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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/10/2024, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6427/ 2021
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA GABRIELLA presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO N. 53 80040 TRECASE ITALIA
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dallo avv.to LEMBO LAURA con il quale CP_1
elettivamente domicilia in VIA NUOVA POGGIOREALE ANG. S.LAZZARO
NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa(la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa)
La presente controversia, introdotta con ricorso ritualmente depositato, ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l , l'annullamento del provvedimento di CP_1 sospensione della rendita precedentemente concessa. L si è CP_1 costituito e ha resistito alla domanda attorea come specificato nella memoria difensiva. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In particolare risultano indicate le ragioni della asserita illegittimità della sospensione impugnata. Osserva il giudicante che, dall' esame della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, emerge che la presente vicenda processuale è stata determinata dalla mancata comparizione, dell'odierno ricorrente, alla visita di revisione da cui è conseguita la sospensione della prestazione. La controversia si incentra, quindi, sulla ritualità della convocazione a visita di revisione. Al riguardo non si può che rilevare che l non ha depositato alcuna idonea CP_1 prova, della rituale convocazione a visita di revisione, tale non potendo, evidentemente, essere considerata la mera annotazione della mancata comparizione a visita e di una convocazione telefonica con esito negativo, nel “diario medico-legale dell ”. In altri CP_1 termini occorreva produrre delle raccomandate A R andate a buon fine (fra l'altro non si evince nemmeno dagli atti una prova idonea di una convocazione andata a buon fine anche telefonica). In mancanza di una prova di una rituale convocazione a visita, non si può evidentemente accogliere nemmeno la richiesta di sospensione del presente giudizio. In mancanza della prova della predetta rituale convocazione a visita non può che, quindi, conseguirne la illegittimità del provvedimento di sospensione. Non è quindi necessario approfondire il tema della tempestività della convocazione a visita (cfr. al riguardo anche Cass..20009/2010:”Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita stabilito dagli art. 83 e 137 del CP_1
2 d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, in pejus o in melius , delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che, lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita.”). Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Il ricorso deve quindi essere accolto. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza ed essere poste a carico del resistente, le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) accoglie la domanda, e per l'effetto annulla la sospensione dalla rendita da infortunio sul lavoro n. 509644492 intestata al ricorrente nella misura del 25% con decorrenza dall'agosto 2021, condannando l ad emettere tutti gli atti conseguenti;
CP_1
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 1.750,00, comprensivi di spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 4.10.2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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