di primo grado (v. doc n.5) e, ottenute tali attestazioni in corso di causa, in date
3.11.2024 e 8.11.2024, le ha depositate telematicamente il 17 maggio 2024, unitamente ai file eml di notifica del ricorso alle controparti (v. doc. F, G, H).
Si tratta di documenti dei quali era ed è ammissibile la produzione in quanto inerente a fatti allegati in prime cure e utili ad approfondire una pista probatoria già processualmente acquisita (con i documenti prodotti unitamente al ricorso, su citati).
Si ricava da tali attestati che il ha reso servizio presso l'Assessorato Parte_1 del Territorio e dell'Ambiente – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, nei lavori forestali in qualità di “addetto spegnimento incendio” per 101 giornate in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 (v. doc. H, attestato dell'8.11.2023).
Nessun servizio risulta avere, invece, reso il presso l Parte_1 [...]
(v. doc. Controparte_3
G, attestato del 3.11 2023).
Ne consegue che quest'ultimo non ha legittimazione passiva in ordine alla domanda e che il solo deve essere Controparte_1 condannato a riconoscere al ricorrente l'indennità professionale rivendicata per gli anni dal 2008 al 2023, nei limiti della prescrizione, interrotta dalla diffida dell'ottobre 2023 (v. doc n.4), con la precisazione che tale indennità di cui al non è CP_5 connessa all'anzianità di servizio, né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OTI per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL
2018), fino ad un massimo di 16 anni.
Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel
6 contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali, ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Pertanto, in riforma della sentenza vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano a carico del solo , in favore del Controparte_1 difensore della parte appellante quale distrattario, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua bassa complessità, dato che le questioni dirimenti sono ormai risolte da stratificata e consolidata giurisprudenza.
Vanno compensate le spese nei rapporti con l , Controparte_2 rimasto contumace.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia delle Amministrazioni appellate, qui dichiarata, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' e, in riforma Controparte_6 della sentenza n.492/2024 emessa il 1° agosto 2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani, dichiara il diritto di parte appellante, in relazione al periodo di lavoro intercorso tra ottobre 2018 e ottobre 2023, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
per l'effetto condanna l' , al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente, delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al saldo. Condanna l'appellato , al pagamento Controparte_7 delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in favore del difensore della parte appellante, quale distrattario, che liquida in complessivi € 852,00 per il primo ed in € 962,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Compensa le spese nei rapporti con l' Controparte_8
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Così deciso in Palermo, in data 13 marzo 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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